Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11226 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11226 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21202/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, con sede in San Felice sul Panaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna n. 80/2020 depositato il 24/6/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Modena, con decreto in data 19 dicembre 2019, omologava il concordato preventivo in continuità aziendale proposto da RAGIONE_SOCIALE, respingendo, nel contempo, l’opposizione presentata dalla creditrice chirografaria RAGIONE_SOCIALE
La Cort e d’appello di Bologna rigettava, a sua volta, il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto di omologa.
Osservava che la valutazione dei beni immobili della società debitrice, di cui non era prevista la liquidazione ma l’utilizzo per l’esercizio dell’attività di impresa, era stata correttamente effettuata nell’ottica del miglior soddisfacimento dei creditori attraverso la soluzione concordataria piuttosto che in uno scenario fallimentare, con riferimento ai valori di mercato, secondo una quantificazione convalidata dall’attestatore del piano, confermata dagli organi della procedura e non smentita, con la necessaria specificità e concretezza, dalla reclamante.
Aggiungeva, peraltro, che la reclamante non aveva chiarito quale fosse il proprio interesse ad insistere in una simile tesi difensiva.
Riteneva, infine, che gli assunti di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla veridicità della base informativa posta a fondamento del piano concordatario fossero volti, in realtà, a reinterpretare il tenore delle verifiche operate dagli organi della procedura al fine di evidenziare irregolarità imputabili alla società in concordato ed esprimessero un giudizio di non fattibilità economica della proposta che, basandosi su valutazioni obiettivamente opinabili, rientrava in quel margine di rischio di non realizzabilità del piano il cui sindacato spetta ai soli creditori.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 24 giugno 2020, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso assistito da memoria.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 161, 162 e 186bis , comma 2, lett. b), l. fall., in ragione della manifesta infondatezza e della conseguente inidoneità
dell’attestazione relativa alla valutazione degli immobili della debitrice, tenuto conto che tale stima, non essendo prevista alcuna liquidazione, era funzionale ad esprimere il giudizio sul fatto che la proposta concordataria presentata corrispondesse alla soluzione che assicurava il miglior soddisfacimento dei creditori.
La ricorrente assume al riguardo che l’attestatore, recependo acriticamente il lavoro di stima della professionista incaricata dalla società debitrice, avrebbe ridotto il valore di mercato del compendio immobiliare – dapprima al fine di determinare il valore di realizzo fallimentare dei beni, quindi, ulteriormente, onde stabilire il loro valore di realizzo in caso di vendita in blocco -in maniera del tutto arbitraria, senza indicare i criteri e le ragioni su cui si fondava questa duplice riduzione.
Lamenta che la corte di merito abbia respinto tali specifiche doglianze, che evidenziavano come l’attestazione fosse del tutto inadeguata ed inidonea a suffragare il piano concordatario, con motivazione risolventesi in una mera petizione di principio, ovvero sostenendo da un lato che l ‘ attestazione era corretta, in quanto la stima era riservata ai professionisti, e dall’altro che essa ricorrente si era limitata a considerazioni generiche, senza fornire altre e più autorevoli stime, in tal modo operando anche un’inammissibile inversione dell’onere della prova.
5. Il motivo è inammissibile.
La corte di merito ha disatteso le critiche della reclamante là dove: i) ha constatato che il valore di mercato degli immobili stimato da RAGIONE_SOCIALE risultava sostanzialmente confermato dagli accertamenti svolti dagli organi della procedura; ii) ha ritenuto che le svalutazioni dei beni trovassero giustificazione in criteri di prudenza ed esperienza; iii) ha sottolineato che le critiche di RAGIONE_SOCIALE non tenevano conto del fatto che i capannoni industriali di proprietà della debitrice avrebbero mantenuto un loro valore effettivo e preminente solo se utili zzati per la continuazione dell’attività di impresa, trattandosi di immobili non solo difficilmente fruibili, tanto meno
separatamente, da terzi per scopi diversi, ma anche poco appetibili in sede di vendita fallimentare a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2012.
I giudici distrettuali hanno aggiunto che ‘in ogni caso’ la reclamante non aveva chiarito quale interesse avesse ad insistere nella propria tesi difensiva, dato che un’eventuale vendita fallimentare a valori di mercato non sarebbe stata sufficiente a soddisfare integralmente i creditori ipotecari; sicché il creditore chirografario RAGIONE_SOCIALE non avrebbe ricavato dalla liquidazione fallimentare neppure la percentuale che la compagine in concordato aveva previsto di recuperare attraverso la continuità aziendale e destinare ai creditori privi di garanzie.
La decisione impugnata si fonda, quindi, su di una pluralità di ragioni -l’una concernente la congruità della stima e la conseguente idoneità dell’attestazione ex art. 186bis , comma 2, lett. b), l. fall., l’altra riguardante il fatto che RAGIONE_SOCIALE era priva di interesse a contestare la valutazione effettuata – tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla.
L’omessa impugnazione della seconda ratio rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla prima, la cui eventuale fondatezza non potrebbe condurre all’annullamento del capo del decreto impugnato, essendo divenuta definitiva l’autonoma ratio non censurata (Cass. 9752/2017).
Il che rende superfluo evidenziare come la valutazione sulla congruità della valorizzazione del compendio, compiuta dalla corte distrettuale spendendo argomenti concreti, rientra nell’ambito del giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sindacata nel suo approdo in questa sede di legittimità.
6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1343 e 1418 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 124, 136, comma 2, 160, 161, 173, 185, comma 2, e 186bis , comma 2, lett. a), l. fall.: gli accertamenti complessivamente svolti dal commissario testimoniavano -sottolinea la ricorrente –
gravi difetti della veridicità della base informativa posta a fondamento del piano concordatario e della relativa attestazione, nonché della loro ragionevolezza e fondatezza; l’occultamento delle circostanze valorizzate dalle rettifiche del commissario integrava i presupposti per l’applicazione della disciplina prevista dall’ art. 173 l. fall. rispetto agli compiuti atti in frode ai creditori e determinava l’illeceità della causa del concordato.
Occorreva, inoltre, tenere conto che le minori risorse e le maggiori passività evidenziate dal commissario, pari al 25% del fabbisogno concordatario, avrebbero inciso negativamente e in maniera rilevante sulle disponibilità finanziarie necessarie alla prosecuzione dell’attività di impresa e sulle relative modalità di copertura.
Il motivo non merita accoglimento.
7.1 La corte distrettuale non si è affatto astenuta, come sostiene il mezzo in esame, dallo scrutinare le doglianze sollevate con l’impugnazione in ordine all’inidoneità della proposta a fornire ai creditori tutte le informazioni necessarie ad esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto.
I giudici distrettuali, al contrario, hanno rilevato che le censure sollevate da RAGIONE_SOCIALE intendevano reinterpretare le verifiche operate dagli organi della procedura al fine di porre in evidenza irregolarità imputabili alla società debitrice.
Le valutazioni compiute dal commissario però, ‘ essendo obbiettivamente opinabili ‘, non presupponevano reticenze di sorta della proponente, erano improntate a un principio di prudenza e dovevano essere intese come volte a informare i creditori sulle eventualità che avrebbero potuto verificarsi in corso di esecuzione e sul margine di rischio esistente in ordine alla non realizzabilità del piano.
Il mezzo in esame non prende in alcuna considerazione gli argomenti esposti dal collegio del reclamo e torna a proporre le contestazioni già sollevate in sede di impugnazione.
Il che comporta l’inammissibilità della doglianza, dato che nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata senza considerare le ragioni offerte da quest’ ultima.
D’altra parte, una volta esclusa dalla corte di merito l’esistenza di reticenze di RAGIONE_SOCIALE incidenti sul patrimonio conoscitivo del ceto creditorio, le censure mosse sul punto dalla ricorrente non evidenziano criticità della decisione impugnata sotto il profilo di diritto, ma finiscono per esprimere un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. 8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.500, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 14 febbraio 2023.