Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33348 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3971/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1550/2024 emessa dalla Corte di appello Palermo il 27 settembre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato, NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sciacca, la Banca RAGIONE_SOCIALE proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2015 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, quale fideiussore di
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di €. 203.763,88 in relazione ad un contratto di mutuo rimasto inadempiuto dal mutuatario garantito.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE svolta opposizione, NOME COGNOME lamentava: – di non avere ricevuto alcuna delle comunicazioni relative al mutuo per cui è causa; – che il mandato ad litem sarebbe stato conferito dal Presidente del CdA RAGIONE_SOCIALE Banca in assenza di potere; – di non avere sottoscritto la fideiussione data 7 agosto 2009 a favore di NOME COGNOME, azionata dalla Banca; – che la Banca non avrebbe avuto un interesse giuridicamente apprezzabile alla escussione RAGIONE_SOCIALE garanzia fideiussoria, essendo il credito pienamente garantito dall’ipoteca rilasciata dalla terza datrice COGNOME NOME; – che la banca, avendo atteso oltre quattro anni dal mancato pagamento del primo rateo di mutuo per agire nei confronti del mutuatario inadempiente, ha fatto perdere all’attore la possibilità di aggredire il patrimonio del debito del debitore; – che la banca sarebbe decaduta dal diritto di agire contro l’attore, avendo omesso di porre tempestivamente in atto le necessarie azioni giudiziarie contro il debitore principale.
Il Tribunale di Sciacca rigettava l’opposizione.
A seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, la Corte di appello di Palermo, facendo governo del principio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, in accoglimento del terzo motivo di gravame con il quale l’appellante si doleva dell’omesso accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità ex art. 1469bis comma 2 c.c. ed ex artt. 33, lett. t), 34, comma 5 e 36, comma 3, del Codice del consumo con riferimento agli artt. 1, comma 1 e art. 2 lett. b) Direttiva europea 13/93 CEE, dell’art. 5 comma 7 RAGIONE_SOCIALE lettera di fideiussione (a tenore del quale ‘i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 che si intende derogato’). In particolare, la Corte, ritenuto che “competa all’appellante la qualifica di ‘consumatore’ con conseguente legittimazione dello stesso ad avvalersi RAGIONE_SOCIALE tutela di cui al d.lgs. 206/2005, ha ritenuto ammissibile l’«eccezione di nullità consumeristica sollevata dall’appellante in primo grado quando erano già spirati i termini delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.» e l’ha parimenti ritenuta fondata nel merito, considerato «che la Banca appellata non ha provato che la clausola di
cui all’art. 5 comma 7 del contratto sia stata frutto di una trattativa tra le parti né, tantomeno, di una trattativa caratterizzata dai requisiti RAGIONE_SOCIALE individualità, serietà, effettività (Cass., 26/9/2008, n. 24262), cosicché non è dato rinvenire alcun ostacolo logico giuridico all’applicazione del regime di tutele predisposto dagli artt. 33 e 34 co. 5 del codice del consumo».
La RAGIONE_SOCIALE proponeva, dunque, ricorso per cassazione, affidato a due motivi. NOME COGNOME resisteva con controricorso.
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c., a fronte RAGIONE_SOCIALE quale la parte ricorrente ha domandato la decisione RAGIONE_SOCIALE causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso sollevato dalla parte ricorrente è così rubricato: «Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – erronea applicazione dell’art. 183 c.p.c., commi 5 e 6, in termini di modifica RAGIONE_SOCIALE domanda, nonché erronea applicazione e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte d’Appello ritenuta ammissibile la domanda di nullità RAGIONE_SOCIALE clausola n. 5.7 del contratto di fideiussione per violazione delle disposizioni a tutela del consumatore previste dal d.lgs. 206/2005, tardivamente proposta da NOME NOME dopo la scadenza dei termini utili all’attività istruttoria, dando per presupposta la qualità di consumatore in capo al fideiussore e non consentendo al RAGIONE_SOCIALE di fornire la prova contraria, con ciò violando il principio del contraddittorio».
Il secondo motivo di ricorso è così intitolato: «Violazione ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e/o difetto o illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per violazione degli artt. 101 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte d’Appello, nel pronunciare la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola n. 5.7 del contratto di fideiussione, dato per presupposta la qualità di consumatore di COGNOME NOME, omettendo di ammettere il RAGIONE_SOCIALE a fornire la prova RAGIONE_SOCIALE qualità di non-consumatore del COGNOME e/o delle trattative ex art.34, comma 4, D.Lgs n.206 del 2005, intervenute in sede di stipula del contratto di fideiussione».
2. La proposta di definizione evidenzia quanto segue:
« col primo motivo è denunciata l’erronea applicazione dell’art. 183, commi 5 e 6, c.p.c. in termini di modifica RAGIONE_SOCIALE domanda, nonché erronea applicazione e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte d’Appello ritenuta ammissibile la domanda di nullità RAGIONE_SOCIALE clausola n. 5.7 del contratto di fideiussione per violazione delle disposizioni a tutela del consumatore previste dal d.lgs. 206/2005, tardivamente proposta da NOME COGNOME dopo la scadenza dei termini utili all’attività istruttoria, dando per presupposta la qualità di consumatore in capo al fideiussore e non consentendo al RAGIONE_SOCIALE di fornire la prova contraria, con ciò violando il principio del contraddittorio;
col secondo mezzo si deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, difetto o illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per violazione degli artt. 101 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte di appello, nel pronunciare la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola n. 5.7 del contratto di fideiussione, dato per presupposta la qualità di consumatore di NOME COGNOME, omettendo di ammettere il RAGIONE_SOCIALE a fornire la prova RAGIONE_SOCIALE qualità di non-consumatore del COGNOME e/o delle trattative ex art. 34, comma 4, d.lgs n. 206 del 2005, intervenute in sede di stipula del contratto di fideiussione;
i due motivi non paiono fondati;
la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola abusiva inserita in contratto del consumatore è eccezione in senso lato, onde la sua deduzione non poteva ritenersi preclusa dal maturarsi delle preclusioni assertive: del resto, la mancata rilevazione di una nullità di protezione da parte del giudice di merito integra il vizio di omessa pronuncia qualora la relativa questione abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione (per tutte: Cass.17 gennaio 2017, n. 923);
l’accoglimento dell’eccezione è basato sulla natura abusiva RAGIONE_SOCIALE clausola (cfr. Cass. 28 settembre 2023, n. 27558, menzionata nella sentenza impugnata), oltre che sulla qualità di consumatore di COGNOME;
si delinea, a quest’ultimo riguardo, un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede: la Corte di merito ha infatti rilevato non essere emersi elementi da cui desumere che la garanzia personale prestata era espressiva dell’esercizio, da parte dell’odierno controricorrente, di un’attività
imprenditoriale o che lo stesso ricoprisse alcun ruolo nella gestione RAGIONE_SOCIALE ditta individuale di cui era unico titolare il padre: è noto, del resto, che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione RAGIONE_SOCIALE fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. Sez. U. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742);
a fronte RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’eccezione non doveva farsi luogo ad alcuna sollecitazione del contraddittorio: attività, questa, che si impone solo ove il giudice ritenga di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione una questione rilevata d’ufficio (art. 101, comma 2, c.p.c.): tale evidentemente non è quella che sia una delle parti a introdurre la questione;
vero è, piuttosto, che a fronte RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’eccezione, l’odierna ricorrente aveva la facoltà di fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi RAGIONE_SOCIALE vessatorietà RAGIONE_SOCIALE clausola: se tale potere è riconosciuto nell’ipotesi di rilievo d’ufficio di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto (cfr. Cass. Sez. U. 30 settembre 2009, n. 20935), lo stesso deve evidentemente valere quando tali questioni entrino nel giudizio dopo il maturarsi delle preclusioni probatorie per effetto dell’iniziativa RAGIONE_SOCIALE parte;
ora, spettava alla banca l’onere di fornire la prova dell’esistenza di una trattativa individuale, seria ed effettiva: prova che incombe al professionista in quanto è quest’ultimo a dover dimostrare i fatti impeditivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE vessatorietà, e quindi dello svolgimento di una trattativa caratterizzata da quei requisiti, idonea ad atteggiarsi a presupposto di esclusione dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa che qui viene in esame (Cass. 26 settembre 2008, n. 24262);
tale prova non risulta sia stata fornita;
dalla sentenza impugnata non emerge, poi, che, a seguito RAGIONE_SOCIALE
proposizione dell’eccezione di abusività RAGIONE_SOCIALE clausola, a BCC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia stata negata la possibilità di fornire la prova dell’esistenza di una trattativa individuale, seria ed effettiva; né la ricorrente ha dedotto nel proprio ricorso, che un tale impedimento sia stato ad essa effettivamente frapposto;
da ultimo, la deduzione circa l’overruling non è concludente, posto che il tema RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE qualità di consumatore in capo al fideiussore non integra una questione processuale: si rileva che il prospective overruling, garantendo alla parte il diritto di azione e di difesa che si concretizza nel neutralizzare i mutamenti imprevedibili RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali (per tutte: Cass. 14 febbraio 2024, n. 4085) ».
3. – Il Collegio reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1, secondo comma, c.p.c.
In particolare, nella memoria da ultimo depositata, la ricorrente rappresenta che, all’epoca RAGIONE_SOCIALE stipula del contratto di garanzia la giurisprudenza di legittimità era ferma nel ritenere che «la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore» ( ex plurimis, Cass. 13 giugno 2006 n. 13643). Pertanto, poiché il mutuatario NOME COGNOME aveva chiesto ed ottenuto il finanziamento «nella qualità di unico titolare RAGIONE_SOCIALE ditta omonima», era incontestabile, all’epoca del rilascio RAGIONE_SOCIALE fideiussione, che, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina delle clausole abusive, il fideiussore NOME COGNOME non rivestisse la qualità di consumatore, con la conseguenza che non vi era alcuna ragione per la quale la banca avrebbe dovuto adottare cautele che, in quel contesto e in quel momento storico, non erano richieste. Conseguentemente, il successivo mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza (di cui a Cass., 13 dicembre 2018 n. 32225) non dovrebbe operare nel caso di specie.
Ciò posto il Collegio condivide l’orientamento – peraltro, menzionato dalla stessa ricorrente – secondo cui il prospective overruling , garantendo alla parte il diritto di azione e di difesa che si concretizza nel neutralizzare i mutamenti
imprevedibili RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia (Cass. Sez. 1, 14/02/2024, n. 4085, Rv. 670265 – 01, ma si vedano, altresì, Cass. Sez. 3, 09/12/2024, n. 31681, Rv. 672983 – 02 secondo la quale la configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa RAGIONE_SOCIALE parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali; e Cass. Sez. 3, 17/09/2025, n. 25481).
Sotto altro profilo, la ricorrente deduce, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1, secondo comma, c.p.c. che, se l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione fosse stata tempestivamente sollevata dalla controparte, essa avrebbe avuto modo di provare il collegamento funzionale tra l’attività del detto garante e quella esercitata dal garantito, ed avrebbe, in particolare, potuto fornire la prova RAGIONE_SOCIALE cointeressenza del fideiussore nella gestione dell’impresa del padre.
Tuttavia, per come rilevato anche dal Consigliere delegato, dalla sentenza impugnata non emerge che, stante l’eccezione di abusività RAGIONE_SOCIALE clausola, alla BCC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia stata negata la possibilità di fornire la prova dell’esistenza di una trattativa individuale, seria ed effettiva. E, d’altra parte, la stessa ricorrente non ha mai dedotto di avere richiesto, a fronte RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’eccezione, di fornire la relativa prova contraria (alla qualifica di consumatore del fideiussore).
4. – Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., devono essere applicati – come previsto dal
comma terzo dello stesso art. 380bis c.p.c. ora richiamato – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 – 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 – 01).
Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 – 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 – 01).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma in questa sede.
La Corte
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente e con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4.000,00;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME