Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6826 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6826 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
Oggetto: Noleggio di mezzi meccanici a freddo -Indebito arricchimento -Simulazione del contratto di transazione -Restituzione somma.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3488/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo Studio Legale RAGIONE_SOCIALE (pec: lnicastroEMAILpec.caporaleassociatiEMAILit);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore, rappresentante legale pro
C.C. 29.11.2024
r.g.n. 3488/2020
Pres. L. A. COGNOME
Est. I. COGNOME tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4618/2019, pubblicata il 4 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dalla Consigliera dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
1. Con atto di citazione la Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino la RAGIONE_SOCIALE assumendo di aver rinvenuto tra la documentazione della società fallita due fatture (nn. 55 e 56 del 10/06/2009) emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per un totale di € 102.520,00 per noleggio a freddo di a lcuni mezzi meccanici, in relazione al quale la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso assegno bancario, regolarmente incassato dalla RAGIONE_SOCIALE; che, tuttavia, dalla corrispondenza intercorsa tra le predette società era emerso che le fatture non riguardavano il noleggio dei macchinari poiché erano state emesse in esecuzione di una transazione per lavori effettuati in un cantiere di Frosinone; che secondo la propsettazione la Delta il detto importo rappresentava il rimborso dì oneri e spese da essa sostenuti in forza di transazione in data 10/06/2009 a seguito di accordo stragiudiziale del 26/09/2008 con il Comune di Frosinone relativo a lavori di sistemazione idraulica del fiume Cosa, in parte affidati in sub appalto alla RAGIONE_SOCIALE; la Curatela assumeva, non solo che la transazione del 10/06/2009 non le era opponibile per mancanza di data certa, ma che dalla documentazione contabile della società fallita e dalla transazione con il predetto Comune non si rinvenivano elementi a sostegno dell’assunto della RAGIONE_SOCIALE.
C.C. 29.11.2024
r.g.n. 3488/2020
Pres. L. A. COGNOME
Est. I. COGNOME
La Curatela ha chiesto, pertanto, la restituzione della somma per indebito arricchimento della convenuta ed eccepito la simulazione della transazione; in subordine, ne ha chiesto la inefficacia ex art. 2901 c.c. o la sua nullità per mancanza di causa. Si è costituita in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Cassino ha accolto la domanda della Curatela, rilevando che la transazione non aveva data certa e che non era perciò opponibile al fallimento e affermato, inoltre, che le copie delle fatture in possesso della convenuta erano difformi nella causale da quelle della Curatela del fallimento e che la mancanza di data certa non era superata dai documenti prodotti dalla Detta lavori, poiché la fattura n. 43 presentava correzioni a penna che facevano supporne una riformulazione successiva, mentre le fatture nn. 55 e 56, oltre a diversa causale, recavano anche la sigla del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE; pertanto, il Tribunale ha condannato quest’ultima al pagamento della somma di € 102.520,00 in favore della Curatela, oltre ad interessi.
Avverso la sentenza di prime cure, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza qui impugnata. Per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado sia nel qualificare la domanda proposta come di simulazione della scrittura privata in data 10/06/2009 apparentemente intercorso tra le parti sia nel ritenerla non opponibile alla Curatela.
Avverso la sentenza qui impugnata, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso la Curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
La parte ricorrente e la parte resistente hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
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Con il primo motivo, la società ricorrente contesta la ‘ Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 2697 e 2710 cod .civ.- in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ‘ ed in particolare e tra l’altro, lamenta che la sentenza impugnata rivelerebbe l’obiettiva deficienza del procedimento logico che ha portato la Corte ad assumere la decisione con riferimento all’applicazione del principio d ella terzietà della Curatela in una fattispecie, quella della simulazione, diversa rispetto a quella oggetto della sentenza appellata, non esaminata dal giudice in prime cure e neppure espressamente accertata e dichiarata dal la stessa Corte d’appello , che in sentenza si è limitata a ritenere «poiché è contestata la causa del pagamento della Delta Lavori che si assume simulata, è evidente la importanza dell’accertamento della data della transazione».
In proposito, la società RAGIONE_SOCIALE ricorrente osserva che l’ iter logico della decisione della Corte d’appello appare incoerente, avendo essa applicato il principio di terzietà ad una mai accertata fattispecie di simulazione della transazione intercorsa tra le parti. Assume la ricorrente che, accanto a tale deficienza motivazionale, la Corte d’appello sarebbe incorsa anche nella erronea applicazione e violazione degli artt. 2704, 2697 e 2710 c.c. in quanto il Curatore fallimentare aveva agito per la ripetizione dell’i ndebito senza assumere alcuna posizione di terzietà, non avendo la corte territoriale valutato la rilevanza della produzione documentale prodotta (ad esempio, la copia autentica del registro contabile della RAGIONE_SOCIALE allegato in primo grado) a conforto della fondatezza delle doglianze della appellante.
Con il secondo motivo, denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art 132 c.p.c. comma l n. 4, violazione ed errata applicazione dell’art 111 Cost. comma 6 in relazione all’art 360, l comma, n. 4 c.p.c.’ , non essendo dato comprendere se la condanna contenuta in sentenza sia fondata su una simulazione o sulla inopponibilità per mancanza di data certa della scrittura del 10.06.2009.
Con il terzo motivo, lamenta la ‘ Violazione dell’art 360 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art 2704 c.c. in relazione all’art 360 n. 3
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c.p.c.’; contesta la illogicità della motivazione della sentenza avendo assunto la Corte d’Appello l’irrilevanza dell’anteriorità della transazione rispetto al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE e non svolgendo alcuna considerazione circa le conseguenze giuridiche di tale circostanza.
In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla Curatela controricorrente perché infondata; invero, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023), indicazione che la società ricorrente ha fornito adeguatamente nel caso in esame nel corpo del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti e in ragione delle seguenti considerazioni.
5.1. L ‘impianto motivazionale della sentenza impugnata è effettivamente incoerente e il ragionamento decisorio risulta intrinsecamente illogico atteso che la Corte d’appello ha dapprima richiamato il principio giurisprudenziale indicato dalla appellante, secondo cui il Curatore fallimentare che agisce in giudizio per la ripetizione della somma indebitamente pagata dal fallito in epoca antecedente all’apertura del fallimento esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio del fallito collocandosi nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale, sicché la transazione intervenuta tra il fallito ancora ” in bonis ” e l'” accipiens ” del pagamento indebito è opponibile al curatore, senza che possa farsi questione di certezza della data ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. (Cass. n. 23429 del 2012), e subito dopo, ha affermato che «detto principio non trova applicazione nel caso di specie nel quale il curatore ha agito per far valere la simulazione di un negozio stipulato dal fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento.» (pag. 4 della sentenza impugnata, in motivazione).
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La corte di merito ha aggiunto di condividere quanto deciso dal Tribunale che «ha correttamente ritenuto che la transazione fosse inopponibile alla curatela per mancanza di data certa, data la posizione di terzietà assunta dal curatore in relazione all’azione proposta» (pag. 5 della sentenza impugnata), per poi chiosare che «nella fattispecie non è quindi invocabile la sentenza penale, dal momento che nel relativo giudizio non ha partecipato la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE», e concludere nel confermare la inopponibilità alla Curatela «della transazione» e «delle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE, onde le doglianze dell’appellante in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della curatela non appaiono fondate» (pag. 6 della sentenza impugnata) e nello statuire, infine, che «poiché è contestata la causa del pagamento alla RAGIONE_SOCIALE -che si assume simulata- è evidente la importanza dell’accertamento della data della transazione» (pag. 8 della sentenza impugnata) giungendo a rigettare, quindi, l’impugnazione sull’assunto della mancanza di una data certa della scrittura.
Ebbene, la corte d’a ppello ha applicato il principio della terzietà della Curatela ad una fattispecie quale la simulazione (oggetto di domanda subordinata reiterata dalla Curatela in sede di gravame), non solo diversa rispetto a quella oggetto della sentenza di prime cure e non esaminata da quel giudice (che come veduto aveva accertato la mancanza di data certa della transazione in data 10/06/2009 e la sua inopponibilità alla Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, nonché l’indebito pagamento di € 102.520,00 effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in bonis dalla RAGIONE_SOCIALE), ma neppure oggetto di accertamento da parte della stessa corte d’appello.
Effettivamente il sillogismo seguito dalla c orte d’appello non è percepibile; invero, non vengono esplicitati i singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione e il fondamento di esso, risultando la motivazione effettivamente antinomica e carente del giudizio di fatto. Si tratta all’evidenza di motivazione, benché graficamente esistente, tuttavia intrinsecamente contraddittoria e che non consente di individuare il procedimento logico-g iuridico seguito dal giudice dell’appello per la
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Est. I. COGNOME formazione del proprio convincimento e posto a base della decisione (tra tante, v. Cass. Sez. L, 17/05/2018 n. 12096).
5.2. Sussistono altresì le violazioni di legge lamentate.
Avendo agito il Curatore per la ripetizione dell’indebito , la Corte territoriale non ha esaminato l ‘ eccezione di inopponibilità della transazione de qua alla luce della disciplina di cui all’art. 2704 c.c. e non ha valutato in tale prospettiva la rilevanza della produzione documentale della società appellante, odierna ricorrente, (in particolare la copia autentica del registro contabile allegato in primo grado e la documentazione depositata) al fine di accertare la sussistenza o meno di una causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale.
6. Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’ Appello di Roma, che in diversa composizione procederà