Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18220 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13747/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. :
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (p.e.c.: ) e NOME COGNOME (p.e.c.: ), elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (p.e.c.: ), in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ appello di Milano n. 817/2021, pubblicata in data 15 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28
marzo 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano, pronunciando sul ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che aveva chiesto la restituzione dell’immobile, previo accertamento della risoluzione del contratto di leasing ex art. 1456 cod. civ. e, in subordine, ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., accoglieva la domanda di parte attrice, ritenendo il contratto risolto in data 28 aprile 2010, e respingeva la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione delle somme asseritamente versate dalla convenuta, in forza de ll’art. 15 delle condizioni generali del contratto che prevedeva il diritto dell’attrice di trattenere le somme eventualmente riscosse; non accoglieva, altresì, la domanda di risoluzione del contratto per colpa imputabile alla concedente, né quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulate in sede di precisazione delle conclusioni.
Interposto gravame dalla soccombente, l’adita Corte d’appello lo ha rigettato.
Premettendo che la circostanza della formale reimmissione della concedente nel possesso del cespite immobiliare da parte dell’appellante non era stata né allegata, né documentata, così come
la vendita del medesimo immobile, che non poteva essere provata con la produzione in appello del contratto di compravendita, ostandovi l’art. 345 cod. pro c . civ., i giudici d’appello hanno rilevato che l’art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing prevedeva, quale causa determinante la risoluzione, il mancato pagamento del corrispettivo ed hanno ritenuto del tutto compatibile con l’art. 1526 cod. civ. la clausola di cui all’art. 15 delle condizioni generali di contratto, che prevedeva il diritto della concedente di trattenere a titolo di penale tutte le somme che l’utilizzatore aveva già corrisposto a titolo di canone, e non eccessivamente onerosa la clausola penale, considerato che le condizioni generali, a fronte della risoluzione anticipata, da un lato, riconoscevano alla concedente, oltre ai canoni già maturati, il diritto di conseguire, a titolo risarcitorio, il valore attuale del corrispettivo residuo e, dall’altro, che fosse accreditato all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene restituito, in tal modo evitando che la concedente potesse conseguire un indebito vantaggio.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con sei motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 345 e 348 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata in primo grado ›› , sebbene RAGIONE_SOCIALE, nel corso del giudizio di primo grado, fosse entrata in possesso dell’immobile, tanto da averlo
venduto con contratto di compravendita stipulato il 17 novembre 2017 e consegnato al terzo acquirente.
La censura è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia, che non si è limitata a rilevare la tardività della domanda, ma ha pure ritenuto sussistente l’interesse di RAGIONE_SOCIALE ad ottenere una pronuncia di condanna dell’utilizzatrice alla riconsegna dell’immobile, non intervenuta spontaneamente , e non provate le circostanze della formale reimmissione in possesso del cespite e della vendita dell’immobile a terzi.
Anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta perché non si pone in linea con il consolidato principio in base al quale l’intervenuta cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse della parte attrice non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis (cfr., tra le tante, Cass., sez. 6 -3, 04/05/2016, n. 8903; Cass. n. 10728/2017; Cass., sez. 2, 17/07/2020, n. 15309), la Corte territoriale ha comunque rilevato la mancanza di allegazione e prova della restituzione e della vendita dell’immobile, il che esclude che la doglianza possa giovare ai fini della cassazione della sentenza.
Con il secondo motivo, censurando la sentenza per ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il deposito in secondo grado del contratto del 17.11.2017 ›› , la ricorrente sostiene che, non essendo parte del contratto di compravendita con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva venduto a terzi l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, ne aveva avuto conoscenza solamente in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni, quando
ormai erano già maturate le preclusioni istruttorie, essendosi trovata nell’impossibilità di procurarsi in tempo utile il documento al fine di depositarlo tempestivamente nel giudizio di primo grado.
2.1. La censura è infondata.
2.2. Il giudizio di appello concerne una decisione di primo grado depositata in data 23 luglio 2019 e, pertanto, trova applicazione l’attuale versione dell’art. 345 c od. proc. civ., come modificata dall ‘ art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 -convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 -avendo questa Corte già stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., operata dal citato d.l., trova applicazione -mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum -solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. 134/2012, di conversione del d.l. 83/2012, e cioè il giorno 11 settembre 2012 (Cass., sez. 2, n. 6590 del 14/03/2017; Cass., sez. 2, 28/07/2021, n. 21606; Cass., sez. 2, 24/10/2023, n. 29506).
Questa Corte ha, altresì, chiarito che la formulazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile al caso in esame -a mente della quale ‹‹ non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ›› -pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’‹‹ indispensabilità ›› degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass., sez. 3, 09/11/2017, n. 26522; Cass., sez. 2, 10/05/2019, n. 12574).
La c orte d’appello , in linea con tali principi, ha, del tutto correttamente, escluso l’ammissibilità della produzione del contratto di compravendita, in difetto di prova della impossibilità per la parte di operare tale produzione tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile , considerato che l’atto pubblico risaliva al 17 novembre 2017.
Con il terzo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per non avere la Corte d’appello dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuta riconsegna dell’immobile e successiva vendita a terzi del bene›› e ribadisce che i giudici d’appello, nel condannarla alla consegna dell’immobile, hanno ignorato il dato oggettivo che in data 17 novembre 2017 la società concedente era già nel possesso del bene.
Anche la doglianza in esame non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità, perché non si correla con l’accertata mancanza di prova della cessione a terzi del cespite; in ogni caso, come già detto, l’eventuale vendita dell’immobile non ha fatto venire meno l’interesse di RAGIONE_SOCIALE ad ottenere la pronuncia di condanna, in considerazione dell’opposizione svolta da RAGIONE_SOCIALE alla risoluzione del contratto di leasing che, se accolta, avrebbe fatto venire meno il diritto della concedente a ritornare nella disponibilità del bene oggetto di locazione finanziaria.
Con il quarto motivo la ricorrente denunzia ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 cod. civ. e dell’art. 12 disp. prel. c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per aver la Corte territoriale erroneamente escluso l’applicazione dell’art. 1526 c.c. in riferimento al contratto di leasing traslativo oggetto di causa ›› .
Essendo incontestata la qualificazione del contratto come leasing traslativo, addebita alla Corte di merito di avere ritenuto inapplicabile
il richiamato art. 1526 cod. civ. e di non avere tenuto conto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2061/2021.
La censura, per come formulata, è inammissibile per difetto di specificità, a cagione dell ‘ oggettiva genericità delle contestazioni proposte. Come precisato dalle Sezioni Unite, l ‘ onere di specificità dei motivi, sancito dall ‘ art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d ‘ inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. (Cass., sez. U, 28/10/2020, n. 23745).
Tale onere non risulta assolto dalla ricorrente che invoca l’applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, senza tuttavia soffermarsi a individuare le specifiche affermazioni contenute nella sentenza gravata che si pongano con essi in contrasto.
Con il quinto motivo, rubricato: ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c), per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il quinto motivo di appello›› , concernente la domanda di restituzione dei canoni versati.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. La norma di cui all’art. 342 cod. proc. civ. -è stato spiegato dalle Sezioni Unite -va interpretata nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez. U, 16/11/2017, n. 27199). In particolare, la disposizione in parola esige che «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze»; in tal senso, «in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata», si richiede «che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili» (in motivazione, par. 5.1).
5.3. La Corte di merito, nel rilevare che l’appellante aveva mancato di muovere una specifica censura ad alcuni passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, posti a fondamento della statuizione di rigetto della domanda di restituzione dei canoni pagati, ha inteso proprio sottolineare come il proposto gravame mancasse di motivi di impugnazione sufficientemente specifici.
A tale rilievo l’odierna istante contrappone un motivo di censura che è privo di autosufficienza.
Occorre considerare che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass., sez. U, 25/07/2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo , in relazione ai quali la Corte è
anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass., 13/03/2018, n. 6014: cfr. pure: Cass., 29/09/2017, n. 22880; Cass., 08/06/2016, n. 11738; Cass., 30/09/2015, n. 19410).
In particolare, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cas., sez. 1, 06/09/2021, n. 24048; Cass., sez. 5, 29/09/2017, n. 22880; Cass., sez. 1, 20/09/2006, n. 20405).
Il mezzo di censura in esame si risolve in sintetici richiami all’atto di appello, i quali non consentono di apprezzare la reale consistenza della doglianza.
Con il sesto motivo (erroneamente indicato in ricorso come settimo motivo) la ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1384 cod. civ. (art 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non manifestamente eccessiva la clausola penale prevista dal contratto di leasing ›› .
Trascrivendo in ricorso il contenuto della clausola n. 15 delle
condizioni generali di contratto, sostiene che essa, diversamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non prevede una regolamentazione delle reciproche poste di dare ed avere tale da escludere un ingiustificato arricchimento della concedente; precisa che, seppure la clausola prevede che a quanto dovuto dall’utilizzatore a titolo del restante corrispettivo contrattuale (rispetto ai canoni pagati e a quelli scaduti) vada ‹‹ detratto quanto la Concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita o il riutilizzo dell’immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi ›› , essa configura comunque una penale eccessiva, poiché la determinazione del valore residuo del bene, nonché degli eventuali costi di riparazione del bene riconsegnato, è rimessa alle unilaterali determinazioni del locatore finanziario, senza alcuna partecipazione in contraddittorio dell’altra parte.
Il motivo è inammissibile.
La clausola n. 15 delle Condizioni generali del contratto di leasing prevede che, in caso di risoluzione del contratto, in aggiunta all’obbligo della utilizzatrice di r e stituzione dell’immobile e al diritto di RAGIONE_SOCIALE di acquisire definitivamente i canoni, la concedente è tenuta ‹‹ a corrispondere alla Concedente in un’unica soluzione anche un importo attualizzato pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto maggiorato dell’importo indicato alla clausola n. 3) delle Condizioni particolari (l’opzione finale di acquisto), detratto quanto la Concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita od il riutilizzo dell’immobile››.
L a detrazione, prevista dall’art. 15 delle condizioni generali del contratto di leasing, rende di fatto non necessario il ricorso alla riduzione ad equità della clausola penale che prevede l’incameramento da parte della concedente dei canoni riscossi, oltre a
quelli a scadere attualizzati, come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2061/2021, che hanno avuto modo di precisare che è ‹‹ reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 1526 cod. civ. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito ›› (in senso conforme, Cass., sez. 3, 14/10/2021, n. 28022; Cass., sez. 3, 22/02/2022, n. 5754; Cass., sez. 14/10/2021, n. 28023; Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020; Cass., 28/08/2019, n. 21762 e Cass. 08/10/2019, n. 25031).
Alla stregua di tali considerazioni deve dunque considerarsi corretta la valutazione operata dalla Corte d’appello che ha ritenuto la clausola inserita nel contratto de quo idonea a realizzare il contemperamento degli opposti interessi e ad evitare un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing.
7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza e sono.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 25.200,00, di cui euro 25.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione