Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25199 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1894/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso.
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale in
al
-co ntroricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3478/2022 depositata il 07/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Milano per ivi sentire accogliere nei confronti del RAGIONE_SOCIALE le seguenti domande e conclusioni: ‘Accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing n. NUMERO_DOCUMENTO e del collegato contratto di compravendita immobiliare nonché del contratto di leasing n. 668364/002 per violazione dell’art. 117 TUB; Accertare e dichiarare la nullità dei medesimi contratti per violazione dell’art. 101 del trattato C.E. e degli artt. 184 e 185 T.U.F; per l’effetto, ritenere e dichiarare di proprietà della RAGIONE_SOCIALE gli immobili oggetto dei contratti sopra indicati. Conseguentemente imputare tutte le somme pagate dalla RAGIONE_SOCIALE, secondo un nuovo piano di ammortamento del mutuo da rideterminarsi equamente ex art 1183 cod. civ. e secondo la durata che era stata fissata inter partes , col tasso minimo previsto per i BOT, secondo le condizioni più favorevoli. In subordine, qualora il leasing dovesse essere considerato valido, applicare l’art. 1526 cod. civ. e, dunque, disporre la restituzione delle rate pagate nonché, riconoscere, il maggior valore dell’immobile in relazione al maggior investimento affrontato dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto l’importo concesso in leasing ex art. 1150 cod. civ. e, pari, ad euro 966.410,17. Ritenere e dichiarare nulla la fidejussione prestata dai sig.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME e COGNOME NOME, avente carattere accessorio al contratto da ritenere e dichiarare nullo e comunque ritenere e dichiarare nulle le stesse fidejussioni perché contrarie alla normativa antitrust; ritenere e dichiarare nulle e/o inefficaci le stesse fidejussioni per asserita decadenza ex art. 1957 cod. civ. ed ordinare al RAGIONE_SOCIALE BPM la cancellazione della sofferenza iscritta alla centrale rischi a carico dei garanti’.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE BPM, contestando le domande attoree.
In seguito, intervenivano volontariamente i garanti sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali instavano per la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate.
1.1. Con sentenza n. 4900/21 il Tribunale di Milano rigettava la domanda della attrice e degli intervenuti, dichiarava l’intervenuta risoluzione del rapporto di leasing tra il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE ex art. 1456 cod. civ. per inadempimento di quest’ultima, condannava RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in favore del RAGIONE_SOCIALE all’immediato rilascio, libero da persone o cose, del fabbricato adibito ad attività commerciale oggetto del leasing, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano appello la RAGIONE_SOCIALE ed i suoi garanti fideiussori.
Si costituiva, resistendo al gravame, il RAGIONE_SOCIALE BPM.
2.1. Con sentenza n. 3478/2022 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ed i suoi fideiussori propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunz ia ‘Violazione e falsa interpretazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 101 del Trattato CE e degli artt. 184 e 185 TUF e omessa e insufficiente motivazione’.
Lamenta che l’impugnata sentenza ha rigettato il primo ed il secondo motivo di appello, non riconoscendo la nullità del contratto di leasing stipulato tra le parti, per violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza previsti dall’art. 117 TUB, dall’art. 101 del Trattato CE e dagli artt. 184 e 185 TUF.
Con il secondo motivo denunz ia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1150 cod. civ.’ .
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che le parti hanno stipulato un leasing traslativo, per cui, alla fine del rapporto, l’utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate pagate, fatto salvo un equo compenso dovuto al concedente per il godimento del bene, in applicazione dell’art. 1526 cod. civ.
Lamenta non essersi tenuto conto delle migliorie apportate all’immobile, in violazione dell’art. 1150 cod. civ.
Con il terzo motivo denuncia ‘Nullità delle fidejussioni per violazione del provvedimento della Banca d’Italia nr. 55/2005 in base a quanto disposto dalla L. 287/1990’.
Lamenta che la corte territoriale ha omesso di considerare che le fideiussioni rilasciate dagli odierni ricorrenti sono affette da indeterminatezza e, quindi, costituiscono fideiussioni omnibus in violazione al provvedimento della Banca d’Italia nr. 55 del 2005.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento,
che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass., 39169/2021).
4.1. Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze, relative alla violazione dell’art. 101 del Trattato CE e dagli artt. 184 e 185 TUF, di cui la corte territoriale ha ritenuto l’irrilevanza perché frutto di valutazioni del consulente di parte, prive di significato probatorio.
Così argomentando, la corte d’appello ha motivato in maniera conforme al costante orientamento di questo Suprema Corte, secondo cui la consulenza di parte è mera allegazione difensiva tecnica, priva di efficacia probatoria (Cass., 30/11/2020, n. 27297).
Inoltre, il ricorrente neppure trascrive il contenuto della suddetta consulenza di parte, di cui afferma la rilevanza, in violazione del principio secondo cui ‘La parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio (Cass., 17/05/2022, n. 15837).
5. Il secondo motivo è inammissibile.
In relazione alla censura di violazione dell’art. 1526 cod. civ., perché omette di censurare la ratio decidendi su cui la motivazione dell’impugnata sentenza si consolida (v. ex multis Cass., 10/11/2022, n. 33200), e cioè che ‘è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui la restituzione delle rate riscosse postula la previa restituzione del bene (Cass. 21895/17 e 12552/19), evento a quanto pare ancora non verificatosi’.
In relazione alla censura di violazione dell’art. 1150 cod. civ., perché, nel confermare la sentenza di primo grado rilevando che il contratto di leasing prevede espressamente che l’utilizzatore non ha diritto all’indennizzo per migliorie apportate al bene ma che ciò non comporta un arricchimento ingiustificato della concedente ‘ove si consideri che in caso di risoluzione il bene sarà venduto (ex art 1375 cod. civ. in base al prezzo di mercato) con attribuzione del ricavato all’utilizzatore medesimo: il quale per questa via si vede riattribuito l’incremento di valore derivante dal bene per effetto delle migliorie da lui apportate e che si presumono inglobate nel prezzo di vendita’, la corte d’appello ha pronunciato conformemente ai principi posti da questa Suprema Corte in tema di leasing traslativo, e cioè che:
-‘Nel contratto di leasing traslativo è valida ed efficace la clausola la quale stabilisca che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, spettino al concedente i canoni già scaduti e i canoni ancora non maturati, scontati al momento della risoluzione del contratto, previa detrazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione’;
-‘È valido ed efficace il patto contenuto in un contratto di leasing traslativo il quale attribuisca al concedente, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la facoltà di
determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto, e sottrarlo dal credito residuo vantato nei confronti dell’utilizzatore. Tuttavia, tale patto ha per corollario l’obbligo del concedente di stimare il bene secondo correttezza e buona fede; in caso di contestazione della stima da parte dell’utilizzatore, è onere del concedente palesare il criterio adottato, e del concederne dimostrarne l’erroneità’;
-‘Il c.d. patto di deduzione, in virtù del quale nei contratti di leasing traslativo si stabilisce che il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, ha diritto a titolo di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene, deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che: a) se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell’utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227 c.c., comma 2, nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza; b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell’utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato col criterio del valore equo di mercato’ (cfr. Cass., 28022/2021; Cass., Sez. Un., 2061/2021).
Aggiungasi che nel caso di specie la corte di merito ha anche richiamato l’art. 10.10 delle condizioni contrattuali, espressamente prevedente non essere la concedente tenuta a indennizzare il locatario per le migliorie eventualmente apportate all’immobile.
Il terzo motivo, ove risultano riproposte doglianze già svolte in grado di appello, è infondato.
Con valutazione in fatto debitamente motivata, la corte di
merito ha espressamente rilevato che ‘le fideiussioni per le quali è causa non hanno natura omnibus hanno per oggetto un debito fin dall’origine compiuto, qual è il debito dell’utilizzatore nell’ambito di un contratto di leasing, sicché viene in rilievo un debito determinato, soltanto ripartito in più rate, nel corso del tempo’ ( v. p. 7 della sentenza).
I ricorrenti, evocando il tenore di alcune clausole contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni ricorrenti, inammissibilmente sollecitano in realtà la rivalutazione del fatto e della prova, invero preclusa in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., 09/06/2014, n. 12928 e Cass., 9644/2016: “la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili”).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza