Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 331 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 331 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 35576/2018 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro-tempore COGNOME COGNOME, corrente in Spinone al Lago (BG), INDIRIZZO (P. IVA P_IVA) rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti, con elezione di domicilio in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. COGNOME NOME .
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE in liquidazione P.I.P_IVA, rappresentato e difeso dal l’Avv. NOME COGNOME per procura in atti.
contro
ricorrente
-e ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. 4050/18 reso dal Tribunale di Bergamo, nel procedimento di cause riunite di impugnazione dello stato passivo rubricato
al n. 5936/17 R.G., emesso il 14/06/2018, depositato in Cancelleria il 28/7/2018, notificato il 6/11/18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024
dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Bergamo – accogliendo l’impugnazione ex art. 98, 3 comma, l. fall., presentata dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e respingendo al contrario la domanda di opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE (riunita alla prima) – ha revocato il decreto del g.d ., con il quale quest’ultimo aveva ammesso al passivo del fallimento il credito della RAGIONE_SOCIALE per € 280.044,00 al chirografo.
In data 15/2/2017 RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto, infatti, l’ammissione al passivo del fallimento IAM, con prededuzione ex art. 111 L.F. per l’importo di € 280.044,00, quale credito nascente da un accordo sottoscritto in data 18.6.2012 a latere della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ed il G.d. aveva così disposto: <>
Con ricorso ex art. 98, 3 comma l. fall., il curatore del fallimento IAM impugnava il predetto decreto del g.d ., chiedendo l’esclusione del credito della RAGIONE_SOCIALE dalla massa passiva, ritenendo detta ammissione erronea ed ingiustificata in ragione dell’asserito inadempimento di RAGIONE_SOCIALE (tale procedimento veniva rubricato al numero R.G. 5936/2017).
Con ricorso in opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e seg. l. fall. la RAGIONE_SOCIALE impugnava il medesimo decreto del g.d. del 16/5/2017, affinché venisse invece riconosciuto al credito di RAGIONE_SOCIALE natura prededucibile, con ammissione allo stato passivo del fallimento IAM in via di prededuzione per
l’importo già riconosciuto di € 280.044,00 (tale procedimento veniva rubricato al numero R.G. 6002/2017).
I due procedimenti sopra indicati venivano riuniti.
5. Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) in relazione alla interpretazione della scrittura privata del 18.6.2012 (che aveva disciplinato i rapporti tra le parti e dalla quale sarebbe derivato il diritto di credito insinuato al passivo), la stessa aveva avuto l’intendimento di agevolare la procedura di concordato di IAM, vincolando, per il periodo di 18 mesi dalla data di ammissione della società al concordato preventivo, la RAGIONE_SOCIALEa favore della quale la IAM si era già in precedenza obbligata con il contratto preliminare del 26.10/16.12.2011 a trasferire una porzione di un più ampio complesso immobiliare di sua proprietà -a designare un diverso acquirente nel caso in cui detta porzione immobiliare (già oggetto di promessa di vendita) ovvero l’intero complesso di proprietà della IAM fosse stato venduto ad un terzo, mediante la procedura competitiva ( da effettuarsi nell’ambito della procedura di concordato); (ii) così, secondo la più corretta interpretazione di tale accordo, scaduto il detto termine senza che si fosse perfezionata la vendita nella procedura di concordato preventivo, da un lato, sarebbe tornata nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE la facoltà di ‘esercitare i diritti e i rimedi di legge’, evidentemente scaturenti da l preliminare del 2011 e, dall’altro, la IAM, in caso di esito negativo dell’asta ovvero di offerte di terzi ad un prezzo inferiore a quello stabilito nel preliminare inter partes, avrebbe dovuto vendere alla RAGIONE_SOCIALE la porzione già promessa con il preliminare del 2011; (iii) dunque, solo nel caso in cui la porzione di immobile oggetto del preliminare fosse stata venduta (da sola ovvero insieme a tutto il complesso), la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto chiedere la restituzione di tutte le somme già versate alla IAM in relazione agli accordi contenuti nel preliminare, mentre, in caso contrario, rimaneva in essere un termine temporale non specificato ad adempiere il contratto preliminare stipulato con la IAM ovvero ad ‘esercitare tutti gli ulteriori diritti ed i rimedi p revisti dalla legge’; (iv) così, non essendosi verificata l’ipotesi della vendita del complesso ovvero della porzione già promessa alla RAGIONE_SOCIALE ad un terzo nel termine di 18 mesi dall’ammissione della IAM al concordato, e non avendo, scaduto tale termine, la RAGIONE_SOCIALE esercitato i
diritti ovvero i rimedi di legge della ‘riacquistata’ posizione di promissaria acquirente, derivatele dal preliminare del 2011, per un verso non era maturato alcun diritto ‘restitutorio’ in suo favore in relazione alle somme da essa versate e dall’altro er a rimasta, per converso, la facoltà per gli organi della procedura di pretendere la conclusione del contratto preliminare e di vendere alla RAGIONE_SOCIALE la porzione immobiliare con lo stesso contratto promessa in vendita; (v) nessun diritto di credito era dunque maturato nei confronti del fallimento della IAM; (vi) per contro, avendo il liquidatore giudiziale del concordato IAM invitato la RAGIONE_SOCIALE a concludere il contratto con la vendita a questa della porzione immobiliare promessa al prezzo del contratto prelimin are ed essendosi invece la RAGIONE_SOCIALE rifiutata, quest’ultima era divenuta inadempiente e a ciò aveva fatto seguito la possibilità per gli organi della procedura di agire nei suoi confronti per il risarcimento del danno; (vii) al l’eccezione di inadempimento che peraltro era stata già sollevata in sede di verifica da parte del curatore per escludere la sussistenza del credito (che tuttavia era stato ammesso dal g.d.) -la RAGIONE_SOCIALE aveva opposto l’impossibilità sopravvenuta di adempiere alla propria obbligazione per ragioni attinenti all’eccesiva onerosità conseguente alle condizioni di degrado nelle quali si era venuto a trovare l’immobile oggetto del preliminare; (viii) l’assunto della eccessiva onerosità sopravvenuta era tuttavia rimasto privo di prova, non potendo costituire prova la produzione, peraltro contestata da parte del curatore del fallimento, del ‘compendio fotografico’ prodotto, né le valutazioni collegate al prezzo ribassato di vendita al settimo tentativo di asta, essendo notorio che il deprezzamento degli immobili nelle procedure concorsuali rappresenta una conseguenza diretta della stessa natura di vendita coattiva, avulso dall’effettivo valore intrinseco del bene stesso.
Il decreto, pubblicato il 28.7.2018, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto due motivi di ricorso incidentale condizionato.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto controricorso al ricorso incidentale.
Il fallimento controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione ‘ degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. Violazione e falsa applicazione di una norma di diritto, contraddittoria motivazione -ex art. 360, NN. 3 e 5 c.p.c. ‘, sul rilievo che i l Tribunale avrebbe ritenuto di fornire una interpretazione all’accordo – di cui alla scrittura privata 18/6/2012, intervenuto fra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -non tenendo conto dell’interpretazione autentica data dalle parti secondo la loro comune intenzione e, comunque, qualificando come inadempiente RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’applicazione ‘ delle norme civilistiche ‘ .
1.1 Il primo motivo è all’evidenza inammissibile.
1.1.1 Si perora, cioè, da parte della società ricorrente un’interpretazione dell’accordo del 18.6.2012, collegato alla domanda di c.p. (per come già sopra descritta), alternativa a quella adottata dal Tribunale con motivazione, peraltro, plausibile e scevra da aporie argomentative e da errori giuridici.
1.1.2 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del primo motivo.
Denuncia, inoltre, la ricorrente, con il secondo mezzo, la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1467 cod. civ. e
dell’art. 1337 cod. civ. , nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’o messo esame di documenti decisivi e di fatti emergenti dai documenti in atti, per aver i l Tribunale ritenuto infondata l’eccezione opposta all’inadempimento invocato dal Fallimento IAM per l’impossibilità sopravvenuta di adempiere alla propria obbligazione, per ragioni attinenti all’eccessiva onerosità conseguente sia alle condizioni di degrado in cui si era venuto a trovare l’immobile oggetto del preliminare sia al deprezzamento subito dal bene immobile. Ricorda la ricorrente che l’assunto dell’eccessiva onerosità era stato ritenuto dal Tribunale sfornito di prova, non potendo costituire prova in tal senso la produzione del compendio fotografico né le deduzioni che RAGIONE_SOCIALE aveva inteso trarre dalle relazioni del liquidatore giudiziale ovvero dal deprezzamento subito dal bene in seno alla vendita in asta dell’intero compendio, avvenuta al settimo tentativo d’asta .
2.1 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, posto che le censure sono state articolate dalla ricorrente come richiesta di un nuovo apprezzamento della quaestio facti, innanzi a questa Corte di legittimità, del profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, scrutinio inibito invece al giudice di legittimità. E ciò senza neanche considerare che la ricorrente neanche si sforza di enucleare il ‘fatto storico’, che, secondo il paradigma applicativo delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053/2014), deve essere indicato come quello nel cui omesso esame sarebbe incorso il giudice del merito nel suo iter decisionale ed il cui mancato apprezzamento risulti decisivo per la soluzione della controversia. In realtà, l a ricorrente si limita solo a richiamare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella rubrica del motivo qui in esame, senza alcun sviluppo argomentativo nel corpo della doglianza.
3. Con il terzo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1385 cod. civ. , nonché l’ omesso esame documenti decisivi e di fatti emergenti dai documenti in atti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo la società ricorrente, il Tribunale, violando l’applicazione dell’art. 1385 cod. civ. e incorrendo in errore ed omettendo di considerare quanto emergente dal contratto preliminare, si sarebbe dimenticato che la somma versata da RAGIONE_SOCIALE in quella sede per un totale
di 280.440,00 era costituita quanto ad € 100.000,00 a titolo di caparra , mentre la differenza costituiva mero acconto. Con la conseguenza che, da ll’inadempimento accertato in capo a RAGIONE_SOCIALE sarebbe dovuto derivare al più unicamente la perdita della caparra.
3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, questa volta per difetto di autosufficienza.
Sul punto giova ricordare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo vige il divieto di domande nuove da parte dell’opponente e di quelle riconvenzionali da parte della curatela opposta (cfr. Cass., Sez. 1 , Sentenza n. 6279 del 24/02/2022; Cass.,
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27902 del 04/12/2020).
Orbene, di fronte all’asserzione del curatore che la domanda di versamento dell ‘acconto integrava una domanda nuova, come tale inammissibile nella sede oppositiva ex art. 98 l. fall., occorreva che la società oggi ricorrente contrastasse tale affermazione, evidenziando la sede (precedente a quella dell’opposizione allo stato passivo) ove tal e domanda era stata proposta.
In assenza di tale necessaria premessa, non risulta possibile denunciare in questo giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia di domanda della quale non si è fornito il riscontro della sua rituale e tempestiva proposizione.
Il ricorso incidentale condizionato rimane pertanto assorbito nel rigetto del ricorso principale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 12.12.2024