SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 13 2026 – N. R.G. 00000512 2024 DEPOSITO MINUTA 03 01 2026 PUBBLICAZIONE 03 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di L’Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 512/2024 R.G., promossa da:
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce agli atti di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi; P.
APPELLANTE
TABLE
del suo amministratore unico e legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
APPELLATI
per la riforma della sentenza n. 1091/2023 resa dal Tribunale di Teramo, in data 24 novembre 2023, non notificata.
All’udienza tenutasi in data 11 novembre 2025, svolta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio delle note scritte in sostituzione dell’udienza, le parti hanno depositato le rispettive note nel rispetto del termine assegnato, 11 novembre 2025, rassegnando le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell’art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 1091/2023, pubblicata in data 24 novembre 2023, il Tribunale di Teramo decideva in merito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato ingiunto alla allora opponente, il pagamento in favore della sig.ra del la somma di € 10.786,37 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di mancato pagamento del prezzo residuo della vendita delle quote della rigettando la proposta opposizione (procedimento al quale venivano riuniti altri due giudizi promossi dalla nei confronti di e sulla base delle medesime ragioni).
1.1) Nel giudizio di opposizione la contestava il diritto di credito ingiunto, chiedendo accertarsi la legittimità della sospensione del pagamento, ai sensi de ll’art. 1460 c.c. , a fronte del l’asserito grave inadempimento delle parti opposte.
In particolare, l’opponente riferiva le seguenti circostanze:
in data 29.03.2013, con atto pubblico, aveva acquistato il 100% delle quote di partecipazione societaria della di proprietà della sig.ra e
nel medesimo giorno le parti avevano sottoscritto una scrittura privata nella quale stabilivano il prezzo di acquisto, il cui saldo pari a € 110.000,00 doveva versarsi entro il 30 settembre 2013, garantito da tre assegni posdatati;
la cessione delle quote faceva riferimento alla situazione patrimoniale, allegata alla scrittura privata, dalla quale risultava una perdita di esercizio di € 14.176,65;
entro il 30 settembre del 2013 i venditori avrebbero dovuto fornire la situazione patrimoniale, convenendo altresì che la avrebbe rinunciato al proprio credito di € 750.000,00 nei confronti della se entro il 31 dicembre 2013 si fosse proceduto alla sostituzione delle fideiussioni bancarie rilasciate da ad opera della .
1.2) A fronte di tale ricostruzione dei fatti, l’allora opponente assumeva che gli opposti si erano resi inadempienti in relazione a diversi punti degli accordi contrattuali, in quanto:
in data 14 settembre 2013, allorquando era stata consegnata la situazione contabile aggiornata, questa aveva evidenziato una perdita di esercizio pari ad € 892.942,82 (diversamente dalla originaria indicazione della perdita di € 14.176,65 al momento della scrittura privata del 29 marzo) che nella realtà, con l’aggiunta della somma di € 7 35.000,00 oggetto di rinuncia da parte della saliva ad € 1.613.766,17 dal momento che la rinuncia era condizionata alla sostituzione delle fideiussioni entro il 31 dicembre 2013;
la rinuncia suddetta non era stata adempiuta;
l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 era sta ta effettuata senza il coinvolgimento della acquirente;
vi era stata la mancata consegna dei documenti contabili relativi all’anno 2013;
l’immobile oggetto della cessione non era stato liberato.
Da tali circostanze, la riteneva legittima la sospensione del pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c. e ne invocava l’accertamento della legittimità.
1.3) Si costituivano in giudizio gli opposti nei tre giudizi di opposizione riuniti contestando le avverse deduzioni ed eccependo a loro volta l’inadempimento della
in ordine all’obbligo della liberazione dalle fideiussioni e del pagamento del prezzo.
1.4) Veniva svolta CTU e la causa veniva decisa.
La sentenza di primo grado : nel merito, il primo giudice rigettava le domande attoree con conferma dei decreti ingiuntivi opposti e condanna de ll’ opponente alla refusione delle spese di lite di primo grado, sulla base delle seguenti argomentazioni.
2.1) Ricostruiti i fatti di causa, il Tribunale di Teramo riteneva che la domanda svolta dall’attrice, la quale aveva opposto esclusivamente l’eccezione ex art. 1460 c.c. in via principale senza alcuna domanda di risoluzione contrattuale o di adempimento, non poteva essere accolta alla luce delle clausole contrattuali e delle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio.
2.2) In riferimento al lamentato inadempimento da parte dei cedenti nell’aver indicato una perdita di esercizio inferiore a quella reale, premettendo il AVV_NOTAIO di prime cure che, secondo quanto previsto dall’art. 6 de ll’atto di cessione del 29 marzo 2013, questa era relativa alla situazione patrimoniale allegata all’atto stesso , il Tribunale rilevava che dalla medesima scrittura risultava che:
art. 7: impegno delle cedenti a fornire alla cessionaria entro il 30 settembre 2013 la situazione patrimoniale;
art. 8: l’indicazione dei cespiti esclusi dalla cessione;
art. 9: l’ autorizzazione da parte della al l’amministratore della al compimento di operazioni societarie.
Secondo il Tribunale dal contenuto delle richiamate clausole si poteva individuare l’oggetto della cessione di quote riferito al patrimonio della alla data del 29 marzo 2013, composto da alcuni elementi attivi e passivi rispetto alla situazione contabile sottoscritta dalle parti redatta in pari data in considerazione delle operazioni societarie individuate nell’art. 9 e della esclusione dalla cessione stessa di una serie di debiti e crediti indicati nell’art. 8, con la conseguenza che la situazione patrimoniale descritta nella scrittura privata con una perdita di esercizio di € 14.176,65 non poteva correttamente essere conforme a quella indicata nel settembre 2013, con una perdita di € 892.942,82, in considerazione del fatto che la prima prendeva in considerazione elementi diversi e la seconda era comprensiva anche delle operazioni societarie successivamente effettuate.
Il AVV_NOTAIO di prime cure proseguiva nel rilevare che nel periodo marzo-settembre erano state deliberate, anche alla presenza del legale rapp.te della operazioni ulteriori che portavano alla perdita di esercizio nella misura maggiore, delle quali però doveva ritenersi del tutto consapevole e partecipe anche parte opponente, per aver partecipato alle relative assemblee societarie, con ciò richiamando anche le sentenze
emesse dal Tribunale di Ascoli Piceno in analoghi procedimenti tra le medesime parti e relativi alla medesima vicenda originata dalla scrittura del 29 marzo 2013.
Il Tribunale riteneva, quindi, che non poteva essere ravvisato alcun inadempimento contrattuale in capo alle cedenti in quanto queste avevano consegnato, prima della relativa scadenza, la situazione patrimoniale aggiornata al settembre 2013, avendo la partecipato a tutte le assemblee nel corso delle quali le erano state fornite tutte le informazioni, risultando in grado di conoscere e controllare le ricadute dell’operazioni poste in essere.
Il AVV_NOTAIO di prime cure riteneva che le conclusioni appena descritte erano state confermate anche dalla espletata ctu dalla quale era emerso che il prezzo della cessione era congruo rispetto al valore effettivo del patrimonio aziendale e che la divergenza tra il valore indicato al momento della cessione e quello indicato nel settembre 2013 era stato approvato durante le assemblee della
Dalla medesima ctu era inoltre emerso che, sebbene la situazione patrimoniale allegata all’atto di cessione delle quote non contenesse una esatta rappresentazione dello stato patrimoniale della società, tuttavia la situazione patrimoniale redatta nel settembre 2013, dopo le operazioni di cessione come previste nella scrittura privata del marzo 2013, era da considerarsi compatibile con quella contenuta nell’atto di cessione.
In relazione al valore commerciale delle quote cedute, il Tribunale evidenziava che lo stesso doveva essere parametrato a quello indicato concordemente dalle parti (€ 161.490,00) come riscontrato dal ctu derivante evidentemente da un riconosciuto plusvalore attribuibile al fabbri cato e tale da assorbire l’intero deficit patrimoniale e residuare poi per lo stesso valore del corrispettivo della cessione (pag. 7 primo capoverso della sentenza), ritenendo tale circostanza una libera valutazione delle parti in un contesto di acclarato deficit patrimoniale come definito nella scrittura privata di cessione.
Proseguiva il AVV_NOTAIO di prime cure nel ritenere infondata la proposta opposizione anche sulla base della circostanza che non era stata fornita adeguata prova delle lamentate operazioni pregiudizievoli per la poste in essere dal precedente amministratore, non avendo la indicato compiutamente le poste di bilancio ritenute false.
Il Tribunale rilevava, altresì, che non poteva ravvisarsi alcun inadempimento all’obbligo di rinuncia al credito da parte della in favore della dal momento che la stessa attrice aveva riconosciuto essersi verificata in realtà l’avvenuta rinuncia , con ripianamento di una parte della perdita di esercizio risultante dalla situazione patrimoniale del settembre 2013; a parere del Giudicante era di contro la che si era resa inadempiente all’obbligo di rinnovare le fideiussioni precedentemente rilasciate dalla cedente.
Anche in relazione all’asserito inadempimento di approvazione del bilancio di esercizio del 2012 da parte del precedente amministratore, il Tribunale riteneva che non fosse ravvisabile alcun inadempimento, in quanto nell’art. 9 della scrittura privata vi era indicata tale facoltà, rimanendo peraltro, indimostrato che l’immobile oggetto di cessione non fosse stato liberato da persone e cose.
Unico inadempimento secondo il Tribunale risultato provato era quindi la mancata consegna dei partitari anni 2012 e 2013, richiesta rimasta inevasa da parte dei cedenti; tuttavia tale inadempimento non poteva considerarsi di tale gravità da poter opporre l’eccezione ex art. 1460, comma 2, c.c.
Appello : avverso la sentenza del Tribunale di Teramo propone appello la
come in atti rappresentata, sulla base di cinque motivi che si vanno a riassumere, e
con riproposizione della domanda di compensazione, svolta in via subordinata.
3.1) Inconferenza delle precedenti statuizioni del Tribunale di Ascoli Piceno menzionate in sentenza .
Con il primo motivo di appello, gli appellanti rappresentano che le sentenze richiamate dal Tribunale di Teramo nel provvedimento impugnato rese dal Tribunale di Ascoli Piceno (n. 17/2021 dell’8.01.2021 e n. 809/2021 del 22.11.2021) non potevano essere prese in considerazione in quanto per entrambe era pendente il giudizio di appello avanti la Corte di Appello di Ancona.
Assume parte appellante che in ogni caso non poteva essere invocata l’autorità di giudicato in quanto il giudizio di primo grado era stato introdotto prima dei procedimenti su richiamati e non vi era identità tra i soggetti, causa petendi e petitum.
3.2) Illegittimo rinvio in blocco ed acritico alle risultanze della CTU del dott. Omessa valutazione e ponderazione dei rilievi critici mossi dall’attrice agli esiti
dell’elaborato peritale, rilievi che non hanno trovato nell’elaborato definitivo adeguato riscontro. Illegittima omissione di qualsiasi considerazione circa gli esiti della CTU del dott. e dei due giudizi, di primo e secondo grado, tenutisi in quel de L’Aquila. Comunque irrilevanza ed inco nferenza delle risultanze della CTU del dott.
Parte appellante lamenta l’omessa valutazione da parte del Tribunale delle critiche mosse attraverso il proprio consulente di parte alla espletata ctu nonché di quanto contenuto nella ctu esperita avanti al Tribunale delle Imprese di L’Aquila e dell a sentenza resa in quel procedimento, obbligo di motivazione necessario secondo quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.
Gli appellanti rappresentano di aver contestato le risultanze della Ctu, a loro parere inesatta, in considerazione del fatto che:
la finalità dell’operazione di fusione con la era quella di coprire le perdite della predetta società, utilizzando plus valori della per ridurre le passività della società incorporata;
la cessione del ramo di azienda della effettuata il 13 settembre 2013, aveva prodotto una perdita di € 400.436,59, circostanz a confermata dalle osservazioni del ct di parte nonché nella ctu espletata avanti al Tribunale delle Imprese di L’Aquila, non tenute conto dal AVV_NOTAIO di prime cure.
In particolare, a parere dell’appell ante il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione la ctu espletata nell’altro giudizio di risarcimento danni introdotto dalla nei confronti dell’ex amministratrice , avanti al Tribunale delle Imprese di L’Aquila in quanto la sua valutazione avrebbe potuto condurre a una maggior approfondimento sulla natura delle sopravvenienze passive inserite nella situazione patrimoniale del settembre 2013 e se le stesse avrebbero dovuto essere già inserite nella situazione contabile di marzo.
Si evidenziavano in particolare le inesattezze riscontrate.
3.3) Omessa valutazione della violazione della buona fede ad opera dei cedenti le quote. Ricorrenza ed omessa ponderazione di altre circostanze dedotte dall’attrice .
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti assumono la violazione da parte degli appellati della buona fede contrattuale, violazione del principio che si verificherebbe
anche nell ‘ ipotesi in cui il contratto concluso sia valido ma nello stesso tempo sia pregiudizievole all’altra, assumendo la sussistenza della mala fede in capo ai cedenti.
Ripercorrendo parte appellante i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di doveri di correttezza, buona fede e diligenza, evidenziano come la perdita indicata nella situazione economica del settembre 2013 era dipesa essenzialmente da operazioni definite spregiudicate compiute dalla in epoca antecedente alla cessione delle quote, note ai cedenti con la conseguenza che il divario esistente tra la situazione a marzo 2013 e quella di settembre era già presente, in relazione alla perdita di bilancio, a marzo.
A parere degli appellanti, il Tribunale non avrebbe considerato le inadempienze dei cedenti che avrebbero fatto emergere la mala fede di questi, indicandole in modo specifico.
3.4) Non corrispondenza a verità e mancato assolvimento ex adverso dell’onere probatorio nonostante la specifica contestazione della riferita approvazione del bilancio.
Con tale motivo gli appellanti contestano quanto sostenuto dagli allora opposti circa:
l’approvazione del bilancio 2012 da parte della ;
l’approvazione della perdita di esercizio pari ad € 800.000,00 a opera della in sede di assemblea del maggio 2013,
ritenendo, al contrario, che a settembre 2013 l’appellante non era in grado di conoscere la situazione economica della
3.5) Errata distribuzione dell’onere della prova .
Parte appellante lamenta l’errore in cui sarebbe incorso il AVV_NOTAIO di prime cure nella valutazione del riparto dell’onere probatorio in considerazione del fatto che, a parere dell’appellante, chi solleva l’eccezione ex art. 1460 c.c. ha solo l’onere di allegare l’inadempimento della controparte rimanendo a carico di quest’ultim a la relativa prova del proprio adempimento, onere che non sarebbe stato rispettato.
3.6) Gli appellanti ripropongono la domanda di compensazione tra il maggior credito della come giustificato dalle sentenze del Tribunale delle Imprese di L’Aquila e poi della Corte di Appello di L’Aquila, con il minor importo di cui all’ingiunzione.
Inoltre, parte appellante rappresenta la ricorrenza in capo agli appellati della mala fede nell’esecuzione del contratto .
3.7) Si costituivano nel presente giudizio di gravame, gli appellati eccependo l’inammissibilità dell’appello per essersi sui medesimi fatti causa già pronunciato il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 993/2017, sentenza passata in giudicato; nel merito contesta vano i motivi di appello rilevandone l’infondatezza chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Motivi della decisione: L’appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
4.1) Preliminarmente deve essere vagliata l ‘eccezione di intervenuto giudicato, invocata da parte appellata, in relazione alla sentenza n. 993/2017 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, ritenendo parte appellata che quel Tribunale si fosse pronunciato sui medesimi fatti di cui alla scrittura privata del 29 marzo 2013, oggetto anche del presente giudizio.
L ‘eccezione è fondata .
Al riguardo la Corte evidenzia come per costante giurisprudenza di legittimità: ‘ Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all’estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro) ‘ (Cass. Ord. n. 13169 del 18 maggio 2025).
In parte motiva la citata pronuncia richiamava i precedenti in materia osservando quanto segue: ‘ Giova richiamare il principio espresso da questa Corte secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Sez. U., 16/06/2006 n. 13916). E’ stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (Cass. Sez. 2, 21/02/2019, n. 5138) ‘.
Nel caso di specie il giudizio in esame ha il medesimo petitum e la medesima causa petendi del giudizio conclusosi con la sentenza n. 993/2017 in quanto in entrambi i casi la domanda è volta all ‘accertamento della legittimità della sospensione del pagamento del prezzo da parte della nei confronti dei venditori appellati, sulla base dei medesimi inadempimenti evidenziati nella causa in esame proveniente dalla riunione di tre giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (situazione contabile diversa e di gran lunga peggiore rispetto a quella evidenziata in sede di scrittura privata; approvazione bilancio senza assenso della ; mancata rinuncia al credito; mancata consegna documenti contabili e mancata liberazione immobile oggetto di cessione).
La causa petendi è la medesima, derivando l ‘intera vicenda dalla scrittura privata del 29 marzo 2013 relativa all ‘acquisto da parte della del 100% delle quote di partecipazione societaria della di proprietà della sig.ra e
Parte appellata ha eccepito pertanto l ‘intevenuto giudicato sulla domanda oggetto del presente giudizio.
Al riguardo questa Corte deve tuttavia verificare, oltre che l ‘identità della vicenda oggetto di giudizio, nel senso sopra evidenziato e ricorrente nel caso di specie, l ‘intervenuto passaggio in giudicato della sentenza precedentemente resa dal Tribunale di Ascoli piceno del 993/2017.
Al riguardo deve segnalarsi come la giurisprudenza da ultimo abbia chiarito come la prova dell ‘intervenuto passaggio in giudicato di una sentenza possa fornirsi anche in modo diverso dall ‘attestazione di cui all’art.124 bi s c.p.c.
In particolare è stato chiarito che: ‘ La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l’inutile decorso dei termini per l’impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. che, nonostante l’ammissione della controparte, aveva ritenuto non raggiunta la prova del passaggio in giudicato della sentenza stante il rilascio della suddetta certificazione sulla base delle sole dichiarazioni della parte interessata) ‘ (Cass. Sent. n. 2827 del 5 febbraio 2025).
La Suprema Corte al riguardo, in parte motiva, dopo aver ricordato i vari orientamenti formatisi sulla prova del giudicato, chiarisce come non possa ritenersi come unica ed indispensabile prova quella dell ‘attestazione del passaggio in giudicato da parte del cancelliere.
Al riguardo in particolare ha chiarito che: ‘ la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può, dunque, essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l’accertamento dell’intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti. Tale approdo, d’altro canto, risponde anche ad una esigenza di semplificazione del procedimento e, soprattutto, assolve alla necessità di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di mantenere la stabilità delle decisioni, in coerenza con la qualificazione, operata dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 16/06/2006, n. 13916), del giudicato esterno come elemento normativo e non di fatto, con conseguente riconoscimento, per la parte interessata, di dedurlo, e, per il giudice di legittimità, di conoscerne pienamente, se sopravvenuto alla proposizione del ricorso. Non può dunque limitarsi la rilevabilità del giudicato esterno ai soli casi in cui lo stesso sia munito della suddetta certificazione, né può ritenersi che la mera irregolarità formale del certificato, perché non apposto in calce alla relazione di notificazione della sentenza (nel caso in cui essa vi sia stata) o in calce alla sentenza non notificata, possa incidere sull’accertamento
del giudicato, trattandosi di mera discrepanza formale dal modello normativo, di per sé insignificante ‘ .
Nel caso di specie, deve osservarsi come all ‘eccezione di giudicato sollevata dall ‘ appellata parte appellante non abbia mai opposto alcuna contestazione sull ‘effettivo passaggio in giudicato della sentenza n. 993/2027 del Tribunale di Ascoli Piceno, limitandosi a sostenere in modo generico che si trattava di giudizio relativo a situazioni sostanziali del tutto diverse, cadendo così peraltro in totale contraddizione con quanto sostenuto in primo grado dalla stessa parte che, proprio sulla base della pendenza di tale giudizio, aveva eccepito la litispendenza, chiedendo per tale motivo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto deve ritenersi che il passaggio in giudicato della sentenza citata dalla parte appellata possa essere ritenuto dimostrata sulla base della non contestazione in grado di appello, oltre che della ammissione dell ‘appellante già dal primo grado di giudizio.
Da tale assunto questa Corte deve trarre la conclusione dell ‘inammissibilità dell’appello per avere ad oggetto domanda sulla quale è già intervenuto giudicato da parte di altra decisione precedentemente resa, come eccepito da parte appellata.
Assorbito ogni altro motivo di doglianza, le spese di giudizio gravano su parte soccombente, come liquidate in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Trova, altresì, applicazione la norma di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l’obbligo del versamento da parte chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l’appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente decidendo sull’appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza n. 1091/2023 pubblicata il 24 novembre 2023 del Tribunale di Teramo, nei confronti di
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
Dichiara l ‘appello inammissibile ;
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti, liquidate in € 9.991,00, oltre spese Generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
Dichiara l’appellante tenuto al versamento dell’ulteriore somma pari a quanto già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 23 dicembre 2025 su relazione della AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
La Presidente est. NOME COGNOME
.