Cartella esattoriale fondo garanzia: la validità della riscossione diretta
L’opposizione a una cartella esattoriale fondo garanzia rappresenta un tema di grande attualità per le imprese e i fideiussori che hanno beneficiato del sostegno pubblico. Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha fatto chiarezza sulla procedura di recupero crediti attivata dallo Stato dopo l’escussione delle garanzie pubbliche concesse alle piccole e medie imprese.
Il caso della cartella esattoriale fondo garanzia
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una cittadina contro una cartella di pagamento notificata per il recupero di oltre 36.000 euro. Tale somma era dovuta a seguito dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, che aveva pagato l’istituto bancario finanziatore dopo l’inadempimento della società debitrice principale. L’opponente, in qualità di fideiussore, contestava la legittimità dell’iscrizione a ruolo, lamentando l’assenza di un titolo esecutivo preventivo che accertasse il debito.
Natura del credito e procedura di riscossione
Il nucleo della controversia riguarda la natura del credito vantato dall’ente gestore del Fondo. Quando lo Stato, tramite il Fondo di Garanzia, interviene per coprire un debito bancario, non si limita a sostituirsi al creditore originario in un rapporto privato. La legge prevede infatti una vera e propria mutazione del credito, che acquisisce natura pubblicistica e privilegiata.
La legittimità della cartella esattoriale fondo garanzia
Secondo l’orientamento consolidato, la riscossione mediante ruolo è pienamente legittima in virtù delle norme speciali che regolano i fondi pubblici. L’articolo 8 bis del D.L. n. 3/2015 stabilisce chiaramente che il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo deve avvenire mediante iscrizione a ruolo. Questa previsione speciale deroga alle norme ordinarie che richiederebbero un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna prima di procedere all’esecuzione.
Le motivazioni
Il Giudice ha fondato la propria decisione sulla distinzione tra il rapporto privatistico tra banca e impresa e quello pubblicistico che nasce tra il Fondo di Garanzia e il beneficiario (o i suoi garanti). Con l’escussione della garanzia, avviene una surroga legale del garante nella posizione del creditore. Questo passaggio genera un diritto di natura privilegiata volto a recuperare risorse pubbliche. Pertanto, l’eccezione di mancanza di un titolo esecutivo è infondata, poiché la legge stessa autorizza l’uso della procedura esattoriale come strumento diretto di tutela del patrimonio statale, senza necessità di ulteriori passaggi giudiziari preliminari.
Le conclusioni
In conclusione, la domanda di opposizione è stata integralmente rigettata. La sentenza riafferma che chi presta fideiussione a fronte di un finanziamento garantito da fondi pubblici si espone alla riscossione coattiva immediata in caso di inadempimento. La regolarità della procedura di iscrizione a ruolo e la natura privilegiata del credito rendono la cartella esattoriale uno strumento legittimo ed efficace per il recupero delle somme, precludendo contestazioni basate sulla mera assenza di un preventivo accertamento giudiziale del debito.
Si può contestare la cartella esattoriale fondo garanzia se non c’è una sentenza precedente?
No, per i crediti derivanti dal Fondo di Garanzia PMI la legge autorizza l’iscrizione a ruolo diretta senza la necessità di un preventivo titolo esecutivo giudiziale come una sentenza o un decreto ingiuntivo.
Cosa accade al fideiussore se il Fondo di Garanzia paga la banca?
Il Fondo si surroga nei diritti della banca e il debito si estende al fideiussore, il quale diventa obbligato verso lo Stato e può subire la riscossione coattiva tramite cartella esattoriale.
Quale grado di priorità ha il credito del Fondo di Garanzia rispetto ad altri debiti?
Il credito del Fondo è considerato privilegiato ex lege e prevale su quasi ogni altro diritto di prelazione, fatta eccezione per le spese di giustizia e alcuni crediti da lavoro dipendente.