Incarico Professionale Società: Chi Paga il Conto Prima della Costituzione?
Quando si avvia una nuova attività imprenditoriale, uno dei primi passi è la costituzione di una forma societaria. Questo processo richiede spesso l’assistenza di professionisti come avvocati o commercialisti. Ma una domanda cruciale sorge spontanea: chi è responsabile del pagamento di queste prestazioni se l’incarico professionale società viene conferito prima che la società stessa esista legalmente? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo tema, delineando chiaramente le responsabilità dei soci fondatori.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato trae origine dalla richiesta di pagamento di un avvocato per le prestazioni professionali svolte al fine di costituire una società a responsabilità limitata. I due futuri soci avevano conferito l’incarico al legale ma, una volta ricevuto il decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze, si erano opposti. La loro difesa si basava su due argomenti principali: in primo luogo, sostenevano di aver agito come consumatori e che quindi il tribunale adito fosse incompetente territorialmente; in secondo luogo, affermavano che l’obbligo di pagamento spettasse alla società ormai costituita, e non a loro personalmente, dato che l’attività del legale era stata svolta nell’esclusivo interesse dell’ente.
Mentre il Tribunale di primo grado aveva inizialmente dato ragione ai soci, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo che l’obbligazione fosse sorta in capo alle persone fisiche che avevano conferito il mandato. La questione è quindi approdata in Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dei soci, confermando la sentenza d’appello e stabilendo in modo definitivo la loro responsabilità personale per il pagamento dei compensi professionali. La decisione si fonda su un’analisi attenta della natura del rapporto e del momento in cui l’obbligazione è sorta.
Le motivazioni
La Corte ha smontato le argomentazioni dei ricorrenti con motivazioni precise e giuridicamente fondate.
L’incarico professionale società e la figura del consumatore
Il primo punto affrontato riguarda l’eccezione di incompetenza territoriale basata sulla presunta qualità di consumatori dei committenti. La Cassazione ha chiarito che non può essere considerato ‘consumatore’ chi stipula un contratto per procurarsi un bene o un servizio finalizzato all’organizzazione di un’attività professionale o imprenditoriale, anche se futura. L’incarico al legale era palesemente destinato alla costituzione di una società operante nel settore commerciale. Pertanto, lo scopo non era personale o estraneo all’attività professionale, escludendo così l’applicazione del ‘foro del consumatore’.
La titolarità del debito: chi conferisce l’incarico, paga
Il cuore della motivazione risiede nell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento. La Corte ha stabilito che, poiché l’incarico professionale è stato conferito dai due soci come persone fisiche in un momento in cui la società non era ancora stata costituita, il rapporto contrattuale si è instaurato direttamente con loro. Essi sono i committenti e, di conseguenza, i debitori. Il fatto che la prestazione del professionista andasse a beneficio di un terzo (la futura società) non sposta la titolarità del debito. La Corte ha inoltre sottolineato che il professionista non aveva mai acquisito la qualità di socio, quindi la sua opera non poteva essere interpretata come un conferimento nella società.
L’irrilevanza della clausola statutaria
I ricorrenti avevano anche sostenuto che l’atto costitutivo della società prevedeva che le spese di costituzione fossero a carico della società stessa. La Cassazione ha ritenuto questa argomentazione non decisiva. Una simile clausola, richiesta dalla legge (art. 2463 c.c.) per informazione dei soci, regola i rapporti interni alla società, ma non produce automaticamente un ‘accollo esterno’ del debito. In altre parole, non libera i debitori originari (i soci fondatori) dall’obbligazione verso il professionista, a meno che non vi sia un accordo specifico in tal senso, a cui il creditore (il professionista) abbia aderito.
Le conclusioni
La pronuncia della Cassazione offre un importante principio guida per chiunque si appresti a fondare una società. Chi conferisce un incarico professionale società prima della sua formale costituzione ne è personalmente e solidalmente responsabile. Per trasferire tale obbligo alla società una volta creata, non è sufficiente una semplice previsione statutaria. È necessario un accordo formale di accollo del debito che coinvolga anche il creditore. Questa sentenza sottolinea l’importanza di definire chiaramente e per iscritto tutti gli aspetti contrattuali e finanziari fin dalle prime fasi della creazione di un’impresa, al fine di evitare future controversie e responsabilità personali inattese.
Chi paga le spese legali per la costituzione di una società se l’incarico viene dato prima della sua esistenza?
Secondo la Corte, la responsabilità del pagamento ricade sulle persone fisiche che hanno conferito l’incarico professionale, poiché il rapporto contrattuale si instaura con loro prima che la società venga ad esistenza.
Una persona che richiede una prestazione professionale per avviare un’attività commerciale è considerata un ‘consumatore’?
No. La Corte ha stabilito che non si riveste la qualità di consumatore quando un contratto è finalizzato all’organizzazione di un’attività professionale o imprenditoriale, anche se futura. Pertanto, non si applicano le tutele specifiche come il ‘foro del consumatore’.
Se l’atto costitutivo della società prevede che le spese di costituzione siano a suo carico, i soci fondatori sono liberati dall’obbligo di pagare il professionista?
No, non automaticamente. Tale clausola regola i rapporti interni alla società ma non libera i committenti originari dal loro debito verso il professionista, a meno che non venga stipulato un contratto di accollo del debito a cui il professionista (creditore) aderisca esplicitamente.