Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29452 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29452 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 13258-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME, NOME in proprio e quale ex legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, in proprio e quale ex legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE RAGIONE_SOCIALE -intimata-
nonché contro
PESOLE NOME COGNOME
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2151/2018 depositata il 18.12.2018
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza n. 2151/2018 resa pubblica il 18.12.2018 la Corte d’Appello di Bari ha respinto l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE, da NOME e da NOME avverso la decisione di primo grado (n. 3800/2017 del locale Tribunale sez. distaccata di Rutigliano) che aveva, a sua volta -e per quanto ancora interessa in questa sede respinto l’opposizione da essi proposta contro l’ordinanza con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto alla società il pagamento di €. 30.849,00 per violazione dell’art. 53 commi 9 e 11 del DLGS n. 165/2001 relativamente al periodo 2006-2011 (ordinanza n. 174932 del 28.12.2012) e contro l’ordinanza con cui era stat o ingiunto al NOME il pagamento di identica somma per la medesima violazione di legge quale legale rappresentante nel suddetto periodo (ordinanza n. 174936 del 28.12.2012).
Le violazioni si riferivano al conferimento di incarico retribuito a dipendente p ubblico in assenza di autorizzazione dell’ente di appartenenza, essendo emerso durante un controllo della Guardia di Finanza che un dipendente civile del Ministero della Difesa, tale NOME COGNOME, era stato impiegato come giardiniere presso la struttura alberghiera Corte di Altavilla gestita in Conversano dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello ha osservato che nel caso in esame non poteva riconoscersi l’esimente della buona fede come errore sulle qualità del lavoratore e sulla necessità dell’autorizzazione (questione riproposta come motivo di appello), trattandosi di un rapporto di lavoro svoltosi presso una struttura alberghiera per la durata di sei anni per due o tre giorni
alla settimana e in orari sempre diversi. Ha quindi richiamato i principi giurisprudenziali che regolano l’istituto della buona fede nelle violazioni amministrative.
2 Contro la predetta pronuncia la RAGIONE_SOCIALE, il NOME e il NOME (che pure era stato sanzionato quale ex legale rappresentante della società) ricorrono per cassazione con quattro motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
E’ rimasto intimato anche NOME COGNOME (il dipendente pubblico che aveva svolto la prestazione non autorizzata ed a cui i ricorrenti hanno ritenuto di notificare il ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Premessa l’inutilità della notifica del ricorso per cassazione al dipendente COGNOME (che, ovviamente, non è parte nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione), osserva il Collegio che con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell ‘art. 360 comma 1 n. 4 cpc, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc lamentando l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’Appello, sulle domande di annullamento RAGIONE_SOCIALE ordinanze sia per effetto della pronuncia n. 98/2015 della Corte Costituzionale sia per erroneità della somma ingiunta. Rilevano i ricorrenti che tali domande erano state proposte a pag. 3 dell’atto di appello.
1.2 Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, violazione e/o falsa applicazio ne degli artt. 115, 116 e 132 cpc lamentando l’omesso esame di documentazione da parte della Corte d’Appello.
1.3 Con il terzo motivo denunziano ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione o errata applicazione del DLGS n. 165/2001 artt. 53 commi 11 e 15 come modificati e abrogati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2015, dolendosi del mancato annullamento RAGIONE_SOCIALE altre due ordinanze ingiunzione (cioè la n. 174932 e la n. 174936).
1.4 Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti denunziano ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione della somma di €. 14.549,50 (corrispondente all’importo RAGIONE_SOCIALE sanzioni comminate in applicazione dell’abrogato comma 11 dell’art. 53 del DLGS n. 165/2001).
2 Il primo, il terzo e il quarto motivo -che per la loro stretta connessione si prestano ad esame unitario -sono fondati.
L’articolo 53 del DLGS n. 165/2001 al comma 9 primo periodo prescrive che ‘ Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi ‘ ‘
Il successivo comma 11 dell’art. 53 a sua volta disp one che ‘ entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici ‘.
Il comma 15 al secondo p eriodo dispone che ‘ I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9 ‘.
Su tale quadro normativo è intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 98/2015 ha dichiar ato ‘ l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9 ‘.
E’ stata dunque espunta dall’ordinamento la sanzione per l’omessa comunicazione all’amministrazione di appartenenza
dell’ammontare dei compensi erog ati ai dipendenti pubblici, restando ferma solo la sanzione per l’omessa autorizzazione.
Di tale intervento si era tenuto conto, seppure non compiutamente, all’esito del giudizio di primo grado perché il Tribunale aveva annullato altre due ingiunzioni (nn. 174934 e 174935) comminate solo per l’omessa comunicazione per l’anno 2012.
Erano però residuate le sanzioni per omessa comunicazione nelle due ordinanze non oggetto di annullamento in primo grado (la n. 174932 e la 174936, che recavano appunto la contestazione anche della violazione del ‘ comma 11 ‘ del decreto legislativo n. 165/2001).
Orbene, dalla consultazione degli atti del processo (che il primo motivo e quarto consentono senz’altro di compiere, trattandosi di errores in procedendo ) risulta che con l’ atto di appello gli odierni ricorrenti avevano lamentato l’erroneità della somma ingiunta per illegittimità della sanzione a seguito dell’intervento abrogativo della Corte Costituzionale (cfr. pagg. 3 e 15 dell’atto di appello). Risulta altresì che con l’a tto di appello avevano altresì dedotto in via subordinata la detrazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate in applicazione dell’art. 53 comma 15 DLGS n. 165/2001 dichiarato incostituzionale (cfr. atto di appello pagg. 7 e 19)
A fronte, quindi, di puntuali censure sul l’intervenuta illegittimità costituzionale della sanzione per l’omessa comunicazione e sulla necessità di espungere tale sanzione dal totale della somma ingiunta, la Corte territoriale era tenuta a pronunciarsi, ma non lo ha fatto, concentrando la sua attenzione unicamente sul problema dell’elemento psicologico, cioè sulla buona fede e sulla scriminante di cui all’art. 3 della legge n. 683/1981 (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Il vizio di omessa pronuncia e di violazione di legge è palese e comporta la cassazione della sentenza che ha confermato la sanzione anche per una violazione non più punibile.
Resta logicamente assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso.
Il giudice di rinvio, che si individua nella medesima Corte territoriale in diversa composizione soggettiva, rimedierà alle lacune e agli errori riscontrati e, all’esito, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione soggettiva.
Roma, 3.10.2023. Il Presidente