Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12342/2020 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SCPA, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 28/2020 depositata il 11/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con atto di citazione notificato in data 18.3.2011 NOME NOME, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Crotone, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esponendo di aver investito i propri risparmi in alcuni fondi comuni obbligazionari acquisendo nr 5232 quote del fondo’ RAGIONE_SOCIALE‘ e nr 3062 quote del fondo denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ per la cui gestione aveva aperto un contratto di conto corrente; di essersi costituita fideiussore in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘adempimento di un mutuo chirografario concesso dalla RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE per un importo di € 80.000,00 ; di aver ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE con nota del 21.8.2009 comunicazione del mancato pagamento di nr 12 rate mensili del mutuo predetto per un ammontare pari ad € 19.168,31 e che quindi il debito residuo ammontava ad € 75.062,27; di aver ricevuto una successiva comunicazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con cui quest’ultima dichiarava di aver proceduto alla compensazione legale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 11 del contratto di conto corrente e RAGIONE_SOCIALEe condizioni relative ai contratti di deposito a suo tempo sottoscritti ponendo in vendita, per come previsto in contratto i titoli in capo all’attrice sino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto.; di aver ricevuto una successiva nota con cui la RAGIONE_SOCIALE
aveva comunicato di aver richiesto, in data 5.10.2009, la vendita RAGIONE_SOCIALEe quote dei fondi comuni obbligazionari intestati alla RAGIONE_SOCIALE ricavando la somma di € 75.362,45 accredita poi sul conto corrente nr 897916 al fine di operare la compensazione legale con l’importo rinveniente dal mutuo chirografario intestato alla debitrice principale e pari, per la sua estinzione, ad € 75.416,26.
L’attrice riteneva che un tale operato fosse da considerarsi illegittimo e che pertanto la RAGIONE_SOCIALE venisse condannata alla ricostituzione e reintegrazione RAGIONE_SOCIALE‘investimento effettuato dal 5.10.2009 maggiorato degli incrementi generati dai fondi comuni obbligazionari.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 4.1.2015 il Tribunale rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva appello.
Con sentenza nr 28/2020 la Corte di appello di Catanzaro respingeva l’appello principale ed accoglieva quello incidentale riformando parzialmente la decisione gravata in punto quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE contestando il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘appello e spiegando appello incidentale relative alle spese di giudizio.
Il giudice di merito riteneva che la domanda di invalidità del contratto oltre ad essere sfornita di prova doveva considerarsi tardiva in quanto introdotta con la seconda memoria ex art 183 VI comma c.p.c..
Rilevava poi che il Tribunale non aveva operato alcun collegamento funzionale tra il contratto di fideiussione e quello di deposito sicchè l’appellante aveva errato ‘ nel ritenere che la clausola di conto
corrente relativa alla possibilità di compensazione si traducesse, secondo il giudice, in una ulteriore prestazione di garanzia rispetto alla fideiussione già contratta, e che solo tale funzione rendesse implicito il potere di vendita dei titoli, con successiva identificazione di un accordo simulatorio, che nascondeva, sotto forma di deposito la prestazione di una garanzia’.
Rilevava altresì’ che l’unico collegamento funzionale rinvenibile fosse quello tra il contratto di deposito e quello di conto corrente, strumento quest’ultimo su cui far confluire gli eventuali rendimenti connessi all’investimento, e che in entrambi i contratti vi fossero clausole di compensazione, da individuare nell’art 11 RAGIONE_SOCIALEe condizioni generali di conto corrente e negli art 13 e 19 del contratto di deposito titoli, specificando tuttavia, che solo l’art 13 -riferibile alle ‘ commissioni e spese legate all’esecuzione del rapporto’ -comprendesse anche l’autorizzazione a vendere i titoli con la forma del mandato con rappresentanza irrevocabile.
La Corte territoriale rilevava, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘allegazione del regolamento del servizio di deposito da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante, che l’art 4commi II e IV, riconosceva in capo alla RAGIONE_SOCIALE il potere di vendita, riconducibile al conferimento di un mandato con rappresentanza di tipo irrevocabile, a mezzo del quale la depositaria aveva maturato il diritto, nei casi di inadempimento del depositante ad obbligazioni dal medesimo contratte con la RAGIONE_SOCIALE stessa ‘in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, già accordate o da accordarsi o di cui egli fosse garante’, di procedere con preavviso di un solo giorno, al realizzo dei titoli, soddisfacendosi sul ricavato, e dandone comunicazioni al depositante solo successivamente.
Sosteneva che in base all’assetto dato dalle parti al rapporto era dunque consentita la possibilità per la RAGIONE_SOCIALE di provvedere alla vendita dei titoli e di soddisfare il RAGIONE_SOCIALE vantato nei confronti del depositante.
Osservava che, sotto tale profilo, non vi era necessità di ipotizzare che quell’autorizzazione a vendere fosse implicita, essendo espressamente approvata dall’appellante, al punto di elidere la’ natura vessatoria RAGIONE_SOCIALEa clausola, secondo il disposto di cui all’art 34 comma III del codice del consumatore.
Rilevava poi che la disciplina RAGIONE_SOCIALEe clausole abusive nei contratti con i consumatori non fosse applicabile alla fideiussione in questione e che la RAGIONE_SOCIALE non fosse incorsa in alcuna decadenza ex art 1957 c.c. in quanto la qualità di debitore principale attrae quella del garante essendo decisivo il carattere di accessorietà del rapporto.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidata a quattro motivi illustrati da memoria in cui si dava atto RAGIONE_SOCIALEa rinuncia al primo motivo di ricorso relativo al vizio di costituzione del giudice.
La RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 2909 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art 112,329,342,345 e 346 c.p.c. in relazione all’art 360 nr 4 c.p.c.
Si sostiene in particolare che il Giudice di appello si sarebbe pronunciato su un diverso thema decidendum rispetto a quello introdotto in causa dalle parti e sul quale si sarebbe sviluppato il
contraddittorio senza svolgere alcuna verifica e controllo in relazione alla conformità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ‘ai principi di diritto ivi conclamati sulla scorta di documenti e dei fatti acquisiti al processo’.
Si osserva in proposito che la sentenza impugnata avrebbe modificato d’ufficio le questioni controverse affermando che la RAGIONE_SOCIALE non fosse inadempiente rispetto agli obblighi di custodia non già perché titolare di un diritto di compensazione( come stabilito dal Tribunale) ma perché aveva operato ‘in esecuzione di un mandato irrevocabile con rappresentanza, conferito dal cliente per garantire l’inadempimento di tutti i suoi obblighi nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, così legittimando la mancanza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alla vendita dei titoli, che a questo punto non doveva più intendersi implicita ma esplicita’.
Si sostiene pertanto che il giudice di appello sia incorso nel vizio di extrapetizione respingendo la domanda per una ragione estranea al dibattito svoltosi fra le parti rilevando la prova di un fatto negativo mai contestato dalla RAGIONE_SOCIALE e che l’attore non avrebbe potuto dimostrare essendosi esaurito il giudizio di merito.
Si afferma infatti che il giudice del gravame, con evidente lesione dei diritti di difesa avrebbe articolato un novum iudicium’, violando le norme del processo che gli avrebbero imposto solo la ‘ revisio prioris istantiae’ alla luce RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art 342 c.p.c.
Con un terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 5,21, 22 comma III, 23 e 24 del Dlgs 58/1998, art 1322, 1346,1418, 1175, 1176,1337, 1375,1711,1394,1395,1398 e 1399 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art 33,34,35 e 36 del Codice del consumo in relazione all’art 360 comma I nr 3 c.p.c
Si sostiene che la formulazione del motivo in oggetto è originata dal novum iudicium che secondo la prospettazione di parte ricorrente giustificherebbe la proposizione di censure non sollevate nella precedente fase di giudizio non essendo emersa nel contraddittorio la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale contenuta nell’art 4 comma II e IV del c.d. ‘regolamento del servizio di deposito’.
Si censura, in particolare, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte secondo cui la RAGIONE_SOCIALE fosse titolare di un diritto di compensazione e di un autonomo diritto di vendita individuata nella fonte negoziale essendovi il consenso scritto da parte RAGIONE_SOCIALEa cliente da rinvenire nell’art 4 commi II e IV del c.d. regolamento del servizio titoli’ e nella fonte normativa ( art 22 terzo comma TUF).
Si sostiene che, al di là RAGIONE_SOCIALEa mera forma riconducibile all’apposizione RAGIONE_SOCIALEa firma autografa in calce, quel consenso in se contrasterebbe con le esigenze di trasparenza e chiarezza, preventiva e completa informazione, consapevolezza imposte sia dalle norme del contratto di investimento sia dalle norme sulla tutela del consumatore nei contratti con il professionista ed in particolare con l’art 35 del codice del consumo sia contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale richiamati dagli articoli 1175 c.c.,1176, 1337 e 1375 c.c.
Si afferma poi che una clausola come quella in esame che, nell’ambito di un contratto di deposito, legittimi la RAGIONE_SOCIALE a vendere a sua discrezione i titoli del depositante per le causali di cui all’art 4 commi II e Iv del c.d. regolamento di servizio, sarebbe contraddittoria e incompatibile con la causa dei contratti di investimento e contrastante con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art 23 comma IV bis RAGIONE_SOCIALE‘art 23 TUF nonchè nulla per indeterminabilità RAGIONE_SOCIALEa causa e
RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa garanzia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 1346 e 1418 c.c. ed infine incompatibile con le norme sul mandato e con i suoi limiti intrinseci.
Con un quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 1957 c.c., e degli artt. 33, 34, 36 del codice del consumo in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello escluso in relazione all’eccezione di decadenza dalla fideiussione avanzata dalla ricorrente ex art 1957 c.c. la tutela del codice del consumo.
Il secondo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Il mezzo, infatti, non soddisfa i parametri fissati per l’autosufficienza dalla più recente giurisprudenza di legittimità, essendo stata omessa la trascrizione di quelle parti più significative RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo e sia RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dalla convenuta su cui si assume si sia sviluppato il contraddittorio e, dunque, non consentendo a questa Corte di poter valutare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza.
Giova infatti ricordare che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato, come nel caso in esame, un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, ma, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass., Sez. Un., 25 luglio 2019, n. 20181);
Come è noto, il tradizionale rigore di tale canone è stato rivisitato da questa Corte, anche alla luce di un doveroso coordinamento con i principi sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali (ed in particolare col principio del “diritto all’equo processo” di cui all’art. 6, par. 1); in tale prospettiva, si è affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza depositata dalla Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo il 28 ottobre 2021 (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14 – RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE) – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALEe censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in particolare: Cass., Sez. 1°, 1 marzo 2022, n. 6769; Cass., Sez. 3°, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950; Cass., Sez. 3°, 6 giugno 2023, n. 15846).
Si è altresì precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il
contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere di deposito previsto dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., Sez. 1°, 19 aprile 2022, n. 12481).
Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
L’odierna ricorrente introduce in questa fase diverse censure relative alla pretesa nullità, sotto plurimi profili, RAGIONE_SOCIALEa clausola negoziale che aveva legittimato la RAGIONE_SOCIALE ad operare la compensazione e poi la vendita dei titoli depositati, censure che per espressa ammissione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non hanno costituito oggetto di dibattito processuale nel giudizio di merito ma che sarebbero derivate dal vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice del gravame.
Vizio che tuttavia questa Corte non ha potuto accertare per l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa deduzione fatta valere sul punto.
Va comunque osservato che il documento contrattuale su cui si incentra l’articolata critica RAGIONE_SOCIALEa ricorrente era stato prodotto sin dal primo grado di giudizio senza che al riguardo fosse stata sollevata alcuna contestazione relativamente all’invalidità di detta disposizione negoziale posta dal giudice di merito a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione.
Il quarto motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha escluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme relative al codice del consumo ritenendo che la qualità del debitore principale attragga quella del garante stante il rapporto di accessorietà.
Invero, come si legge in Cass., SU, n. 5868 del 2023, “La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l’automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che, “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”.
Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che “Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di RAGIONE_SOCIALE, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società” (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, C-534/15, COGNOME).
Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore
garantito. Questa Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto RAGIONE_SOCIALEe citate decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018)”.
Il Collegio condivide tale orientamento in quanto le finalità RAGIONE_SOCIALEa disciplina consumeristica sarebbero frustrate ove dovesse ritenersi, in sé, che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore.
Ciò, tuttavia, non consente comunque di accogliere il motivo, il quale si rivela caratterizzato da assoluta genericità, dal momento che non indica quali tra le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE dovrebbero essere, eventualmente, assoggettate alla invocata disciplina del Codice del consumo, né, riporta, almeno sinteticamente, il contenuto RAGIONE_SOCIALEe stesse.
La doglianza neppure contiene elementi, positivi e concreti, che consentano di stabilire le ragioni per cui il fideiussore abbia contrattato, in particolare se a fini ricompresi nella sua sfera privata o dalla stessa esulanti.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE bancario RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che si liquidano in € 6000,00 oltre € 200,00 per spese oltre ad Iva e c.p.a. ed al 15% per spese generali,
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma 29.11.2024
Il Presidente NOME COGNOME