Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11814-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 191/2023 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/03/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 30.12.2014 il RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Perugia, per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di esso attore, e comunque la simulazione, dell’atto di compravendita immobiliare del 13.1.2010, con il quale il COGNOME aveva ceduto a NOME la proprietà di alcuni immobili in danno del proprio ceto creditorio. A sostegno della domanda, l’attore allegava di essere creditore del COGNOME in forza di sentenza del Tribunale di Perugia che aveva accolto l’azione di responsabilità spiegata dalla procedura nei confronti del predetto convenuto, ex amministratore della società fallita.
Resistevano i convenuti ed interveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, assumendo a sua volta di essere creditore del COGNOME ed aderendo quindi alla domanda di parte attrice.
Con sentenza n. 928/2020 il Tribunale rigettava la domanda ex art. 2901 c.c. accogliendo invece quella di simulazione, valorizzando l’esistenza di stretti rapporti tra le parti e la mancata dimostrazione dell’effettivo pagamento del corrispettivo indicato per la compravendita contestata.
Con la sentenza impugnata, n. 191/2023, la Corte di Appello di Perugia rigettava il gravame interposto dal COGNOME avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, avente causa del RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Dopo aver ricevuto proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la decisione con istanza in data 25.1.2024, cui è allegata nuova procura speciale come previsto dalla norma suindicata.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza impugnata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di applicare il principio per cui l’onere della prova grava sulla parte che intenda far valere in giudizio un diritto.
Con il secondo motivo, invece, lamenta la violazione degli art. 115, 116 c.p.c., 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c., nonché la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato l’istituto della presunzione.
Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2727, 2729, 1140 e 1470 c.c., nonchè la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erronamente escluso la sussistenza del possesso del cespite controverso.
Con il quarto motivo, il COGNOME si duole della violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1414, 2727 e 2729 c.c., nonchè della nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbe deciso la causa dando rilievo a presunzioni non gravi nè precise, e comunque tra loro non concordanti.
Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente contesta infine la violazione degli artt. 2697, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte perugina avrebbe erroneamente ravvisato la mancanza della prova del saldo del corrispettivo pattuito per la compravendita di cui è causa.
Il consigliere relatore ha formulato proposta di definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proponendone l’impro cedibilità.
Prima di esaminare i motivi di ricorso, va dato atto che lo stesso è improcedibile, perché -come rilevato dal consigliere delegato nella proposta di definizione anticipata -unitamente allo stesso non è stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata, che parte ricorrente dichiara espressamente esser stata, appunto, notificata in data 21.3.2023 (cfr. pag. 1 del ricorso). Il ricorso è stato notificato in data 20.5.2023, ovverosia oltre la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., da computarsi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza impugnata (16.3.2023).
Con l a memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale , la parte ricorrente deduce che tale carenza, non contestata, non possa condurre all ‘improcedibilità del ricorso, in assenza di contestazione da parte del controricorrente e comunque nel rispetto del principio del giusto processo.
Va osservato, al riguardo, che la prescrizione normativa, cui la legge ricollega la specifica sanzione dell’improcedibilità del ricorso, non ammette equipollenti, essendo la parte ricorrente onerata, appunto per specifica disposizione di legge, a depositare in cancelleria, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia notificata della decisione impugnata, ove la relativa circostanza (ossia, l’avvenuta notificazione della detta pronuncia) sia stata dichiarata in ricorso. La prescrizione non implica violazione del principio del giusto processo, trattandosi di disposizione regolatrice del procedimento dinanzi la Corte di Cassazione.
Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui ‘La previsione -di cui all’art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2 -dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da
parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010, Rv. 613051; Cass. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010 Rv. 615089; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015, Rv. 634107). Non è invocabile, per superare tale orientamento, il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‘In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945). Né è sufficiente, per evitare la sanzione dell’improcedibilità prevista dalla norma, il deposito della mera istanza di acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, posto che, da un lato, la produzione della copia notificata della sentenza impugnata costituisce onere della parte ricorrente, espressamente sanzionato dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. con l’improcedibilità dell’impugnazione, e che, dall’altro lato, la copia notificata della sentenza conclusiva del giudizio di merito non è contenuta, salvo casi eccezionali, nel fascicolo di ufficio, avvenendo la notificazione della stessa in un momento successivo alla definizione del giudizio predetto (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397).
In definitiva, va affermato (in continuità con Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539) il seguente principio: ‘L’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso. Tale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. Inoltre, la sanzione dell’improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte, senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione. Infine, l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato’ .
L’indirizzo, come sopra ricostruito, non è messo in discussione, anzi è confermato da successive pronunce delle Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all’originale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità
del tradizionale orientamento di questa Corte, operando unicamente un temperamento dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e della mancata asseverazione di conformità delle copie della sentenza o della relata depositate dal ricorrente. Solo in tali casi, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio. Tale attenuazione, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, non essendo stata depositata neanche la copia dell’eventuale notificazione eseguita in via telematica, sia pure senza l’attestazione di conformità.
Per tali motivi deve concludersi nel senso indicato dalla proposta di definizione accelerata e dunque dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma ulteriore, pari ad € 3.000, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda