Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5287 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso, per regolamento necessario di competenza, n. 1196/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Stintino (SS), località RAGIONE_SOCIALE in persona del suo amministratore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sassari, al INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, alla INDIRIZZO in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott.ssa NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato Prof. NOME COGNOME.
-controricorrente –
avverso l ‘ordinanza del TRIBUNALE DI SASSARI , pubblicata il giorno 11/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato il 7 luglio 2022, RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Sassari al fine di sentire accertare l’insussistenza di qualsivoglia suo debito nei confronti di quest’ultima, in particolare non dovendo corrisponderle le competenze di mediazione previste dalla scrittura privata del 7 gennaio 2021 o comunque richieste ad essa attrice con la lettera del 10 giugno 2022 dell’Avv. NOME COGNOME.
1.1. Costituendosi tempestivamente, la convenuta eccepì, pregiudizialmente, l’incompetenza territoriale dell’adito tribunale, invocando la clausola 7, comma 2, della scrittura suddetta ed indicando come competente a conoscere della controversia il Tribunale di Milano (quale foro esclusivo ivi concordato) o, in subordine, quello di Roma, ex art. 19 cod. proc. civ., luogo della sua sede legale. Nel merito, contestò le avverse pretese concludendo per il loro rigetto, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere, previo accertamento dell’attività di mediazione svolta in favore della controparte, la condanna della stessa al pagamento della provvigione da determinarsi secondo quanto pattuito nella menzionata scrittura del 7 gennaio 2021.
L’adito tribunale, con ordinanza depositata l’11 dicembre 2023, comunicata il successivo 13 dicembre 2023, -« Rilevato che parte convenuta ha tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale del Foro di Sassari, contestando, in particolare, la qualità di ‘consumatore’ dell’attore e la conseguente applicabilità del relativo Foro; Ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE
può essere considerata consumatore in quanto soggetto che non agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, professionale eventualmente svolta (art. 3 D.Lvo n. 206/2005); Osservato, pertanto, che debba trovare applicazione il Foro convenzionalmente pattuito tra le parti, cioè il Foro di Milano (cfr. art. 7 incarico di mediazione) » -dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano.
Avverso tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato a due motivi, chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato e la declaratoria di competenza del Tribunale di Sassari a conoscere della predetta controversia.
3.1. RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. concludendo per il rigetto dell’avverso ricorso.
3.2. La Procura Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.
3.3. Entrambe le parti hanno depositato anche memoria ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 28 e 38 c.p.c., anche in relazione agli artt. 3 e 78 del d.lgs. 6.9.2005 n. 206, e dei principi generali in tema di contestazione della competenza territoriale del giudice adito, in particolare dei principi della formulazione dell’eccezione nella comparsa di costituzione e della completezza », dopo aver trascritto il contenuto della clausola della scrittura privata del 7 gennaio 2021 (‘ Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, adempimento e all’esecuzione del presente incarico sarà competente e sclusivamente l’autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Milano, salva ed impregiudicata la competenza esclusiva del Foro del consumatore ai sensi dell’art. 78 D.Lgs. 2006/2005 ove applicabile ‘), assume, tra l’altro, che: i ) « Pur avendo fondato la propria eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Sassari esclusivamente sull’accordo contrattuale, la Re Italy RAGIONE_SOCIALE ne ha citato solo la prima parte,
omettendo di citare e di contestare (tantomeno mediante un’adeguata ‘attività argomentativa’) la seconda parte, quella che riguardava specificamente la possibilità che RAGIONE_SOCIALE potesse essere ritenuta ‘consumatore’, e senza contestare (tantomeno m otivatamente, come sarebbe stato suo onere) tale possibilità. Si tratta, dunque, di una eccezione inammissibile, e comunque infondata, perché, a pena di decadenza, non formulata completamente e motivatamente nella comparsa di risposta »; ii ) « Dal momento che nel contratto stesso era espressamente prevista la possibilità che la società semplice RAGIONE_SOCIALE (costituita da due stretti familiari, madre e figlio) venisse considerata un ‘consumatore’ (ed avrebbe quindi comportato la prevalenza della relativa competenza su quella espressamente indicata nel contratto), la convenuta RAGIONE_SOCIALE aveva l’onere (non assolto) di contestare, con adeguate argomentazioni, il perché RAGIONE_SOCIALE non poteva essere ritenuta un consumatore e dunque perché, in tale veste, non avrebbe potuto adire il Tribunale di Sassari, nel cui circondario è compreso il Comune di Stintino dove RAGIONE_SOCIALE ha sede »; iii ) « Sebbene nel contratto sia stata espressamente prevista la possibilità che la società semplice RAGIONE_SOCIALE avesse natura di ‘consumatore’ (ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005), con le relative conseguenze in merito alla ‘competenza esclusiva del Foro del consumatore’, e quindi del Tribunale di Sassari, la convenuta non ha formulato alcuna eccezione (né quindi ha prospettato alcuna attività argomentativa) relativa alla possibile natura di ‘consumatore’ (che non ha contestato). Il Giudice non poteva dunque rilevare d’ufficio un profilo di incompetenza territoriale che la convenuta non aveva proposto ».
1.1 Tale doglianza si rivela infondata.
1.2. Invero, per giurisprudenza consolidata, il foro convenzionale stabilito dalle parti (come innegabilmente accaduto nella specie, con riferimento alla individuazione del Tribunale di Milano, alla stregua del tenore letterale della già riportata clausola della scrittura privata del 7 gennaio 2021) dà vita ad una ipotesi di competenza derogata, ma non inderogabile, anche quando sia stato definito come esclusivo ( cfr . Cass. n. 2120 del 2022; Cass. n. 8316 del
1998), sicché, in linea generale, esso nemmeno configura una competenza ratione materiae o per territorio inderogabile.
1.3. Questa Corte, poi, ha chiarito, ripetutamente, che la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo, per converso, essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l’intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l’incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti ( cfr . Cass. n. 20713 del 2023; Cass. n. 15958 del 2018).
1.3.1. Nella specie, dunque, il tenore letterale della già riportata clausola della menzionata scrittura del 7 gennaio 2021, lasciava chiaramente intendere che le parti oggi in lite avessero designato, in via esclusiva ed in modo univoco, il Tribunale di Milano quale foro competente per le eventuali controversie, ivi indicate (tra cui certamente rientra quella instaurata da RAGIONE_SOCIALE di accertamento negativo di un proprio debito per eventuali provvigioni pretese da RAGIONE_SOCIALE per l’attività di mediazione da essa prestata, in favore della prima, in virtù della citata scrittura del 7 giugno 2021), che tra esse fossero insorte, escludendo una tale designazione solo nell’ipotesi in cui fosse stata operante ‘ la competenza esclusiva del Foro del consumatore ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. n. 206/2005, ove applicabile ‘. Peraltro, come affatto condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, non si vede quale rilevo potesse avere quest’ultima precisazione, risolvendosi l a stessa in un’espressione ‘ standardizzata ‘ che nulla aggiungeva, in concreto, all’intenzione delle parti di assegnare le controversie nascenti dalla conclusione del contratto al Tribunale di Milano. Pertanto, una volta invocata la competenza territoriale del tribunale testé indicato in forza della clausola suddetta, nessun onere di contestazione ulteriore degli altri fori alternativamente concorrenti gravava sulla originaria convenuta RAGIONE_SOCIALE, altresì rimarcandosi che l’attrice, instaurando il giudizio innanzi al Tribunale di Sassari, nemmeno aveva minimamente
prospettato che tanto era avvenuto in ragione di una propria pretesa qualità di ‘ consumatore ‘ ( cfr . il contenuto dell’allegato atto di citazione).
1.3.2. A tanto deve solo aggiungersi, in via assolutamente dirimente, che, come appare di tutta evidenza, un’eccezione come quella di RAGIONE_SOCIALE -riferita alla cognizione di un giudice la cui competenza discenda, in ipotesi, dalla applicazione del ‘ foro del consumatore ‘, previa valorizzazione della clausola contrattuale attributiva della competenza dell’autorità giudiziaria del foro di Milano, non poteva che poggiare sull’implicito disconoscimento della qualifica di consumatore in capo alla società semplice attrice.
Il secondo motivo di ricorso, recante « Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 78 (comma 2 in particolare) del d.lgs. n. 206/2005 », deduce che, « Poiché, nella comparsa di costituzione, la convenuta non ha prospettato alcuna eccezione in merito alla possibilità di qualificare la RAGIONE_SOCIALE come un ‘consumatore’ ex d.lgs. n. 206/2005, la questione non poteva essere decisa dal Tribunale » ed aggiunge « solo per mero scrupolo -nella contestata ipotesi che il Tribunale, sebbene la convenuta non ne abbia fatto cenno nella comparsa di costituzione, potesse autonomamente valutare e decidere che RAGIONE_SOCIALE non poteva considerarsi un ‘consumatore’ ai fini della competenza territoriale -che RAGIONE_SOCIALE è una società semplice dunque una società di persone priva di personalità giuridica -della quale sono soci soltanto NOME COGNOME ed il suo unico figlio NOME COGNOME . I soci sono due persone fisiche parenti in 1° grado -che, contrariamente a quanto ipotizza l’ ordinanza impugnata, non svolgono (neppure ‘eventualmente’) ‘attività imprenditoriale, commerciale e professionale’. . In questo caso si tratta, in pratica, di due persone fisiche – madre e figlio unico -semplicemente associate al fine del godimento della loro villa. In tale situazione deve ritenersi che anche una simile società semplice (che, in definitiva, costituisce il tramite per l’utilizzazione di una villa da parte di due persone fisiche) rientri nella tutela del consumatore disciplinata dal D.Lgs. n. 206/2005 ».
2.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento.
2.2. In proposito, infatti, è sufficiente rimarcare che: i ) giusta l’art. 3, comma 1, lett. a) , del d.lgs. n. 206 del 2005, si intende per consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta , e sostanzialmente analoga è pure la definizione di consumatore rinvenibile nell’art. 2, comma 1, lett. e) , del d.lgs. n. 14 del 2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); ii ) i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, sicché può ritenersi consumatore esclusivamente il soggetto, persona fisica, che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto per finalità estranee ad essa, nel senso che la prestazione del contratto stesso non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio); iii ) nella fattispecie in esame, quindi, l’effettiva configurabilità della qualifica di consumatore in capo alla odierna ricorrente deve escludersi già per il semplice e decisivo fatto che tale qualifica è riservata alla persona fisica ( cfr ., per tutte, n. 9070 del 2017). Soltanto per mere ragioni di completezza, dunque, va rimarcato che -come pure sottolineato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni -la società semplice odierna ricorrente, vale a dire proprio il soggetto che ha conferito l’ incarico di mediazione per la vendita immobiliare di cui alla più volte citata scrittura del 7 gennaio 2021, ha un oggetto sociale principale che, a tacer d’altro, evoca innegabilmente lo svolgimento di un’attività d’impresa: si fa riferimento, infatti, alla gestione di immobili, di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo posseduti ( cfr . certificato CCIAA prodotto agli atti), né può esserci dubbio sul fatto che la conclusione del contratto in parola sia riconducibile a detta attività.
2.3. In definitiva, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della descritta lite da lei intrapresa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed innanzi al quale, dunque, il giudizio dovrà essere riassunto, nel termine di legge, anche per le spese di questo regolamento.
2.3.1. In ragione dell ‘avvenuto rigetto del regolamento, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quate r, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria ( cfr . Cass., SU, n. 4315 del 2020), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, applicandosi tale norma, in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria ( cfr . Cass. n. 25286 del 2024; Cass. n. 11331 del 2014).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e dichiara la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della descritta lite da lei intrapresa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed innanzi al quale, dunque, il giudizio dovrà essere riassunto, nel termine di legge, anche per le spese di questo regolamento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p ari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile