Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10605 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10605 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17881/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
— ricorrente —
-contro-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
- controricorrenti – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo institore AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME, dal quale è rappresentata e difesa;
–controricorrente–
avverso la sentenza n. 14/2019 della Corte di appello di REGGIO CALABRIA, depositata l’1.4.2019, R.G. 540 /2016;
udita la relazione della causa svol ta nell’adunanza camerale del 15.2.2023 dal *AVV_NOTAIO*COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respin to l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, mediante la quale detta società era stata condannata, in solido con RAGIONE_SOCIALE, quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, al pagamento in favore dei lavoratori in epigrafe indicati (attori giusta distinti ricorsi che avevano dato luogo a procedimenti già riuniti in prime cure), delle somme per ognuno di essi indicate, pari alle rispettive differenze tra quanto percepito e quanto loro spettante, per tutti a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012 (tale somma, infatti, secondo i ricorrenti, era stata solo parzialmente corrisposta dalla datrice di lavoro, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall’1 settembre 2012, nonostante l’impegno assunto nel documento ‘verbale di accordo’ dell’1.8.2013 ).
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riaffermata la competenza per territorio del Tribunale adito, nel merito, ha ritenuto spettante ad ognuno dei lavoratori suddetti l’importo una tantum rivendicato, da porsi interamente a carico di NOME, in quanto da erogare con la retribuzione da parte del solo datore attuale al momento
di introduzione della previsione contrattuale collettiva, alla luce del proprio iter motivazionale, in considerazione del ‘verbale di accordo’ di assunzione dell’impegno, avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 Agens-Ancp -in quanto non già innovativo, ma, piuttosto, attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
I lavoratori intimati hanno resistito con unico controricorso e la RAGIONE_SOCIALE pure ha proposto controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362 -1371 c.c. del CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 allegato A e dell’art. 4 dell’Accordo AgensAncp del 5 luglio 2014 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’. Deduce l’erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione di ognuno dei lavoratori alle proprie dipendenze, l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale i predetti avevano lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di RAGIONE_SOCIALE, nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, ‘ ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 ‘, dell’inden nità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, ‘ in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento ‘, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, d ell’indennità una tantum , in
relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.
- Il motivo è fondato.
Su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l’indennità una tantum (cfr., sul punto, Cass. 14.1.2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che .
Deve, quindi, ritenersi che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo.
Più di recente il medesimo indirizzo è stato confermato nelle ord. nn. 1304/2023, 36652/2022, 36654/2022 36775/2022, 36777/2022, 36778/2022, in relazione ad analoghe fattispecie.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e, non occorrendo ulteriori accertame nti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto delle originarie domande proposte dai lavoratori.
L’assoluta novità della questione al momento della proposizione dei ricorsi introduttivi suggerisce di procedere all’integrale compensazione delle spese relative all’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande dei lavoratori. Compensa tra le parti le spese dell’ intero giudizio.
Così dec iso in Roma nell’adu nanza camerale del 15.2.2023.