La Giurisdizione del Giudice Ordinario sul Collocamento dei Marittimi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3735/2024) riafferma un principio cruciale nella ripartizione delle competenze tra tribunali: la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando la Pubblica Amministrazione agisce senza discrezionalità. Il caso specifico riguardava la richiesta di risarcimento danni di un lavoratore marittimo per la mancata iscrizione nelle liste di collocamento, una questione che ha generato un conflitto tra il Giudice del Lavoro e il TAR.
I Fatti di Causa
Un tecnico motorista navale si era visto negare, per l’anno 2008, l’iscrizione negli elenchi del personale disponibile all’imbarco gestiti dalla Capitaneria di Porto. A seguito di un ricorso gerarchico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva riconosciuto l’irregolarità dell’operato dell’amministrazione, disponendo il suo reinserimento.
Successivamente, il lavoratore si è rivolto al Giudice del Lavoro per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del periodo di mancata iscrizione, che di fatto gli aveva impedito di lavorare. Il Tribunale del Lavoro, tuttavia, ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo competente il giudice amministrativo sulla base dell’art. 30 del Codice del Processo Amministrativo, che prevede la possibilità di chiedere al TAR la condanna al risarcimento per il mancato esercizio di un’attività amministrativa obbligatoria.
La causa è stata quindi riassunta davanti al TAR Calabria, il quale, a sua volta, ha sollevato d’ufficio un conflitto di giurisdizione, sostenendo che la competenza spettasse al giudice ordinario. Da qui la necessità dell’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
La Decisione sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario
La Corte di Cassazione ha risolto il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. I giudici supremi hanno chiarito che il criterio fondamentale per distinguere le competenze non è stato modificato dall’art. 30 del Codice del Processo Amministrativo. Il vero discrimine resta la natura della posizione giuridica fatta valere dal cittadino: diritto soggettivo o interesse legittimo.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un’analisi puntuale della natura dell’attività svolta dalla Capitaneria di Porto. Secondo la normativa di settore (D.M. 584/1992), l’iscrizione nelle liste di collocamento della gente di mare non è un atto di potere discrezionale, ma un’attività meramente ricognitiva e vincolata.
L’amministrazione si limita a verificare la sussistenza di requisiti predeterminati dalla legge (come la richiesta dell’interessato e la dichiarazione di disoccupazione), senza alcun apprezzamento dell’interesse pubblico. Non c’è una scelta da compiere, ma solo un accertamento.
Di conseguenza, la posizione del lavoratore marittimo non è un interesse legittimo al corretto esercizio del potere, bensì un vero e proprio diritto soggettivo all’iscrizione, qualora possegga i requisiti richiesti. La lesione di tale diritto, causata da un diniego illegittimo, genera una pretesa risarcitoria che rientra a pieno titolo nella competenza del giudice ordinario, in quanto giudice naturale dei diritti.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di lunga data. Ribadisce che, per stabilire la giurisdizione, non è sufficiente che la controparte sia una Pubblica Amministrazione o che si lamenti un’omissione. È necessario analizzare la natura del potere esercitato: se l’attività amministrativa è vincolata e si configura come un mero accertamento, la posizione del privato è di diritto soggettivo. Pertanto, ogni controversia relativa alla sua lesione, inclusa la richiesta di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
A quale giudice spetta decidere una causa per danni derivanti dalla mancata iscrizione nelle liste di collocamento della gente di mare?
Spetta al giudice ordinario, in particolare al Giudice del Lavoro, perché la posizione del lavoratore è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo.
L’iscrizione nelle liste di collocamento della gente di mare è un’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, si tratta di un’attività vincolata e di mera ricognizione, in cui l’amministrazione si limita a verificare la presenza dei requisiti previsti dalla legge, senza esercitare alcun potere discrezionale.
La richiesta di risarcimento del danno contro la Pubblica Amministrazione per un’omissione spetta sempre al giudice amministrativo?
No, non sempre. La giurisdizione dipende dalla natura della posizione giuridica lesa. Se l’omissione lede un diritto soggettivo, come nel caso analizzato, la competenza è del giudice ordinario. Se invece lede un interesse legittimo, la competenza è del giudice amministrativo.