Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2833 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17403/2021 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
Oggetto: Contratti bancari – Azione nullità clausole contrattuali – Interesse ad agire – Società in concordato preventivo – Eccezione di compensazione banca
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 23/01/2025 CC
e, per essa,
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante tempore
pro
elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
nonché contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE SPA
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 785/2021 depositata il 12/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/01/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 785/2021, pubblicata in data 12 aprile 2021, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata BANCA MONTE PASCHI RAGIONE_SOCIALE SPA, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1452/2016, pubblicata in data 6 luglio 2016, la quale, a propria volta, aveva respinto le domande dell’odierna ricorrente.
Quest’ultima aveva agito, chiedendo, in relazione ad un conto corrente aperto antecedentemente al 1977 ed ai relativi conti accessori, di accertare la nullità delle clausole relative a: capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, tasso di interessi ultralegale e commissione di massimo scoperto, e quindi sia di
accertare il nuovo saldo del conto corrente alla data della sua chiusura -28 ottobre 2008 -sia di condannare BANCA MONTE PASCHI RAGIONE_SOCIALE SPA a restituire all’attrice gli importi indebitamente percepiti.
Si era regolarmente costituita BANCA MONTE PASCHI RAGIONE_SOCIALE SPA, la quale, tra le altre eccezioni sollevate, aveva dedotto la sussistenza di un proprio credito per € 306.284,34, chiedendo, pertanto, di compensare giudizialmente la pretesa azionata dalla ricorrente con detto credito.
Come riferito nella decisione impugnata, il Tribunale di Lucca aveva disatteso le domande della ricorrente, argomentando, in sintesi, che:
-alla fattispecie doveva trovare applicazione il principio per cui l’effetto esdebitatorio del concordato preventivo impedisce al creditore, dopo l’omologa, di agire per le somme oggetto di falcidia, ma non anche di opporre in compensazione legale il proprio residuo credito con quello eventuale del debitore, anteriore alla procedura;
-nella specie, anche ipotizzando la fondatezza delle domande di nullità proposte dall’odierna ricorrente e rideterminando il saldo nel senso da essa indicato nelle conclusioni, tale saldo sarebbe risultato comunque inferiore al credito eccepito in compensazione dalla banca, considerato che lo stesso, per l’importo di € 252.231,93 trovava titolo non nel rapporto di conto corrente bensì in una cambiale rimasta insoluta;
-in virtù dell’esistenza di un maggior credito della banca convenuta -dalla società attrice contestato solo tardivamente in comparsa conclusionale -era da escludere la sussistenza di un indebito, da ciò derivando l’assenza di un interesse
dell’attrice ad una pronuncia sulle azioni di nullità pregiudiziali all’azione di indebito.
La Corte d’appello fiorentina, ha osservato preliminarmente che l’odierna ricorrente aveva rinunciato al motivo di gravame con il quale si impugnava la statuizione di rigetto della domanda di ripetizione di indebito, insistendo unicamente nell’impugnazi one della declaratoria di difetto di interesse all’accertamento della nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente e di rideterminazione del saldo del conto medesimo.
Operata tale premessa, la Corte territoriale ha disatteso il gravame, argomentando che:
-l’odierna ricorrente non aveva in alcun modo censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui la stessa aveva accertato la fondatezza del controcredito opposto in compensazione, da ciò derivando che tale accertamento risultava passato in giudicato interno;
-ulteriormente, l’appellante non aveva adeguatamente censurato la decisione del Tribunale, nella parte in cui la stessa aveva affermato il difetto di interesse ad agire per l’accertamento delle nullità e per la rideterminazione del saldo del conto;
-atteso che il conto corrente all’origine del contendere risultava chiuso da diversi anni prima dell’instaurazione del giudizio, era da escludersi la persistenza di un interesse all’accertamento della nullità delle clausole.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria dell’originario credito vantato da BANCA MONTE PASCHI RAGIONE_SOCIALE SPA.
Quest’ultima, invece, è rimasta intimata.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.111 Cost.; 99, 100, 112 c.p.c.; 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.;
‘per avere statuito la Corte d’appello di Firenze nella sentenza impugnata la carenza dell’interesse ad agire da parte della ricorrente per l’accertamento delle nullità e del saldo finale del c/c n.7083/27 e per avere omesso, ritenendola assorbita in virtù del principio della ragione più liquida, ogni pronuncia in ordine al corretto ammontare del saldo del conto’ .
La società ricorrente censura la decisione impugnata per aver ritenuto assente il proprio interesse a conseguire l’accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e a rideterminazione del suo saldo, argomentando nel senso della persistenza di un interesse a conseguire tale pronuncia, in quanto la stessa varrebbe in ogni caso a determinare la riduzione del credito che è stato riconosciuto alla controricorrente in sede di concordato, a ciò
non ostando tale ultimo riconoscimento, in quanto in sede di concordato non si determina alcun accertamento definitivo sulla sussistenza del credito stesso.
Argomenta quindi la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere insussistente l’interesse ad agire in relazione alla domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo, in quanto sarebbe giunta a tale conclusione sull’erroneo presupposto della strumentalità di tale domanda rispetto alla domanda di ripetizione di indebito, laddove tra le due domande non sussisterebbe alcun nesso logico inscindibile, con la conseguenza che il venir meno della seconda non comp orta l’assenza di persistente interesse all’esame della prima.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la ‘omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso di causa (…) per avere omesso la Corte di appello di Firenze nella sentenza 785-2021 l’esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ovvero per avere statuito che l’impugnante non ha spiegato in atti l’errore del Tribunale sul difetto di interesse ad agire per l’accertamento delle nullità.’ .
Argomenta la società ricorrente di avere invece specificatamente dedotto nei propri scritti in sede di gravame – il cui contenuto viene in parte riprodotto – la sussistenza di un concreto ed attuale interesse ad ottenere la pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali, contestando, quindi, l’affermazione contenuta nella decisione impugnata, per cui non erano state adeguatamente illustrate le ragioni di censura alla decisione di prime cure.
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che ci si appresta a precisare.
2.1. Si deve, in primo luogo, rilevare che la decisione della Corte d’appello risulta affetta da un’ inesattezza di base, nel momento in cui la stessa, dopo avere rilevato -sulla scia della decisione di prime cure -che il credito vantato dall’odierna intimata era costituito solo per una parte (€ 56.756,01) dal saldo passivo del conto corrente oggetto delle contestazioni dell’odierna ricorrente, mentre per il residuo (€ 252.231,93) derivava da una cambiale rimasta insoluta, è poi giunta -sempre seguendo l’ impostazione del Tribunale -a basare il proprio percorso argomentativo sulla compensazione tra la somma richiesta in via di ripetizione dalla ricorrente ed entrambe le voci di credito vantate dall’odierna intimata.
È agevole osservare, tuttavia, che tale ragionamento, se poteva risultare esatto in relazione al credito riferito alla cambiale insoluta -di cui altro non viene precisato in atti -tale non era e non è, invece, in relazione al credito riferito al conto corrente, e ciò per la semplice ragione che, secondo le allegazioni dell’odierna ricorrente, il saldo passivo del conto corrente era frutto d ell’applicazione di clausole contrattuali nulle, l’epurazione dei cui effetti, sempre secondo l’impostazione della ri corrente, avrebbe condotto al determinarsi di un saldo non passivo, bensì attivo.
Evidentemente errata, quindi, risulta l’impostazione che ha portato la Corte territoriale -ed il giudice di prime cure prima di essa -a ragionare nei termini di una compensazione tra poste che, oltre a non derivare da rapporti distinti, – mancando quindi il presupposto fondamentale per potersi ragionare in termini di compensazione (propria) – non potevano poi considerarsi contemporaneamente esistenti, in quanto sul piano logico e giuridico -e considerata l ‘operatività del contratto di conto corrente -dovevano essere concepite in termini di alternatività, risultando fondata o la
ricostruzione della ricorrente o quella, evidentemente contrapposta, della controricorrente.
2.2. Da tale constatazione, allora, viene a discendere un ‘ulteriore considerazione, e cioè che appare non corretta l’affermazione contenuta nella decisione impugnata -per cui, non essendosi censurata la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui la stessa aveva accertato la fondatezza del controcredito dell’odierna intimata, tale accertamento risultava passato in giudicato.
Una simile conclusione potrebbe ritenersi fondata in relazione al controcredito -questo, si, apparentemente autonomo -derivante dalla cambiale rimasta impagata, ma non può invece ritenersi fondata in relazione alla determinazione del saldo del conto corrente.
L ‘odierna ricorrente, infatti, nel riproporre nel proprio atto di appello -esaminabile ed esaminato da questa Corte, essendo stato ammissibilmente dedotto il vizio di cui all’art. 360, n. 4), c.p.c., in tal modo rendendo questa Corte giudice del fatto processuale -tutte le censure finalizzate ad evidenziare il proprio interesse a dedurre la nullità delle clausole contrattuali e quindi ad ottenere la rideterminazione del corretto saldo del conto corrente – al di là dell’ormai rinunciata domanda di ripetizi one di indebito – ha, per ciò stesso, contestato la fondatezza della ricostruzione alternativa del saldo del conto corrente (e non ‘ controcredito ‘ ) avanzata come posta creditoria dall’odierna intimata in relazione al medesimo rapporto di conto corrente, in tal modo impedendo il formarsi di un giudicato sul punto.
Si deve, anzi, rilevare che sempre l’esame dell’atto d’appello vale ad evidenziare che, contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata, l’odierna ricorrente aveva diffusamente criticato la decisione di prime cure nella parte in cui la stessa aveva escluso il suo
interesse ad agire in relazione alla determinazione del corretto saldo del conto corrente.
2.3. Chiariti questi fondamentali profili preliminari, allora, emerge con evidenza il persistente interesse che la ricorrente aveva -e conserva -all’accertamento dell’eventuale nullità delle clausole che regolavano il rapporto con l’intimata ed alla rideterminazione del corretto saldo del conto corrente.
Quanto all’interesse a conseguire l’eventuale declaratoria di nullità delle clausole, il fatto -pacifico e comunque attestato nella stessa decisione impugnata -che il conto corrente risulti chiuso da anni vale a rendere persino ultroneo il richiamo all’orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/RAGIONE_SOCIALE; Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, in motivazione) che ha ritenuto sussistente tale interesse anche quando il conto non sia ancora chiuso, attesi gli evidenti riflessi che tale accertamento può avere sul saldo finale del conto.
Si può, semmai, richiamare per completezza il principio per cui non esiste un diritto alla rettifica di un’annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l’annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell’annotazione stessa, essendo quest’ultima null’altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021).
Solo per chiarezza, allora, è agevole osservare -pur dovendo la considerazione apparire evidente che l’interesse del correntista a dedurre la nullità delle clausole che regolano il rapporto ed a conseguire
in tal modo la rideterminazione del suo saldo finale viene a sussistere non solo nell’ipotesi in cui, all’esito di tale operazione, venga ad evidenziarsi addirittura una posta finale creditoria e non debitoria -giacché tale esito condiziona, semmai, una distinta ed ulteriore azione di ripetizione che, non a caso, nella specie è stata prima proposta e poi rinunciata -ma anche nell’ipotesi in cui comunque venga a determinarsi una posta debitoria più ridotta, essendo già questo un esito favorevole per chi agisce e conseguentemente tale da fondare il suo interesse ad agire.
Quanto all’incidenza che su tale interesse può avere l’esistenza di una contrapposta pretesa creditoria di superiore ammontare -e cioè la circostanza che ha indotto i giudici di merito ad escludere la sussistenza dell’interesse ad agire vi è solo da osservare che -al di là delle già viste peculiarità che caratterizzano il caso concreto -l’eventuale neutralizzazione della posta creditoria vantata dal correntista per effetto dell’esistenza di un controcredito superiore non varrebbe comunque ad elidere l’ interesse ex art. 100 c.p.c., e ciò per la semplice ragione che, al di là di ogni considerazione, in ogni caso si giungerebbe, per effetto della rideterminazione del saldo del conto corrente, ad un risultato (di riduzione o forse di azzeramento del credito fondato sul rapporto di conto corrente e comunque) di riduzione del l’entità del controcredito complessivo ex adverso vantato, ampiamente sufficiente a sorreggere l’interesse della parte
2.4. Calando questi principi nella speciale condizione della ricorrente -società in concordato preventivo omologato -e rammentato che:
da un lato, l’elenco dei creditori previsto dall’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., che sia stato depositato dall’imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può
assumere valore confessorio nel successivo fallimento del medesimo (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 11197 del 09/05/RAGIONE_SOCIALE), e quindi neppure nella successiva fase di esecuzione del concordato medesimo;
dall’altro lato, non contemplando il concordato preventivo una fase di accertamento dei crediti, il provvedimento di omologazione del concordato preventivo non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango dei crediti (Cass. n. 26560 del 11/10/2024; Cass. n. 18903 del 04/07/2023; Cass. n. 20298 del 25/09/2014), restando quindi ferma la possibilità di un’autonoma valutazione circa la sussistenza e la natura del credito relativo nell’ambito di un giudizio ordinario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 20/04/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12265 del 14/06/2016);
appare evidente l’interesse peraltro ampiamente illustrato in ricorso -che la ricorrente aveva, ed ha, ad ottenere in ogni caso una rideterminazione della propria esposizione debitoria nei confronti dell’intimata anche solo nella forma dell’accertamento di un debito inesistente o ridotto in relazione al rapporto di conto corrente -e ciò in quanto – ben lungi dal non esservi ‘alcun interesse nemmeno ad ottenere un precedente da far valere in un futuro inesistente’ , come apoditticamente asserito nella decisione impugnata -tale interesse si palesa limpidamente per l’incidenza che l’ esito potenziale che la controversia promossa dall’odierna ricorrente verrebbe ad avere sia sulla determinazione della massa passiva sia, di riflesso, sulla distribuzione dell’attivo agli altri creditori.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento di quello ulteriormente articolato dalla ricorrente .
Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la quale nel conformarsi ai principi qui illustrati provvederà ad un nuovo esame della domanda della ricorrente ed all’esito rego lerà le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima