Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11721 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23212/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME, nonché NOME COGNOME quale titolare della impresa omonima, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
CITTA’ METROPOLITANA PALERMO, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
CURATELA RAGIONE_SOCIALE, nonché dei soci ilRAGIONE_SOCIALEmente responsabili NOME e COGNOME NOME in persona del curatore AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 636/2020 depositata il 27/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, titolare dell’omonima impresa individuale, con capogruppo la mandataria COGNOME, era aggiudicataria, in virtù di contratto del 24 ottobre 2002, dell’appalto per l’impianto di riscaldamento e manutenzione straordinaria della palestra di una scuola palermitana. Con successivo atto del 9 aprile RAGIONE_SOCIALE le due imprese costituivano la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avente per oggetto esclusivo la esecuzione dei lavori che erano stati dati in appalto al raggruppamento temporaneo imprese. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilasciava poi procura alla RAGIONE_SOCIALE con atto del 9 agosto 2005.
Con atto di messa in mora del 14 febbraio 2007, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME costituivano in mora la stazione appaltante per il pagamento RAGIONE_SOCIALE riserve e di seguito agivano in giudizio anche per conto della RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia prima della notifica dell’atto di citazione, avvenuto in data 12 giugno 2007, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo in data 16 marzo 2007 (sentenza n. 39/2007).
Il Tribunale di Palermo escludeva la legittimazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad agire per conto della RAGIONE_SOCIALE dichiarando che, per
effetto del fallimento, era cessata l’efficacia della procura da questa conferita con atto del 09 agosto 2005.
La Corte d’appello di Palermo ha confermato sul punto la decisione, ritenendo non configurabile il mandato in rem propriam ; ha escluso che spettino gli interessi nella misura prevista dalla legislazione speciale in materia di appalti pubblici; ha escluso altresì l’applicazione degli interessi di cui al D.lgs. 231/2002 e ha confermato il difetto di giurisdizione relativo alla riserva numero 2 (aumento prezzi) sul rilievo che trattasi di questione che attiene all’ an debeatur e non al quantum, cioè al diritto alla revisione dei prezzi e al diritto all’applicazione del sistema del cosiddetto prezzo chiuso, esercizio di un potere discrezionale riconosciuto di norma alla stazione appaltante.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n.q. di titolare della omonima impresa, affidandosi a sei motivi. Entrambe le controparti hanno svolto difese con controricorso.
In seguito, la parte ricorrente e la curatela del fallimento NOME, nonché dei soci ilRAGIONE_SOCIALEmente responsabili COGNOME NOME e COGNOME NOME, hanno depositato memorie con atto transattivo allegato, nelle quali precisano di avere transatto la controversia tra di loro, previa autorizzazione giudiziaria, e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sui primi quattro motivi del ricorso nei rapporti inter partes , con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese; parte ricorrente precisa che permane il suo interesse alla decisione dei motivi quinto e sesto. La Città metropolitana di Palermo ha depositato memoria prendendo atto della transazione e illustrando ulteriormente le difese in ordine al quinto e sesto motivo di ricorso. La camera di consiglio tenutasi il 28/02/2024 è stata riconvocata il 23/04/2024.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto con riferimento all’art. 78 della legge fallimentare come sostituito dall’art. 64 del D.lgs. n. 5 del 2006. Secondo la parte ricorrente la formulazione dell’art. 78 L.F. ratione temporis vigente esclude che il fallimento della RAGIONE_SOCIALE mandante comporti lo scioglimento del contratto di mandato.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 1723 comma 2 c.c. in combinato disposto con l’art 96 R.D. n. 554/1999. La parte ricorrente deduce che la procura conferita il 9 agosto 2005 si iscriveva in un più ampio rapporto sinallagmatico sussistente tra la RAGIONE_SOCIALE mandante e la RAGIONE_SOCIALE mandataria in forza della quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avete seguito i lavori commessi in appalto ai soci consorziati quindi si configurava il mandato in rem propriam e il mandato collettivo conferito anche nell’interesse del terzo. Deduce che il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o del terzo non si estingue a causa del fallimento del mandante e non occorre dimostrare la volontà del mandante di cedere un credito al mandatario in funzione solutoria, essendo viceversa sufficiente dimostrare che il mandato sia diretto al soddisfacimento di un interesse giuridico del mandatario o del terzo diverso da quello strettamente limitato alla esecuzione del mandato, costituendo il negozio -mezzo per l’attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato.
3. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’ art.112 c.p.c. in combinato con l’art. 183 c.p.c. La parte ricorrente rileva di avere dedotto, nei
giudizi di merito, la sussistenza di un mandato irrevocabile, fattispecie in cui è ricompreso anche il mandato conferito nell’interesse del terzo e che non si tratta di una nuova eccezione ma di una semplice esplicitazione della eccezione già proposta.
-Con il quarto si lamenta la violazione dell’art 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art 111 comma 6 Cost. La parte ricorrente deduce che la Corte dopo aver dichiarato l’inammissibilità della tesi difensiva sulle irrevocabilità del mandato ha fatto riferimento alle medesime ragioni già illustrate con riferimento al mandato in rem propriam così rendendo una motivazione apparente, posto che la motivazione per relazione della sentenza è meramente apparente se non affronta le doglianze specificamente illustrate risultando per ciò stesso del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione.
-I primi quattro motivi sono connessi, in quanto attengono tutti alla questione della legittimazione della parte ricorrente a riscuotere le somme anche per conto della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE fallita; dette somme erano invece reclamate in proprio dal curatore fallimentare.
5.1. -In data 23 Maggio 2023 la curatela fallimentare ha depositato comunicazione di avvenuta transazione (allegata in atti) intercorsa tra essa curatela fallimentare e la parte ricorrente, con richiesta di cessazione della materia del contendere tra la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, nonché dei soci ilRAGIONE_SOCIALEmente responsabili COGNOME NOME e COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale, con riferimento ai primi quattro motivi del ricorso, con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Sono poi state depositate note di chiarimento e memorie nelle quali si specifica che con detto atto transattivo, autorizzato
con decreto del 13 gennaio 2023 dal Tribunale di Palermo, le parti hanno riconosciuto piena efficacia alla procura irrevocabile del 09 agosto 2005, ‘ con conseguente legittimazione esclusiva della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ad agire in giudizio nella qualità di procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE fallita ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ad incassare tutte le somme a qualsiasi titolo ancora dovute dalla Città Metropolitana di Palermo e per effetto RAGIONE_SOCIALE superiori dichiarazioni ricognitive, rinunciano in via transattiva ai primi quattro motivi del ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALEmente ai rapporti tra le parti’ e specificando che ‘per effetto RAGIONE_SOCIALE superiori dichiarazioni ricognitive, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME rinunciano in via transattiva ai primi quattro motivi del ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALEmente ai rapporti tra le parti, mentre la RAGIONE_SOCIALE rinuncia in via transattiva agli effetti RAGIONE_SOCIALE sentenze n. 1171/2013 e n. 1431/2014 del Tribunale civile di Palermo e n. 636/2020 della Corte d’Appello di Palermo, con reciproca compensazione RAGIONE_SOCIALE spese legali’.
La ricorrente nella memoria conclusiva ha quindi insistito solo nell’accoglimento dei motivi quinto e sesto nei confronti della Città metropolitana di Palermo. La Città metropolitana di Palermo ha depositato memoria prendendo atto della transazione e svolgendo difese in ordine al quinto e sesto motivo di ricorso.
5.2. -Per effetto della transazione del 24 febbraio 2023 intervenuta tra le parti, che il Tribunale di Palermo con decreto del 13 gennaio 2023, visto il parere favorevole dei curatori e del legale della curatela, ha autorizzato, deve ritenersi cessata la materia del contendere sulle questione della legittimazione della RAGIONE_SOCIALE ad agire in giudizio nella qualità di procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE fallita ‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, regolata oggi nei termini di cui alla transazione intervenuta inter partes .
Sul punto quindi deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio tra la parte ricorrente e la curatela, come da accordi.
Restano quindi da esaminare i motivi quinto e sesto.
6. -Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 la violazione degli artt. 2,4,5,11, del D.lgs. 231/2002 in combinato disposto con l’art 24 della legge 161/2014 e art 2 e 3 Direttiva UE 2000/35/CE.
La parte ricorrente deduce che per effetto della norma di interpretazione autentica costituita dall’art. 24 comma 1 della legge 161 /2014 la disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2002 si applica a tutti i contratti pubblici di appalto conclusi dopo l’8 agosto 2002 (il contratto in esame è del 24.10.2002). Sul punto resiste la Città metropolitana di Palermo la quale ritiene che il citato art. 24 riguardi i contratti di appalti pubblici, ma soltanto se successivi all’ 1 gennaio 2013.
7. – Il motivo è fondato.
La Corte d’appello è consapevole della sussistenza di una norma di interpretazione autentica ma ritiene che si riferisca, all’art. 2 del D.lgs. 231/2002 come modificato dal successivo decreto legislativo del 9 novembre 2012, e quindi RAGIONE_SOCIALEmente ai contratti cui è applicabile questa disciplina, e cioè quelli stipulati dal 1 gennaio 2013.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha invece ritenuto che anche nella originaria formulazione della norma (art. 2) per ‘transazioni commerciali’ debbano intendersi i contratti tra imprese pubbliche amministrazioni che comportano la prestazione di servizio contro un prezzo e quindi anche l’appalto, affermando che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi
moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d’appalto, come definito dall’art. 1655 c.c., atteso che l’espressione “prestazione di servizi”, adottata dall’art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass. 5734/2019; Cass. 24390/2023).
In particolare si è osservato che la disciplina contenuta nel D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE (nella formulazione originaria, qui operante ratione temporis ), trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1), per tale intendendosi contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2), ed è volta a contrastare i “ritardi di pagamento”, ovvero “l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali” (art. 2). Illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute nell’ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l’appalto (così in arg. da Cass. 29/07/2004, n. 14465).
8. -Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.1 e 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto, in relazione agli
artt. 253 e 244, comma 3, del d.lgs. 12.04.2006 n. 163 e l’art. 26, comma 4 -bis, della Legge 11/02/1994 n. 109. Parte ricorrente deduce che negando la propria giurisdizione in ordine alla domanda relativa alla riserva n. 2 dell’appaltatore, la Corte d’Appello ha in primo luogo violato le disposizioni richiamate posto che l’art. 244 comma 3, che deroga alla giurisdizione ordinaria del Giudice civile in favore della giurisdizione amministrativa esclusiva, non è infatti applicabile ratione temporis ai contratti in corso, come stabilito dall’art. 253 che contiene le disposizioni transitorie dello stesso decreto. In secondo luogo, la Corte ha violato anche l’art. 26, comma 4 -bis, della legge 11/02/1994 n. 109. La disposizione in esame riconosce infatti, in favore dell’appaltatore, il diritto alla compensazione (‘si fa luogo a compensazioni’) e non un semplice interesse legittimo, come erroneamente ritenuto dalla Corte; un diritto da commisurare alla percentuale eccedente il 10% della variazione che il prezzo di singoli materiali da costruzione dovesse subire, per effetto di circostanze eccezionali, rispetto al prezzo rilevato con il decreto, di cui al comma 4 -quater, dal RAGIONE_SOCIALE. Osserva che la domanda era relativa alla compensazione del prezzo dei materiali e si tratta di un diritto dell’appaltatore certo nell’ an debeatur incerto solo nel quantum, in quanto subordinato alla sola rilevazione periodica dell’eccezionale aumento del prezzo di mercato dei materiali impiegati per l’esecuzione dei lavori effettuata con decreto ministeriale, in esito dal quale non residua alcuna discrezionalità in capo all’ente appaltante.
-Il motivo è infondato.
9.1. Premesso che il rapporto oggetto della controversia si colloca in un periodo anteriore a quello in cui la normativa ha previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si osserva che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei
principio secondo cui, in tema di opere pubbliche, la controversia avente ad oggetto la revisione prezzi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo laddove manchi il riconoscimento, esplicito o implicito, del diritto dell’appaltatore da parte dell’Amministrazione, il quale non può desumersi dalla sola sentenza del giudice amministrativo che, annullando la delibera di diniego parziale della revisione, produce effetti caducatori e conformativi della successiva attività amministrativa, ma non elimina la necessità di un’ulteriore delibera della P.A. appaltante per il riconoscimento della pretesa fatta valere dall’impresa appaltatrice (Cass. S.U. 16285/2010).
Ed ancora si è affermato che in tema di revisione prezzi di appalto di opere pubbliche, e ove il rapporto oggetto di controversia risalga ad epoca precedente (ossia anteriore all’art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) all’intera devoluzione RAGIONE_SOCIALE questioni inerenti l’adeguamento o le modifiche del prezzo degli appalti pubblici alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando la pretesa dell’appaltatore si fondi su una delibera dell’Ente, che riconosca il diritto alla revisione, la cui efficacia non sia venuta meno per effetto di un atto successivo di esercizio del potere di ritiro, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre, quando manchi tale riconoscimento, è devoluta al giudice amministrativo (Cass. S.U. 7176/2014; nello stesso senso Cass. 23072/2006, per l’appalto a prezzo chiuso). Nella specie nessuna delibera o riconoscimento risulta allegato dalla parte ricorrente.
Ne consegue, in accoglimento del quinto motivo del ricorso, respinto il sesto, dichiarata la cessazione della materia del contendere sui primi quattro motivi di ricorso tra la parte ricorrente e la curatela del fallimento NOME e dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME, la cassazione sul punto della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione
per un nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, in esse comprese quelle del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente e la Città metropolitana di Palermo; le spese del giudizio tra la curatela fallimentare e la parte ricorrente si compensano come da richiesta RAGIONE_SOCIALE parti.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo del ricorso, respinge il sesto, dichiara la cessazione della materia del contendere sui motivi primo, secondo, terzo e quarto tra la parte ricorrente e la curatela del fallimento COGNOME, cassa sul punto la sentenza impugnata, e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente e la Città metropolitana di Palermo, compensando le spese tra la parte ricorrente e la curatela fallimentare.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/02/2024