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Curatore fallimentare, limiti di prova valevoli per le parti

Il curatore fallimentare che agisce per fare accertare la simulazione, quale terzo non incontra ì limiti di prova valevoli per le parti.

Pubblicato il 30 July 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania

Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3278/2019 pubblicata il 27/07/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2012 R.G. promossa da:

FALLIMENTO XXX S.R.L. (PI), con il patrocinio dell’avv. e elettivamente domiciliato in, presso il difensore avv.

ATTORE

contro:

YYY S.R.L. (PI), con il patrocinio degli avv. ()

; elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv.

CONVENUTO

Posta in decisione all’esito dell’udienza del 16 aprile 2019, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del fallimento XXX Srl conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la YYY Srl al fine di sentire dichiarare la simulazione relativa parziale degli atti di compravendita stipulati tra le stesse parti, il 21.12.2010, in Notaio, rep racc., e rep., racc. con riferimento alla parte del prezzo corrisposta in contanti, e revocarli o dichiararli inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma l, n.1 LF. o in subordine ex art. 2901 c.c., ed in ogni caso ordinare al Conservatore dei RR.II, oggi responsabile dell’Ufficio del Territorio di Catania, l’annotazione della declaratoria di simulazione, inefficacia e/o inopponibilità degli atti di compravendita suddetti nei confronti della Curatela del Fallimento XXX Srl a margine della trascrizione dei contratti in questione.

Premetteva parte attrice che, esaminando gli atti della procedura relativa al fallimento della XXX Srl, dichiarato con sentenza del 06.12.2011 dal Tribunale di Catania, era emerso che la società fallita, nell’anno anteriore alla dichiarazione dì fallimento, aveva trasferito in favore della YYY Srl, numerosi beni immobili, con separati atti pubblici, tutti rogati in data 21.12.2010 in Notaio, ed in particolare quelli trasferiti con atto pubblico rep, racc. e con atto pubblico rep, racc..

Deduceva parte attrice la simulazione relativa delle vendite di cui agli atti pubblici sopra indicati con riferimento ai prezzi pattuiti, non ritenendoli congrui rispetto ai prezzi di mercato rilevabili per immobili della medesima tipologia e ubicati nella medesima zona abitativa.

Rilevava altresì la curatela che in tutte le vendite effettuate in favore della YYY Srl, il pagamento dell’importo pattuito a titolo di prezzo veniva indicato come corrisposto in parte in contanti, ma che di tali pretesi pagamenti non vi era traccia alcuna agli atti della procedura fallimentare.

Rilevava poi la curatela la revocabilità degli atti in questione ex. art. 67 L. Fall, in quanto stipulati in unica data, nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

In particolare evidenziava parte attrice che, sotto il profilo oggettivo, il prezzo dì vendita risultava essere di gran lunga inferiore al valore di mercato, con una sproporzione di oltre un quarto rispetto al valore commerciale degli stessi.

Con riferimento al profilo soggettivo riferiva parte attrice che certamente l’acquirente doveva ritenersi pienamente consapevole dello stato dì insolvenza del debitore, considerando che la vendita in questione era stata disposta in favore di una società immobiliare i cui amministratori e soci erano corrispondenti in gran parte ai soci e amministratori della società fallita.

Sosteneva infine la curatela attrice che, in subordine, le vendite di cui trattasi dovevano comunque ritenersi inefficaci ai sensi dell’art. 2901 c.c. ricorrendo tutti ì requisiti previsti per l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, ritenendo sussistenti gravi, precisi e concordanti elementi dai quali sarebbe stato possibile ricavare la volontà della società fallita di sottrarre i beni oggetto degli atti in questione, alla procedura fallimentare, ed essendo inoltre la società acquirente consapevole del pregiudizio arrecato alla massa dei creditori.

Tanto premesso chiedeva parte attrice accertarsi la simulazione relativa parziale degli atti di compravendita del 21.12.2010, in Notaio, rep., racc. e rep. n. racc., stipulati tra la XXX Srl e la YYY Srl in riferimento alla parte del prezzo apparentemente corrisposta in contanti, revocare e comunque dichiarare inefficaci ex art. 67 LF, l comma n.1 cc. gli atti in questione; in subordine chiedeva accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’ inefficacia o comunque l’inopponibilità alla curatela del fallimento XXX Srl degli atti di compravendita suddetti e infine, in ogni caso, ordinare al responsabile dell’Ufficio del Territorio di Catania di annotare la declaratoria di simulazione, inefficacia/inopponibilità dei detti atti nei confronti della curatela attrice.

Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata la YYY Srl, con riferimento alla pretesa simulazione relativa dedotta da parte attrice, rilevava anzitutto l’assenza di prove di sorta, eccependo che il Curatore non potrebbe essere considerato terzo quando agisce con un’azione tipicamente contrattuale per la simulazione di un atto o contratto stipulato dal fallito, e che comunque la simulazione di una quietanza non potrebbe essere provata con testimonianza o prove presuntive. Rilevava in ogni caso che le presunzioni e i fatti su cui la curatela fondava il proprio convincimento, dovevano ritenersi erronei, considerando in particolare che i pagamenti oggetto di contestazione erano conseguenti a un precedente contratto preliminare stipulato da altro promissario per persona da nominare, cui era seguita la dichiarazione di comando nei confronti della YYY srl.

Eccepiva inoltre parte convenuta che il valore degli immobili trasferiti, ritenuto da controparte di gran lunga inferiore al valore di mercato, andava considerato con riferimento non solo al momento della conclusione del contratto definitivo, ma anche tenendo conto che al momento del trasferimento questi si trovavano in stato non completo e bisognevoli di molteplici interventi finali, e che dunque successivamente la società acquirente aveva provveduto a collocare gli infissi esterni a proprie cure, per una spesa complessiva pari ad € 53.880,00,

Sosteneva inoltre la società convenuta di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della XXX Srl all’epoca dell’acquisto degli immobili, di non aver stipulato gli atti suddetti al fine di violare la par condicio creditorum, contestando l’identità soggettiva dei soci e amministratori delle due società. Evidenziava tra l’altro parte convenuta che dai bilanci al 31.12.2009 della società poi fallita, non emergeva alcuna passività, né la sussistenza di protesti o pignoramenti immobiliari o trascrizioni pregiudizievoli alla data dei trasferimenti in questione.

Contestava infine parte convenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c., per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria da parte della curatela attrice, ribadendo la non conoscenza dei possibili pregiudizi, sia per la società sia per la massa dei creditori, quale conseguenza dei trasferimenti per cui è causa, o che comunque questi fossero preordinati a sottrarre gli immobili alla massa dei creditori, mancando dunque anche quegli elementi gravi, precisi e concordanti che avrebbero consentito di addivenire a una decisione per presunzione.

Con ordinanza del 14.8.2014, veniva disposta, su richiesta di entrambe le parti, consulenza tecnica d’ufficio, al fine di accertare il valore di mercato degli immobili oggetto degli atti pubblici di cui in citazione al momento della redazione degli stessi e l’entità della sproporzione eventualmente esistente rispetto al valore indicato nei detti atti.

Conclusa la fase istruttoria, precisate le conclusioni all’udienza del 16.4.2019 la causa veniva posta in decisione con l’assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Giova evidenziare in premessa che la curatela attrice ha agito in giudizio per sentire in primo luogo dichiarare la simulazione relativa degli atti di compravendita stipulati tra la XXX Srl e la YYY Srl, il 21.12.2010, Notaio, rep. racc., e rep., racc., con riferimento alla parte del prezzo corrisposta in contanti, e pertanto, revocarli o dichiararli inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma I, L. Fall o in subordine ex art. 2901 c.c., con la conseguente inopponibilità alla curatela attrice degli atti di trasferimento in questione.

Orbene nei due atti di compravendita oggetto di domanda risulta quanto al pagamento del corrispettivo per la vendita :

atto Rep. N. la pattuizione del corrispettivo di € 177.200.00 di cui euro 35.500.00 contenente parte di IVA la parte venditrice dichiara dì averli già ricevuti dalla parte acquirente come da elenco dettagliato dei pagamenti che al presente atto si allega; atto Rep. N. la pattuizione del corrispettivo di € 188.300.00 di cui euro 22,500.00 contenente parte di IVA la parte venditrice dichiara dì averli già ricevuti dalla parte acquirente come da elenco . dettagliato dei pagamenti che al presente atto si allega.

Deduce, come detto, parte convenuta che i detti pagamenti sarebbero stati effettuati dai promissari acquirenti a cui YYY sarebbe subentrata per effetto di apposita dichiarazione di comando.

Orbene giova osservare in premessa che risulta dagli atti allegati che tra le odierne parti in causa è stata emessa dal Tribunale di Catania la sentenza n. /2016 nel proc. iscritto al n. /2012 RG in una controversia del tutto analoga a quella in oggetto, in relazione alla compravendita di altri immobili effettuata nella medesima data del 21.12.2010.

Attesa la identità del petitum e della causa petendi tra le due cause, ritiene il decidente che le motivazioni espresse in quel giudizio vanno del tutto condivise.

Si legge in particolare nella citata sentenza che, con riferimento all’eccezione di parte convenuta, :

“Ritiene il decidente che tale eccezione non sia rimasta sufficientemente provata, dal momento che i detti contratti preliminari stipulati tra la XXX Srl e *** e ***, pur prodotti da parte convenuta già con la comparsa di costituzione e risposta, e seppur regolarmente sottoscritti, tuttavia non hanno data certa, né tanto più elementi idonei e sufficienti a provare l’identità tra i beni oggetto dei preliminari in questione e gli atti pubblici, oggetto dei presente giudizio, con cui gli stessi vengono definitivamente trasferiti alla YYY Srl. E’ invero del tutto assente, nei detti contratti preliminari, qualsivoglia riferimento a dati catastali che consentirebbero una valutazione certa circa la presunta identità degli immobili oggetto di trasferimento.

Analogamente è assente negli atti pubblici in oggetto alcun riferimento a pregressi contratti preliminari e ad eventuali dichiarazione di comando di cui all’art. 1401 c.c.

Deduce ancora poi parte convenuta che non potendosi la curatela considerarsi terzo per l’esercizio della azione volta a provare la simulazione, nel caso di specie parziale, questa non avrebbe potuto avvalersi a tale fine, né della prova per testi, né tantomeno di presunzioni, a lale fine ostandovi la disciplina prevista dal codice civile sul punto anche in considerazione del valore da attribuire alla quietanza dì pagamento inserirà nell’atto pubblico.

Neanche tale eccezione appare fondata.

Invero l’art. 1417 c.c. stabilisce che la prova per testi della simulazione è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta da creditori o da terzi e qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato anche se è proposta dalle parti.

Nel caso che qui ci occupa la domanda volta all’accertamento della simulazione parziale del prezzo di vendita degli immobili, per cui è causa, è stata proposta dalla curatela del fall. XXX Srl, che può certamente considerarsi terzo.

La giurisprudenza sia di merito che dì legittimità intervenuta sull’argomento ha affermato il principio per cui: “il curatore fallimentare che agisce, in giudizio per fare accertare la simulazione (,.,) non sì pone quale mero sostituto processuale del fallito, ma esercita, come quando agisce in revocatoria, un’azione concessa dall’ordinamento ai terzi; quale terzo non incontra ì limiti di prova valevoli per le parti ai sensi dell’art. 1417 c.c.” (v. Cass. Civ. n. 14895/2000; Cass. Civ, n. 11361/1999).

Pertanto non può trovare accoglimento nel caso di specie l’eccezione sollevata da parte convenuta circa l’impossibilità di provare tramite presunzioni o prova per testi l’intervenuta simulazione relativa del prezzo.

Inoltre la stessa sentenza sopra citata precisa che “Quando l’azione diretta a far valere la simulazione di un contratto sia proposta dalla curatela fallimentare dì una delle parti del contratto stesso, deve ritenersi ammissibile la prova per presunzioni della simulazione stessa.

Inoltre alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti della stessa curatela, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione“(v. Cass. Civ.n. 11361/1999).

Nel caso che qui ci occupa, inopponibile alla curatela la dichiarazione di avere già ricevuto il pagamento delle somme specificate nei singoli atti “come da elenco dettagliato di pagamenti che al presente atto si allega” la società convenuta non ha fornito prova dell’effettivo pagamento relativo alla parte di prezzo che la curatela sostiene essere simulata: non sono state prodotte le singole quietanze, né copia degli assegni che si assumono essere stati consegnati di cui non si comprende neanche chi sia l’emittente e ciò sia con riguardo alla YYY, quale acquirente degli immobili trasferiti, sia con riguardo ai promissari acquirenti e ciò anche a voler considerare la stessa subentrata nei detti contratti e valida ed efficace la dichiarazione di comando effettuata dai precedenti promissari acquirenti.

Parte convenuta, infatti, ha versato in atti solo copia di fatture emesse nei confronti dei detti promissari acquirenti che tuttavia non risultano essere state quietanziate,

Priva di rilievo probatorio ai fini che ci occupano appare altresì l’ulteriore documentazione prodotta da parte convenuta, e segnatamente le copie di assegni circolari e di assegni di conto corrente emessi dalla R e R Immobiliare in favore di tali promissari acquirenti : gli stessi sono stati emessi in epoca successiva alla redazione degli atti pubblici e nessun altro elemento risulta agli atti di causa sulla imputazione dei relativi pagamenti, né sono state formulate richieste istruttorie volte a dimostrare la causale degli stessi.

Al contrario emerge dalla documentazione in atti prodotta dalle parti una serie di elementi precisi e concordanti, tali da far ritenere presuntivamente la simulazione di tale parte del prezzo di vendita.

In particolare dalle visure camerali della XXX srl prodotte dalla curatela attrice risulta dimostrata una commistione tra gli amministratori e i soci delle due società in questione. In particolare *** risulta essere al contempo socio di *** Srl, che era socia di XXX Srl per la quota del 33%, e promissario acquirente di uno dei due contratti preliminari invocati dalla convenuta per tentare di provare l’effettivo pagamento del prezzo di vendita, e allo stesso tempo membro del Cda di XXX Srl, quantomeno fino al mese di ottobre del 2005; anche la posizione dell’altro socio di YYY Srl, risulta essere peculiare, considerato che sempre dalle visure suddette emerge chiaramente che questi abbia ricoperto anche la carica di membro del Cda della società poi fallita, fino al marzo 2011 ossia fino a poco prima dell’intervenuta dichiarazione di fallimento.

Tali elementi, unitamente alla mancata prova dei pagamenti in oggetto costituiscono sufficienti elementi indiziari per l’operatività del meccanismo presuntivo.

Ed invero degli indizi il giudice può tenere conto quando questi assurgano ad elementi idonei a fondare un corretto ragionamento presuntivo, al quale il giudice può fare ricorso ai sensi dell’art. 2729 c.c.

È noto che la presunzione semplice, cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del Giudice che consente allo stesso di desumere l’esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, non comporta che la presunzione possa essere ammessa soltanto allorché il fatto ignorato sia l’unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo sufficiente un rapporto di probabilità logica trai due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell’id quod plerumque accidit (cfr. Cass. n.2394/2008, Cass. n. 8255/2G0S, Cass. n. 6549/2008. Cass, n. 16993/2007. Cass. Lav. n. 154/2006, Cass. n. 26081/2005, Cass. n, 23079/2005, Cass. n. 13169/2004, Cass. N. 11196/2003).

Va poi rilevato che quando invece esistano più elementi indiziari ( cfr da ultimo Cass.n.9108/12)

“il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”.

Pertanto date tutte le superiori circostanze, la mancata prova dell’avvenuto pagamento della parte di prezzo dì cui si chiede dichiararsi la simulazione, onere incombente su parte convenuta e da questa non assolto, la non univoca identificazione dei beni oggetto dei contratti preliminari prodotti dalla YYY Srl a sostegno delle proprie ragioni e gli atti pubblici di trasferimento, ed infine le commistioni di cariche ricoperte dai soci delle due società, si ritiene possibile concludere per la simulazione relativa parziale della parte di prezzo degli immobili oggetto di trasferimenti in questione , che solo si afferma essere stata pagata in contante”,

Alla luce di siffatte argomentazioni la domanda di simulazione parziale dei detti atti pubblici, deve pertanto ritenersi fondata e conseguentemente dichiararsi che il corrispettivo effettivo per la vendita dei detti immobili deve essere decurtato degli importi di cui si è rilasciata quietanza.

Va inoltre considerato che parte attrice ha agito per sentire dichiarare la simulazione parziale del prezzo dei detti trasferimenti, al fine dì esercitare l’azione revocatoria fallimentare o in subordine ordinaria, con riferimento ai beni immobili oggetto dei trasferimenti de quo, sul presupposto che una volta accertata la detta simulazione, la somma pagata da YYY Srl a titolo di prezzo sarebbe risultata inferiore di oltre un quarto al reale valore di mercato, sussistendo pertanto tutti i requisiti richiesti per l’esercizio dell’azione ex art. 67 L. fall.

In particolare l’art. 67 della L. Fall, prevede la sussistenza di tre requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, ossia: che gli atti a titolo oneroso siano stati compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, che le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino di oltre un quarto ciò che a luì è stato dato o promesso, e che l’altra parte non abbia dato prova di non conoscere lo stato di insolvenza del debitore.

Nel caso di specie si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla norma sopra citata.

In particolare va evidenziato che, viste le considerazioni sopra svolte con riferimento ai supposti preliminari di vendita, ed in ogni caso, stante che il trasferimento della proprietà avviene con la stipula del contratto definitivo, il trasferimento degli immobili in questione risale al 21.12.2010, pertanto rientrando nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento della XXX Srl avvenuta il 06.12.2011.

Con riferimento poi al valore degli immobili trasferiti, la curatela attrice ha dedotto la sproporzione tra il reale valore di mercato e quello effettivamente pagato dalla convenuta, la quale invece ha eccepito, oltre i presunti precedenti pagamenti in ragione dei suddetti preliminari di compravendita, anche l’ulteriore circostanza per cui alla data del trasferimento, gli immobili si trovavano in stato non completo e bisognevoli di molteplici interventi finali quantificabili in oltre £ 200.000,00, oltre le spese che la stessa società convenuta aveva già sostenuto per la collocazione degli infissi esterni per un costo pari ad € 53.880,00 riferibile a tutti gli immobili acquistati dalla stessa.

Pertanto la somma pagata a titolo di prezzo doveva ritenersi congrua e proporzionata.

Orbene alla luce delle risultanze della ctu disposta al fine di accertare il valore degli immobili e dell’eventuale sproporzione con il valore di mercato degli stessi, e dovendosi ritenere verosimile che le unità immobiliari, all’epoca della stipula degli atti, si trovassero nella medesima condizione e nello stato di completamento in cui si trovano oggi, e quindi con finitura delle facciate e con infissi per come effettivamente eseguite dalla società fallita, è emerso quanto segue:

– il valore di mercato dell’unità sub 31 e 67 e del terreno di cui all’atto rep. è ammonta ad € 257.829,57 mentre il prezzo è di € 177.200,00 mentre il valore dell’immobile sub e e del terreno di cui all’atto rep. è di € 242.984,23

Orbene, pur considerando e sottraendo la parte di prezzo indicata quale pagata, relativamente alla quale si è ritenuta la simulazione relativa, in ogni caso sussiste la differenza di oltre un quarto tra il valore reale dei beni oggetto della compravendita e la somma pagata dalla società convenuta a titolo di prezzo.

Infine con riferimento al terzo requisito richiesto dalla legge fallimentare per l’esercizio dell’azione revocatoria di cui all’art 67 LF, parte convenuta avrebbe dovuto provare di non conoscere lo stato di insolvenza della società poi dichiarata fallita.

Tale onere probatorio si ritiene non sia stato assolto da YYY Srl.

Ed invero dalle visura camerali della XXX Srl e della YYY Srl prodotte dalla curatela attrice, come sopra detto, emergono rapporti e commistioni di cariche tra i soci delle stesse.

In particolare ***, socio di YYY Srl, ha ricoperto anche la carica di membro del Cda della XXX Srl, fino al marzo 2011, ossia fino a poco tempo prima del dichiarazione di fallimento della società, mentre *** risulta essere stato a1 contempo socio di *** Srl, a sua volta socia di XXX Srl per la quota del 33%, e allo stesso tempo membro del Cda di tale ultima società, quantomeno fino al mese di ottobre del 2005.

Inoltre emerge dall’interrogatorio formale del legale rappresentante della YYY, ***, reso all’udienza del 16.12.13, :- che *** era un dipendente della XXX; che lui stesso era impiegato della XXX; che la stessa sua moglie era dipendente della XXX con mansioni di segretaria e procedeva alla stipula dei preliminari, incassando il prezzo, poi licenziata nel 2010, epoca del licenziamento dello stesso ***; e infine che il nipote *** è stato consigliere della XXX dimessosi prima dell’11.2.2011, ma comunque in carica all’epoca della stipula degli atti impugnati.

Dunque viste le posizioni ricoperte dai soci della convenuta nell’assetto organizzativo della XXX Srl non appare verosimile ritenere che questi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita, nel momento in cui vennero effettuati i trasferimenti immobiliari in questione, né peraltro la convenuta nel corso dei giudizio ha fornito alcun elemento da cui poter dedurre diverse conclusioni, nonostante incombesse su di essa l’onere della prova.

Con riferimento all’ultima domanda proposta dalla curatela attrice nulla è a dirsi, stante l’accoglimento delle altre domande che si ritengono assorbenti.

La domanda proposta dal fallimento XXX Srl, in persona del curatore, per i motivi di cui in motivazione va pertanto accolta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonchè all’attività difensiva concretamente espletata.

Le spese di ctu, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti un solido, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta quale soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. /2012 RG accoglie la domanda proposta dal fallimento XXX Srl e per l’effetto;

-dichiara la simulazione relativa degli atti pubblici rogati tra XXX s.r.l, e YYY in data 21.12.2010 in Notaio, rep.n. racc. e con atto pubblico rep n. racc. nella parte relativa al prezzo che va quindi rideterminato in € 141.700 quanto all’atto Rep. N. e in € 165.800 quanto all’atto Rep. N.; -dichiara l’’inefficacia dei suddetti atti nei confronti della curatela ai sensi dell’art. 67 L.F. .onerando il conservatore dei RR. II. dei relativi adempimenti;

-condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.393,24 per spese e € € 8.500.00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA

Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate.

Così deciso in data 26/07/2019 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

il Giudice

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