Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20803/2023 R.G. proposto da :
INTESA SANPAOLO SPA, rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1189/2023 depositata il 19/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.3.2019, la curatela del fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. affinché fosse dichiarato inefficace ex art. 67 1° comma n. 2 L.F. il contratto di cessione del credito (vantato nei confronti del Comune di Bisceglie e trasferito a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE) per AVV_NOTAIO di Capurso del 12.11.2015, registrato in Bari il 13.11.2015 al n.ro 29454/NUMERO_DOCUMENTO; in linea gradata, revocare il detto contratto di cessione del credito, ex art. 67 comma 2° L.F.; in ogni caso, dichiarare che il detto credito è soggetto a liquidazione nell’ambito della procedura fallimentare, ordinando alla RAGIONE_SOCIALE convenuta l’immediato versamento della somma di €uro 118.133,26, oltre accessori.
Nelle more, con atto in data 14/05/2019, a rogito AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO in Milano, rep. n. 7437 racc. n. 3905, aveva luogo la fusione per incorporazione, con decorrenza dal 27/05/2019, della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e pertanto, con comparsa depositata il 18/06/2019, si è costituito in giudizio quest’ultimo istituto impugnando il contenuto dell’atto introduttivo.
Con sentenza n. 3903/2020, emessa in data 09/12/2020 e pubblicata il 10/12/2020, il Tribunale di Bari, ha dichiarato inefficace nei confronti della curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, ex art. 67, comma 2, L.F., il contratto di cessione del credito per AVV_NOTAIO di Capurso del 12.11.2015, registrato in Bari il 13.11.2015 al n.ro. 29454/IT, condannando RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore della Curatela attrice della somma di € 118.133,26, oltre accessori.
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1189/2023, pubblicata il 19.7.2023, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE
Il giudice d’appello, dopo aver premesso che contratto del 26.6.2017, la RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenza spa e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa, entrambe in liquidazione coatta amministrativa, avevano ceduto alla RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE, “certe attività, passività e rapporti giuridici, il tutto come meglio precisato e dettagliato nel successivo Articolo 3 e che nel complesso sono definite ai fini del presente contratto come l’Insieme Aggregato”, ha evidenziato che l’unico riferimento, nel contratto di cessione d’azienda del 26.6.2017, alla RAGIONE_SOCIALE è quello riportato alla pag. 7 (alla voce “attività incluse”), punto xi), in cui è fatto espresso richiamo alle “partecipazioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE‘.
Ad avviso del giudice d’appello, il soggetto economico -giuridico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, come detto, espressamente considerato per le “partecipazioni” della cessionaria RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo SpA, non può essere considerato, implicitamente, quale soggetto vincolato da un contratto di cessione che, a differenza della RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenza SpA e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha mai sottoscritto, né per condiscendenza con la altrui logica economica unitaria, né per mera presa d’atto della sostanziale pertinenza RAGIONE_SOCIALE controllanti. Le inclusioni e le esclusioni di attività e passività, previste dal contratto di cessione del 26.6.2017, non sono opponibili ad una società di capitali come la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, anche dopo la predetta cessione d’azienda è rimasta soggetto di diritti e obblighi iure proprio, a prescindere dai rapporti di gruppo bancario, sino alla data del 14.5.2019, e cioè alla sua incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE. E’ allora evidente che la soggettività giuridica della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, mai sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa, è sopravvissuta al contratto di cessione di azienda del 26.6.2017, che non la riguardava, se non con riferimento alle “partecipazioni” di cui all’art. 3.1.2. – paragrafo xi) del contratto di cessioni di azienda, sottoscritto dalla cessionaria RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e dalla cedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA in liquidazione coatta amministrativa.
Infatti, il più volte citato art. 3 non può che riferirsi a debiti propri dei due istituti di credito, parti attive della cessione non anche ai rapporti giuridici riguardanti le società controllate e la relativa clientela, non essendo la procedura di liquidazione coatta estesa anche a tali società.
Peraltro, un contratto di cessione di azienda non può aver implicitamente trasferito singole attività o passività RAGIONE_SOCIALE banche partecipate, né le banche in liquidazione hanno alcun diritto sul patrimonio RAGIONE_SOCIALE partecipate, essendo questo schermato dalla partecipazione, tanto più che nel caso in esame quest’ultima non era nemmeno totalitaria (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA era partecipata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella misura del 70 %).
Per contro, con l’atto di fusione per incorporazione del 14 maggio 2019, l’RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE ha “assunto ipso iure tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della società incorporata” RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che anche l’obbligo di restituzione della somma incassata, per avvenuta cessione del credito sorto nei confronti del Comune di Bisceglie, dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, rientra nelle passività di quest’ultima, di cui oggi deve rispondere la incorporante RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affidandolo a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito in giudizio con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta ‘nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.L. n. 99/2017 e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.’.
Espone la ricorrente che la sentenza impugnata è contraria agli artt. 4 e 5 D.L. n. 99/2017. In particolare, quest’ultima norma prevede che sarebbero rimasti in capo alle LCA i crediti deteriorati retrocessi alle LCA a norma dell’art. 4, ossia i crediti deteriorati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Deduce, inoltre, la ricorrente che il giudice d’appello non ha considerato che il contratto di cessione del 26.6.2017 non riguarda solo le Attività e Le Passività, Incluse ed Escluse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche RAGIONE_SOCIALE banche partecipate. Infatti, l’art. 3.1.1. , nell’indicare il perimetro dell’Insieme Aggregato, dispone ‘Si precisa che per Attività Incuse e Passività Incluse di RAGIONE_SOCIALE e/o RAGIONE_SOCIALE si intendono anche quelle RAGIONE_SOCIALE relative partecipate che siano espressamente incluse nell’Insieme Aggregato’.
Rileva, altresì, la ricorrente che la sentenza impugnata si pone in contrasto con l’inequivoco tenore letterale del Contratto di Ritrasferimento posto in essere tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, avendo deciso la controversia ignorando che con il predetto contratto sono stati retrocessi alla LCA di RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’art. 4 DL n. 99/2017, i crediti deteriorati di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con i relativi rapporti, debiti e pretese. In particolare, l’art. 7 del
contratto di ritrasferimento prevede espressamente che sono ritrasferiti tutti i Contenziosi Passivi connessi ai crediti deteriorati. Infine, la sentenza impugnata ha omesso, in violazione dell’art. 1362 c.c., di assegnare rilevanza al comportamento RAGIONE_SOCIALE parti successivo alla stipulazione del Contratto di Cessione e del Contratto di Ritrasferimento, e ricavabile dal tenore del secondo Accordo Ricognitivo stipulato in data 17 gennaio 2018. In particolare, l’art. 3.2. del predetto Accordo Ricognitivo precisa che va ricondotto al c.d. Contenzioso Escluso dalla cessione quello concernente i crediti e i relativi rapporti ritrasferiti alla LCA da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo è stata dedotta ‘nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, del D.L. n. 99/2017 e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..’.
Espone la ricorrente che la sentenza impugnata è, altresì, nulla anche perché ha omesso di pronunciarsi sull’ulteriore ragione fondante la propria carenza di titolarità passiva fatta valere con specifico motivo di appello, ossia quella che si fonda sulla circostanza che il contenzioso de quo, pur promosso dopo il 26 giugno 2017, ha ad oggetto fatti/atti accaduti prima del 26 giugno 2017, con la conseguenza che esso rientra (anche per questa ragione) tra quelli esclusi dall’Insieme Aggregato ceduto a RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE in base al divieto di cessione sancito dall’art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 99/2017, divieto poi recepito nell’art. 3 del Contratto di Cessione e nel Secondo Accordo Ricognitivo.
Questa omissione di pronuncia integra altresì una violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. perché la Sentenza Impugnata ha deciso la controversia senza applicare il predetto art. 3, comma 1, lettera c) D.L. n. 99/2017 e nuovamente in frontale
violazione degli art. 1362 e ss. cod. civ. per avere ignorato le clausole del Contratto di Cessione e del Secondo Accordo Ricognitivo che, in recepimento del predetto divieto, hanno escluso dall’Insieme Aggregato i contenziosi con le relative passività promossi nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dopo il 26 giugno 2017 concernenti atti o fatti antecedenti a quella data.
Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.
Va osservato che è, in primo luogo, palesemente infondata la censura con cui la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La sentenza impugnata ha illustrato con chiarezza il proprio iter logico-argomentativo e le ragioni per le quali ha ritenuto il subentro, nel caso di specie, di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE nel rapporto giuridico controverso di cui è causa.
In particolare, la sentenza impugnata non ha affatto affermato che la cessione a RAGIONE_SOCIALE del rapporto giuridico in oggetto sia avvenuto in virtù del D.L. n. 99/2017 e del contratto di cessione del 26.6.2017, ma, come già evidenziato in narrativa, ha ritenuto che il soggetto economico-giuridico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, non può essere considerato vincolato da un contratto di cessione che, a differenza della RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenza SpA e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha mai sottoscritto.
Le inclusioni e le esclusioni di attività e passività, previste dal contratto di cessione del 26.6.2017, non sono opponibili ad una società di capitali come la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, anche dopo la predetta cessione d’azienda è rimasta titolare di diritti e obblighi iure proprio, a prescindere dai rapporti di gruppo bancario, sino alla data del 14.5.2019, e cioè alla sua incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello ha precisato che l’art. 3 del D.L. n. 99/2017 non può che riferirsi a debiti propri dei due istituti di credito, parti attive della cessione, e non anche ai rapporti giuridici riguardanti le società controllate e la relativa clientela, non essendo la procedura di liquidazione coatta stata estesa anche a tali società.
Né un contratto di cessione di azienda può aver implicitamente trasferito singole attività o passività RAGIONE_SOCIALE banche partecipate, non avendo le banche in liquidazione hanno alcun diritto sul patrimonio RAGIONE_SOCIALE partecipate, essendo questo schermato dalla partecipazione, tanto più che nel caso in esame quest’ultima non era nemmeno totalitaria (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA era partecipata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella misura del 70 %).
Il giudice d’appello ha concluso il proprio iter argomentativo affermando che, avendo con l’atto di fusione per incorporazione del 14 maggio 2019, RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE “assunto ipso iure tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della società incorporata” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’obbligo di restituzione della somma incassata, per avvenuta cessione del credito sorto nei confronti del Comune di Bisceglie, dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, rientra nelle passività di quest’ultima, di cui oggi deve rispondere la incorporante RAGIONE_SOCIALE
In sostanza, il giudice d’appello ha affermato che il subentro di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE spa a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel rapporto controverso è la sola conseguenza dell’intervenuta incorporazione nell’anno 2019 di quest’ultimo da parte della ricorrente.
Con la predetta articolata motivazione l’istituto ricorrente non si è minimamente confrontato, avendo lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE norme del DL n. 99/2017 nonché dei criteri ermeneutici legali di interpretazione del contratto di cessione del 26.6.2017 e dell’Accordo ricognitivo del gennaio 2018 senza cogliere e, quindi, neppure, aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata,
che ha ritenuto sia il predetto decreto legge che la cessione, ed il successivo atto ricognitivo, completamente estranei alla cessione del rapporto giuridico controverso di cui è causa, tanto che il subentro di RAGIONE_SOCIALE è stato ricondotto in via esclusiva alla successiva (nell’anno 2019) fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la ricorrente.
La ricorrente ha, infine, dedotto che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con l’inequivoco tenore letterale del Contratto di ‘Ritrasferimento’ posto in essere tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, con cui sono stati retrocessi alcuni rapporti giuridici alla RAGIONE_SOCIALE. Ma anche in tal caso non si è premunita di spiegare, alla luce della predetta ratio decidendi , come il rapporto giuridico controverso, facente capo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fosse stato originariamente trasferito a RAGIONE_SOCIALE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 24.6.2025