Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10436 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
Oggetto: compensi professionali
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 8894/202019, proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-CONTRORICORRENTE-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 473/2019, pubblicata in data 22.2.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Regione Puglia ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 172/2012, emesso dal Presidente del Tribunale di
Trani a favore dell’AVV_NOTAIO per il
pagamento di euro 60.305,99 a titolo di compensi professionali per la difesa della Regione in due distinti giudizi dinanzi al Tar Puglia, deducendo che la convenzione con il professionista e le condizioni poste nelle lettere di incarico prevedevano l’applicazione del minimo delle tariffe vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione nel caso di giudizio estinti, non consentendo l’attivazione di procedimenti monitori prima di un anno dalla messa in mora dell’amministrazione regionale.
Il difensore si è costituito, insistendo nelle proprie ragioni.
All’esito del Tribunale ha r evocato l’ingiunzione, liquidando in favore del difensore € 8295,00 per onorari e 1453,00 per diritti per il primo giudizio (R.G. 688/1999) ed € 1395,00 per onorari e d € 648,00 per diritti, oltre accessori di legge, per il secondo processo.
La sentenza è stata parzialmente riformata in appello, riconoscendo all’AVV_NOTAIO il minor importo di € 1395,00 per giudizio N.RG 688/1999, oltre accessori, con compensazione di 1/2 delle spese processuali. Ha osservato il giudice distrettuale che l’incarico al difensore era stato conferito direttamente dal Presidente della Regione senza alcun mandato della Giunta regionale, le cui delibere, contenenti lo schema delle lettere di incarico, non menzionavano le condizioni previste dalla legge Regionale per gli incarichi ad avvocati esterni. Non integrava un’accettazione delle condizioni previste dalla legge regionale neppure il silenzio del difensore, essendo il contratto di patrocinio soggetto alla forma scritta ad substantiam ; inoltre, secondo la Corte d’appello, il rapporto professionale poteva considerarsi concluso non con il semplice rilascio della procura, ma solo con la redazione degli atti difensivi, formati dopo la comunicazione delle lettere di incarico, essendo vincolanti tra le parti anche le condizioni fissate dall’art. 11 L.R. 22/1997.
La sentenza ha ritenuto ingiustificata l’applicazione degli onorari massimi, poiché l’attività effettivamente espletata risultava di scarso rilievo; quanto alla maggiorazione della difesa di più parti, trattavasi – secondo la pronuncia – di domanda nuova, inammissibile in appello.
Per la cassazione di questa sentenza avvocato AVV_NOTAIO propone ricorso fa in quattro motivi; la Regione Puglia resiste controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
Con ordinanza interlocutoria n. 16172/2023 è stata disposta l’acquisizione degli atti processuali di appello.
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c., sostenendo che il Collegio che aveva raccolto le conclusioni delle parti era composto da giudici diversi da quelli che avevano partecipato alla deliberazione della sentenza, sottoscritta, peraltro, da un Presidente diverso da quello che avrebbe dovuto firmarla.
Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per aver omesso di dichiarare la tardività dell’opposizione, che era stata proposta con citazione e non, come avrebbe dovuto, con ricorso, notificata il 25.6.2012, con deposito ed iscrizione a ruolo solo in data 27.6.2012, oltre il termine fissato dall’art.
641 c.p.c., non potendo invocarsi alcun affidamento incolpevole in ordine alle modalità di introduzione della causa.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 83 c.p.c., 1362, 1704, 1708, 1709. 1720, 2230, 2233 c.c., 11 L.R. 22/1997, e dei DD.MM. 127/2004 e 140/2012.
Lamenta il ricorrente che, in contrasto con la precedente sentenza della medesima Corte d’appello n. 2032/2014, la decisione impugnata abbia erroneamente ritenuto che, con il semplice rilascio della procura alle liti, le parti avessero inteso
far proprie anche le condizioni contrattuali predeterminate nelle lettere di incarico e nella disciplina regionale, benché le delibere di incarico non contenessero prescrizioni cogenti, ma solo uno schema di convenzione-tipo che necessitava di una specifica approvazione.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso di pronunciare sulla richiesta di liquidazione dei compensi per la causa n. 688/1999 RG dinanzi al Tar Puglia, in applicazione delle tariffe professionali o dei valori tabellari introdotti dal D.M. 140/2012.
3. Il primo motivo è fondato.
E’ destituita di fondamento l’eccezione di difetto di specificità della censura, il cui tenore consente di individuare ed esaminare le questioni dibattute e di ricostruire le vicende processuali rilevanti per la pronuncia sui motivi.
Ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione della decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione”: la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni.
Fanno fede, in proposito, le risultanze del verbale di udienza, non essendo decisive le indicazioni presenti nell’intestazione della sentenza impugnata, rispetto alla quale eventuali omissioni o errori si presumono determinate da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. s.u. 11853/2011; Cass. 3268/1995; Cass. s.u. 10526/1996; Cass. 11516/1999; Cass. 8136/2011; Cass. 4875/2015).
Ciò posto, in grado di appello il Collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone
la nullità della sentenza nel caso di successivo mutamento della sua composizione (Cass. 26820/2007; Cass. 11295/2009; Cass. 4925/2015; Cass. 15660/2020).
Nel caso in esame, dal verbale dell’udienza collegiale del 19.10.2018, in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni ed in cui la causa è stata assunta in decisione, si evince che il Collegio era composto dai Giudici NOME COGNOME in veste di Presidente e da NOME COGNOME e NOME COGNOME in veste di Consiglieri.
L’intestazione della sentenza menziona, invece, quali componenti del Collegio, i giudici NOME COGNOME (Presidente) nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME (Consiglieri) e, a conferma dell’avvenuto mutamento della composizione dell’organo giudicante depone il fatto che la pronuncia è stata sottoscritta da NOME COGNOME che non risulta abbia fatto parte del Collegio che ha raccolto le conclusioni.
Non vi è, pertanto, corrispondenza tra i giudici che hanno parteci pato all’udienza di precisazione delle conclusioni e quelli che hanno deliberato la decisione, conseguendone la radicale nullità della pronuncia per violazione del principio di immutabilità del giudice.
È, per tali ragioni, accolto il primo motivo, con assorbimento delle altre censure.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda