Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34670 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
Oggetto: Revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4671/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME , rappresentati e difesi d all’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale indicato;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa d all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente-
C.C. 16.09.2025
r.g.n. 4671/2023
Pres. L.NOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ;
-intimata-
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1461/2022 pubblicata in data 12 dicembre 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. La società RAGIONE_SOCIALE proponeva avanti al Tribunale di Cremona azione revocatoria nei confronti dei signori NOME COGNOME e NOME COGNOME volta ad ottenere la dichiarazione d’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale dai predetti coniugi istituito in data 11 dicembre 2013, con riferimento a un immobile sito in Soncino (CR), ivi conferito nel fondo dal NOME, proprietario esclusivo.
Costituitisi i convenuti eccepivano in via pregiudiziale la pendenza della domanda d’accertamento della nullità della fideiussione prestata da COGNOME e posta a base del credito della banca, chiedendo, pertanto, la sospensione del procedimento; chiedevano altresì nel merito che, previa dichiarazione della predetta nullità, fosse accertato che COGNOME non aveva alcun debito nei confronti della banca, venendo quindi meno il presupposto per l’azione revocatoria nei suoi confronti, attesa in ogni caso l’estin zione della garanzia ex art. 1957 c.c. da ritenersi operante per illiceità delle clausole pattizie che la escludevano, con conseguente infondatezza della proposta azione.
Il Tribunale di Cremona con sentenza n. 413/2020 respingeva le eccezioni preliminari e di merito sollevate dai convenuti, accogliendo quindi la domanda della RAGIONE_SOCIALE attrice, ritenendo che la pendenza di un procedimento sull’esistenza ed esigibilità del credito non sia d’ostacolo all’accoglimento dell’azione revocatoria, valorizzando una serie di circostanze: l’ emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del NOME (pendente l’opposizione ex art. 645 c.p.c.), la stipula della fideiussione 9 giugno 2011 e la proprietà esclusiva dell’immobile conferito nel fondo
nonché contro
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Pres. L.NOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE patrimoniale in data 11 dicembre 2013. Dava altresì conto che lo stesso Tribunale, con sentenza n. 524/2020, aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel parallelo procedimento da NOME COGNOME, ritenendo la validità della fideiussione da questi rilasciata anche alla luce del provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55/2005 , pronuncia, a sua volta, appellata dal fideiussore.
Con atto di gravame i coniugi soccombenti hanno proposto appello contro la sentenza che ha accolto la domanda revocatoria chiedendo che, in riforma della stessa, siano respinte le domande di controparte. Gli appellanti hanno in particolare dichiarato di prestare acquiescenza alla decisione in ordine alla mancata sospensione del presente giudizio, giusta la pronunzia nel parallelo giudizio sull’opposizione, ma hanno insistito in via preliminare per la remissione della causa al giudice funzionalmente competente per accertare la nullità della fideiussione.
RAGIONE_SOCIALE, ritualmente notificata, non si è costituita rimanendo contumace.
È invece intervenuta RAGIONE_SOCIALE nella sua veste di cessionaria di RAGIONE_SOCIALE, cessione avvenuta con contratto in data 10 dicembre 2020, concludendo per il rigetto dell’appello.
Con sentenza del 12/12/2022 la Corte d’ Appello di Brescia ha respinto l’appello , confermando la sentenza di prime cure, dichiarando che la stessa sentenza è efficace anche a favore dell’intervenuta RAGIONE_SOCIALE, quale successore di RAGIONE_SOCIALE a titolo particolare nel diritto controverso; ha condannato gli appellanti in solido tra loro, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del grado, così come liquidate in dispositivo.
Avverso la sentenza della corte d ‘a ppello il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE come rappresentata da RAGIONE_SOCIALE
L’intimata società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
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RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata, dapprima, in adunanza c amerale del 17 aprile 2025 ai sensi dell’art. 380 bis .1. c.p.c. e, poi, rinviata d’ufficio all’adunanza camerale del 16 se ttembre 2025.
Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato rispettiva memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la ‘ Violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto espressi dalla suprema corte sez. 1° con la sentenza n. 13846/2019 e dalle SS.UU. con la sentenza n. 41994/2021 nonché della l. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. A) e art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’U nione europea e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 ‘ ; nello specifico, la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamente, da un lato, che sussistesse un limite o criterio temporale in ordine all’accertamento delle clausole nulle perché riproducenti lo schema costituente l’intesa vietata, limitando l’esame ad una parte del contratto di fideiussione (ed in particolare alla data di sottoscrizione), senza verificare il contratto nel suo complesso come recante clausole frutto dell’intesa vietata e, dall’altro, ritenendo necessaria a carico dei coniugi appellanti la prova della persistenza dell’intesa restrittiva all’epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione, non avrebbe preso in considerazione il fatto notorio rinvenibile nelle numerose pronunce di merito emesse in giudizi aventi il medesimo oggetto (nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI), sebbene ne avesse fatto cenno nella sentenza impugnata, affermando che detti precedenti «tendono ad estendere il portato del provvedimento succitato ben oltre i suoi limiti temporali e oggettivi». Contestano, inoltre, la deduzione della Corte d’appello secondo cui, sebbene la fideiussione oggetto di causa riporti pedissequamente le clausole frutto dell’intesa vietata, il fatto che la stessa sia una fideiussione specifica esclude a priori che possa essere sussunta tra quelle per le quali è ipotizzabile la nullità parziale, posto che l’accertamento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha avuto ad oggetto il modello di fideiussione omnibus ; in proposito i ricorrenti ritengono il contrario e ritengono che costituisca prova,
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RAGIONE_SOCIALE semmai, della peculiare pervasività dell’accordo anticoncorrenziale e r ichiamano l’arresto di legittimità n. 41994/2021, secondo cui la violazione della normativa antitrust è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale e quindi, il ‘ nomen ‘ del contratto (fideiussione omnibus o fideiussione per operazione specifica) è irrilevante ove dal testo dei contratti ‘a valle’ emerga un chiaro collegamento funzionale con l’intesa vietata ‘a monte’. Insistono, infine, nell’eccepire che la controparte non ha mai dato prova di aver provveduto nei termini di legge a proporre e coltivare nei confronti del debitore principale (RAGIONE_SOCIALE) tutte le istanze necessarie ex art. 1957 c.c., né soprattutto al fine di permettere la surroga del fideiussore nei suoi diritti ex art. 1955 c.c.; RAGIONE_SOCIALE intesa infatti, aveva inviato la comunicazione di revoca degli affidamenti al fideiussore, odierno ricorrente ed alla debitrice principale RAGIONE_SOCIALE in data 23/11/2015 (doc 5 di controparte e Doc. n. 07 di questa difesa in primo grado) ma ha notificato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale RAGIONE_SOCIALE solo il 07/10/2017 (cfr. doc. 1 di controparte – ove peraltro non risulta che il decreto sia stato notificato alla società debitrice – e Doc. 14 prodotto in primo grado dai ricorrente), dopo oltre due anni e ben oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. .
1.1. Il motivo è inammissibile.
Con il motivo in esame, si è al cospetto di una censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., priva degli elementi necessari per verificare la denunciata violazione.
Nello specifico, i ricorrenti, pur indicando la pretesa violazione delle evocate norme, si limitano a ribadire quanto già censurato con il gravame d’appello, ri proponendo la prospettazione delle medesime censure disattese sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, riportando le ragioni da questi stessi offerte ma non contrastandole in concreto, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella
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RAGIONE_SOCIALE proposizione di un ‘non motivo’, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637); nel caso di specie, parte ricorrente, si è limitata a rappresentare l’oggetto delle proprie originarie domande e delle proprie successive doglianze.
Va osservato, del resto, che i ricorrenti invocano una pretesa insussistenza del credito legittimante l’azione pauliana, reiterando le censure già formulate dall’odierno ricorrente NOME COGNOME nel parallelo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi, come illustrato da parte controricorrente nella memoria illustrativa (pag. 7 della memoria della controricorrente), con decreto di estinzione dichiarato da questa Corte in data 25 ottobre 2024, a seguito di proposta di definizione del giudizio formulata ex art. 380 bis c.p.c., non opposta.
Con il secondo complesso motivo ( indicati come 2° e 3° motivo ) i ricorrenti denunciano la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2901 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 per non avere la corte d’appello esaminato le prove addotte dagli appellanti a sostegno della carenza di scientia damni. ‘ ; nonché ‘ nullità della sentenza per vizio logico, in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4, per essere caduta in contraddizione sull’esistenza degli elementi ritenuti necessari ai fini di cui all’art. 2901 c.c. ‘ .
Lamentano che la motivazione dell’impugnata sentenza sia affetta da vizio logico e da un ‘ erronea e contraddittoria interpretazione del combinato disposto degli artt. 2697 e 2901 c.c.
Ribadiscono l’inesistenza del credito per cui controparte ha agito in revocatoria come dedotto con il precedente motivo di ricorso per cassazione.
Lamentano che in relazione agli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c. la corte d’a ppello è incorsa in errore e vizio logico della motivazione ritenendo scontato il raggiungimento della prova ad opera della attrice creditrice, senza motivare le ragioni di tale suo convincimento e respingendo le prove contrarie fornite dagli appellanti.
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In particolare , nell’esaminare il requisito dell’ eventus damni , la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante sia il fatto che il bene oggetto di azione revocatoria fosse entrato nel patrimonio del debitore COGNOME in un momento successivo alla stipula del contratto di fideiussione sia il fatto che, al momento della destinazione del suddetto immobile a fondo patrimoniale, persistesse a favore del creditore la garanzia rinveniente dall’ipoteca di primo grado iscritta sull’opificio di proprietà della debitric e principale RAGIONE_SOCIALE. Osservano che dalla congerie di tali elementi la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere l’inesistenza della scientia damni ; difatti, è mancata la prova della consapevolezza in capo al COGNOME di arrecare pregiudizio alle ragioni della creditrice attraverso la costituzione del fondo patrimoniale e la Corte d’appello non ha verificato l’effettiva esistenza in capo al COGNOME di tale consapevolezza, limitandosi a darla per scontata e omettendo completamente di analizzare le prove contrarie fornite dagli odierni ricorrenti, cadendo in contraddizione con sé stessa. Se, infatti, in un primo momento la Corte afferma che l’azione revocatoria è volta a evitare la frode ai creditori da parte dei debitori (cfr. pag. 18, 1° cpv.) poi ritiene «Del tutto irrilevante è inoltre che NOME COGNOME volesse o meno frodare i creditori… » (cfr. pag. 20, 1° cpv.); parimenti, sebbene affermi che l’azione ex adverso esperita sia volta a tutelare «il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore, a fronte della prospettiva dell’esecuzione forzata, tenda fraudolentemente a impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito» (pag. 18, 1° cpv.), osserva poi, in maniera illogica e contraddittoria, che è «parimenti irrilevante accertare se, al momento del conferimento nel fondo patrimoniale (2013), sussistessero già le difficoltà economico finanziarie che porteranno alla revoca degli affidamenti e alla liquidazione della società garantita nel 2015» (pag. 20)
Evidenziano altresì che la scientia damni non poteva essere ritenuta, se solo la Corte d’appello avesse considerato che: A) non vi erano segnali di allarme e/o insolvibilità della debitrice principale, posto che l’atto revocato risale al 2013 (cfr. Doc. 4 prodotto in primo grado) e la revoca degli affidamenti e quindi la scadenza del debito in capo a RAGIONE_SOCIALE risale invece
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AVV_NOTAIO al novembre 2015 (cfr. Doc. 7 prodotto in primo grado); B) la RAGIONE_SOCIALE era garantita da ipoteca di primo grado iscritta sull’immobile (opificio) di proprietà della debitrice principale (cfr.Doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice che, ai fini di cui all’art. 366, co.1, n. 6 c.p.c. sub Doc. 3 allegato all’odierno ricorso), garanzia, a oggi, ancora effettiva posto che il capannone/opificio di RAGIONE_SOCIALE è tuttora nella sua proprietà e non è stato fatto oggetto di alcuna azione esecutiva (cfr. Doc. 5), nemmeno da parte dell’odierna attrice in revocatoria. Le fideiussioni prestate dai soci, infatti, rappresentavano un corollario alla garanzia principale fornita, appunto, dall’iscrizione ipotecaria; C) COGNOME non poteva pensare di arrecare alcun danno alle ragioni creditorie della banca in quanto il bene immobile era stato da lui acquistato nel 2012 (cfr. Doc. 7 di controparte, prodotto dagli appellanti in appello con proprio Doc. 4), un anno dopo la sottoscrizione del contratto di fideiussione e, quindi, si trattava di un bene sul quale la banca non aveva fatto alcun affidamento all’atto della stipula della fideiussione, poiché non ancora presente nel suo patrimonio; D) Come se non bastasse, COGNOME non poteva minimamente sospettare di recare pregiudizio alle ragioni della banca poiché il bene immobile destinato a fondo patrimoniale era comunque gravato, quasi per il suo integrale valore, da ipoteca di primo grado a favore della banca che aveva concesso il mutuo per il suo acquisto (cfr. sempre Doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte attrice prodotto dagli appellanti in appello con Doc. 4), dunque, in realtà non costituiva nemmeno un bene appetibile per la banca creditrice.
Contestano anche il punto ove la Corte d ‘ appello afferma che il fondo patrimoniale è uno degli atti tipici per attuare la frode ai creditori «soprattutto nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto molti anni prima della costituzione del fondo (nel caso specifico 16 anni)» (cfr. pag. 20, penultima riga), ove si consideri che l’immobile destinato a fondo patrimoniale era stato acquistato solo l’anno prima della costituzione del fondo essendo , quindi, impossibile costituirlo nei 16 anni precedenti. Si dolgono del fatto che la Corte d’appello ha focalizzato al riguardo la propria attenzione sul fondo patrimoniale e sulla (preconcetta) strumentalità di tale istituto a frodare i creditori, cadendo
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AVV_NOTAIO in un evidente petizione di principio; osservano che, una volta provato in giudizio che il credito per cui la RAGIONE_SOCIALE procede era stato contratto direttamente da RAGIONE_SOCIALE per esigenze unicamente attinenti alla sua attività imprenditoriale trattandosi di un’apertura di credito in conto corrente (cfr. sub Doc. 3 allegato al ricorso) e che in atti vi era la prova che NOME COGNOME non era mai stato amministratore di RAGIONE_SOCIALE, bensì, unicamente, uno dei soci, il credito per cui la RAGIONE_SOCIALE procede non era destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, nemmeno indirettamente, non rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricavava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia. Contestano come la RAGIONE_SOCIALE non ha mai fornito alcuna prova in senso contrario essendo, semmai acclarato, che il credito per cui controparte procede fosse stato destinato esclusivamente all’attività d’impresa di RAGIONE_SOCIALE e non certo al soddisfacimento delle esigenze familiari del COGNOME (come peraltro dimostrano i documenti tardivamente prodotti in appello ex adverso ); neppure i ricorrenti concordano sull’interpretazione che la Corte d’ appello fornisce della sentenza di legittimità n.8201/2010 e contestano, in quanto oltretutto poco comprensibile, il passaggio della motivazione ove la Corte d’Appello afferma che «Tuttavia, la Suprema Corte aveva in esame una situazione assai diversa, essendosi il coniuge non garante opposto al pignoramento della quota di metà di proprietà dell’altra coni uge, fideiussore, operata dalla creditrice della società garantita. La garanzia offerta dalla moglie debitrice era infatti a favore della società di cui quest’ultima era amministratrice unica al momento del rilascio della garanzia. Nel caso specifico NOME COGNOME ha prestato in proprio la sua garanzia essendo semplice socio della società RAGIONE_SOCIALE unitamente agli altri soci e proprietari della stessa, NOME e NOME COGNOME, e la circostanza emerge chiaramente dal decreto ingiuntivo opposto. Nel caso in esame è poi lo stesso socio garante a conferire nel fondo un bene di sua esclusiva proprietà, non in previa comunione con la coniuge, senza che vi sia prova di una destinazione del denaro tale da imporre l’applicazione dell’art. 170 cpc»; ad avviso dei ricorrenti, l’affermazione sarebbe apodittica,
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AVV_NOTAIO incomprensibile, illogica e, in ogni caso, irrilevante posto che, ciò che rileva, è che RAGIONE_SOCIALE non gestiva e non traeva alcun sostentamento dalla RAGIONE_SOCIALE, la cui attività dunque non contribuiva affatto al mantenimento della sua famiglia.
4.1. Il complesso motivo è inammissibile.
4.1.1. Per un verso, con le censure prospettate i ricorrenti denunciano formalmente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, riproponendo nella sostanza profili di fatto invocando la rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere dalla Corte di legittimità un inammissibile nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dal Giudice d ‘ appello; nella sostanza, richiedono una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dei medesimi, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
4.1.2. Per altro verso con le censure in esame i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per essere la motivazione affetta da vizio logico, contraddittoria ed erronea, sebbene al contrario il g iudice d’appello abbia dato conto del l’ iter decisorio percorso in modo piano e adeguato, illustrando specificatamente le ragioni per le quali ha condiviso e confermato la pronuncia di prime cure.
In proposito, vale evidenziare che il giudice d’appello non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per
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AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non ricorre nel caso in cui (come in quello in esame), lungi dal mancare una specifica argomentazione, la decisione adottata ha espressamente ritenuto non fondate le doglianze degli appellanti. Va evidenziato sul punto che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 n. 4, c.p.c., – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass. Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (tra tante, Cass. Sez. 1, 6/11/2023, n. 30844; Cass. Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass. Sez. 6-5, 7/12/2017, n.29404; Cass. Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056).
In particolare, quanto all’ eventus damni, la c orte d’appello ha correttamente evidenziato che esso si configura non solo quando l’atto rende impossibile la soddisfazione del credito per totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche qualora abbia causato maggior incertezza o difficoltà nella soddisfazione della pretesa creditoria, trattandosi, nella specie, di un bene immobile di esclusiva proprietà del fideiussore (pag. 23 della sentenza impugnata), senza neppure dedurre prova che il patrimonio
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AVV_NOTAIO residuo potesse soddisfare le pretese creditorie (pag. 20 della sentenza impugnata).
Al riguardo, non appare illogico quanto affermato dalla Corte territoriale, bensì conforme alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. Sez. 63, 11/11/2022 n. 33391), che ha ritenuto irrilevante, per un verso, la circostanza che l’immobile destinato nel Fondo fosse stato acquistato successivamente all’assunzione della fideiussione posto che l’ eventus va considerato al tempo dell’atto dispositivo e irrilevante, per l’altro, l’argomentazione secondo cui il creditore avrebbe potuto escutere la garanzia ipotecaria sull’immobile della società debitrice, di cui il ricorrente COGNOME era socio e garante, tenuto conto che in un caso di solidarietà passiva, come quello di specie, l’ eventus va accertato con riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto, non rilevando l’indagine sull’eventuale solvibilità dei coobbligati (pag. 19 della sentenza impugnata).
Quanto alla scientia damni, la c orte d’appello ha legittimamente accertato che il mutamento patrimoniale era avvenuto nel dicembre 2013, ossia circa due anni dopo la garanzia assunta da COGNOME nel giugno 2011, destinando nel Fondo un bene immobile di sua esclusiva proprietà, non in previa comunione con la coniuge (pag. 23 della sentenza impugnata).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00 ( di cui euro 12.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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RAGIONE_SOCIALE quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME