SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1317 2025 – N. R.G. 00001108 2023 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere istr.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo generale dell’anno 2023, promossa da
(c.f.
)
e
(c.f.
C.F.
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO per
), procura in calce all’atto di citazione in opposizione in primo grado C.F.
– Appellanti –
CONTRO
legale rappresentante pro tempore per procura generale alle liti in atti
(P. Iva ), in persona del , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO P.
– Appellata –
(c.f.
NONCHE’ CONTRO
(c.f. e per essa quale mandataria (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello P. P.
– Appellata –
ED ALTRESI’ CONTRO
P.
) e per essa quale mandataria
(c.f.
)
in persona
del legale
P.
rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
– Appellata –
ED INFINE CONTRO
(c.f. ) e per essa quale mandataria (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello P. P.
Appellata –
E CONTRO
P.
– Appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 190 pronunciata in data 07.11.2023 dal Tribunale di Urbino
(c.f.
)
quale mandataria
di
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti :
<>
Per l’appellata
<>
Per l’appellata
<>
Per l’appellata
<>
Per l’appellata
<>
FATTI DI CAUSA
e hanno proposto distinte opposizioni ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Urbino avverso le esecuzioni immobiliari avviate nei propri confronti rispettivamente da:
-quale procuratrice di (già , la quale ha fondato l’esecuzione sul credito portato dal decreto ingiuntivo n. 916/2011 emesso dal Tribunale di Pesaro nei confronti della poi fallita, e degli stessi opponenti quali fideiussori della società;
–
quale incorporante
la quale ha proceduto in forza del titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca volontaria, stipulato tra i predetti opponenti e la banca con rogito notarile del 21.12.2000;
-la quale ha agito per la
soddisfazione del credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 363/2011 emesso dal Tribunale di Pesaro;
-la quale ha agito per la soddisfazione del credito fondato sul titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca volontaria, stipulato tra i predetti opponenti e la banca con rogito notarile del 28.05.2001.
pagina 6 di 16 Gli opponenti hanno eccepito l’impignorabilità dei beni oggetto di esecuzione immobiliare in quanto vincolati in un fondo patrimoniale dagli stessi costituito a beneficio del figlio minore in data 11.06.2003 e trascritto in data 11.07.2003, tenuto conto che la successiva risoluzione del fondo (intervenuta con convenzione stipulata in data 11.12.2008 e trascritta in data 15.01.2009) non sarebbe stata annotata a margine dell’atto di matrimonio, né autorizzata dal Tribunale per i
Minorenni e sarebbe pertanto inopponibile ai terzi; hanno altresì eccepito la nullità dei due contratti di mutuo stipulati rispettivamente con
e in quanto privi della specifica indicazione del TAE e del TAEG/ISC, con conseguente gratuità del mutuo, nonché l’usurarietà sotto vari profili delle condizioni applicate; gli opponenti hanno infine eccepito la nullità dei mutui anche per indeterminatezza del tasso d’interesse.
Costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la nullità della notifica nei propri confronti dell’atto di citazione in opposizione; ha quindi contestato la fondatezza dell’opposizione e ne ha chiesto il rigetto.
E’ intervenuta in corso di causa ex art. 111 c.p.c., per mezzo della mandataria in qualità di ultima cessionaria del credito originariamente vantato da RAGIONE_SOCIALE; l’interveniente ha chiesto l’estromissione dal giudizio di e per essa della procuratrice nonché il rigetto dell’opposizione.
Si è costituita altresì
in qualità di cessionaria del credito
originariamente vantato da contestando la
fondatezza dell’opposizione e deducendo la piena validità ed efficacia dell’atto di pignoramento immobiliare notificato in forza del titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 21.12.2000.
Si è poi costituita quale ultima cessionaria del credito originariamente vantato da e del , chiedendo il rigetto di ogni domanda avanzata dagli opponenti in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Si è infine costituita la chiedendo in particolare il rigetto della domanda di nullità del contratto di mutuo poiché del tutto infondata.
All’esito della riunione delle distinte opposizioni e della C.T.U. contabile disposta al fine di verificare l’eventuale usurarietà delle condizioni applicate, con sentenza pronunciata in data 07.11.2023 il Tribunale di Urbino ha rigettato tutte le domande attoree, condannando gli opponenti a rifondere le spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto irrilevante l’omessa annotazione dell’accordo risolutorio del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, non essendo ravvisabile un contrasto con situazioni giuridiche antagoniste vantate da terzi e non ponendosi pertanto un problema di opponibilità dell’accordo stesso; ha pertanto ritenuto l’atto risolutorio valido ed efficace sia nei confronti di (poi di , sia della del (poi , tenuto conto che entrambi gli istituti hanno avviato la procedura esecutiva dopo la trascrizione della citata risoluzione, che non vi è prova di un’eventuale impugnazione dell’atto nell’interesse di figli minori e che non è stato neppure provato da parte degli opponenti che le creditrici abbiano agito per un credito estraneo ai bisogni della famiglia, né che fossero a conoscenza di tale estraneità.
Per quanto riguarda la posizione di
(poi
e il Tribunale ha ritenuto irrilevante qualsiasi questione relativa al fondo patrimoniale, tenuto conto che entrambe le creditrici hanno fatto valere un’ipoteca iscritta ancor prima che tale fondo venisse costituito; ha altresì escluso che il mutuo stipulato in data 21.12.2000 con la prevedesse un tasso d’interessi superiore alla soglia dell’usura e che il mutuo sottoscritto con la debba ritenersi gratuito per mancata specificazione dell’ , in quanto stipulato in data ampiamente successiva rispetto alla delibera C.I.C.R. del 04.03.2003. Contr Part
Avverso tale decisione hanno proposto appello e
lamentando l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto valida la convenzione di risoluzione del fondo patrimoniale nonostante la mancata annotazione dell’accordo a margine dell’atto di matrimonio e riproponendo tutti i motivi di opposizione, anche in ordine alla nullità dei contratti di mutuo stipulati con
e
.
Costituendosi anche nel presente grado, e per essa la mandataria ha eccepito preliminarmente l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza nel capo relativo alla inopponibilità del fondo
patrimoniale alla banca creditrice procedente; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame, con la conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Si è altresì costituita la eccependo in via preliminare l’improcedibilità nonché l’inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e l’integrale conferma della sentenza di primo grado.
Costituendosi anche nella presente fase, e per essa la mandataria ha eccepito l’inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. nonché l’intervenuto giudicato parziale sul capo della sentenza di primo grado relativo alla inopponibilità del fondo patrimoniale; nel merito, ha contestato la fondatezza del primo motivo di gravame chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Si è infine costituita in giudizio e per essa la procuratrice eccependo l’inammissibilità dell’appello ai sensi
dell’art. 348 bis c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE ha invece preferito restare contumace nel presente grado. La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 12.06.2025 nelle forme previste dall’art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’appello sollevata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. da e tenuto conto che le censure mosse dal e dalla alla sentenza di primo grado non appaiono ictu oculi infondate, ma dovranno essere esaminate con attenzione alla luce delle argomentazioni su cui è stata fondata la sentenza
di primo grado; dev’essere rigettata anche l’eccezione d’inammissibilità proposta ai sensi dell’art. 342 c.p.c. da e
in quanto risulta comunque comprensibile l’individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, essendovi nel corpo dell’atto introduttivo una parte argomentativa che censura le ragioni adAVV_NOTAIOe dal primo giudice.
La giurisprudenza di legittimità ritiene del resto che non occorra la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisione del giudizio di appello.
Dev’essere infine rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata ai sensi dell’art. 329 comma II c.p.c., da in quanto il capo della sentenza asseritamente non impugnato (ovvero quello relativo all’inopponibilità del fondo patrimoniale) non è completamente autonomo, né fondato su distinti presupposti di fatto e di diritto rispetto a quello oggetto di gravame (riguardante l’efficacia dell’accordo risolutorio del fondo stesso), ma si pone piuttosto in nesso consequenziale col secondo, non essendosi quindi formato alcun giudicato parziale.
Nel merito, con il primo motivo di appello e censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto valido l’accordo volto alla risoluzione del fondo patrimoniale senza tener conto del provvedimento con cui in data 02.12.2008 il Tribunale per i Minorenni delle Marche aveva negato loro, quali genitori del minore l’autorizzazione a stipulare una convenzione matrimoniale volta proprio alla risoluzione del citato fondo; gli appellanti ribadiscono invece la piena efficacia ed opponibilità del fondo ai terzi, tenuto conto che la convenzione volta alla sua risoluzione non è stata debitamente autorizzata e che soprattutto non è stata annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Il motivo non risulta fondato.
Qualsiasi questione relativa alla validità della convenzione con cui il fondo patrimoniale è stato risolto risulta infatti irrilevante per quanto riguarda le
, fondate su ipoteche rispettivamente iscritte in data 02.01.2001 e in data 04.06.2001, ben prima dell’atto con cui in data 11.06.2003 è stato costituito il fondo patrimoniale, annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto in data 11.07.2003; tale fondo non risulta quindi opponibile ad entrambe le creditrici ipotecarie in forza del combinato disposto di cui agli artt. 162 e 2808 c.c., a prescindere dalla validità della convenzione con cui è stato successivamente risolto.
La mancata annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione con cui il citato fondo è stato risolto, peraltro, risulta irrilevante anche per quanto riguarda le esecuzioni avviate dagli altri istituti di credito.
La pubblicità prevista dall’art. 162 c.c. è infatti volta a rendere nota ai creditori l’eventuale stipula di convenzioni matrimoniali che potrebbero limitare la garanzia patrimoniale del debitore: analoga esigenza non risulta invece individuabile ove la convenzione sia volta a risolvere un fondo patrimoniale, così rimuovendo qualsiasi limite alla pignorabilità dei beni.
Anche nell’ipotesi in cui l’accordo di risoluzione fosse stato invalido ed il fondo patrimoniale fosse rimasto efficace, in ogni caso, i debitori avrebbero dovuto dimostrare l’estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n. 29983 del 25 ottobre 2021): gli odierni appellanti, invece, non hanno provato in alcun modo che le esecuzioni siano state avviate per crediti estranei ai bisogni della famiglia, né che i procedenti fossero a conoscenza di detta estraneità, discutendosi peraltro di mutui stipulati al fine di ristrutturare l’abitazione familiare.
Con il secondo motivo, poi, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha rigettato le eccezioni di nullità dei mutui contratti rispettivamente con la e con la ; gli appellanti ribadiscono la nullità del primo contratto per mancata indicazione del TAE e del TAEG o dell’ISC e del secondo contratto per indeterminatezza del tasso di interesse in riferimento all’Euribor,
nonché delle modalità di restituzione delle somme mutuate secondo il criterio di ammortamento c.d. ‘alla francese’.
Tale motivo dev’essere disatteso sotto entrambi i profili.
In tema di nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell’oggetto, o comunque per violazione delle norme relative alla trasparenza di cui all’art. 117 T.U.B., è stato chiarito che gli interessi ultralegali debbono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi, insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti.
In ipotesi di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», in particolare, ‘non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti’, purché il piano di ammortamento contenga ‘in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi’, così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l’importo totale del rimborso con una semplice sommatoria: ove il piano di rimborso riporti in maniera chiara e comprensibile i dati sopra richiamati, pertanto, non sussiste alcuna indeterminatezza o violazione delle regole in punto di trasparenza, né può ravvisarsi alcuna invalidità contrattuale neppure per quanto riguarda l’indicazione delle modalità di capitalizzazione aAVV_NOTAIOate (leggasi da ultimo Cass. S.U., sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024).
Tali principi debbono essere ribaditi anche ove si discuta di mutui a tasso variabile, purché il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze
attraverso l’indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese: il mutuatario avrà infatti piena cognizione degli elementi contrattuali, giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l’esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento.
Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo e dalla CTU contabile svolta in primo grado è emerso come entrambi i contratti contengano tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l’importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia di rata, il loro numero e la composizione di ogni singola rata per quota interessi e quota capitale, oltre all’indicazione del tasso d’interesse nominale annuo fisso e poi variabile secondo i criteri convenuti dalle parti.
In particolare, il mutuo stipulato in data 21.12.2000 con
(incorporata da prevedeva un importo finanziato di € 90.379,96 (originarie £ 175.000.000), un piano di ammortamento della durata di 240 mesi e il pagamento di due rate posticipate per anno, sviluppato mediante l’applicazione della metodologia “alla francese” con rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l’importo della rata e la quota interessi; è stato chiaramente indicato il tasso d’interesse nominale fisso del 6,15 % applicato per i primi quattro anni di ammortamento successivi alla stipula.
Deve peraltro escludersi qualsiasi profilo d’indeterminatezza anche per quanto riguarda il periodo successivo, con riferimento al quale è stato previsto un tasso vincolato all’indice IRS (o EURIRS, tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso), legato alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell’Unione Europea realizzano l’interest rate swap, diffuso
giornalmente dalla Federazione bancaria europea sulla base di dati oggettivi.
Dalla CTU contabile è inoltre emerso che il TAEG, calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale del 6,150 %, è pari al 6,243 % e pertanto ‘inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d’Italia per il periodo 01/10/2000 31/12/2000 per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso fisso (tasso medio su base annua pari al 6,63% da cui consegue un ‘tasso soglia’ del 9,945%, pari al tasso medio maggiorato della metà’ (cfr. pag. 36 della relazione peritale).
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il contratto di mutuo sottoscritto in data 28.05.2001 con
per un importo finanziato di originari € 51.645,69 (£ 100.000.000), nell’ambito del quale è stato sin dall’inizio concordato un tasso fisso del 6,250 % annuo (3,125 % effettivo semestrale), con rata semestrale costante di ammortamento al predetto tasso determinata in £ 6.799.493 ciascuna (cfr. art. 6 contratto e piano di ammortamento allegato C).
Il piano di ammortamento dell’operazione è sviluppato mediante l’applicazione della metodologia “alla francese” e prevede rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l’importo della rata e la quota interessi; il contratto prevede un periodo di ammortamento della durata di 120 mesi e il pagamento di due rate posticipate per anno, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 30.06.2001; il tasso di interesse al momento della stipula del contratto, in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 6,250%; il TAE è determinato, per effetto della scadenza infrannuale delle rate di ammortamento (periodicità semestrale), nella misura del 6,345%.
Utilizzando la formula indicata nelle istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009 si perviene così ad un TAEG pari al 6,527%, che risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d’Italia per il periodo 01/04/2001 –
30/06/2001 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso fisso (tasso medio su base annua pari al 6,82% da cui consegue un ‘tasso soglia’ del 10,230%, pari al tasso medio maggiorato della metà (cfr. all.ti 4, 5 e 6 all’elaborato peritale).
Né rileva la mancata indicazione nel contratto del TAEG, discutendosi in entrambi i casi di mutui stipulati in data antecedente rispetto alla Delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e alla circolare di Banca d’Italia del 25.07.2003, ovvero prima che venisse introAVV_NOTAIOo l’obbligo di indicare tale indice; gli accertamenti svolti dal C.T.U. hanno in ogni caso confermato che il tasso risulta inferiore rispetto alla soglia dell’usura e che non vi è stato alcuno scostamento tra il tasso pattuito e quello applicato dalla banca.
Altrettanto determinato risulta il tasso di mora, inizialmente convenuto nella misura del 7,488 % e poi aggiornato per ciascun periodo di decorrenza sulla base della quotazione del tasso Euribor 6 mesi su base 360 maggiorato di 3,00 punti percentuali.
Tale tasso non risultava usurario al momento della stipula, tenuto conto che il decreto ministeriale all’epoca vigente non faceva espresso riferimento agli interessi moratori, ma individuava comunque la soglia dell’usura nella misura pari al 10,230%.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il tasso di mora aggiornato secondo i criteri contrattualmente previsti, che non ha comunque superato la soglia individuabile nel 13,380% in forza dei criteri discendenti dall’art. 3 comma 4 del D.M. 25.03.2003.
Entrambi i contratti hanno da ultimo regolato in modo esaustivo tutte le spese gravanti sui mutuatari.
Anche sotto tali profili il gravame dev’essere quindi rigettato, con la conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado.
La totale soccombenza degli appellanti ne impone la condanna a rifondere le spese anticipate dalle parti appellate costituite anche nel presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione dell’attività processuale svolta e del valore della causa.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l’appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da e avverso la sentenza n. 190 pronunciata in data 07.11.2023 dal Tribunale di Urbino, così dispone:
RIGETTA l’appello e per l’effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
NOME e in via solidale tra loro, a rifondere le spese processuali anticipate per il presente grado da
da e da
che liquida per ciascuna in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA’ ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti, in via solidale tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l’appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME