R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R.Gen. N. 743/23
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile n. 743/23 R.G. posto in decisione all'udienza collegiale
del 20.05.2026 d a
rappresentati e difesi dall'AVV_NOTAIO e dall' AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in INDIRIZZO per mandato conferito nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTI
C O N T R O
Rappresentata e difesa dall'AVV_NOTAIO e dall'AVV_NOTAIO
OGGETTO:
Contratti bancari
cod. 146041
Staunovo-Polacco, entrambi del foro di Milano, procuratori domiciliatari
APPELLATA
e per essa la mandataria
Rappresentata e difesa dall'AVV_NOTAIO del foro di Brescia,
procuratori domiciliatari
APPELLATA
(quale cessionaria del credito di
e per essa la mandataria
Rappresentata e difesa dall'AVV_NOTAIO del foro di Milano,
procuratore domiciliatario
INTERVENUTA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1324/23
pubblicata il 20 giugno 2023
CONCLUSIONI
Per
e
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
preliminarmente accogliere l'appello in quanto ammissibile;
riformare la prefata sentenza ed accogliere le seguenti conclusioni:
sempre in via preliminare
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli appellati per le motivazioni sopra ampiamente esposte;
ritenere quindi fondate le contestazioni effettuate dagli appellanti in ordine al contratto di conto corrente ipotecario (in quanto titolati) ed in ordine al mutuo;
Riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n.1324/2023 e per l'effetto revocare, sospendere e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo opposto nel primo grado del giudizio n. 988/2020 R.G. 805/2020 in quanto illegittimo ed infondato;
per il conto corrente - ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché
applicati in
-assenza di valida convenzione scritta, ovvero, nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta opposta e/o dei contratti relativi ai conti anticipi de quibus, perché inserite per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento banca rio goduto), inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;
ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nei contratti conto anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura e per l'effetto ritenere interamente che nulla è dovuto a titolo di interessi;
accertare la mancanza del contratto di conto corrente de quibus, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore, vigente;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze, quantificate in €. 153.766,26 che si chie de in via riconvenzionale;
da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto corrente;
All'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo degli odierni appellanti, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca appellata di corrispondere detta somma;
per il mutuo ritenere e dichiarare il mutuo carente di causa per essere stato utilizzato per estinguere passività pregresse apparenti;
ritenere e dichiarare che il tasso di interesse applicato è indeterminato per i motivi indicati al punto sopra;
ritenere e dichiarare, sempre per i motivi indicati sopra che il TAEG/ISC non è univocamente determinato;
-ritenere e dichiarare l'indeterminatezza del mutuo per effetto dell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, anatocismo nascosto e capitalizzazione di interessi e per effetto di commissioni spese varie che producono un tasso effettivo maggiore rispetto a quello dichiarato
dalla convenuta nel contratto;
accertare e quantificare il reale importo che devono corrispondere e/o ricevere gli appellanti;
ritenere e dichiarare che la RAGIONE_SOCIALE ha violato gli obblighi di informazione, come ampiamente argomentato sopra;
ritenere e dichiarare che gli appellanti hanno diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca sia per avere erogato un mutuo finalizzato all'estinzione delle passività apparenti sul conto corrente ipotecario sia per l'applicazione di clausole illegittime sia sul conto corrente che sul mutuo, da determinarsi anche in equitativa (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa);
-condannare l'azienda di credito appellata al pagamento in favore degli appellanti della misura che verrà determinata anche in via equitativa dal Tribunale a titolo di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria:
Si reitera la richiesta di CTU tecnico- contabile con i seguenti quesiti: per il mutuo
accertare e verificare che il mutuo è stato erogato per estinguere passività apparenti pregresse;
determinare il tasso di interesse del mutuo per effetto della mora, inserendo tutte le spese applicate;
ricalcolare il piano di ammortamento prevedendo la restituzione tempo per tempo del solo capitale ed in via subordinata al tasso sostitutivo;
accertare il tasso effettivamente pattuito nonché verificare lo sforamento alla stipula anche per effetto del tasso di mora;
accertare e dichiarare l'esistenza del piano di ammortamento alla francese e per l'effetto ricalcolare con un piano di ammortamento italiano
(quota capitale costante) l'effettivo dare avere tempo per tempo derivante dal contratto di mutuo;
per il conto corrente
accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti il periodo in cui vi sia stata applicazione della commissione di massimo scoperto, distintamente intrafido ed extrafido;
accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti le condizioni di valuta praticata dalla sulle operazioni attive e su quelle passive;
accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 cp, includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissione di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto;
sviluppare ex novo, i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, per il conto corrente intercorso tra le parti, alla stregua dei seguenti criteri:
m) esclusione del tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente ordinario, originale o dei successivi, nonchè dei contratti o fogli condizioni, per insufficiente indeterminatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
esclusione delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta del conto corrente ordinario non espressamente previste in contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli eventuali interessi usurari
esclusione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente
attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria.
quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dagli attori a seguito del comportamento illegittimo posto in essere dalla sia per ciò che concerne il conto corrente che per ciò che concerne il mutuo.
Per
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso e/o di legge:
-in via preliminare: disporre l'estromissione dal presente giudizio di
-in via principale: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e/o in diritto; rigettare altresì le reiterate istanze istruttorie formulate da parte appellante.
Spese rifuse.
Per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE BCC
Dichiararsi inammissibile ed in ogni caso respingersi l'avversario appello.
II) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.
III) Respingersi le avversarie istanze istruttorie.
Per
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto da e e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1324/2023, pubblicata il 20/06/2023 -Repert. n. 2595/2023 del 20/06/2023 -resa in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 4176/2020 del Tribunale Civile di Bergamo. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 24.6.2020 e , quali garanti della RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE.C.E.), in forza di fideiussione da essi rilasciata in data 18.11.2013, proponevano opposizione al decreto con il quale Tribunale di Bergamo, su istanza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE - RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla mandataria
aveva ingiunto loro il pagamento della somma di €
509.347,75 oltre accessori per il residuo impagato di un mutuo ipotecario
di originari € 530.000,00 concesso alla (poi fusa per
incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE), in data 18.12.2012, in forza di atto Rep. n. 51673/19312 di AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, risolto dalla RAGIONE_SOCIALE per inadempimento. In particolare: -eccepivano il difetto di legittimazione attiva della la quale aveva proposto il ricorso monitorio in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, senza dimostrare di essere sua mandataria, e la nullità della fideiussione da essi prestata, in quanto tre clausole della stessa sarebbero state frutto di
RAGIONE_SOCIALE -un'intesa anticoncorrenziale ;
-esponevano che nell'ambito del r apporto di conto corrente con apertura di credito ipotecaria n. 553439 intercorso a decorrere dal 24.4.2009 tra la e la erano state applicate commissioni, spese ed interessi indebiti, capitalizzazione trimestrale e calcolo delle valute, nonché applicazione di tassi usurari per € 153.766,26 , e che l 'esposizione residua di tale rapporto, pari ad € 412.000,00, era stata estinta in data 20.12.2012 con l'erogazione del mutuo per il quale era stata chiesta l'ingiunzione, il quale era nullo avendo avuto l'unico scopo di coprire l'esposizione pregressa e sarebbe stato anch'esso caratterizzato da alcune irregolarità, e per il mutuo ipotecario deducevano la nullità per mancanza di causa in quanto utilizzato per estinguere passività pregresse, l'indeterminatezza del tasso, l'anatocismo e la violazione degli obblighi informativi;
- in via riconvenzionale, previa dichiarazione di nullità delle clausole predette e di non debenza degli addebiti illegittimamente applicati, chiedevano la rideterminazione del saldo del conto corrente e la ripetizione delle somme indebitamente addebitate, quantificate in euro 153.766,26, o comunque accertare quanto ancora dovuto; chiedevano altresì dichiararsi la nullità del mutuo e accertare il reale importo dovuto, con condanna della al risarcimento del danno.
La si
costituiva in giudizio con comparsa di risposta in data 31.5.2021, deducendo la infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare ed in estrema sintesi, allegava di essere titolata ad agire in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE e nel merito, deduceva:
(i) la piena validità della fideiussione;
(ii) la sua natura di garanzia autonoma, o in subordine la presenza di una clausola solve et repete , con conseguente carenza del potere del garante di sollevare eccezioni inerenti al rapporto principale, quantomeno fino all'integrale pagamento;
(iii) l'infondatezza di tutte le contestazioni sul mutuo ipotecario non 'di scopo', inclusa quella relativa all'utilizzo della somma finanziata, che era stata utilizzata solo in parte per l'estinzione del pregresso debito ex mutuo; (iv) la carenza di legittimazione dei garanti a contestare le condizioni dell'apertura di credito ipotecaria, intestata ad una persona giuridica ed il cui saldo debitore era stato da essa estinto (con parte dell'erogazione del mutuo ipotecario), prima del rilascio, da parte loro, della fideiussione;
(v) in ogni caso, l'infondatezza di tutte le contestazioni sollevate con
riferimento a quell'apertura di credito.
Rigettata l'istanza degli opponenti di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, interveniva in giudizio
tramite la procuratrice quale cessionaria del credito per il quale era stata ottenuta l'ingiunzione.
Ritenuta la causa matura per essere definita senza necessità di istruttoria, all 'udienza del 12.1.2023 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Con sentenza n. 1324/2023, pubblicata in data 20.6.2023, il Tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione e conferma va il decreto ingiuntivo opposto, condannando e alla rifusione delle spese legali sia in favore della parte opposta che della parte intervenuta.
Avverso tale decisione, notificata in data 10.7.2023, e
proponevano appello con atto di citazione notificato in data 27.7.2023; si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (direttamente e non più tramite la procuratrice , la quale, nel ribadire che il credito ingiunto era stato ceduto a eccepiva la inammissibilità e comunque la infondatezza della impugnazione e ne chiedeva il rigetto. Si costituiva altresì quale cessionaria del credito dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE - BCC di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la estromissione dal giudizio avendo a sua volta ceduto il credito a e comunque
dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'appello perché infondato.
Interveniva in giudizio con comparsa di costituzione in data 31.01.2024, quale cessionaria del credito per cui è causa in forza di atto di cessione di crediti in blocco perfezionatosi in data 22.12.2023 con facendo proprie le difese, eccezioni e deduzioni già avanzate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di
rappresentata da RAGIONE_SOCIALE
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 20.05.2026, tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di titolarità/legittimazione ad agire di RAGIONE_SOCIALE sollevata dagli appellanti con le note di udienza del 20.02.2024.
Con contratto perfezionato a mezzo scambio di corrispondenza in data 22.12.2023 recante proposta contrattuale e relativa accettazione, sottoscritto digitalmente dalle parti, prodotto in giudizio sub doc. 2,
e per essa la procuratrice
ha ceduto pro-soluto a
RAGIONE_SOCIALE, indicandolo in modo specifico (le cancellature riguardano solo il prezzo della cessione), il credito vantato nei confronti di
ammesso al passivo del fallimento della società, in uno con le relative garanzie, segnatamente la fideiussione rilasciata dagli odierni appellanti, e e le annesse ipoteche, con subentro del cessionario in tutti i diritti azioni o ragioni vantati dalla
Cedente nei confronti dei debitori ceduti in relazione al credito ceduto, e con l'impegno ad intervenire nei procedimenti giudiziali in corso, compreso il giudizio di appello, relativi al credito oggetto di cessione, 'al fine di procurare l'estromissione d ella Cedente e/o suoi aventi causa ai sensi dell'art. 111 c.p.c.'.
Al riguardo è infondata l'obiezione secondo cui , non essendo titolare del credito, non poteva stipulare il contratto: essa, ha infatti, agito non quale titolare del credito ceduto ma in forza dei poteri ad essa conferiti dalla mandante titolare del credito, come risulta dalla procura depositata da parte RAGIONE_SOCIALE sub doc. 1, laddove al punto m) è previsto espressamente il conferimento a del potere di 'intrattenere i rapporti con i potenziali acquirenti dei Crediti; predisporre, scrivere e sottoscrivere lettere di accettazione di proposte irrevocabili di acquisto di Crediti da parte di terzi, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti'.
Va quindi dichiarato che RAGIONE_SOCIALE è divenuta titolare del credito per cui è causa in forza della predetta cessione pro soluto e, per l'effetto, va disposta l'estromissione dal presente giudizio di gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere disatteso l'eccezione di indeterminatezza della procura rilasciata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Procedendo, quindi, all'esame dei motivi di appello, con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE
<>
nella quale <> e, per gli stessi motivi, di quella rilasciata da
Non è condivisibile, secondo gli appellanti, l'affermazione del primo giudice secondo cui la dicitura 'riscossione dei crediti' inserita nella procura permetterebbe di identificare il credito per il quale
ha agito in via monitoria, non essendovi alcuna prova che i crediti della RAGIONE_SOCIALE siano tra quelli per cui è stata conferita la procura a
e, parimenti, tra quelli per cui ha conferito la procura a non risultando indicato se si tratti di procura generale o conferita in relazione a determinati affari.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel ritenere tardiva l'eccezione di nullità sia in ordine alla procura conferita a che alla cessione del credito a trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del giudiz io; avrebbe altresì errato nell'affermare che aveva dimostrato la titolarità del credito producendo la cessione del credito che, invece, non era mai stata prodotta e che a fronte della puntuale allegazione della cessione del credito formulata dalla intervenuta gli opponenti non avevano sollevato alcuna contestazione, in quanto, al contrario, essi avevano contestato la produzione in fotocopia della GU, sostenendo necessitasse la copia
autentica notarile dell'estratto della GU.
Gli appellanti evidenziano poi che ha prodotto una prima procura di conferimento di mandato ad e poi a ed un'altra procura in cui mandataria è solo senza indicare quale delle due procure si riferirebbe al credito in questione.
Il motivo è infondato e va respinto.
Con la procura conferita da RAGIONE_SOCIALE
(cfr. all. A al fascicolo del monitorio) in data 11 giugno 2018, la prima ha affidato alla seconda ' l'attività di gestione e recupero di crediti di proprietà ', in forza di una preRAGIONE_SOCIALE 'Convenzione' con la quale la RAGIONE_SOCIALE ha conferito a ' l'incarico di svolgere, in nome e per conto della medesima, la gestione ed il recupero dei crediti e delle relative posizioni attive originate presso la ivi inclusa, in particolare, l'attività di riscossione dei crediti nonché la gestione dei procedimenti relativi ', ' la gestione ed il recupero dei crediti e delle relative posizioni attive e passive, ivi inclusa, in particolare, l'attività di riscossione dei crediti, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, comprensiva di ogni attività , adempimenti e formalità ritenuti necessari o utili a tal fine nei confronti della RAGIONE_SOCIALE quali, a solo titolo esemplificativo, debitori principali, fideiussori, anche sussidiari, terzi datori di pegno o di ipoteca'; in particolare, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la procura de qua ha conferito ' mandato e procura a
legale rappresentante pro tempore con facoltà di subdelega totale o parziale ad amministratori, dipendenti e procuratori della RAGIONE_SOCIALE stessa di svolgere, in nome e per conto della conferendo a tal fine tutti i necessari poteri sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione ed ogni rapporto giuridico attivo e passivo e la rappresentanza sostanziale e processuale '.
A sua volta ha conferito a procura notarile in data 2.12.2020 espressamente indicata come 'procura speciale', come si evince dall'intestazione del documento contrattuale prodotto, <>.
Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione il conferimento del mandato ad agire in giudizio, discutendosi se l'oggetto del mandato sia determinato o determinabile e riguardi lo specifico credito per cui è causa. Ebbene, entrambe le procure risultano conformi al dettato dell'art. 1346 c.c., e sono quindi legittime, in quanto il loro oggetto risulta determinabile. Entrambe le procure prevedono, infatti, il mandato ad litem e hanno quale oggetto , la prima ' l'attività di gestione e recupero dei crediti di proprietà ' della RAGIONE_SOCIALE e la seconda ' lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la RAGIONE_SOCIALE è o sarà titolare (i 'Crediti') ' , quindi il recupero di tutti i crediti, nessuno escluso, nella titolarità della RAGIONE_SOCIALE e di tutti i crediti da quest'ultima ceduti in blocco a senza alcuna limitazione a categorie o sottocategorie (a differenza che nei casi esaminati dalle pronunce richiamate dagli appellanti).
Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE, costituita in proprio nel presente grado, ha confermato la qualità di sua procuratrice di e, quindi, la legittimazione ad agire giudizialmente in suo nome e conto a tutela dei crediti oggetto di causa. Tale contegno costituirebbe, pertanto, anche nel caso in cui si considerasse indeterminata la procura in atti, inequivocabile ratifica con effetto ex tunc della condotta difensiva e dell'operato della mandataria. E' poi inammissibile la censura relativa alla cessione dei crediti in blocco da RAGIONE_SOCIALE a avvenuta in data 16.04.2021.
Sul punto il primo giudice ha affermato che <>.
La doglianza degli appellanti avverso tale conclusione non coglie nel segno: gli appellanti si sono, infatti, limitati ad affermare che la questione della titolarità del credito in capo a era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e ad affermare di avere sin dalla prima difesa eccepito la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione in blocco dei crediti, ma nulla hanno dedotto in ordine alla interpretazione della loro condotta processuale come 'non contestazione' in quanto, nonostante fosse intervenuta nel corso del giudizio in primo grado in data 16.04.2021, quando non era ancora maturato il termine per il deposito della memoria n. 2 ex art 183 co.VI cpc, essi non avevano sollevato alcuna questione in ordine al difetto di legittimazione/titolarità del credito in capo all'intervenuta, difendendosi nel merito, e contestandola solo e per la prima volta con la comparsa conclusionale.
La decisione del primo giudice appare, peraltro, conforme al principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui colui che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, ha <> (cfr. Cass. 6.9.2021 n 24047). Quanto al rilievo d'ufficio è impedito dal passaggio in giudicato del capo de quo alla luce del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115
cpc.
Va, inoltre, sottolineato che la RAGIONE_SOCIALE ha espressamente confermato in giudizio la cessione del credito de quo a
e che il fatto che la Cedente, dopo l'intervento in giudizio della cessionaria, sia rimasta in causa senza chi edere l'estromissione, oltre che essere conforme al disposto dell'art. 111 cpc, è dipeso dalla necessità di svolgere attività difensiva avverso la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, odierni appellanti, nei suoi confronti.
Per tutte le ragioni esposte il primo motivo di appello va, quindi, respinto. Con il secondo motivo violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/1990, così motivato:
gli appellanti censurano il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni da loro sottoscritte in data 18.11.2013 per -non è stato prodotto in giudizio il provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d'Italia che, in quanto atto amministrativo, non soggiace al principio iura novit curia ; -la nullità in ogni caso non travolgerebbe l'intero contratto (Cass. SSUU n. 41994/2021) ma solo specifiche clausole contrattuali e gli opponenti non solo non avevano dedotto né provato che esse avessero trovato concreta applicazione nel caso di specie, ma nell'atto di citazione avevano eccepito la nullità di articoli del contratto sottoscritto che nulla avevano a che vedere con le specifiche clausole oggetto del provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d'Italia;
-difetta, comunque, la dimostrazione che la presenza nel contratto di fideiussione per cui è causa di alcune clausole di analogo tenore rispetto a quelle contenute nel modello ABI sia dovuta alla intesa accertata con il provvedimento dell'autorità indipend ente;
-la documentazione prodotta con le note scritte depositate il 27.09.2021 è tardiva sicchè non risulta provata la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale a distanza di anni dall'accertamento, tenuto conto che la fideiussione per cui è causa è stata sottoscritta nel 2013;
- gli opponenti non hanno allegato che in assenza delle predette clausole non avrebbero acconsentito alla sottoscrizione della fideiussione;
-non è condivisibile la natura di garanzia autonoma del contratto de quo per il mero fatto che i garanti siano tenuti al pagamento 'immediatamente' e a 'semplice richiesta', con la conseguenza che, non avendo gli opponenti dedotto né provato di avere pagato, <>:
-solo nella memoria ex art 183, comma VI, n. 1 coc, gli opponenti hanno dedotto la violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 cc, ed in ogni caso la deroga implicita a tale disposizione emerge dalla stessa previsione dell'obbligazione a pagare 'immediatamente' e 'a semplice richiesta'.
Gli appellanti censurano la decisione del primo giudice al riguardo deducendo di avere eccepito la nullità della fideiussione indicando sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli artt. 2,3,9 e l'art 5 del contratto (che riproduce la deroga all'a rt. 1957 cc) che ricalcano i contenuti compresi nello schema elaborato dall'ABI, come si evince dal confronto con tale schema. Sostengono che il contratto è stato predisposto su modello redatto dalla banca e che la presenza di tali clausole era condizione essenziale per potere ricevere il finanziamento. Rilevano che la nullità è imprescrittibile e può essere dichiarata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, con conseguente ammissibilità della documentazione prodotta in allegato alle note dell'udienza di ammissione delle prove del 27.09.2021. Insistono nella eccezione di nullità, totale o parziale, del contratto e, conseguentemente, eccepiscono la decadenza della banca dall'azione nei confronti dei fideiussori non avendo prodotto alcuna intimazione o diffida di pagamento entro i sei mesi dalla scadenza.
Contestano, poi, la necessità della produzione del provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d'Italia, richiamando pronunce di merito secondo cui esso può essere consultato dal giudice via Internet.
Aderiscono alla prospettazione della banca secondo cui il contratto da loro sottoscritto integrerebbe gli estremi di una garanzia autonoma e contestano l'affermazione del Tribunale in ordine alla deroga implicita all'art. 1957
Il motivo è infondato e va respinto.
Va, innanzitutto, premesso che la banca non ha proposto appello avverso il mancato accoglimento della sua prospettazione in ordine alla qualificazione del contratto sottoscritto dalle parti come contratto autonomo di garanzia, e che la adesione da parte degli appellanti a tale qualificazione, affermata per la prima volta a pag. 34 dell'atto di appello (e peraltro a loro sfavorevole, non potendo il garante autonomo opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale, salvo l' exceptio doli ) e, comunque, non seguita dalla contestazione delle ragioni, esposte a pag. 8 della sentenza, che hanno portato il Tribunale a qualificare la garanzia de qua come ' solve et repete ', fa ritenere ormai coperta da giudicato e non più censurabile tale qualificazione.
Ciò posto, come già sottolineato dal Tribunale, gli opponenti, odierni appellanti, non hanno prodotto in primo grado il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della RAGIONE_SOCIALE d'Italia né, si aggiunge, il parere espresso sul modulo ABI da parte dell'RAGIONE_SOCIALE.
In conformità all'orientamento del la Suprema Corte il Tribunale ha giustamente ritenuto che essi non avessero per ciò solo assolto all'onere di provare l'eccezione di nullità della fideiussione. Anche recentemente, infatti, la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha affermato che <> (Cass. 1851/2025) e ha precisato, in parte motiva, che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d'Italia, oltre che dello schema ABI a cui si riferisce; esso <>.
Ciò già basterebbe per respingere il motivo di appello.
Rileva, in ogni caso, la Corte che anche nel caso in cui tali documenti fossero stati prodotti o acquisiti d'ufficio, resterebbe da esaminare la presenza nei testi della fideiussione in questione, di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di RAGIONE_SOCIALE d'Italia ovvero l'art. 2 'clausola di reviviscenza', l'art. 6 'rinuncia di cui all'art.1957 c.c.' e l'art. 8 'clausola di sopravvivenza' presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di RAGIONE_SOCIALE d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo la garanzia fideiussoria stata rilasciata nel 2013, quindi diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di RAGIONE_SOCIALE d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990, dunque un decennio prima della stipula del patto in esame.
Nel parere espresso sul modulo ABI da parte dell'RAGIONE_SOCIALE si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno 'spontaneo' del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Ritiene, pertanto, la Corte che anche se fosse stato prodotto o acquisibile d'ufficio, non si potrebbe, nella specie, comunque attribuire al provvedimento di RAGIONE_SOCIALE d'Italia n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguard o alla fideiussioni in esame, stipulata in un periodo ben lontano (2013) rispetto a quello oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Il mero richiamo al provvedimento di RAGIONE_SOCIALE d'Italia, nonché la presenza di tali clausole nel contratto de quo non può ritenersi elemento sufficiente al fine di pro vare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale della banca predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
La conclusione che precede ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della SC (Cass. sent. 1851/2025), secondo cui una delle circostanze fattuali necessarie all'integrazione della nullità parziale è ' l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della RAGIONE_SOCIALE d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento preRAGIONE_SOCIALE, bensì offrendone altra e specifica prova ' , nella specie non fornita.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi, se non l'invocato provvedimento quale 'prova privilegiata', ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tali clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito (cfr. Cass. 2025 cit.).
Nel caso di specie, i fideiussori si sono limitate a dedurre la conformità delle clausole presenti nella propria fideiussione allo schema ABI e la conseguente nullità della fideiussione, riportando la giurisprudenza in materia, senza offrire di provare in altro modo la dedotta intesa anticoncorrenziale, stante la tardività della produzione documentale allegata alle note di udienza successive al termine delle preclusioni istruttorie.
In ogni caso, l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust avrebbe potuto comportare unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero cont ratto di fideiussione. Al riguardo le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che: <>.
Nella specie, come giustamente osservato dal Tribunale gli appellanti non hanno dedotto in primo grado 'una diversa volontà delle parti' nei termini sopra indicati.
Il Tribunale, inoltre, nel rigettare l'eccezione di nullità ha altresì condivisibilmente affermato che <>, con conseguente irrilevanza della loro nullità parziale anche ove essa fosse stata fondata.
Solo, infatti, nella memoria ex art 183, VI comma, n. 1 cpc, gli appellanti hanno invocato la loro liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e, dunque, l'operatività della decadenza prevista nell'ipotesi di mancata tempestiva proposizione da parte del creditore di istanze a tutela del credito nei confronti del debitore garantito, semplicemente deducendo, anche in appello, che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe prodotto alcuna intimazione o diffida di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza.
L'eccezione di decadenza è tardiva ed inammissibile, trattandosi di eccezione in senso stretto che può essere sollevata solo dalla parte entro i termini preclusivi e non di eccezione di nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; inoltre, come affermato dalla SC, l'accertamento della nullità della clausola non interferisce con l'eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. Cass. 25.01.2025 n. 1851; Cass. 17.02.2026 n. 3556). Giova, peraltro, osservare quanto al rilievo d'ufficio che, c ome affermato dalla RAGIONE_SOCIALEzione con indirizzo costante e recentemente ribadito, l'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio della questione (nel caso esaminato dalla SC l'usura) <> (Sez. 1, Ordinanza n. 8669 del 2025).
In ogni caso, l'eccezione di decadenza della RAGIONE_SOCIALE dalla garanzia ex art 1957 cc, anche ove tempestivamente sollevata, sarebbe stata infondata: come già evidenziato dal Tribunale, il contratto di fideiussione prevede la clausola di pagamento 'immediatamente' e 'a semplice richiesta', da intendersi, come correttamente affermato dal primo giudice, quale clausola solve et repete , che, come tale, impone al garante di non ritardare il pagamento opponendo eccezioni inerenti al rapporto principale.
E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che <> e ciò a maggior ragione nel caso in cui <> in quanto <> (cfr. RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. III, 27/02/2025, ud. 10/01/2025, dep. 27/02/2025, n.5179).
Poiché tale termine è stato osservato posto che in data 6.12.2017 la ha comunicato tanto alla debitrice principale quanto ai garanti la decadenza dal termine e la revoca della linea di credito contestualmente intimand o il pagamento dell'importo residuo dovuto, con ciò il garante è stato reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale e gli è stato intimato il pagamento immediato.
Anche il secondo motivo va dunque respinto.
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere la violazione dell'art. 118 TUB ritenendola smentita dal doc. 7 prodotto dalla banca nonché sul presupposto che l'art. 4 del contratto di fideiussione impone in capo agli appellanti l'onere di informarsi con l'istituto di credito e che la banca aveva fornito la prova di avere effettuato le comunicazioni ai fideiussori.
In primo luogo rilevano che tali comunicazioni sono indirizzate alla debitrice principale e non ai fideiussori i quali non hanno, pertanto, mai ricevuto comunicazioni sull'andamento del rapporto, e che in ogni caso la banca non ha provato che siano stati ricevute dalla destinataria.
Contestano, inoltre, il richiamo all'art 4 del contratto di fideiussione, trattandosi di clausola nulla per violazione della normativa antitrust. Il motivo è inammissibile.
Gli appellanti, infatti, con il gravame affrontano soltanto due delle tre rationes decidendi , quella secondo cui le censure di violazione dell'obbligo di rendicontazione periodica della situazione del debitore principale sarebbe smentita dall'art. 7 versato in atti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che attesta l'assolvimento di tale obbligo e che l'art. 4 del contratto prevede che debba essere il fideiussore a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e quella per cui in atti non risulti la prova di una richiesta di informazioni rivolta agli opponenti.
Nessuna critica viene invece mossa all 'altra autonoma ratio decidendi secondo cui <>.
Il gravame non attinge la riportata argomentazione per contrastarla, rimanendo inficiato da inammissibilità: affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame si confronti con tutte le rationes decidendi , esponendo compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Tale ratio decidendi è dunque ormai coperta dal giudicato. Va, infatti, applicato il principio espresso costantemente dalla Suprema Corte secondo cui ' Quando, infatti, la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse ' (cfr. Cass. 6.7.2020 n. 13880. Nello stesso senso da ultimo Cass. sez lav. 6.3.2025 n. 5960). Anche se il motivo venisse accolto, la sentenza non potrebbe sul punto essere riformata perchè comunque sorretta dalla ratio decidendi non contestata.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che non essendo titolari del rapporto di conto corrente n. 553439 ed essendo la fideiussione omnibus stata stipulata in epoca successiva alla chiusura del conto, gli stessi non potevano sollevare alcuna eccezione.
A sostegno della doglianza richiamano l'art. 1272, terzo comma cc e deducono che avendo estinto il debito della titolare del conto corrente sono legittimati a sollevare i vizi da esso presentati.
Anche questo motivo è infondato.
Si conviene con il Tribunale che sul punto ha così motivato: <>
In forza del contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 18.11.2013, infatti, essi garantiscono solo i debiti presenti e futuri e quindi il mutuo ipotecario concesso alla società debitrice il 18.12.2012 e non anche ildebito derivante dal contratto di c/c con apertura di credito n. 553439, chiuso prima del rilascio della fideiussione. Non risponde, inoltre, al vero che essi avrebbero estinto il saldo debitore di quel conto corrente, avendovi invece provveduto la debitrice principale con una parte dell'erogazione del mutuo ipotecario che la banca ha concesso alla società quando ancora la fideiussione non era stata rilasciata e non ai garanti.
In ogni caso il motivo sarebbe comunque inammissibile. E', infatti, passata in giudicato, in quanto non sottoposta ad alcuna censura da parte degli appellanti, l'altra ed autonoma ratio decidendi (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) secondo cui gli opponenti con il contratto di garanzia solve et repete < >.
Né valgono le censure di nullità del solve et repete secondo la disciplina consumeristica svolte per la prima volta dagli appellanti con la comparsa conclusionale, che avrebbero dovuto essere svolt e con l'atto di appello per evitare il passaggio in giudicato della suddetta ratio decidendi .
Resta, dunque, assorbito nel rigetto del quarto motivo sia il quinto motivo di appello con cui si lamenta il rigetto delle prove ritualmente richieste, segnatamente la ctu volta a rideterminare il saldo del conto corrente, sia il sesto motivo di appello , con il quale gli appellanti hanno riproposto tutte le eccezioni sollevate in primo grado con riferimento alla illegittimità degli addebiti relativi al medesimo conto corrente, lamentando l'omessa motivazione sul punto da parte del primo giudice, eccezioni che, per le ragioni esposte, non potevano essere sollevate dagli appellanti e, in ogni caso, secondo l'affermazione del Tribunale ormai coperta da giudicato, non potevano essere esaminate prima dell'avvenuto pagamento della somma intimata. Ne resta assor bita anche l'eccezione di nullità del mutuo con riferimento alla somma di euro 153.766,26 in quanto volta a coprire addebiti la cui illegittimità non è stata dimostrata.
Quanto alla eccepita nullità del contratto di mutuo per difetto di causa in quanto destinato a ripianare la pregressa esposizione debitoria del conto corrente, in primo luogo non risponde al vero che il mutuo sia stato concesso a quest'unico scopo, stante la differenza tra l'erogazione (€ 530 mila) ed il saldo passivo del conto ipotecario al momento del bonifico disposto dalla (€ 410 mila circa) .
In ogni caso, sulla questione relativa alla validità del mutuo cd. solutorio destinato a ripianare debiti pregressi appare sufficiente richiamare la recente sentenza delle Sezioni Unite della SC del 5 marzo 2025 n. 5841 che hanno escluso la nullità in quanto, in sintesi, con l'accredito delle somme sul conto corrente, anche con una mera operazione contabile, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita e ciò a prescindere dal successivo impiego delle somme; le Sezioni Unite hanno, inoltre, escluso che si tratti di 'mutuo di scopo' o di pactum de non potendo in quanto lo spostamento di denaro costituisce il presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente. Hanno quindi concluso che l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.
Non vi sono, pertanto, i presupposti per il rilievo della nullità del mutuo del 18.12.2012 per cui è causa sol perché la somma mutuata è stata destinata a ripianare la preesistente situazione debitoria del conto corrente poi estinto, incontestato essendo, per averlo allegato gli stessi appellanti, che la somma mutuata (euro 530.000) sia stata accreditata sul conto corrente n. 262994-94, entrando quindi nella disponibilità materiale e giuridica della società mutuataria.
Anche la dedotta nullità del mutuo derivante da un piano di ammortamento che sarebbe stato indeterminato in quanto a rata costante, tasso variabile e rimborso in 240 rate, con la conseguenza che se il tasso fosse variato, sarebbe stato necessario modificare la durata, con indeterminatezza delle condizioni di rimborso, è infondata.
La modalità di ammortamento dei mutui a tasso variabile con un numero predeterminato di rate costanti, infatti, comporta che le rate siano tutte di uguale importo e che il piano di ammortamento venga elaborato, quanto all'entità di ciascuna rata, in base al tasso in vigore al momento della stipula del contratto. Se il tasso d'interesse varia, viene modificata l'entità delle singole rate, che vengono rideterminate in base al nuovo tasso, in modo tale che il rimborso avvenga sempre con versamenti di pari importo l'uno rispetto all'altro (quindi costanti), ferma restando la durata , mentre q uello che varia è l'ammontare delle rate , come risulta, infatti, dallo sviluppo del piano di ammortamento (cfr. doc. 3). L 'art. 6 del contratto, infatti, prevede che 'il predetto piano di ammortamento ha valore puramente indicativo, essendo stato elaborato in base alla misura del tasso di interesse applicato al momento della stipula del contratto ed ipotizzandone la costanza nel tempo'.
Quanto alla indeterminatezza del mutuo per effetto dell'utilizzo del piano di ammortamento dalla francese e all'anatocismo nascosto in tale piano, rileva la Corte che il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi secondo il regime della c.d. capitalizzazione composta; esso non si pone in contrasto con il divieto di anatocismo trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.
Si tratta, quindi, di una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi; tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.
Tale tipologia di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante. Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati se mpre e solo sul capitale residuo e non sugli interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
Tali considerazioni sono state confermate nella pronuncia a Sezioni Unite n. 15130/2024, per cui in <>. Deve dunque escludersi, prosegue la Corte, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto»
degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se l'ammortamento 'alla Francese' può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi». Il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interess e effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b. La decisione però chiarisce che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, 'quanto piuttosto dall'essere tale ef fetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato'. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla <>.
La Suprema Corte ha successivamente affrontato il tema in questione con specifico riferimento ai mutui a tasso variabile, come nel caso di specie: <> (Cass. 7382/2025).
Pertanto, non merita alcuna censura la statuizione con cui il Tribunale, accertato che tutti i costi dell'operazione sono stati indicati in modo dettagliato, ha escluso che il piano di ammortamento alla francese produca un effetto anatocistico vietato dall 'art. 1283 cod.civ.
Giova, infine, sottolineare che gli appellanti, essendo fideiussori, non sarebbero stati in ogni caso legittimati a proporre la domanda di ripetizione dell'indebito risultante dall'eventuale saldo positivo del conto corrente o dalla nullità del mutuo, spettante esclusivamente al debitore principale titolare dei due rapporti, né tantomeno la domanda di risarcimento del danno derivante dalla riduzione di liquidità a disposizione della società correntista e dalla segnalazione della medesima presso la centrale rischi, trattandosi di danno che, secondo la stessa prospettazione degli appellanti, sarebbe stato subito dalla società.
L'appello a, pertanto, respinto con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo tenuto conto dei parametri medi ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 scaglione da 260.000 a 520.000, ad eccezione della fase istruttoria alla quale si applicano i parametri minimi tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Quanto alle spese della intervenuta rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111 cod.proc.civ. richiamando le conclusioni già formulate dalla RAGIONE_SOCIALE e producendo la documentazione versata in atti dalle cedenti.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono, quindi, essere poste a carico dell'appella nte, oltre che le spese dovute alla controparte processuale he ha proseguito la propria attività processuale, anche quelle della cessionaria giustificandosi, pertanto, nei confronti di quest'ultima, la compensazione delle spese del grado. Non può, infatti, richiamarsi, in quanto non opponibile agli appellanti che ne sono rimasti estranei, l'obbligo assunto dalla cessionaria RAGIONE_SOCIALE con il contratto di cessione de quo di intervenire nel giudizio riguardante il credito ceduto per procurare l'estromissione della Cedente, estromissione che richiede, peraltro, l' accettazione delle altre parti del giudizio, non intervenuta nella specie, e tenuto conto che 'indipendentemente dalla suddetta costituzione' il contratto prevedeva che la Cessionaria fosse comunque tenuta a manlevare la Cedente dagli effetti, anche eventualmente negativi, della sentenza.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente
pronunciando:
dichiara la estromissione dal giudizio di
rappresentata da
rigetta l'appello proposto da
e
avverso la
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1324/23 del 20 giugno 2023;
condanna
e
al pagamento delle spese
processuali in favore di
e di
rappresentata da
che liquida, per ciascuna delle appellate, in euro
4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro
2.940,00 per la fase istruttoria ed euro 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e cpa.
Compensa integralmente le spese del presente grado tra gli appellanti e RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 luglio 2026
I L CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NOME COGNOME NOME COGNOME