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Fondo patrimoniale: quando è revocabile dai creditori

Una coppia ha istituito un fondo patrimoniale dopo che il marito aveva firmato una fideiussione. La società creditrice ha impugnato con successo questo atto tramite un’azione revocatoria. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei tribunali di merito, dichiarando inammissibile il ricorso della coppia. La sentenza ha ribadito che la costituzione di un fondo patrimoniale è un atto soggetto a revocatoria e che il coniuge non debitore è un litisconsorte necessario nel relativo giudizio, confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza.

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Fondo Patrimoniale e Azione Revocatoria: La Cassazione Conferma la Tutela dei Creditori

La costituzione di un fondo patrimoniale è uno strumento spesso utilizzato per proteggere i beni familiari. Tuttavia, quando questo atto viene compiuto in presenza di debiti, anche futuri, può essere contestato dai creditori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi consolidati in materia di azione revocatoria, chiarendo in quali circostanze tale strumento di tutela familiare perda la sua efficacia.

Il Caso: Fideiussione e Costituzione del Fondo Patrimoniale

I fatti alla base della decisione riguardano una coppia di coniugi. Il marito aveva prestato una fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società verso un istituto di credito. Successivamente, i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, vincolando alcuni beni ai bisogni della famiglia.

La società creditrice, divenuta titolare del credito originario della banca, ha agito in giudizio con un’azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) per far dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto costitutivo del fondo. Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello hanno accolto la domanda della creditrice, ritenendo sussistenti i presupposti per la revoca.

La coppia ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui la presunta carenza di prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria e l’insussistenza dei requisiti dell’azione revocatoria (il danno per il creditore e la consapevolezza di arrecarlo).

I Motivi del Ricorso e la loro Inammissibilità

I ricorrenti hanno basato il loro appello su cinque motivi principali. I primi due contestavano la legittimazione della società creditrice, sostenendo che non fosse stata fornita una prova adeguata della cessione del credito. Gli altri tre motivi, invece, vertevano sull’assenza dei presupposti della revocatoria, sulla natura dei debiti (non contratti per bisogni familiari) e sulla posizione della moglie, considerata erroneamente parte necessaria del giudizio.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Per i primi due motivi, ha rilevato che la questione sulla titolarità del credito non era mai stata sollevata nel giudizio di appello, rappresentando quindi una questione nuova e inammissibile in sede di legittimità. Per gli altri tre motivi, la Corte ha applicato l’art. 360-bis c.p.c., stabilendo che la decisione della Corte d’Appello era pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione stessa e che i ricorrenti non avevano offerto argomenti validi per un cambio di orientamento.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Fondo Patrimoniale

La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, ha confermato che la costituzione di un fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito che può diminuire la garanzia patrimoniale generica del debitore e, come tale, è soggetto all’azione revocatoria ordinaria. Ai fini dell’azione, è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio al creditore (scientia damni), che consiste nella semplice conoscenza che l’atto dispositivo rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Non è necessaria l’intenzione specifica di nuocere.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che, nel caso di un fideiussore, la scientia damni è ravvisabile nella consapevolezza di diminuire la propria consistenza patrimoniale in un momento in cui esiste già l’obbligazione di garanzia. L’esistenza del debito garantito preesiste, infatti, all’atto dispositivo.

Infine, è stato riaffermato il principio secondo cui, nell’azione revocatoria che ha per oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, entrambi i coniugi sono considerati litisconsorti necessari. Questo perché l’eventuale accoglimento della domanda porta a una pronuncia di inefficacia che riguarda l’atto nella sua interezza e coinvolge la posizione giuridica di entrambi.

Conclusioni

L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e costante: il fondo patrimoniale non è uno scudo invalicabile contro le pretese dei creditori. Se la sua costituzione pregiudica le ragioni creditorie, anche quelle derivanti da una fideiussione, può essere reso inefficace attraverso l’azione revocatoria. La decisione sottolinea l’importanza per i debitori, e in particolare per i fideiussori, di considerare attentamente le conseguenze dei propri atti dispositivi. Per i creditori, invece, rappresenta una conferma della possibilità di tutelare le proprie ragioni anche di fronte a strumenti di protezione patrimoniale familiare, a condizione che ne ricorrano i presupposti di legge.

È possibile agire in revocatoria contro la costituzione di un fondo patrimoniale?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che la costituzione di un fondo patrimoniale è un atto di disposizione a titolo gratuito che può essere oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori, qualora pregiudichi le loro ragioni.

Il coniuge che non è debitore deve comunque partecipare al giudizio di revocatoria del fondo patrimoniale?
Sì. La Corte ribadisce che entrambi i coniugi sono litisconsorti necessari nel giudizio di revocatoria avente ad oggetto la costituzione del fondo, poiché la sentenza produce effetti diretti sulla posizione giuridica di entrambi e sull’atto nel suo complesso.

Per revocare un fondo patrimoniale costituito da un fideiussore, è necessario dimostrare la sua intenzione di danneggiare il creditore?
No, non è necessaria l’intenzione specifica di nuocere. È sufficiente la semplice consapevolezza (scientia damni) da parte del fideiussore che la costituzione del fondo patrimoniale possa rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito garantito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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