Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5731 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17753-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il DECRETO n. 220/2020 del TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositato il 22/5/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024.
RILEVATO CHE
1.1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con decreto del 22.5.2020, pronunciando in sede di rinvio – a seguito della cassazione di un precedente suo decreto disposta da questa Corte con ordinanza n. 19664/2019 – ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da NOME COGNOME per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE del credito, discendente dal rapporto di lavoro
intrattenuto con la fallita, di complessivi € 1 0.711,97, vantato a titolo di indennità per lavori nocivi, di residuo T.F.R e di premio di produzione.
1.2. Il tribunale, per quanto ancora qui interessa, ha ritenuto che il credito vantato da COGNOME a titolo di ‘ indennità per lavori nocivi ‘ dovesse essere ammesso allo stato passivo per la somma di €. 905,48, in luogo di quella richiesta di €. 7.698,32 , in quanto l’opponente, pur avendo dedotto di aver sempre svolto le mansioni di ‘ operaio resinatore ‘ a partire dal 6/10/2003, data della sua assunzione, aveva prodotto documentazione dalla quale risultava che avesse assunto tale qualifica solo a far data dal gennaio 2010, con la conseguenza che l’incremento retributivo dovuto in virtù dell’art. 73 CCNL di categoria poteva essergli riconosciuto ‘nella misura risultante dalle buste paga … ‘, sol tanto ‘ a decorre (re) dalla predetta data ‘ .
1.3. Il giudice del merito ha inoltre escluso che, in senso contrario, potessero rilevare le due dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, ritenute inattendibili per la loro genericità e per l’assenza di riscontri del dato (emergente dall’attestato depositato dall’opponente) -e di per sé avente natura indiziaria – inerente la frequentazione di un corso di formazione per resinatori.
1.4. NOME COGNOME con ricorso notificato il (lunedì) 22/6/2020, illustrato da memoria, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.
1.5. Il Fallimento è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
2.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’ art. 384, comma 2°, c.p.c., censura la decisione per aver il tribunale omesso di considerare che questa Corte, con l’ordinanza rescindente n. 19664/2019,
aveva ritenuto incontestata la sua qualifica di operaio resinatore per l’intero periodo lavorativo in cui era stato alle dipendenze della società poi fallita, e cioè dal mese di ottobre 2003 fino al mese di dicembre 2009, indipendentemente da quanto indicato nelle buste paga.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. Con l ‘ordinanza n. 19664/2019 questa Corte ha infatti affermato che risultava(no) accertat(e), per non essere in contestazione ‘, la qualifica di operaio resinatore di COGNOME e la natura nociva e pericolosa della relativa prestazione. Ne consegue che nel giudizio di rinvio, che ha struttura ‘chiusa’ , non solo era impedito alle parti ed al giudice di ampliare il thema decidendum, ma operavano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi col provvedimento rescindente (fra molte, Cass. nn. 24357/2023, 13719/2017, 3330/2015): era dunque precluso al tribunale di verificare se COGNOME avesse dato prova di aver svolto le mansioni in ragione delle quali doveva essergli riconosciuta l’indennità sin dalla data della sua assunzione presso RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di circostanza non contestata nel primo giudizio di opposizione, ormai coperta dal giudicato.
2.4. Restano assorbiti i (pur fondati) secondo e terzo motivo del ricorso, con i quali COGNOME lamenta, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo (consistente nell’avvenuto riconoscimento dell’indennità da parte della datrice di lavoro, seppure in misura ridotta, a partire dal mese di gennaio 2005) e il vizio di motivazione apparente in ord ine all’affermata inattendibilità dei testi escussi.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto che, in differente composizione, pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima