Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10236 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17948/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
NOMENTANA RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 11735/2024 depositata il 09/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE destinataria di un decreto ingiuntivo richiesto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, per il pagamento di € 43.450,00, aveva introdotto il giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. eccependo prima di tutto l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Tivoli, indicato sia
come foro convenzionale da ritenere esclusivo, sia come foro rispondente a tutti i criteri di radicamento di competenza territoriale indicati dall’art.19 c.p.c. e dall’art.20 c.p.c.
Il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo, dichiarato nullo perché emesso da Giudice territorialmente incompetente. Secondo il Tribunale la pattuizione del Foro convenzionale in quello di Tivoli ‘ per la risoluzione di tutte le controversie non risolvibili in corso d’opera o ad avvenuta ultimazione delle opere ‘ si doveva interpretare come individuante un Foro esclusivo, volto a stabilire la competenza del Tribunale di Tivoli ‘ anche tenuto conto del luogo dove il contratto è sorto e dove le opere dell’appalto si dovevano e sono state eseguite, ovvero il Comune di Fonte Nuova, ricadente nel circondario di Tivoli ‘.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha proposto regolamento di competenza insistendo per il riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale di Roma.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ricorrente fonda il regolamento di competenza su due profili: -l’art.33 dei contratti conclusi tra le parti individua un foro convenzionale non esclusivo perché la clausola richiamata non stabilisce espressamente il contrario, come invece richiede in modo chiaro l’art.29 co 2 c.p.c.; -la competenza territoriale del Foro di Roma deriva dall’applicazione dell’art.20 c.p.c. in relazione alle obbligazioni di pagamento da eseguirsi presso il domicilio della società creditrice.
RAGIONE_SOCIALE condivide l’interpretazione della clausola negoziale richiamata, effettuata dal Tribunale di Roma, come individuante un Foro convenzionale esclusivo, e reitera le considerazioni sulla cui base il Tribunale di Tivoli dovrebbe comunque essere identificato come unico foro territorialmente competente anche ai sensi dell’art.19 c.p.c. e dell’art.20 c.p.c. -in particolare, secondo la controricorrente, non potrebbe operare il disposto dell’art.1182 co 3 c.c. ai fini della competenza perché le fatture poste a fondamento dell’iniziativa monitoria riguarderebbero partite di lavori che non sarebbero state ‘minimamente liquidate’: il corrispettivo dovuto per l’appalto sarebbe risultato infatti, nell’ambito degli accertamenti esperiti in sede penale, già integralmente pagato con la conseguenza che ‘le opere aggiuntive di cui alle fatture oggetto del presente giudizio non erano state concordate dalle parti’ e non avrebbero potuto costituire prova della liquidità del credito-.
La clausola 33 dei contratti conclusi tra le parti è del seguente tenore: ‘per la risoluzione di tutte le controversie non risolvibili in corso d’opera o ad avvenuta ultimazione delle opere il Foro competente è quello di Tivoli ‘.
E’ orientamento interpretativo di legittimità costante, da ultimo espresso ancora dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 33203/2024, quello secondo il quale ‘ La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell’esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell’eccezione d’incompetenza, di contestare – a pena dell’ammissibilità – tutti i fori concorrenti’ .
E’ chiaramente ribadito ancora nel provvedimento di legittimità richiamato il principio secondo cui l’esclusività del foro convenzionale deve risultare ‘ espressamente ‘ e non è il caso di specie: non appare, in particolare, significativo in tal senso il riferimento -valorizzato dal Tribunale- a ‘ tutte le controversie ‘ contenuto nella clausola, perché esso è perfettamente coerente pure con la volontà delle parti di aggiungere al o ai Fori individuabili secondo le previsioni del codice di rito anche il Foro di Tivoli come competente per tutte le controversie ‘ non risolvibili in corso d’opera o ad avvenuta ultimazione delle opere ‘ e non è quindi da solo sufficiente a fondare l’esclusività della previsione negoziale.
Sia la parte ricorrente che RAGIONE_SOCIALE esaminano, con esiti contrapposti, la sussistenza della competenza territoriale del Foro di Roma anche ai sensi dell’art.20 c.p.c.
Si deve rilevare che il Tribunale ha ritenuto, seppure in base ad una motivazione piuttosto sintetica, la sussistenza della competenza territoriale del Foro di Tivoli, ‘ anche tenuto conto del luogo dove il contratto è sorto e dove le opere dell’appalto si dovevano e sono state eseguite, ovvero il Comune di Fonte Nuova, ricadente nel circondario di Tivoli ‘; nella motivazione non si fa riferimento a tutti i criteri di collegamento territoriale identificati dall’art.20 c.p.c., in particolare non vi è alcun cenno al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento, nonostante l’azione introduttiva del giudizio consista in una richiesta di pagamento esercitata in via monitoria.
La competenza territoriale del Tribunale di Roma è stata indicata dalla ricorrente sulla base del Foro di destinazione del pagamento, essendo pacifico che la sede legale di RAGIONE_SOCIALE, che si afferma creditrice, è in Roma; poiché la competenza si individua, ex art.5 c.p.c. in base allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda, e poiché RAGIONE_SOCIALE con la proposta opposizione ha contestato l’esistenza del credito di controparte -non solo la sua liquidità/esigibilità-,
deve essere valorizzato il fatto che la società che si assume creditrice ha richiesto il pagamento di fatture prospettando gli importi da queste indicati come certi, liquidi ed esigibili, quindi pagabili, appunto, presso la sede della creditrice, e ponendo a supporto della pretesa non le sole fatture ma la dichiarazione, qualificata come ricognizione di debito, resa dal Consigliere delegato di RAGIONE_SOCIALE -ora RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, in sede di sommarie informazioni testimoniali nel proc. pen. n.6338/2010 già pendente avanti al Tribunale di Tivoli, e la relazione peritale del consulente tecnico del PM, che riscontrerebbe con determinazione analitica il credito.
Nel contesto delineato non appare infatti pertinente il richiamo della controricorrente alla pronuncia di questa Corte n.30309/2022 -che riguarda appunto una fattispecie nella quale a supporto dell’esistenza ed esigibilità del credito azionato erano state prodotte solo fatture- ma si deve fare riferimento alla pronuncia n.4792/2021, secondo la quale ‘ In tema di competenza per territorio, se l’attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all’esito del giudizio emerga l’illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l’esistenza o l’ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia “portabile”, la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell’attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata) ‘. Ciò, si ripete, ai soli fini della individuazione della competenza per territorio ex art.5 c.p.c., a prescindere dalla effettiva valenza probatoria, nei termini affermati dall’interessata, della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE e da quello che sarà l’esito del giudizio sull’esistenza e consistenza della pretesa creditoria azionata dalla stessa società.
Ne consegue che sussiste la competenza territoriale del Foro di Roma in relazione ad almeno uno dei criteri di collegamento individuati dall’art.20 c.p.c., in base ad una valutazione effettuata secondo il disposto dell’art.5 c.p.c.
deve pertanto essere accolto il proposto regolamento di competenza, non potendosi riconoscere all’indicazione negoziale del Foro di Tivoli valenza di individuazione di un Foro esclusivo, con designazione del Tribunale di Roma come giudice territorialmente competente a conoscere della controversia.
Spese del giudizio di legittimità al definitivo.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, annulla il provvedimento impugnato, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma e rinvia avanti al Giudice competente, con indicazione dei termini di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 18.2.2025