Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20803/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIETÀ DI RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1189/2023 depositata il 19/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.3.2019, la curatela del fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la Banca Apulia s.p.a. affinché fosse dichiarato inefficace ex art. 67 1° comma n. 2 L.F. il contratto di cessione del credito (vantato nei confronti del Comune di Bisceglie e trasferito a Banca Apulia s.p.a.) per Notar NOME COGNOME di Capurso del 12.11.2015, registrato in Bari il 13.11.2015 al n.ro 29454/IT; in linea gradata, revocare il detto contratto di cessione del credito, ex art. 67 comma 2° L.F.; in ogni caso, dichiarare che il detto credito è soggetto a liquidazione nell’ambito della procedura fallimentare, ordinando alla Banca convenuta l’immediato versamento della somma di €uro 118.133,26, oltre accessori.
Nelle more, con atto in data 14/05/2019, a rogito notaio Dott. NOME COGNOME, notaio in Milano, rep. n. 7437 racc. n. 3905, aveva luogo la fusione per incorporazione, con decorrenza dal 27/05/2019, della Banca Apulia s.p.a. in Intesa San Paolo s.p.a. e pertanto, con comparsa depositata il 18/06/2019, si è costituito in giudizio quest’ultimo istituto impugnando il contenuto dell’atto introduttivo.
Con sentenza n. 3903/2020, emessa in data 09/12/2020 e pubblicata il 10/12/2020, il Tribunale di Bari, ha dichiarato inefficace nei confronti della curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE ex art. 67, comma 2, L.F., il contratto di cessione del credito per Notar NOME COGNOME di Capurso del 12.11.2015, registrato in Bari il 13.11.2015 al n.ro. 29454/IT, condannando Intesa San Paolo
s.p.a. alla restituzione in favore della Curatela attrice della somma di € 118.133,26, oltre accessori.
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1189/2023, pubblicata il 19.7.2023, ha rigettato l’appello proposto da Intesa San Paolo s.p.a.
Il giudice d’appello, dopo aver premesso che contratto del 26.6.2017, la Banca Popolare di Vicenza spa e la Veneto Banca spa, entrambe in liquidazione coatta amministrativa, avevano ceduto alla Intesa Sanpaolo spa, “certe attività, passività e rapporti giuridici, il tutto come meglio precisato e dettagliato nel successivo Articolo 3 e che nel complesso sono definite ai fini del presente contratto come l’Insieme Aggregato”, ha evidenziato che l’unico riferimento, nel contratto di cessione d’azienda del 26.6.2017, alla Banca Apulia spa è quello riportato alla pag. 7 (alla voce “attività incluse”), punto xi), in cui è fatto espresso richiamo alle “partecipazioni di Veneto Banca in Banca Apulia spa’.
Ad avviso del giudice d’appello, il soggetto economico -giuridico Banca Apulia RAGIONE_SOCIALE, come detto, espressamente considerato per le “partecipazioni” della cessionaria Intesa Sanpaolo SpA, non può essere considerato, implicitamente, quale soggetto vincolato da un contratto di cessione che, a differenza della Banca Popolare di Vicenza SpA e della Veneto Banca SpA, la stessa Banca Apulia non ha mai sottoscritto, né per condiscendenza con la altrui logica economica unitaria, né per mera presa d’atto della sostanziale pertinenza delle controllanti. Le inclusioni e le esclusioni di attività e passività, previste dal contratto di cessione del 26.6.2017, non sono opponibili ad una società di capitali come la Banca Apulia, che, anche dopo la predetta cessione d’azienda è rimasta soggetto di diritti e obblighi iure proprio, a prescindere dai rapporti di gruppo bancario, sino alla data del 14.5.2019, e cioè alla sua incorporazione nella Intesa San Paolo SpA. E’ allora evidente che la soggettività giuridica della Banca Apulia SpA, mai sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa, è sopravvissuta al contratto di cessione di azienda del 26.6.2017, che non la riguardava, se non con riferimento alle “partecipazioni” di cui all’art. 3.1.2. – paragrafo xi) del contratto di cessioni di azienda, sottoscritto dalla cessionaria Intesa San Paolo e dalla cedente Veneto Banca SpA in liquidazione coatta amministrativa.
Infatti, il più volte citato art. 3 non può che riferirsi a debiti propri dei due istituti di credito, parti attive della cessione non anche ai rapporti giuridici riguardanti le società controllate e la relativa clientela, non essendo la procedura di liquidazione coatta estesa anche a tali società.
Peraltro, un contratto di cessione di azienda non può aver implicitamente trasferito singole attività o passività delle banche partecipate, né le banche in liquidazione hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate, essendo questo schermato dalla partecipazione, tanto più che nel caso in esame quest’ultima non era nemmeno totalitaria (Banca Apulia SpA era partecipata da Veneto Banca nella misura del 70 %).
Per contro, con l’atto di fusione per incorporazione del 14 maggio 2019, l’Intesa San Paolo ha “assunto ipso iure tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della società incorporata” Banca Apulia s.p.a..
Ne consegue che anche l’obbligo di restituzione della somma incassata, per avvenuta cessione del credito sorto nei confronti del Comune di Bisceglie, dalla RAGIONE_SOCIALE alla Banca Apulia SpA, rientra nelle passività di quest’ultima, di cui oggi deve rispondere la incorporante Intesa San Paolo s.p.a..
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Banca Intesa San Paolo s.p.a. affidandolo a due motivi.
Il Fallimento Società di RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta ‘nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.L. n. 99/2017 e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.’.
Espone la ricorrente che la sentenza impugnata è contraria agli artt. 4 e 5 D.L. n. 99/2017. In particolare, quest’ultima norma prevede che sarebbero rimasti in capo alle LCA i crediti deteriorati retrocessi alle LCA a norma dell’art. 4, ossia i crediti deteriorati delle Banche Partecipate.
Deduce, inoltre, la ricorrente che il giudice d’appello non ha considerato che il contratto di cessione del 26.6.2017 non riguarda solo le Attività e Le Passività, Incluse ed Escluse delle Banche Venete, ma anche delle banche partecipate. Infatti, l’art. 3.1.1. , nell’indicare il perimetro dell’Insieme Aggregato, dispone ‘Si precisa che per Attività Incuse e Passività Incluse di BPVi e/o VB si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell’Insieme Aggregato’.
Rileva, altresì, la ricorrente che la sentenza impugnata si pone in contrasto con l’inequivoco tenore letterale del Contratto di Ritrasferimento posto in essere tra Banca Intesa e le L.C.A. delle Banche Venete, avendo deciso la controversia ignorando che con il predetto contratto sono stati retrocessi alla LCA di Veneto Banca, a norma dell’art. 4 DL n. 99/2017, i crediti deteriorati di Banca Apulia con i relativi rapporti, debiti e pretese. In particolare, l’art. 7 del
contratto di ritrasferimento prevede espressamente che sono ritrasferiti tutti i Contenziosi Passivi connessi ai crediti deteriorati. Infine, la sentenza impugnata ha omesso, in violazione dell’art. 1362 c.c., di assegnare rilevanza al comportamento delle parti successivo alla stipulazione del Contratto di Cessione e del Contratto di Ritrasferimento, e ricavabile dal tenore del secondo Accordo Ricognitivo stipulato in data 17 gennaio 2018. In particolare, l’art. 3.2. del predetto Accordo Ricognitivo precisa che va ricondotto al c.d. Contenzioso Escluso dalla cessione quello concernente i crediti e i relativi rapporti ritrasferiti alla LCA da
Banca Apulia.
Con il secondo motivo è stata dedotta ‘nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, del D.L. n. 99/2017 e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..’.
Espone la ricorrente che la sentenza impugnata è, altresì, nulla anche perché ha omesso di pronunciarsi sull’ulteriore ragione fondante la propria carenza di titolarità passiva fatta valere con specifico motivo di appello, ossia quella che si fonda sulla circostanza che il contenzioso de quo, pur promosso dopo il 26 giugno 2017, ha ad oggetto fatti/atti accaduti prima del 26 giugno 2017, con la conseguenza che esso rientra (anche per questa ragione) tra quelli esclusi dall’Insieme Aggregato ceduto a Intesa San Paolo in base al divieto di cessione sancito dall’art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 99/2017, divieto poi recepito nell’art. 3 del Contratto di Cessione e nel Secondo Accordo Ricognitivo.
Questa omissione di pronuncia integra altresì una violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. perché la Sentenza Impugnata ha deciso la controversia senza applicare il predetto art. 3, comma 1, lettera c) D.L. n. 99/2017 e nuovamente in frontale
violazione degli art. 1362 e ss. cod. civ. per avere ignorato le clausole del Contratto di Cessione e del Secondo Accordo Ricognitivo che, in recepimento del predetto divieto, hanno escluso dall’Insieme Aggregato i contenziosi con le relative passività promossi nei confronti delle Banche Partecipate dopo il 26 giugno 2017 concernenti atti o fatti antecedenti a quella data.
Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.
Va osservato che è, in primo luogo, palesemente infondata la censura con cui la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La sentenza impugnata ha illustrato con chiarezza il proprio iter logico-argomentativo e le ragioni per le quali ha ritenuto il subentro, nel caso di specie, di Intesa San Paolo nel rapporto giuridico controverso di cui è causa.
In particolare, la sentenza impugnata non ha affatto affermato che la cessione a Intesa San Paolo s.p.a. del rapporto giuridico in oggetto sia avvenuto in virtù del D.L. n. 99/2017 e del contratto di cessione del 26.6.2017, ma, come già evidenziato in narrativa, ha ritenuto che il soggetto economico-giuridico Banca Apulia RAGIONE_SOCIALE non può essere considerato vincolato da un contratto di cessione che, a differenza della Banca Popolare di Vicenza SpA e della Veneto Banca SpA, la stessa Banca Apulia non ha mai sottoscritto.
Le inclusioni e le esclusioni di attività e passività, previste dal contratto di cessione del 26.6.2017, non sono opponibili ad una società di capitali come la Banca Apulia, che, anche dopo la predetta cessione d’azienda è rimasta titolare di diritti e obblighi iure proprio, a prescindere dai rapporti di gruppo bancario, sino alla data del 14.5.2019, e cioè alla sua incorporazione nella Intesa San Paolo SpA.
La Corte d’Appello ha precisato che l’art. 3 del D.L. n. 99/2017 non può che riferirsi a debiti propri dei due istituti di credito, parti attive della cessione, e non anche ai rapporti giuridici riguardanti le società controllate e la relativa clientela, non essendo la procedura di liquidazione coatta stata estesa anche a tali società.
Né un contratto di cessione di azienda può aver implicitamente trasferito singole attività o passività delle banche partecipate, non avendo le banche in liquidazione hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate, essendo questo schermato dalla partecipazione, tanto più che nel caso in esame quest’ultima non era nemmeno totalitaria (Banca Apulia SpA era partecipata da Veneto Banca nella misura del 70 %).
Il giudice d’appello ha concluso il proprio iter argomentativo affermando che, avendo con l’atto di fusione per incorporazione del 14 maggio 2019, Intesa San Paolo “assunto ipso iure tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della società incorporata” Banca Apulia s.p.aRAGIONE_SOCIALE, l’obbligo di restituzione della somma incassata, per avvenuta cessione del credito sorto nei confronti del Comune di Bisceglie, dalla RAGIONE_SOCIALE alla Banca Apulia SpARAGIONE_SOCIALE rientra nelle passività di quest’ultima, di cui oggi deve rispondere la incorporante Intesa San Paolo s.p.a.
In sostanza, il giudice d’appello ha affermato che il subentro di Intesa San Paolo spa a Banca Apulia nel rapporto controverso è la sola conseguenza dell’intervenuta incorporazione nell’anno 2019 di quest’ultimo da parte della ricorrente.
Con la predetta articolata motivazione l’istituto ricorrente non si è minimamente confrontato, avendo lamentato la violazione delle norme del DL n. 99/2017 nonché dei criteri ermeneutici legali di interpretazione del contratto di cessione del 26.6.2017 e dell’Accordo ricognitivo del gennaio 2018 senza cogliere e, quindi, neppure, aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata,
che ha ritenuto sia il predetto decreto legge che la cessione, ed il successivo atto ricognitivo, completamente estranei alla cessione del rapporto giuridico controverso di cui è causa, tanto che il subentro di Intesa San Paolo s.p.a. è stato ricondotto in via esclusiva alla successiva (nell’anno 2019) fusione per incorporazione di Banca Apulia con la ricorrente.
La ricorrente ha, infine, dedotto che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con l’inequivoco tenore letterale del Contratto di ‘Ritrasferimento’ posto in essere tra Banca Intesa e le L.C.A. delle Banche Venete, con cui sono stati retrocessi alcuni rapporti giuridici alla LCA di Veneto Banca. Ma anche in tal caso non si è premunita di spiegare, alla luce della predetta ratio decidendi , come il rapporto giuridico controverso, facente capo a Banca Apulia, fosse stato originariamente trasferito a Banca Intesa s.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 24.6.2025