SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 317 2026 – N. R.G. 00004048 2025 DEPOSITO MINUTA 16 02 2026 PUBBLICAZIONE 19 02 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, promossa
DA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO;
– RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.
), nata a Sarajevo il DATA_NASCITA, residente a
INDIRIZZO INDIRIZZO;
(c.f.
),
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, con sede in TriesteINDIRIZZO
– CONVENUTE CONTUMACI –
Oggetto : inadempimento contrattuale
C.F.
P.
Conclusioni della ricorrente
( precisate all’udienza del 5/2/2026)
nel merito, previo ogni necessario accertamento o declaratoria,
-condannare , anche quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE NOME NOME, e in persona del legale rappresentante pro tempore , in solido tra loro, a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore , la somma di € 13.035,81, o quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta o di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data di deposito del presente ricorso (a decorrere dal 22.12.2022 quanto alla somma di € 6.013,38; a decorrere dal 23.1.2025 quanto alla somma di € 222,33), e agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso sull’intera somma oggetto di condanna;
-condannare, altresì, , anche quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE NOME, a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore , l’ulteriore somma di € 7.102,10, o quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta o di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
in via istruttoria, in caso di contestazione, e senza con ciò volere invertire gli oneri probatori, disporre l’acquisizione degli atti del fascicolo del procedimento civile R.G. 3768/2017 Trib. Trieste; disporre l’interrogatorio formale di sulle circostanze capitolate ai nn. 4, 5, 6, 15, 16; disporre l’interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di sulle circostanze capitolate ai nn. 11, 12, 14, 15, 16; disporre prova testimoniale sul seguente capitolo: ‘Vero che il 22.12.2022 ha pagato a la somma di € 6.013,38 coma da doc. 30 e 31 che si rammostrano?’ (testi e
;
con rifusione delle spese relative al procedimento di negoziazione assistita per le fasi di attivazione e di negoziazione, con 15% spese forfetarie, 4% cpa ed IVA se dovuta, ed € 13,60 per esborsi;
con rifusione delle spese e del compenso relativi al presente procedimento, con aumento ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, nonché ex art. 4, comma 1bis , D.M. cit., con 15% spese forfetarie, 4% cpa ed IVA se dovuta, e successive occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato l’11.9.2025, ha convenuto in giudizio e per sentirle condannare al pagamento delle somme sopra indicate nelle conclusioni, a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti da ciascuna nei rispettivi contratti di compravendita immobiliare.
In sintesi, la ricorrente ha esposto che: (i) nel contesto delle vendite di unità immobiliari facenti parte del condominio di INDIRIZZO in Trieste, ciascuna delle convenute si era impegnata contrattualmente a intervenire nel giudizio civile R.G. 3768/2017 Trib. Trieste promosso anche nei suoi confronti da a chiederne l’estromissione e a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da quel giudizio, ivi comprese spese legali, risarcimenti e ogni altro onere; (ii) nessuna delle convenute ha adempiuto tali obblighi, con la conseguenza che è rimasta esposta nel giudizio presupposto ed ha dovuto sostenere direttamente i costi derivanti dalla sentenza n. 518/2022 del Tribunale di Trieste, sia per la condanna al risarcimento del danno a favore di sia per le proprie spese processuali.
Fissata l’udienza di comparizione, le convenute non si sono costituite. All’udienza del 5.2.2026, verificata la regolarità delle notificazioni, è stata dichiarata
la contumacia di entrambe. L’AVV_NOTAIO per la ricorrente ha insistito nelle istanze istruttorie e ha concluso come da ricorso. Il AVV_NOTAIO ha rigettato le istanze istruttorie in quanto superflue, stante la natura interamente documentale della controversia, e si è riservato la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta documentalmente provato il seguente quadro fattuale.
Con contratto di compravendita stipulato il 14.10.2020 per rogito del AVV_NOTAIO (doc. 10), vendette a un locale d’affari sito in Trieste, INDIRIZZO, al piano terra del condominio di INDIRIZZO, al prezzo di € 200.000,00. All’art. 4 di tale contratto, l’acquirente si obbligò, tra l’altro: (a) a intervenire nel giudizio civile R.G. 3768/2017 (giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Trieste, ove era stata convenuta per il risarcimento di danni causati da parti comuni del condominio di cui l’immobile era parte ex art. 2051 c.c., nonché per l ‘ esecuzione di lavori di manutenzione) aderendo alle difese della venditrice, dichiarando di volerla tenere indenne e chiedendone l’estromissione; (b) a farsi carico in via esclusiva di tutte le spese legali che avrebbe sostenuto da quel momento in avanti, nonché di ogni risarcimento, onere e spesa derivante dall’esito del giudizio 3768/2017.
Con analogo contratto di compravendita stipulato il 14.6.2022 per rogito del medesimo AVV_NOTAIO (doc. 26), vendette a un ulteriore locale d’affari nel medesimo condominio, al prezzo di € 345.000,00. Anche in questo caso, all’art. 4, l’acquirente assunse identico impegno di intervento in causa, richiesta estromissione e indennizzo da ogni onere.
È parimenti documentato che nessuna delle due convenute ha adempiuto le obbligazioni assunte:
-, pur essendosi costituita nel giudizio R.G. 3768/2017, lo fece esclusivamente quale successore a titolo particolare di altri sei convenuti (da cui aveva acquistato altri immobili con separato contratto del 29.8.2019, doc. 9), e non quale successore di non spiegò mai l’intervento in causa né chiese l ‘ estromissione di
-non si costituì mai nel giudizio R.G. 3768/2017 quale successore a titolo particolare di
La sentenza n. 518/2022 del Tribunale di Trieste (doc. 27), definendo il giudizio R.G. 3768/2017, condannò al risarcimento dei danni nella misura di € 4.929,00 + IVA, e così complessivi € 6.013,38 , in favore di compensando le spese processuali, senza pronunciarsi espressamente sulle spese di CTU, provvisoriamente poste a carico di tutte le parti in solido.
fu quindi costretta a pagare direttamente a la somma di € 6.013,38, come risulta dal bonifico del 22.12.2022 (doc. 31), per evitare l’esecuzione forzata (la sentenza era stata spedita in forma esecutiva il 24.11.2022, doc. 29). pagò inoltre la quota di propria pertinenza dell’imposta di registro sulla sentenza, pari a € 222,33 (1/3 di € 667,00), il 23.1.2025 (doc. 33a -33b). Per quanto concerne le spese di CTU, queste risultano essere state regolarmente pagate da in nome e per conto di (doc. 34a-34c), e pertanto non formano oggetto di domanda.
corrispose altresì al proprio difensore, AVV_NOTAIO, il saldo del compenso per l’attività professionale svolta nel giudizio, anche per la parte successiva alla stipula dei contratti di compravendita, quantificato in € 14.301 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA, e, dunque, per complessivi € 17.577,89 come documentato dalla fattura quietanzata e dal relativo bonifico (doc. 35a, 35b).
Sul piano del diritto, la condotta omissiva delle convenute integra un inadempimento contrattuale alle obbligazioni di facere e apre la strada
all ‘ obbligazione indennitaria pattuita in via residuale. non si è mai costituita in giudizio e , pur intervenuta in causa, non ha chiesto l’estromissione di sicché è stata condannata a pagare un risarcimento del danno all’attrice sostenendo pure le proprie spese processuali per le fasi successive alle alienazioni degli immobili.
ha documentato il pagamento a del risarcimento dei danni per € 6.013,38 , nonché dell’ imposta di registro della sentenza per € 222,33 , sicché entrambe le convenute, obbligate a tenere indenne di tali oneri, vanno condannate a pagare tale cifra, in solido atteso che ciascun acquirente ha assunto un obbligo indennitario per l ‘ intero.
Quanto alle spese legali sostenute da nel giudizio R.G. 3768/2017, la quantificazione va operata in questa sede, come domandato dall ‘ attrice, in base ai parametri del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, che comprendeva anche una domanda di condanna a un facere , e della complessità media della stessa, trattandosi di lite con pluralità di parti e temi controversi di natura sia giuridica sia tecnica. Il tutto, ovviamente, nei limiti dei € 17.577,89 pagati da al proprio legale.
In base alla diversa data dei due contratti, la responsabilità per le spese legali si differenzia:
-nei confronti di , che ha acquistato il 14.10.2020 (doc. 10), rilevano le attività difensive successive a tale data, ossia la fase istruttoria e la fase decisionale;
-nei confronti di che ha acquistato il 14.6.2022 (doc. 26), rileva la sola fase decisionale, essendo la compravendita intervenuta quando la fase istruttoria era già conclusa.
13. Applicando i valori medi dello scaglione per cause di valore indeterminabile a complessità media (D.M. 55/2014), e per la predisposizione degli atti con tecniche informatiche di navigazione per il PCT (art. 4, comma 1-bis: + 10%), ed escluso l’aumento per pluralità di parti atteso che la domanda pr oposta contro proveniva dalla sola attrice si perviene alla seguente quantificazione:
-fase istruttoria, valore medio: € 3.738,00;
-fase decisionale, valore medio: € 3.579,00;
–
compenso base: € 7.317,00;
-aumento ex art. 4, comma 1-bis (+10 %): € 731,70;
-totale: € 9.626,25 (spese generali CPA e incluse, IVA esclusa) di cui € 4.917,71 a carico di ed € 4.708,53 in solido a carico di entrambe le convenute.
14. I crediti di questa causa sono tutti di valore, venendo in rilievo l ‘ obbligazione indennitaria di fonte contrattuale (art. 4 ‘ tenere indenne la Società venditrice da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da tale giudizio ‘ ) . Dalla natura indennitaria consegue l ‘ esclusione del l’ IVA dalla quantificazione del credito per la parte delle spese processuali sostenute, atteso che, per il principio fiscale di neutralità dell ‘ imposta per i soggetti passivi, per la società attrice, che non ha offerto alcun elemento di eccezionale esclusione della detraibilità, presuntivamente non è un costo.
15. In quanto debiti di valore, non sono dovuti gli interessi ex art. 1282 c.c. prima della liquidazione giudiziale. Nondimeno, poiché le poste indennitarie dedotte in giudizio, pur illiquide, erano agevolmente liquidabili sulla base della documentazione prodotta e dei criteri tabellari di liquidazione delle spese processuali, ricorrono i presupposti per riconoscere gli interessi moratori ex art.
1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. 28036/2025).
16. Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle della fase di negoziazione assistita che lo ha preceduto, seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale delle convenute, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4048/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Condanna e a pagare a in solido, € 10.944,24, oltre agli interessi al saggio legale di cui all ‘ art. 1284, quarto comma, c.c., dall ‘ 11/9/2025;
Condanna a pagare a ulteriori € 4.917,71 , oltre agli interessi al saggio legale di cui all ‘ art. 1284, quarto comma, c.c., dall ‘ 11/9/2025;
Condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese del presente giudizio, ivi comprese le spese della fase di negoziazione assistita, che liquida in complessivi € 4. 200,00 per compenso professionale, 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e € 264,00 per esborsi.
Così deciso a Trieste, il 16/2/2026
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME