Definizione
Il periodo di tempo che intercorre tra la scadenza di un contratto collettivo di lavoro e il suo rinnovo.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 36 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2025). Nel 89% dei casi il ricorso è stato accolto, almeno in parte.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 89%
- Rigettato 11%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
Precedenti più richiamati
- Cass. 554/2021in 33 provvedimenti
- Cass. 555/2021in 30 provvedimenti
- Cass. 1304/2023in 10 provvedimenti
- Cass. 36652/2022in 8 provvedimenti
- Cass. 36775/2022in 7 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un dipendente transitato a una nuova società appaltatrice chiedeva il pagamento integrale dell'indennità di vacanza contrattuale per un periodo di 44 mesi. La nuova datrice di lavoro si opponeva, sostenendo di dover pagare l'importo solo per i mesi di effettivo servizio svolti alle proprie dipendenze e non per il periodo lavorato con i precedenti appaltatori. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell'azienda: l'indennità di vacanza contrattuale deve essere riproporzionata ai mesi di lavoro prestati presso il singolo datore, escludendo che il datore subentrante debba farsi carico dell'intero periodo pregresso.
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Un dipendente addetto alla pulizia dei convogli ferroviari ha richiesto alla nuova impresa subentrante nell'appalto il pagamento integrale dell'indennità di vacanza contrattuale per un periodo di 44 mesi. Il lavoratore aveva prestato servizio presso tale società soltanto per un anno, avendo lavorato i mesi precedenti per altre ditte appaltatrici. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell'azienda appaltatrice, stabilendo che l'indennità di vacanza contrattuale deve essere riparametrata sui soli mesi di lavoro effettivamente svolti alle dipendenze dell'ultimo datore. Il nuovo imprenditore non deve farsi carico delle quote economiche maturate presso i precedenti datori di lavoro, salvo espressa pattuizione contrattuale contraria.
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Un lavoratore impiegato nei servizi di pulizia dei treni è transitato a una nuova azienda a seguito di un cambio di appalto. Il dipendente ha preteso dal nuovo datore e dall'azienda committente l'intera indennità di vacanza contrattuale maturata in quarantaquattro mesi di blocco contrattuale, includendo anche il tempo in cui lavorava per le imprese precedenti. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni della società datrice. I giudici hanno stabilito che l'indennità di vacanza contrattuale spetta al dipendente solo in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestati presso l'attuale azienda. Il nuovo datore non risponde delle somme maturate durante le gestioni precedenti. La Suprema Corte ha pertanto cancellato la condanna e respinto definitivamente la pretesa economica del lavoratore.
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Un lavoratore impiegato nei servizi di pulizia ferroviaria è passato alle dipendenze di una nuova azienda a seguito di un cambio di appalto. Il nuovo contratto collettivo ha previsto il pagamento di una somma forfettaria per coprire quarantaquattro mesi di blocco retributivo pregresso. Il dipendente ha richiesto all'attuale azienda l'intero importo dell'indennità di vacanza contrattuale, comprensivo del periodo lavorato con il precedente datore. L'azienda ha versato la quota proporzionata ai soli mesi di effettivo servizio alle proprie dipendenze. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del datore di lavoro, stabilendo che la somma spetta soltanto in proporzione ai mesi di servizio prestati presso l'azienda al momento della vigenza del contratto, senza obbligo di pagare per i periodi maturati con datori precedenti.
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Un lavoratore addetto ai servizi di pulizia ferroviaria è passato a una nuova azienda tramite subentro nell'appalto. Il dipendente ha richiesto al nuovo datore di lavoro il pagamento integrale di una somma una tantum prevista dal rinnovo del contratto collettivo a titolo di indennità di vacanza contrattuale per un periodo di 44 mesi. L'azienda ha contestato l'obbligo, sostenendo di dover pagare solo i mesi effettivi di servizio svolti alle proprie dipendenze. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell'azienda, stabilendo che il nuovo datore non risponde per i periodi pregressi maturati presso i precedenti appaltatori.
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Un dipendente di un appalto ferroviario ha richiesto alla nuova impresa subentrante l'intera indennità di vacanza contrattuale stabilita dal rinnovo del contratto collettivo per un periodo di quarantaquattro mesi. La società aveva versato l'importo calcolato unicamente sui tredici mesi di effettivo servizio svolti alle proprie dipendenze, rifiutandosi di pagare per i mesi trascorsi presso i precedenti appaltatori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che la somma una tantum serve a recuperare il potere d'acquisto e si calcola in proporzione all'attività prestata con ciascun datore. Di conseguenza, l'azienda subentrante non deve farsi carico dei periodi pregressi e la domanda del lavoratore è stata respinta.
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Un lavoratore impiegato nella pulizia di convogli ferroviari ha richiesto all'attuale datore di lavoro il pagamento integrale dell'indennità di vacanza contrattuale per un periodo di 44 mesi. Il datore di lavoro ha corrisposto solo la quota relativa ai mesi di effettivo servizio svolti alle sue dipendenze, rifiutando di coprire il tempo lavorato presso precedenti aziende appaltatrici. I giudici di merito hanno condannato la società a saldare l'intero importo. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito: l'indennità una tantum compensa la prestazione effettiva ed è legata al servizio realmente prestato per ciascun datore. L'azienda subentrante non risponde dei periodi pregressi senza una specifica clausola contrattuale. La Suprema Corte ha respinto definitivamente la domanda del lavoratore.
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I Lavoratori hanno richiesto al proprio datore di lavoro attuale il pagamento integrale di un'indennità una tantum a copertura di 44 mesi di vuoto contrattuale. L'Azienda ha contestato la richiesta, sostenendo di dover pagare solo in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestati alle proprie dipendenze, escludendo i periodi lavorati presso precedenti appaltatori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che l'indennità di vacanza contrattuale è strettamente legata alla prestazione lavorativa effettiva. Di conseguenza, non è corretto addebitare l'intero importo all'ultimo datore di lavoro per i periodi in cui il dipendente ha lavorato altrove, salvo diversi accordi collettivi specifici. La domanda dei lavoratori è stata quindi rigettata.
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Un lavoratore ha richiesto all'ultimo datore di lavoro il pagamento integrale dell'indennità di vacanza contrattuale una tantum per un periodo di 44 mesi, durante il quale aveva lavorato anche per altre imprese. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda attuale, stabilendo che tale indennità deve essere pagata in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati presso ciascun datore di lavoro. Non è corretto addebitare l'intero importo all'ultimo datore di lavoro solo perché il rapporto era in corso al momento del rinnovo contrattuale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato la domanda del lavoratore.
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Un lavoratore ha richiesto all'attuale datore di lavoro il pagamento dell'intera indennità una tantum per il periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi, nonostante avesse lavorato per gran parte di quel periodo alle dipendenze di altre imprese appaltatrici. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda del lavoratore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'impresa, stabilendo che l'indennità una tantum spetta solo in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati presso ciascun datore di lavoro. Trattandosi di un compenso legato alla prestazione lavorativa, non è corretto addossare l'intero importo all'ultimo datore di lavoro in assenza di una specifica clausola contrattuale contraria. Di conseguenza, la domanda originaria del lavoratore è stata rigettata.
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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un'azienda appaltatrice contro la decisione che la condannava a pagare a un lavoratore l'intero importo di un'indennità una tantum per il periodo di vacanza contrattuale. Il lavoratore aveva lavorato per gran parte di quel periodo alle dipendenze di altre società. I giudici hanno stabilito che tale indennità, avendo natura retributiva e sinallagmatica, deve essere riproporzionata in base ai mesi di effettivo servizio prestati presso ciascun datore di lavoro. Non è quindi corretto addebitare l'intero importo all'ultimo datore di lavoro in carica al momento del rinnovo contrattuale. La Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello e rigettato la domanda del lavoratore.
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La Corte di Cassazione ha chiarito la ripartizione dell'onere economico in caso di una tantum per cambio appalto. Un lavoratore, passato a una nuova azienda, chiedeva a quest'ultima il pagamento dell'intera somma prevista dal CCNL per coprire un lungo periodo di vacanza contrattuale, anche per i mesi in cui era dipendente della precedente società. La Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti, stabilendo un principio di proporzionalità: la nuova azienda è obbligata a pagare l'indennità una tantum solo per il periodo in cui il lavoratore è stato effettivamente alle sue dipendenze. L'onere economico va quindi diviso tra i diversi datori di lavoro che si sono succeduti. La domanda del lavoratore è stata respinta.
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Un lavoratore, passato a una nuova azienda a seguito di un cambio di appalto, ha chiesto il pagamento dell'intera indennità una tantum per vacanza contrattuale, anche per i mesi in cui lavorava per altre società. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla nuova azienda. Ha stabilito che tale indennità è legata alla prestazione lavorativa e va pagata da ciascun datore di lavoro solo in proporzione ai mesi di servizio effettivo. Il nuovo datore non può essere caricato dei costi relativi a periodi in cui il lavoratore era alle dipendenze di altri. La richiesta del lavoratore è stata quindi respinta.
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Un lavoratore, passato a una nuova azienda a seguito di un cambio di appalto, ha richiesto il pagamento dell'intera indennità una tantum per vacanza contrattuale, comprensiva del periodo in cui lavorava per il precedente datore. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla nuova azienda. Ha stabilito che l'obbligo di pagamento è a carico del datore di lavoro solo per il periodo in cui il dipendente ha effettivamente lavorato alle sue dipendenze. Il principio chiave è la proporzionalità: l'indennità una tantum vacanza contrattuale deve essere ripartita in base ai mesi di servizio prestati presso ciascun datore di lavoro. Di conseguenza, la richiesta del lavoratore è stata respinta.
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Un lavoratore, passato a una nuova azienda in un cambio di appalto, ha richiesto il pagamento dell'intera indennità una tantum per un periodo di 44 mesi di vacanza contrattuale. Tuttavia, aveva lavorato per la nuova azienda solo per una parte di quel tempo. L'azienda si è rifiutata di pagare per il periodo in cui il lavoratore era dipendente di precedenti appaltatori. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo che l'indennità una tantum è legata alla prestazione lavorativa. Pertanto, il nuovo datore di lavoro è tenuto a pagare solo la quota corrispondente ai mesi di servizio effettivamente prestati alle sue dipendenze. La richiesta del lavoratore è stata respinta.
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Un lavoratore ha chiesto al suo attuale datore di lavoro il pagamento dell'intera indennità una tantum per un periodo di 44 mesi di vacanza contrattuale, anche per i periodi in cui lavorava per altre aziende appaltatrici. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda. Ha stabilito che l'indennità una tantum è legata alla prestazione lavorativa e deve essere pagata da ciascun datore di lavoro solo in proporzione ai mesi di servizio prestati alle sue dipendenze. L'ultimo datore di lavoro non è obbligato a coprire i periodi precedenti, in assenza di un vincolo di solidarietà o di un accordo specifico. La richiesta del lavoratore è stata quindi respinta.
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Un lavoratore, assunto in seguito a un cambio di appalto per la pulizia di convogli ferroviari, ha chiesto al nuovo datore di lavoro il pagamento una tantum per l'intero periodo di vacanza contrattuale. Tuttavia, il lavoratore aveva prestato servizio per la nuova azienda solo per una parte di quel periodo. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: il nuovo datore è obbligato a corrispondere l'indennità solo in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati alle sue dipendenze. Il pagamento una tantum è legato alla prestazione lavorativa e non può essere addossato interamente all'ultimo datore di lavoro, che quindi vince la causa.
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Un lavoratore chiedeva al suo attuale datore di lavoro il pagamento dell'intera indennità una tantum per vacanza contrattuale, anche per i periodi in cui aveva lavorato per altre aziende appaltatrici. I giudici di merito gli avevano dato ragione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: l'indennità va ripartita tra i diversi datori di lavoro. Ciascuna azienda è tenuta a pagare solo la quota corrispondente al periodo di servizio prestato dal dipendente alle proprie dipendenze. Di conseguenza, la pretesa del lavoratore di ricevere l'intero importo dall'ultimo datore di lavoro è stata respinta.
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Un lavoratore, dopo un cambio di appalto, ha chiesto al suo nuovo datore di lavoro il pagamento dell'intera indennità una tantum per una vacanza contrattuale maturata anche quando lavorava per altre aziende. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo un principio chiave: l'obbligo di pagamento è frazionabile. Il nuovo datore di lavoro deve versare l'indennità una tantum pro quota, cioè solo per il periodo in cui il lavoratore è stato effettivamente alle sue dipendenze. Viene così esclusa la responsabilità per i periodi di lavoro precedenti con altre società, in assenza di un vincolo di solidarietà.
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Un lavoratore ha chiesto al suo attuale datore di lavoro il pagamento integrale di una indennità una tantum per un periodo di 44 mesi di vacanza contrattuale. Durante questo periodo, però, aveva lavorato anche per altre aziende. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo un principio fondamentale: l'indennità una tantum non può essere richiesta interamente all'ultimo datore di lavoro. Essa deve essere pagata da ciascun datore in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati dal lavoratore presso ogni singola azienda. L'obbligo di pagamento è quindi frazionato e non grava per intero sull'ultimo rapporto di lavoro.
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