Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28966 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28966 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23548-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella dichiarata qualità di società che ha incorporato la RAGIONE_SOCIALE per atto di fusione del 10/10/2018, asseritamente rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in forza di procure del 28/11/2018 e del 25/11/2019, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente- avverso il DECRETO n. 1651/2022 del TRIBUNALE DI FOGGIA del 28/7/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 17/10/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE deducendo di essere creditore della società fallita, per la somma complessiva di €. 291.842,17, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente intercorso con la stessa a far data dal 21/3/1984.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.3. Il tribunale, dopo aver evidenziato che il RAGIONE_SOCIALE opposto aveva eccepito la mancanza di prova della serie integrale e completa degli estratti conto tra la costituzione del rapporto nel 1984 fino al 2005 e che l ‘ opponente non aveva integrato, né in sede di verifica, né in sede d ‘ opposizione, la documentazione prodotta, limitandosi a sostenere di non avere l ‘ obbligo di conservazione della documentazione oltre il termine di dieci anni, ha ritenuto che: – la banca che agisca per ottenere l ‘ ammissione allo stato passivo del credito al saldo negativo di conto corrente, ha l ‘ onere di dare conto dell ‘ intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, senza potersi sottrarre all ‘ assolvimento di tale onere invocando l ‘ insussistenza dell ‘ obbligo di conservazione della documentazione contabile; – gli estratti conto, pertanto, se non coprono l ‘ intero arco temporale del rapporto, non possono fungere da prova della consistenza del saldo finale, così come richiesto dalla banca, con la conseguenza che il saldo finale non può ritenersi determinato; – nel caso in esame, la produzione integrale degli estratti conto da parte della banca opponente, che è mancata, era ancor più necessaria in ragione dell ‘ eccepita nullità delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto.
1.4. Il tribunale, quindi, esclusa la prova della continuità degli estratti conto e ritenuta ‘ tranciante ‘ tale eccezione con assorbimento di ‘ ogni altra questione ‘ , ha rigettato la domanda.
2.1. L ‘ RAGIONE_SOCIALE, asseritamente rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 27/9/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
2.2. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l ‘ altro, eccepito l ‘ inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, in difetto di allegazione e di deposito di documenti tali da legittimare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale soggetto titolare del credito oggetto della domanda di insinuazione al passivo, e in difetto di indicazione e di deposito delle procure di conferimento della propria rappresentanza ad RAGIONE_SOCIALE
2.3. Le parti hanno depositato memorie. La ricorrente, in particolare, ha dedotto che: – con atto per AVV_NOTAIO del 10/10/2018 RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE si è fuso in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE; – l ‘atto è stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese competente e prodotto nel procedimento per cassazione; -il ricorso per cassazione è stato, dunque, correttamente e legittimamente introdotto da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile. La legittimazione all ‘ impugnazione (fatta eccezione per l ‘ opposizione di terzo) spetta, invero, esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e nei cui confronti la sentenza risulti emessa, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali (in tal
senso, in generale, Cass. n. 17765 del 2016, in motiv.; Cass. n. 13584 del 2017; Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 17234 del 2014; Cass. n. 20789 del 2014; Cass. n. 16100 del 2006; più di recente, Cass. n. 15356 del 2020).
3.2. Il ricorso per cassazione proposto da un soggetto diverso da quello risulti dalla sentenza impugnata quale parte soccombente è, dunque, inammissibile.
3.3. Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato pronunciato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE mentre il ricorso è stato proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE: senza che quest ‘ ultima, come emerge dai documenti indicati in calce al ricorso, abbia dedotto e documentato in giudizio in forza di quale vicenda giuridica abbia assunto la qualità di soggetto legittimato ad impugnare una sentenza pronunciata nei confronti della prima (a nulla, per contro, rilevando gli atti relativi al giudizio definito con il decreto impugnato, il quale, come detto, è stato pronunciato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE senza fare alcun accenno ad RAGIONE_SOCIALE).
3.4. Il ricorso per cassazione è, peraltro, inammissibile anche per la (incontestata) mancanza tra gli atti del giudizio delle procure che l ‘ RAGIONE_SOCIALE avrebbe rilasciato ad RAGIONE_SOCIALE per la sua proposizione in nome e per conto della stessa.
3.5. Ed è, invece, noto che: – il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio; – il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, ha, pertanto, l’onere di p rodurre, con il ricorso ovvero ai sensi dell ‘ art. 372 c.p.c., i documenti che
giustificano la sua qualità; – il ricorso, in mancanza, dev ‘ essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile ai sensi dell ‘ art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (Cass. n. 1334 del 2022, che si è pronunciata con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una società qualificatasi come rappresentante della cessionaria di crediti bancari, la quale nei gradi di merito era stata rappresentata da altra società; conf., Cass. n. 4924 del 2017).
Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, che liquida nella somma di €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima