Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3878 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3878 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21602/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale, in persona del liquidatore giudiziale autorizzato dal giudice delegato , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 588/2023, depositata il 22/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Nel 2005 la società RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Perugia la società RAGIONE_SOCIALE,
chiedendo che fosse condannata al pagamento di euro 83.169,91 a titolo di saldo dei lavori eseguiti presso l’immobile di proprietà della convenuta sito a Umbertide. Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda dell’attrice, condannando NOME a pagare euro 83.169,91 oltre rivalutazione e interessi, e ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
La sentenza è stata impugnata dalla società RAGIONE_SOCIALE in via principale e dalla società RAGIONE_SOCIALE in via incidentale.
Con la sentenza n. 588/2023 la Corte d’appello di Perugia ha parzialmente accolto l’impugnazione principale di RAGIONE_SOCIALE e ha riconosciuto in favore dell’appellante gli interessi moratori. Al riguardo il giudice d’appello ha valutato le risultanze probatorie nel senso che il contratto era stato concluso dopo l’8 agosto 2002, escludendo rilevanza al NUMERO_DOCUMENTO di COGNOME, che sì attestava pagamenti effettuati a partire dal 10 maggio 2002, ma consisteva in una generica elencazione di versamenti senza alcuna specificazione in ordine al destinatario, all’oggetto e alle modalità di pagamento; tanto più che RAGIONE_SOCIALE aveva contestato il documento, negando di avere ricevuto acconti diversi da quelli regolarmente fatturati. Il giudice d’appello ha poi considerato che il contratto in esame era stato concluso tra imprese, né rilevanza assumeva la circostanza che RAGIONE_SOCIALE fosse una società di diritto straniero con sede fuori dall’Unione Europea, in quanto il d.lgs. n. 231/2002 non pone alcuna deroga alla normativa generale né limita la sua applicabilità alle società aventi sede nell’Unione europea. Il giudice d’appello ha poi parzialmente accolto anche il motivo relativo alle spese, in relazione ai compensi richiesti per le fasi di accertamento tecnico preventivo, di sequestro conservativo e del giudizio di merito; ha ritenuto che il compenso andasse unitariamente liquidato facendo riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si era esaurita e ha così applicato le disposizioni del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. Ha poi accolto l’impugnazione incidentale
di NOME limitatamente all’esclusione della debenza della rivalutazione monetaria, rigettandola per il resto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale.
Il Consigliere delegato dal Presidente ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso.
Memoria è stata depositata da entrambe le parti e, all’esito della camera di consiglio del 10 -12 -2025, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva l’assenza di incompatibilità del componente, presidente del collegio, che ha formulato la proposta di definizione anticipata, per le ragioni enunciate dalla sentenza di Cass., sez. un., n. 9611/2024, alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.
2.Preliminarmente si rileva altresì che non si pongono, in concreto, questioni in ordine alle modalità di notificazione del ricorso, in quanto eseguita nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale in persona del liquidatore, ma presso gli avvocati che avevano difeso la società in bonis in appello. La notificazione non era inesistente e ogni eventuale invalidità è stata sanata dalla costituzione in giudizio della controricorrente.
3.Il primo motivo di ricorso è articolato in tre distinti profili.
Il primo profilo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., nonché delle norme di cui al d.lgs. n. 231/2002, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; violazione
e/o falsa applicazione delle norme processuali che regolano il principio del contraddittorio; illogicità e/o contraddittorietà manifeste della motivazione: la Corte d’appello, nonostante in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado controparte avesse espressamente rinunciato alla domanda relativa agli interessi moratori, ha riconosciuto tali interessi a controparte; controparte ha dapprima chiesto la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria, poi ha formulato una domanda nuova chiedendo anche gli interessi al tasso moratorio, per poi rinunciarvi, in occasione della precisazione delle conclusioni, avendo eliminato la locuzione ‘al tasso moratorio’.
3.1.La censura è infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass. n. 28413/2024, Cass. n. 14911/2019). La Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori, per tardività della stessa, ha legittimamente seguito tale l’orientamento, precisando che la liquidazione va effettuata d’ufficio dal giudice a prescindere da una specifica domanda della parte.
Inoltre, la Corte d’appello ha accertato in fatto che non vi era stata rinuncia agli interessi moratori in fase di precisazione delle conclusioni, esponendo le ragioni di tale conclusione (pag. 10 della sentenza impugnata); poiché l’interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito, sindacabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n.
34762/2024, per tutte), neppure sotto questo profilo le deduzioni della ricorrente hanno un qualche pregio.
4. Il secondo profilo del primo motivo di ricorso sostiene la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui al d.lgs. n. 231/2002, in particolare dell’art. 11, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., illogicità e/o contraddittorietà manifeste della motivazione: la Corte d’appello ha erroneamente affermato che la conclusione del contratto fosse collocabile in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002, basandosi su quanto riferito dal testimone COGNOME ed erroneamente valutando le dichiarazioni da questi rese; dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori (documento n. 11) risulta il documento denominato ‘Pagamenti effettuati dal cliente’, nel quale sono annotati due pagamenti del 4 maggio 2002 e del 24 luglio 2002, pagamenti che non possono che essere ricondotti a un accordo già intervenuto; è quindi evidente che la conclusione dell’accordo risale ad epoca antecedente all’8 agosto 2002.
4.1.La censura non può essere accolta in quanto, seppure richiamando la violazione dell’art. 11 d. lgs. n. 231/2002 e vizi della motivazione, la ricorrente contesta l’accertamento in fatto eseguito dal giudice d’appello, che (da pag.9 della sentenza) ha valutato in particolare le dichiarazioni del direttore dei lavori, le date del computo metrico, della prima fattura e della concessione edilizia, giungendo alla conclusione che il contratto era stato concluso dopo l’8 -8 -2002; ha valutato anche il documento n. 11, che attestava pagamenti effettuati a partire dal 10 maggio 2002, ritenendo che non provasse l’avvenuta conclusione del contratto prima dell’8 agosto 2002, in quanto conteneva una generica elencazione di versamenti, senza specificazione di destinatario, oggetto e modalità di pagamento e RAGIONE_SOCIALE lo aveva contestato. Si tratta all’evidenza esclusivamente di un accertamento in fatto, esposto nel pieno rispetto del minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass., sez. un.,
n. 8053/2014), perché le argomentazioni sono concrete, coerenti e comprensibili. A monte, la ricorrente non riesce neppure a individuare il fatto decisivo del quale sarebbe stato omesso l’esame, secondo il paradigma dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. (Cass., sez. un., 8053/2014), perché tale non è il doc.11; la Corte ha valutato tale documento, seppure in modo sgradito alla ricorrente, la quale vorrebbe ottenere, in termini estranei al giudizio di legittimità, una diversa complessiva rivalutazione del materiale probatorio nel senso che il contratto fosse stato concluso in data anteriore a quella accertata dal giudice di merito. Né soccorre alla ricorrente quanto sostenuto in memoria al fine di criticare la proposta di definizione accelerata: anche il travisamento della prova, in quanto vizio da dedurre ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. (Cass., sez. un.5792/2024), impone il rispetto del paradigma dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
5. Il terzo profilo del primo motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., omessa pronuncia in merito a un fatto decisivo della controversia; contesta che una società avente sede al di fuori dall’Unione europea sia comunque soggetta all’applicazione delle norme contenute nel d.lgs. 231/2002; aggiunge che, comunque, la Corte d’appello non ha esaminato la censura secondo la quale la ricorrente non era un imprenditore dedito all’esercizio di un’attività economica organizzata.
5.1.La censura non può essere accolta.
Quanto alla tesi dell’inapplicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 per il fatto che la società committente ha sede fuori dall’Unione europea, va sottolineato che non risulta dalla sentenza impugnata che fosse stata in qualche modo contestata l’applicabilità al contratto della legge italiana, che è stata appunto applicata in relazione alla domanda proposta nel processo dall’appaltatrice italiana, per ottenere il pagamento del saldo per i lavori eseguiti presso l’immobile di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE sito in Italia. La ricorrente non può limitarsi a contestare
l’applicazione della legge italiana limitatamente alla disciplina degli interessi moratori; quindi, avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali il contratto sarebbe stato assoggettato a legge diversa da quella italiana, aggiungendo come e in quali atti avesse posto la questione, in quanto la sentenza non la tratta in alcun modo.
Quanto alla negazione della qualità di soggetto esercente un’attività commerciale, va rilevato come la società RAGIONE_SOCIALE sia sì una società straniera, ma sia anche una società a responsabilità limitata; sulla base di questo dato, legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto che la società svolgesse attività economica organizzata e che si discutesse di contratto tra imprese (pag.9 in fondo della sentenza impugnata, per cui non sussiste l’omissione di pronuncia pure lamenta). La diversa tesi della ricorrente, in quanto involgente l’accertamento in fatto svolto in sede di merito, avrebbe potuto essere veicolata soltanto attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. in termini ammissibili: da nessuna delle deduzioni della ricorrente, neppure da quelle svolte dopo il deposito della proposta di definizione accelerata, emerge quale sarebbe il fatto decisivo del quale il giudice di merito avrebbe omesso esame e che fosse idoneo a escludere che ci si trovasse di fronte a transazione commerciale ai sensi dell’art. 2 co.1 d.lgs. 231/2002.
6. Il secondo motivo è articolato, a sua volta, in due profili.
Sotto il primo profilo, si sostiene la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché delle norme di cui al d.m. n. 55/2014 e ss. mod. e int. in relazione all’art. 360, n. 3, 4 e 5, c.p.c.; illogicità e/o contraddittorietà manifeste della motivazione: il giudice d’appello non ha considerato la mancata adesione di controparte alla proposta conciliativa, che aveva previsto la corresponsione di euro 65.000,00, somma che non si discosta di gran lunga, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, dalle statuizioni dell’ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado; la mancata accettazione della
proposta avrebbe quantomeno dovuto determinare una compensazione delle spese.
6.1.Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, la sentenza impugnata ha espressamente considerato che vi era stata la proposta conciliativa e ha ritenuto che la mancata adesione alla proposta fosse risultata giustificata. Le critiche della ricorrente alla valutazione data dalla Corte d’appello sono finalizzate, in modo evidentemente inammissibile, a ottenere in sede di legittimità un apprezzamento in fatto diverso da quello eseguito dalla Corte d’appello; infatti, non ha altro significato l’affermazione che l’importo di cui alla proposta conciliativa non poteva essere ritenuto dalla Corte d’appello ‘di gran lunga’ discostante da quello riconosciuto in sentenza. Del resto, l’affermazione non è neppure ragionevole, perché non tenta neppure di spiegare per quale motivo il rifiuto di un’offerta inferiore pressoché di un terzo dell’importo poi riconosciuto dovesse essere ritenuta ingiustificata.
Per di più, l’affermazione secondo la quale le spese di lite avrebbero dovuto essere almeno in parte compensate non considera che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; esula dal sindacato del giudice di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri motivi che giustifichino la compensazione (da ultimo, per tutte, Cass. n. 9860/2025).
Nessuna delle deduzioni della ricorrente, neppure quella con la quale si lamenta non sia stata considerata la soccombenza della controparte relativamente alla domanda dichiarata inammissibile, è utile a fare emergere nella sentenza impugnata una violazione del principio della
soccombenza: tale violazione non vi è stata, in quanto la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo del giudizio e perciò è stata legittimamente individuata in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto condannato al pagamento di € 83.169,91, oltre interessi moratori.
7.Il secondo motivo sotto il secondo profilo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui al d.m. n. 55/2014 e ss. mod. e int. in relazione all’art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.; illogicità e/o contraddittorietà manifeste della motivazione: considerata l’entità della somma oggetto di condanna, non si comprende perché la Corte d’appello abbia applicato il valore medio dello scaglione, quando invece avrebbe dovuto parametrare i compensi a un valore di poco superiore rispetto a quello minimo.
7.1.Il motivo sotto questo profilo è inammissibile.
In primo luogo, la Corte d’appello ha riconosciuto i compensi applicando il valore medio indicato nelle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, secondo le modifiche apportate dal d.m. n. 37/2018 e quindi la pronuncia si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 19989/2021, per tutte). Non si pone neppure questione di vizio di motivazione, non essendo necessaria motivazione allorché il compenso sia quantificato tra il minimo e il massimo della tariffa (Cass. n. 89/2021, per tutte).
8. In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (si rinvia, al riguardo, alla pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento a favore della controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 6.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
condanna altresì la ricorrente al pagamento di euro 6.000,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e al pagamento di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di cassazione, in data 10 dicembre 2025.
La Presidente Linalisa COGNOME dello stesso art.