Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12830/2021 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME -) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 1118/2020 depositata il 20/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 3 maggio 2021, illustrato da successiva memoria, COGNOME NOME insta per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1118 -2020, pubblicata il 20/11/2020. Le parti intimate Veneto Banca s.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. non hanno presentato difese.
In un giudizio avviato da Banca Apulia e da Banca Monte Paschi di Siena (con intervento autonomo di quest’ultima ) il giudice di primo grado revocava ex art. 2901 c.c. l’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi COGNOME in data 3-8-11, avente ad oggetto i beni immobili di NOME COGNOME. Proposto appello dai coniugi COGNOME, per Banca Apulia interveniva Veneto Banca s.p.a. quale cessionaria dei crediti in sofferenza; si costituiva per resistere anche Monte Paschi di Siena. La Corte d’appello rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione sollevata nei confronti di Banca Veneto e l’eccezione di carenza di legittimazione ad processum nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, confermando nel merito la sentenza di primo grado.
Motivi della decisione
Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. i ricorrenti denunciano ‘violazione degli artt. 2193 e 2504 -bis del c.c. in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 del c.p.c.’ la carenza di legittimazione di banca Apulia, e che la Corte di Appello di Lecce non avrebbe dato corretta applicazione dell’art. 2504-bis del c.c., non avendo rilevato la totale assenza di prova dell’iscrizione o delle iscrizioni dell’atto di fusione per incorporazione e non avendo pronunciato, di conseguenza, il rigetto della domanda di revocatoria del fondo patrimoniale per
carenza di legittimazione. L’anzidetta violazione viene dedotta poiché nel caso di fusione di società, la pubblicità dell’atto di fusione ha efficacia costitutiva, essendo l’iscrizione un elemento integrativo della fattispecie, senza il quale la fusione, sia o meno l’atto venuto a conoscenza dei terzi, non si considera effettuata e non si realizza l’effetto principale di essa, ossia il subentro della società risultante dalla fusione nei diritti e negli obblighi della società estinta o delle società estinte (in tal senso citando Cass. civ., sez. trib. , 3.10.2018 n.24039 in cui si richiamano i precedenti di cui a Cass. n. 12350 e 5716 del 2003; 17974, 9504 e 4679 del 2002; 14238, 10595, 9595, 6949, 4180 e 2655 del 2001; 9796/2000 ) .
3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366. nn. 4 e 6 c.p.c. in quanto, reiterando pedissequamente le eccezioni puntualmente respinte dai giudici di merito con argomentazioni riposte sulla giurisprudenza di questa Suprema Corte, non è idoneo a impingere la ratio decidendi , là dove nel ritenere infondata detta eccezione la Corte di merito- a parte il rilievo di inverosimiglianza della carenza della iscrizione della fusione nel registro delle imprese enuncia che risulta in atti che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza dell’intervenuta incorporazione di Banca Meridiana in Banca Apulia sin dal febbraio del 2011, ovvero al tempo del procedimento in cui il medesimo l’ aveva citata in qualità di fideiussore della Cooperativa San Paolo Tuturano, così manifestando di essere a personale conoscenza della intervenuta fusione. Sul punto, infatti, la Corte di merito ha richiamato il principio di cui all’art. 2193 c.c. non derogato dalla disposizione di cui all’art. 2504, co. 2, c.c. in base alla quale i fatti dei quali la legge prevede l’iscrizione, se non sono stati iscritti non sono opponibili ai
terzi da chi è obbligato a chiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano effettiva conoscenza.
3.2. A tutto quanto sopra va aggiunto che l’art. 2504 bis cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivomodificativa che comporta un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24498 del 18/11/2014; Cass..Sez. U, Sentenza n. 19698 del 17/09/2010).
Con il secondo motivo denunciano nei confronti di Monte Paschi Di Siena ‘violazione degli artt. 83 e 182 del c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1° nn. 3 e 5 c.p.c. La sentenza della Corte di Appello di Lecce sarebbe nulla per omesso rilievo del difetto di procura in testa al dott. NOME COGNOME che investe una ‘ condizione stessa dell’esercizio dell’azione’ (Cass. civ. SSUU n. 4248/2016; Cass. civ. sez. III, 31.7.2015, n.16274). Il documento esibito dal MPS al momento del deposito delle memorie di replica è un atto notarile che testualmente recita: ‘ ….. è comparso il dott. COGNOME NOME COGNOME il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore, come tale legale rappresentante ed in nome e per conto della BANCA MONTE DEI RAGIONE_SOCIALE DI SIENA -SRAGIONE_SOCIALE con sede …… avente i necessari poteri di firma per la sottoscrizione del presente atto in nome e per conto della società suddetta in forza della procura speciale conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta società, Dott. NOME COGNOME nato a …… ‘. Si deduce che la procura
di cui era munito il dott. COGNOME sia stata conferita non dal legale rappresentante della società, bensì da un suo procuratore che a sua volta agiva in virtù di una procura non acquisita agli atti del giudizio (citando Cass. civ. sez. VI, 11/3/2019, n.6996 e Cass. Su n. 4248/2016 secondo cui ‘ L’atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di “legitimatio ad processum”, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata’).
4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. perché la Corte di merito, nel respingere la suddetta eccezione, ha constatato che la Banca Monte Paschi di Siena ha depositato la procura notarile su cui si fondano i poteri rappresentativi del dott. Ingrosso nella prima occasione processuale utile, in sede di deposito delle memorie di replica, dichiarando l’ efficacia sanante di tale produzione; peraltro, il documento scrutinato dalla Corte di merito posto a fondamento della decisione è riportato dal ricorrente solo in parte, mancandone la specifica allegazione, in violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. Inoltre, il motivo non si confronta con la ratio decidendi e comunque censura una valutazione in fatto svolta alla stregua dei parametri normativi sopra riferiti, dunque insindacabile nel giudizio di legittimità .
Con il terzo motivo denunciano nei confronti di Monte Paschi di Siena violazione dell’art. 2901 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1° nn. 3 e 5 c.p.c. in merito al rigetto della eccezione di carenza di legittimazione in capo a Banca Apulia sull’assunto che l’eccezione fosse stata sollevata in primo grado solo con la comparsa conclusionale e che la revocatoria potesse
essere domandata anche a garanzia di un credito eventuale e litigioso. Così giudicando la Corte di Appello avrebbe ignorato che i ricorrenti sin dall’atto di costituzione in giudizio avanti al Tribunale avanzarono l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di Bancapulia spa, avendo avuto rapporti solo con Banca Meridiana spa; deduce che pur potendosi domandare la revocatoria anche a tutela di un credito litigioso, il giudice dell’azione revocatoria ha comunque il potere -dovere, non esercitato dalla Corte di merito, di riconoscere e dichiarare l’eventuale palese infondatezza della pretesa, quando tale infondatezza sia ravvisabile ictu oculi
5.1. Le censure sono inammissibili sotto il profilo dell’art. 366 n.4 cod.proc.civ. poiché la sentenza impugnata evidenzia come la loro illustrazione non si correli alla motivazione che, di contro, ha considerato come le questioni dedotte sul diritto controverso, riferite a un separato giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non fossero state neanche rappresentate dai ricorrenti, mentre la deduzione di sussistenza del credito in capo a Banca Apulia, rilevando solo come presupposto legittimante, non apparisse affatto prima facie pretestuosa, e dunque tutelabile con l’azione revocatoria a prescindere dalla parallela azione intrapresa per l’accertamento del credito (Cass. SU n. 7074 del 2017, Cass, SU 23745 del 28/10/2020) .
5.2. Quanto al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. deve rilevarsene l’inammissibilità alla luce dell’art. 348 ter , co. 5, c.p.c. Sotto il profilo dell’art. 348 ter , co. 5 c.p.c., infatti, trattandosi di una sentenza ‘doppiamente conforme’, deve rilevarsi che la censura è inammissibile, non essendo prospettato se e in quale misura la ricostruzione dei fatti di causa si differenzi da quella della sentenza di primo grado (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774;
Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025, nella Camera di consiglio