Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 749 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 749 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 12114/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t ., rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE
contro
ricorrente
avverso il decreto nr.574/2019 pronunciato in data 4/3/2019 dal Tribunale di Salerno;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2024 dal cons. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1 Banca di Credito Popolare soc. coop. p.a (di seguito BCP) chiese l’ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE del credito di € 278.302,17, corrispondente all’ammontare delle somme dovutele da RAGIONE_SOCIALE a titolo di scoperto di c/c e a rimborso degli anticipi al s.b.f. ottenuti su ricevute bancarie tornate insolute, per il cui pagamento la società poi fallita aveva prestato garanzia autonoma a prima richiesta.
1.1 Il Giudice Delegato ammise solo il credito di € 142.634,32 relativo allo scoperto di conto corrente.
1.2. L’opposizione ex art. 98 l. fall proposta dalla Banca contro il decreto di esecutività dello stato passivo è stata accolta solo in parte dal Tribunale di Salerno che, con decreto del 4/3/2019, ha ammesso l’ulteriore credito di € 11.938,32 per interessi maturati sul saldo passivo del conto corrente, mentre ha respinto la domanda di ammissione di quello, di € 118.050, derivante dalle ricevute bancarie insolute, rilevando che l’opponente non aveva fornito prova della loro mancata riscossione, avendo prodotto solo le certificazioni bancarie ex art. 50 TUB e non le fatture descritte nelle attestazioni.
2 Banca di Credito Popolare ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.
RILEVATO CHE
1 Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366 , 2697 c.c..: la ricorrente sostiene che il tribunale, dopo aver riconosciuto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento del contratto di garanzia autonoma a
prima richiesta sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE e dopo aver accertato che detto contratto garantiva anche le obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE derivanti dal mancato rimborso degli anticipi sulle RI.BA. tornate insolute, avrebbe dovuto ammettere il relativo credito, posto che il contratto autonomo di garanzia determina l’obbligo del garante di pagare senza eccezioni e senza che il creditore debba provare la sussistenza del rapporto fondamentale.
2 Il secondo mezzo, che denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 99 u.comma l. fall., 132 e 134 c.p.c., deduce la nullità del capo del decreto impugnato in quanto sorretto da motivazione apparente.
3 Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo.
3.1. E’ pacifico, oltre che accertato con pronuncia coperta sul punto da giudicato interno, che l’obbligazione assunta da RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE comprendente anche il debito derivante dalle somme da quest’ultima anticipate a RAGIONE_SOCIALE su RAGIONE_SOCIALE insolute, fosse da ricondurre nello schema negoziale atipico del contratto autonomo di garanzia.
3.2 Con tale contratto il garante si impegna ad eseguire, a richiesta del creditore, la prestazione dovuta dalla debitrice principale senza poter sollevare, a differenza che nella fideiussione, eccezioni in ordine al rapporto principale.
3.3 L’unico limite funzionale all’operatività della garanzia autonoma, è costituito dall’abuso del diritto da parte del beneficiario: l’ exceptio doli generalis seu praesentis, secondo l’orientamento costante e consolidato di questa Corte, è formulabile qualora la richiesta appaia fraudolenta, con esclusione della buona fede del beneficiario, ed in particolare quando la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che
l’ordinamento vieta; ovvero quando risulti evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa o, infine nel caso di inesistenza del rapporto fondamentale (cfr. Cass nr. 3947/2010, 5526/2012, 19693/2022).
3.4 L’abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell’accoglimento dell’ exceptio doli, deve inoltre risultare prima facie o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire: sicché, a fondamento dell’ exceptio doli, non possono essere addotte circostanze di fatto in ordine alla sussistenza del credito che potrebbero, eventualmente, costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito.
3.5 Nel caso di specie, a fronte della pretesa di BCP fondata sul contratto autonomo di garanzia, il Fallimento non ha opposto prove liquide ed incontrovertibili dell’abuso e/o della frode della creditrice, attestanti in modo irrecusabile l’inesistenza o l’estinzione del diritto, ma si è limitata a dedurre la mancanza di prova del credito vantato dall’opponente verso la debitrice garantita, e dunque a sollevare un’eccezione di merito inerente il rapporto principale, inopponibile dal garante al beneficiario della garanzia autonoma.
4 Il decreto impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Salerno in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 30 maggio 2024