Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13454 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13454 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21046/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Ascoli PicenoINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno n. 1862/2016 depositato il 7/12/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile, perché costituente mera reiterazione di altra domanda già dichiarata inammissibile in data 8 giugno 2015, la
domanda c.d. supertardiva presentata il 2 luglio 2015 da NOME COGNOME per ottenere l’ammissione al passivo d el credito di € 13.600, preteso a titolo restitutorio della caparra corrisposta alla società poi fallita in esecuzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile sottoscritto il 16 giugno 2011, cui non aveva fatto seguito la stipula del definitivo,
L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da COGNOME contro la decisione è stata respinta dal Tribunale di Ascoli Piceno, che, pur ritenendo che non sussistessero preclusioni alla riproposizione della domanda dichiarata inammissibile, stante il disposto dell’art. 96 l. fall., ha escluso la ricorrenza di comprovate ragioni di inimputabilità del ritardo nella sua presentazione: ha rilevato in proposito che, contrariamente a quanto dedotto nell’atto di opposizione, il ritardo non poteva essere ascritto al comportamento del curatore, per aver comunicato all’opponente la propria volontà di sciogliersi dal contratto solo il 24 novembre 2014, mediante la notifica di un ricorso ex art. 702 cod. proc. civ. volto ad ottenere il rilascio dell’immobile, perché, come era stato accertato con l’ ordinanza resa all’esito del giudizio, pubblicata il 10.4.2015 e ormai divenuta irrevocabile, il contratto era privo di data certa opponibile e dunque l’organo della procedura non era obbligato a operare alcuna scelta ai sensi dell’art. 72 l. fall.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, depositato in data 7 dicembre 2016, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
I primi due motivi del ricorso principale denunciano l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti in relazione agli artt. 2704 e 2909 cod. civ..
4.1. Il ricorrente lamenta che il giudice dell’opposizione non abbia considerato: che il contratto preliminare del 16 giugno 2011 aveva acquisito data certa ex art. 2704 cod. civ. per effetto della sentenza del 6 novembre 2012 , anch’essa emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva accertato il suo obbligo, quale terzo pignorato, di pagare a RAGIONE_SOCIALE , all’epoca ancora in bonis , la caparra pattuita nel preliminare ( primo motivo ); che anche questa sentenza era coperta da giudicato e che la pronuncia più recente, che gli aveva ordinato il rilascio dell’immobile ritenendo il contratto privo di data certa, non era idonea a privare di efficacia giuridica quella più risalente nel tempo, facente stato fra le parti, viste le diverse ragioni del domandare trattate; che, inoltre, l ‘ordinanza ex art. 702 cod .proc. civ. era stata inammissibilmente acquisita agli atti al momento della costituzione tardiva del Fallimento, quando già era perento il termine per l’indicazione di specifici mezzi di prova, di modo che la sua produzione avrebbe dovuto essere considerata inammissibile ( terzo motivo ).
4.2 Il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 99 l. fall., perché il tribunale non si è pronunciato in merito all’eccezione di nullità della costituzione in giudizio del curatore all’udienza del 19 gennaio 2016, per difetto di rappresentanza tecnica, ed ha argomentato la propria decisione sulla base delle difese tardivamente spiegate e dei documenti prodotti fuori termine dall ‘organo dell a procedura, che si è costituito ritualmente solo in sede di seconda udienza.
I motivi, da esaminare congiuntamente, non meritano accoglimento.
5.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l’esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella di un giudicato
interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito; del resto, il giudicato interno e quello esterno non solo hanno la medesima autorità, che è quella prevista dall’art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l’autorità del giudicato riconosciuta non nell’interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell’interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l’intera comunità.
5.2. In applicazione di questi principi, l’esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, è rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (Cass. 12159/2011), e non è subordinata a una tempestiva e precisa allegazione della sentenza con la comparsa di costituzione, essendo sufficiente la successiva esibizione della stessa (Cass. 630/2004, ma anche, nello stesso senso e per tutte, Cass., Sez. U., 226/2001).
5.3 Risulta dunque infondato il quarto motivo.
5.4. Quanto alle circostanze di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame col primo e col terzo mezzo, è agevole rilevare la loro mancanza di decisività, posto che la prima sentenza – emessa nei confronti del COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE ancora in bonis e del terzo creditore pignorante e non contenente uno specifico accertamento in punto di data certa del contratto – non poteva far stato nei confronti del Fallimento. Peraltro, anche in caso di conflitto fra i due giudicati, sarebbe valso il criterio temporale e l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 c.p.c. avrebbe avuto prevalenza sulla sentenza (Cass. 23515/2010, Cass. 10623/2009).
Il terzo motivo di ricorso denuncia ancora l’omesso esame di un fatto decisivo: il tribunale, inquadrando erroneamente la fattispecie, non avrebbe considerato che la causa petendi posta a fondamento
della domanda di ammissione era la ripetizione di indebito o l’arricchimento senza causa , e che il diritto alla ripetizione ex art. 2033 cod. civ. di quanto corrisposto da COGNOME al creditore pignorante era sorto solo in corso di procedura, per effetto del venir meno del titolo (il predetto contratto) in forza del quale il pagamento era stato effettuato.
Il motivo è inammissibile.
7.1 L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017).
In particolare, non costituiscono “fatti” il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., Sez. U., 16303/2018, in motivazione, Cass. 14802/2017, Cass. 21152/2015) ovvero le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito.
Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto il mancato apprezzamento della domanda di insinuazione nella prospettiva dedotta.
7.2 Peraltro la questione illustrata nel motivo (di cui, per il vero, non è neppure chiara la rilevanza rispetto all’unico profilo qui in discussione, dell’imputabilità o meno al COGNOME del ritardo nella proposizione della domanda di ammissione al passivo), non risulta aver formato oggetto del ricorso in opposizione.
Il che determina l’inammissibilità del mezzo in esame anche alla stregua del principio consolidato secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuovi temi di contestazione
che implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 25319/2017).
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dal Fallimento anche in ordine alla questione pregiudiziale di rito dedotta nel primo motivo (esaminabile solo in presenza di un’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale: Cass. Sez. U., 5456/2009).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 11 aprile 2024.