Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10868 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10868 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7812/2022 R.G. proposto da :
COGNOME COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro PINTO IMMACOLATA, MAFFULLO MICHELE;
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di POTENZA n. 75/2021 depositata il 19/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME COGNOME conveniva in giudizio i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo emettersi declaratoria d ‘inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale dai medesimi stipulato in data 8 febbraio 2002.
A fondamento della domanda deduceva la propria qualità di creditore nei confronti del COGNOME in forza di provvedimenti giudiziali di condanna emessi in sede civile e penale per fatti diffamatori dallo stesso commessi, lamentando essere stato il fondo patrimoniale costituito al solo fine di sottrarre beni alla garanzia generica dei creditori, con intento fraudolento.
Nel corso del giudizio intervenivano, con autonome domande di revocatoria, anche i sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME anch’essi creditori del COGNOME per ragioni risarcitorie analoghe a quelle dell’attore principale.
Con sentenza n. 5/2014 il Tribunale di Potenza accoglieva le domande, dichiarando l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti dei creditori istanti.
Con sentenza n. 75/2021 la Corte d’Appello di Potenza ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da NOME COGNOME rilevando che l’inefficacia dell’atto impugnato era stata dichiarata anche con riferimento a beni da quest’ultima personalmente conferiti nel fondo, pur in assenza di una sua posizione debitoria nei confronti degli attori.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ COGNOME, il COGNOME e i COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il secondo motivo, che va per primo esaminato in quanto logicamente prioritario, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 167, 168 c.c., in combinato disposto con gli artt. 170 e 2740 c.c., nonché degli artt. 100 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l’assenza di interesse ad agire in capo alla signora NOME COGNOME.
Lamentano che la corte di merito ha pronunciato su una questione giuridicamente inesistente e comunque priva di utilità concreta per la Pinto, la quale -in quanto coniuge non obbligata -era già tutelata ex lege dall’art. 170 c.c., che limita l’aggressione dei beni compresi nel fondo patrimoniale da parte dei creditori dell’altro coniuge, solo qualora i debiti non siano stati contratti per esigenze familiari.
Lamentano ulteriormente che, avendo il giudice di prime cure dichiarato l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale esclusivamente nei confronti dei creditori personali del COGNOME per debiti estranei ai bisogni della famiglia, i diritti della COGNOME sono rimasti impregiudicati, non avendo la medesima conseguentemente interesse all’ impugnazione sul punto.
4.3. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Nell’impugnata sentenza, pur avendo correttamente riconosciuto la qualità di litisconsorte necessario in capo alla COGNOME, quale coniuge del debitore e co-costituente del fondo patrimoniale, la corte di merito ha erroneamente affermato che la relativa posizione è rimasta impregiudicata da lla declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale de quo .
Tale affermazione risulta invero violativa del consolidato principio in base al quale il coniuge del debitore, anche se non formale titolare dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, assume comunque la posizione di litisconsorte necessario, in quanto destinatario dei frutti del fondo, destinati per legge a soddisfare i bisogni della famiglia, e dunque direttamente inciso dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda revocatoria (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2023, n. 31575; Cass. civ., Sez. III, ord. 25 luglio 2023, n. 22434; Cass. civ., Sez. III, ord. 9 novembre 2022, n. 32992).
Ne consegue che l’interesse del coniuge non debitore a partecipare al giudizio revocatorio discende direttamente dalla funzione del fondo patrimoniale e dall’effetto sostanziale della revoca, a prescindere dalla formale intestazione dei beni conferiti, giacché l’atto costitutivo esplica effetti giuridici che coinvolgono entrambi i coniugi sul piano sostanziale, e non solo formale (v. anche Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 4 marzo 2021, n. 5868; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 30 giugno 2020, n. 12975).
Dell’imprunata sentenza, assorbiti gli altri motivi s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d ‘ Appello di Potenza, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 1° e il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘ Appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza