Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30780 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30780 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27214/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore NOME COGNOME, in qualità di procuratrice dell’INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE.P.ARAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dallo AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrenti –
contro
NOME;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 3108/22, depositata l’8 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratrice dell’Intesa Sanpaolo S.p.a., proponendo opposizione al decreto n. 4341/21, emesso il 10 ottobre 2021, con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, su ricorso della convenuta, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 335.970,41, oltre interessi, dovuta dall’RAGIONE_SOCIALE in virtù di una serie di rapporti bancari dalla stessa intrattenuti con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, incorporata dall’Intesa Sanpaolo, e garantiti dall’attore mediante la sottoscrizione di successive fideiussioni.
A sostegno della domanda, l’attore eccepì l’incompetenza per territorio del Giudice adìto, sostenendo che l’incorporazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da parte dell’Intesa Sanpaolo aveva comportato la modificazione del foro convenzionale previsto dall’art. 16 del contratto di fideiussione stipulato il 30 novembre 2016; affermò inoltre la nullità del decreto per violazione dell’art. 287 cod. proc. civ., l’incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito azionato e l’incompletezza della documentazione prodotta.
Si costituì l’RAGIONE_SOCIALE, riferendo che nella titolarità del credito era subentrata l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di avente causa dell’Intesa Sanpaolo, e replicando che l’incorporazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva comportato la modificazione del foro convenzionale, individuato nel giudice del luogo in cui si trovava la sede legale della Banca al momento della stipulazione del contratto; nel merito, resistette all’opposizione, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza dell’8 novembre 2022, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, revocando il decreto ingiuntivo.
Premesso che l’art. 16 del contratto di fideiussione individuava il foro competente non già nel Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ma in quello del luogo in cui aveva sede legale la Banca, il Tribunale ha osservato che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che all’epoca della stipulazione aveva la propria sede legale in RAGIONE_SOCIALE,
si era fusa per incorporazione nell’Intesa Sanpaolo, e risultava pertanto estinta, mentre la Banca incorporante, che aveva agito in giudizio in qualità di successore nei diritti e negli obblighi della società incorporata, aveva la propria sede a Torino. Ciò posto, e precisato che, ai fini dell’individuazione del giudice competente, occorre fare riferimento alla situazione in atto al momento della proposizione della domanda, ha conferito rilievo al luogo in cui la Banca aveva la sua sede legale alla data d’instaurazione del giudizio. Ha escluso inoltre la possibilità di affermare la propria competenza sulla base dei criteri generali, rilevando che l’opposto aveva la propria residenza in Milano, l’obbligazione era sorta in Prato e avrebbe dovuto eseguita in Milano o in Torino, a seconda che fosse considerata portabile o meno.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per regolamento di competenza l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, per un solo motivo, illustrato anche con memoria. L’COGNOME non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A sostegno dell’istanza, le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 28 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell’art. 5 cod. proc. civ., ribadendo che al momento della sottoscrizione della lettera di fideiussione, il foro convenzionale individuato ai sensi dell’art. 16 del contratto era quello di RAGIONE_SOCIALE, dove si trovava la sede legale della RAGIONE_SOCIALE, e sostenendo che tale foro non poteva subire alcuna modificazione per effetto del trasferimento della sede in altro luogo. Contestano l’applicabilità dell’art. 5 cod. proc. civ., osservando che lo stesso si riferisce esclusivamente all’individuazione del foro legale, ed aggiungendo che, diversamente, l’accordo raggiunto tra le parti sarebbe travolto dal mutamento della situazione di fatto o della titolarità del credito. Affermano infine che l’incorporazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non poteva comportare la modificazione del foro convenzionale, risolvendosi nella assunzione da parte dell’incorporante dei diritti e degli obblighi già facenti capo all’incorporata e nella cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese, senza modificazione delle clausole contrattuali.
1.1. Il ricorso è infondato.
In proposito, va infatti richiamato il principio, ripetutamente affermato da
questa Corte, secondo cui la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione deve ritenersi sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall’art. 19 cod. proc. civ., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice (cfr. Cass., Sez. II, 27/07/2017, n. 18724; Cass., Sez. III, 11/01/1989, n. 58): ove pertanto, anteriormente alla proposizione della domanda, sia intervenuto un trasferimento della sede, il luogo al quale occorre fare riferimento, ai fini dell’individuazione del giudice competente, non è quello in cui la società aveva la sua sede al momento della stipulazione del contratto, ma quello in cui la medesima sede si trova alla data d’instaurazione del giudizio. Tale principio, ritenuto applicabile anche al caso in cui, come nella specie, il mutamento della sede sia dovuto all’estinzione della società stipulante, determinata dall’incorporazione in un’altra società avente sede in un luogo diverso, la quale sia succeduta nei rapporti giuridici già facenti capo all’incorporata (cfr. Cass., VI, 18/11/2022, n. 34090), non si pone affatto in contrasto con l’art. 5 cod. proc. civ., il quale, nell’individuare il momento determinante ai fini della competenza, fa riferimento «alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda», in tal modo imponendo di tenere conto di eventuali mutamenti della disciplina legale e della situazione di fatto intervenuti in epoca anteriore, senza distinguere in alcun modo tra i criteri di competenza previsti dalla legge ed il foro convenzionale.
Nella specie, d’altronde, come puntualmente rilevato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, l’art. 16 del contratto stipulato tra l’opponente e la RAGIONE_SOCIALE, nell’individuare il giudice competente per le controversie che fossero insorte tra le parti, non faceva specificamente riferimento al foro di RAGIONE_SOCIALE, nel cui circondario la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva la sua sede all’epoca della stipulazione, ma, più genericamente, al foro del luogo in cui si trovava la sede della Banca, in tal modo avvalorando la supposizione che, attraverso la predetta indicazione, le parti avessero inteso fare riferimento al foro gene-
rale delle persone giuridiche, da individuarsi sulla base dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale, rilevato che successivamente alla stipulazione del contratto la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si era estinta a seguito di fusione per incorporazione nell’Intesa Sanpaolo, la quale aveva sede a Torino, ha ritenuto che il giudice competente dovesse essere individuato in quello avente sede in quest’ultima città, anziché in quello di RAGIONE_SOCIALE, la cui competenza doveva peraltro essere esclusa anche in base ai criteri generali di cui agli artt. 18 e ss. cod. proc. civ.
In conclusione, va quindi confermata la competenza per territorio del Tribunale di Torino, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire, previa riassunzione nei termini di legge, anche ai fini del regolamento delle spese relative alla presente fase processuale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5/07/2023