SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1318 2024 – N. R.G. 00000642 2023 DEL 02 11 2024 PUBBLICATA IL 04 11 2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 642 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica Parte_1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di rapp. e difesa dall’AVV_NOTAIO.to NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO.to NOME COGNOME e dall’avv.to COGNOME presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica CP_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
‘Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
in accoglimento dell’appello proposto a mezzo del presente atto ed in totale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 306 resa dal Tribunale di Genova in data 03-06/02/2023 a definizione del giudizio R.G. n. 4451/2020, notificata a in data 25 maggio 2023: Parte_1
nel merito ed in via principale respingere l’avversaria opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare quindi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 316 reso dal Tribunale di Genova, nella persona del AVV_NOTAIO , in data 30/1/2020 in favore di
ed a carico del Sig.
– nel merito ed in via di subordine nella denegata e non creduta ipotesi di revoca – anche parziale del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Sig. , nella sua qualità di garante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a corrispondere in favore di l’importo di €. 26.059,96 oltre interessi maturati e maturandi da conteggiarsi al tasso dell’ euribor, tempo per tempo vigente, maggiorato di 3,5% (tasso da contenersi nei limiti dei tassi soglia Parte_1 CP_1 CP_1 Parte_1
periodicamente fissati dal RAGIONE_SOCIALE in attuazione RAGIONE_SOCIALE Legge 108/1996 – cfr. doc. n. 8 fascicolo fase monitoria) a far data dal 1/7/2014 al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.’
PARTE APPELLATA
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, respingere l’appello proposto da poiché infondato in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte l’impugnata sentenza. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.’ Parte_1
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2020 del 30.01.2020, emesso dal Tribunale di Genova, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 26.059,96, oltre agli interessi ed alle spese legali per la fase monitoria liquidata in € 1.000,00 per compenso professionale in € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% iva e cpa e oltre alle successive occorrende. CP_1 Parte_1
L’opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge e per un importo non dovuto.
L’opponente deduceva:
che in data 16/5/1994 la veva chiesto ed ottenuto dall’odierno opponente il rilascio di una garanzia personale (fideiussione omnibus) fino a concorrenza di Lit. 360.000.000 (€. 185.924,59) a copertura di ogni operazione bancaria e a fronte delle esposizioni di conto corrente RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, sedente in Genova, di cui il garante era socio. La fideiussione (doc. sub n. 4 di controparte) veniva rilasciata mediante sottoscrizione di un prestampato uniforme, predisposto dalla Banca e conforme ai noti modelli uniformi A.B.I., affetto da nullità. Il modulo prestampato veniva inviato dalla Banca a sé medesima in data 17/05/1994 a mezzo del RAGIONE_SOCIALE Utenti di , come risulta dal timbro di annullamento del francobollo su di esso apposto. Parte_1 CP_2
che la , in data 8 luglio 2005, aveva stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE e un atto di mutuo per l’importo di € 150.000,00 (prod. 2), da rimborsare in dieci anni con decorrenza 01/01/2006. Tale mutuo veniva garantito sempre personalmente da e la prestata garanzia veniva rafforzata dalla concessione di garanzia reale, mediante iscrizione di ipoteca decennale su un bene immobile di proprietà del garante per l’importo di € 300.000,00 (prod. 9). Parte_1 CP_1 CP_1
che il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1/ del 08/01/2015 (prod. 3),aveva dichiarato il fallimento RAGIONE_SOCIALE società ; Parte_2
che in data 22.03.2018 era stata chiusa la procedura fallimentare (prod. 4);
che non si era insinuata, né tempestivamente né tardivamente, al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, inviando al garante, a mezzo raccomandata del 10/04/2019, una diffida stragiudiziale invitandolo al versamento dell’importo di € 73.905,99 oltre interessi (prod. 5); Parte_1
che l’opponente aveva contestato sia la debenza e sia l’importo (prod. 6), chiedendo invano la documentazione giustificativa RAGIONE_SOCIALE richiesta;
che aveva eseguito un’inammissibile manovra di ‘compensazione’ sul conto corrente di trasformando un saldo attivo di circa € 12.000 in un saldo contabile passivo di -€ 126.674,74. Tale operazione veniva immediatamente annullata dopo un’opportuna diffida (prod. 7, 8 A, 8 B). Parte_1 CP_1
Preliminarmente l’opponente si opponeva alla concessione RAGIONE_SOCIALE provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e lamentava la nullità del contratto di fideiussione del 16/5/1994 per violazione dell’art. dell’art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) considerato che il contratto era stato sottoscritto utilizzando lo schema predisposto dall’A.B.I. per le fideiussioni omnibus, modalità che determina la nullità dell’accordo. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo andava revocato.
L’opponente aggiungeva:
che nell’ipotesi in cui il contratto di fideiussione 16/5/1994 dovesse intendersi trasferito e fatto rivivere nell’atto di mutuo con la garanzia personale ivi prestata, depurata dalle clausole di nullità,
sarebbe decaduta dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione
fideiussoria da parte di Parte_1 CP_1
che nel caso di fallimento del debitore il termine di sei mesi decorre dalla data di dichiarazione del fallimento e, quindi, nel caso di specie, stante il deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1/2015 il 08/01/2015,
al fine di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., avrebbe dovuto agire o contro il debitore principale fallito (insinuandosi al passivo del fallimento) o, in mancanza del beneficium excussionis, nei confronti del garante nelle forme ordinarie, entro l’8/07/2015. Ma l’opposta ha mai agito contro l’odierno opponente soltanto nel 2019; Parte_1
che l’art. 6 del contratto di fideiussione 16/5/1994, nel quale era prevista la deroga all’art. 1957 c.c., era da dichiararsi nullo, per violazione delle Legge Antitrust, anche nel caso in cui il Tribunale adito ritenesse di non dichiarare la nullità integrale RAGIONE_SOCIALE fideiussione sottoscritta;
che l’RAGIONE_SOCIALE), con proprio provvedimento n. 14251/2005 (prod. 13), aveva rilevato la nullità dell’art. 6 (deroga dei termini previsti dall’art. 1957) del contratto di fideiussione predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, precisando che ‘la standardizzazione RAGIONE_SOCIALE clausola in esame produce effetti anticoncorrenziali, in quanto fissa condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, che impediscono un equilibrato contemperamento degli interessi RAGIONE_SOCIALE parti. In particolare, tale clausola ha lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza RAGIONE_SOCIALE banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi RAGIONE_SOCIALE stessa’;
che la Banca d’Italia, con il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 2 maggio 2005 (prod. 14), aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE per la fideiussione omnibus poiché in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), RAGIONE_SOCIALE legge n. 287/90. Quindi, il decreto ingiuntivo opposto andava revocato, per inosservanza del termine di cui all’art. 1957 c.c., da parte
di Parte_1
che l’ipoteca volontaria, garanzia reale collegata alla garanzia personale concessa da era legata al mutuo (che doveva essere restituito in dieci anni) era stata iscritta nei Registri Immobiliari il 13/07/2005 per la durata di anni dieci (prod.9), era scaduta; […] CP_1
che l’atto di mutuo era stato posto in essere da parte RAGIONE_SOCIALE banca in violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede, con conseguente nullità dei negozi in esso contenuti.
Si costituiva l’opposta che eccepiva: – l’incompetenza del Tribunale a decidere sulla validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALE fideiussione sottoscritta da nell’interesse RAGIONE_SOCIALE CP_1 Parte_3
ed in favore di avuto riguardo alle disposizioni relative alla Legge 287/1990 (cd. ‘ Legge Antitrust’) in quanto tale materia è riservata alla cognizione esclusiva ed inderogabile RAGIONE_SOCIALE sezione specializzata delle imprese; – la carenza di legittimazione attiva del chiedeva di respingere l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. […] Parte_1 CP_1
Con sentenza n. 360-2023, pubblicata il 06.02.23, il Tribunale di Genova così decideva:
Respinge l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla
Parte_1
II) Accerta e dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola di cui all’art. 6 del prodotto contratto di fideiussione omnibus del 16/05/1994 e per l’effetto dichiara l’estinzione RAGIONE_SOCIALE fideiussione per intervenuta decadenza di ex art. 1957 c.c. Parte_1
III) Respinge la domanda di pagamento dell’importo ingiunto fondata dalla sull’ipoteca volontaria de qua;
Parte_1
IV) In accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo , revoca l’opposto decreto ingiuntivo n.316/2020;
Dichiara tenuta e condanna la cod. fisc. ,in persona del leg.rappr. pro-tempore, a rifondere al sig. cod. fisc. , le spese di lite, che liquida in € 286,00 ( duecentottantasei/00), per esborsi ed € 4.390,00 ( quattromilatrecentonovanta/00) per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust. n.55 del 10/03/2014, IVA e CPA, come per legge.’ Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’opposta in primo grado, la quale insisteva per il rigetto dell’opposizione e, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo, per la condanna di al pagamento, in favore dell’odierna appellante, dell’importo di €. 26.059,96 oltre interessi maturati e maturandi da conteggiarsi al tasso dell’euribor, tempo per tempo vigente, maggiorato di 3,5% a far data dal 1/7/2014 al saldo. L’appellante formulava i seguenti motivi di gravame: Parte_1 P.IVA_1 CP_1 C.F._1 CP_1
Erroneità del capo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con cui il Tribunale – dopo aver dato atto che ‘parte attrice chiede dichiararsi la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola n. 6 inserita nelle condizioni generali RAGIONE_SOCIALE fideiussione impugnata in quanto riproduttiva di uno schema negoziale vietato’ ed essersi limitato a richiamare dapprima il provvedimento n 55/2005 con cui la Banca d’Italia ha stabilito che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE per le fideiussioni omnibus sottoscritte negli anni 2002-2005 contengono disposizioni che, se applicate in misura uniforme, sono in contrasto con l’art. 2 comma 2, lett. a) RAGIONE_SOCIALE Legge n° 287/1990 e, di poi, la sentenza n° 41994/2021 con cui le Sezioni Unite del Supremo RAGIONE_SOCIALE hanno statuito la nullità, per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust, delle clausole n. 2, 6 e 8 contenute nelle fideiussioni ‘a valle’ conformi allo schema predisposto dall’ABI e riproduttivo dell’intesa vietata ‘a monte’ – ha dichiarato ‘la nullità parziale del contratto con riferimento alla clausola sub n. 6 delle condizioni generali …’ nonostante la fideiussione per cui è causa sia stata rilasciata nell’anno 1994 e parte attrice non abbia minimamente provato la sussistenza ‘a monte’ di un’intesa anticoncorrenziale.
Erroneità del capo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con cui il Tribunale – dopo aver (erroneamente) dichiarato la nullità parziale del contratto di fideiussione con riferimento alla clausola n. 6 delle condizioni generali – ha conseguentemente (ed altrettanto erroneamente) dichiarato l’estinzione RAGIONE_SOCIALE fideiussione per intervenuta decadenza di ex art. 1957 cod. civ. Parte_1
Erroneità del capo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con cui il Tribunale ha dichiarato la nullità di una singola clausola RAGIONE_SOCIALE fideiussione – Mancata corrispondenza tra quanto richiesto dall’ opponente e quanto deciso dal Tribunale – Violazione dell’art. 112 c.p.c.
Erroneità del capo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata laddove il Tribunale, pur in presenza di una garanzia ipotecaria , ha ritenuto comunque applicabile il disposto dell’ art. 1957 cod. civ.
Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell’impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto. Precisava che si era formato il giudicato interno sui seguenti capi RAGIONE_SOCIALE sentenza:
‘nel caso di specie l’ipoteca è stata iscritta nei Registri Immobiliari il 13/07/2005 per la durata di anni dieci (prod. 9 attorea), come risulta anche dalla nota di iscrizione prodotta sub n.3 con il ricorso per la concessione dell’ingiunzione, ed è quindi scaduta ovvero estinta alla data del 12/07/2015;
‘la valutazione complessiva delle disposizioni contrattuali e dei rapporti intercorrenti tra le parti rende evidente come l’obbligazione assunta dal garante nel contratto impugnato abbia mantenuto quel carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale, che è tipico RAGIONE_SOCIALE fideiussione’ (pag. 14 sentenza);
‘dal momento che con la presente opposizione a decreto ingiuntivo il sig. si è limitato a proporre un’eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la pretesa creditoria di cui all’opposto decreto ingiuntivo, il giudice monocratico di questo Tribunale può essere investito RAGIONE_SOCIALE trattazione dell’odierno giudizio’ (pag. 9 sentenza). CP_1
Con ordinanza del 22.12.23 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all’udienza del 19 giugno 2024 (in trattazione scritta) per rimessione RAGIONE_SOCIALE causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all’art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. (sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali; quindici giorni prima per il deposito delle note di replica).
Con ordinanza del 25.06.24, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti precisavano le conclusioni, la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano tempestivamente comparsa conclusionale e di replica.
Il Consigliere istruttore riferiva RAGIONE_SOCIALE causa al RAGIONE_SOCIALE in data 01.10.2024.
1. sui motivi di appello principale
Erroneità del capo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con cui il Tribunale – dopo aver dato atto che ‘parte attrice chiede dichiararsi la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola n. 6 inserita nelle condizioni generali RAGIONE_SOCIALE fideiussione impugnata in quanto riproduttiva di uno schema negoziale vietato’ ed essersi limitato a richiamare dapprima il provvedimento n 55/2005 con cui la Banca d’Italia ha stabilito che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE per le fideiussioni omnibus sottoscritte negli anni 2002-2005 contengono disposizioni che, se applicate in misura uniforme, sono in contrasto con l’art. 2 comma 2, lett. a) RAGIONE_SOCIALE Legge n° 287/1990 e, di poi, la sentenza n° 41994/2021 con cui le Sezioni Unite del Supremo RAGIONE_SOCIALE hanno statuito la nullità, per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust, delle clausole n. 2, 6 e 8 contenute nelle fideiussioni ‘a valle’ conformi allo schema predisposto dall’ABI e riproduttivo dell’intesa vietata ‘a monte’ – ha dichiarato ‘la nullità parziale del contratto con riferimento alla clausola sub n. 6 delle condizioni generali …’ nonostante la fideiussione per cui è causa sia stata rilasciata nell’anno 1994 e parte attrice non abbia minimamente provato la sussistenza ‘a monte’ di un’intesa anticoncorrenziale.
L’appellante impugna la sentenza nella parte in cui il AVV_NOTAIO ha dichiarato: ‘la nullità parziale del contratto con riferimento alla clausola sub n. 6 delle condizioni generali …’.
L’appellante deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione in quanto:
la fideiussione è stata stipulata in data 16/05/1994;
l’accertamento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia (provvedimento n NUMERO_DOCUMENTO2005) circa l’esistenza di un’intesa illecita sfociata nell’adozione di clausole contrattuali nulle se applicate in misura uniforme si riferisce alle sole fideiussioni omnibus sottoscritte dall’ottobre 2002 al maggio 2005;
sia la Banca d’Italia che l’RAGIONE_SOCIALE hanno riconosciuto la liceità delle clausole n. 2, 6 e 8, sia singolarmente che nel loro complesso, in quanto relative a norme derogabili e che l’effetto anticoncorrenziale era determinato dal fatto che esse risultavano inserite in uno schema negoziale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE ed erano quindi suscettibili di essere applicate in maniera uniforme dal ‘cartello’;
la parte opponente non aveva provato che la nell’anno 1994, facesse parte di un cartello – intesa vietata ‘a monte’- che proponeva ai clienti il formulario oggetto di causa. Parte_1
L’appellato eccepisce l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di tale ultima deduzione in quanto non tempestivamente allegata nel primo grado di giudizio.
L’appellato sostiene che l’appellante ha formulato questa difesa solo con la comparsa conclusionale.
L’eccezione ex art. 345 c.p.c. è infondata e deve essere respinta.
La parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta del 3/9/2020 ( pag. 8) , ha dedotto come non fosse stata offerta prova alcuna in merito alla natura ‘anticoncorrenziale ‘ delle intese a monte.
Il motivo di appello è fondato e deve essere accolto .
Questa Corte ha già esaminato la questione con la sentenza emessa nella causa nr. 735/22, che è qui richiamata ex art. 118 c.p.c. disp. att..
Deve essere ribadito che:
-secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte ‘I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) RAGIONE_SOCIALE l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 RAGIONE_SOCIALE legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, RAGIONE_SOCIALE libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021);
-che ‘La nullità dell’intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole’ ( Cass. S.U. cit. in motivazione);
-che il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dalla Banca d’Italia il 2/5/2005,ha ad oggetto condotte lesive RAGIONE_SOCIALE concorrenza poste in essere dall’01.11.2002;
-che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione delle norme anti trust è relativo al predetto periodo e può essere utilizzato quale fonte di prova privilegiata circa la sussistenza di un ‘cartello’ solo per le fideiussioni prestate in tale periodo;
-che quindi le azioni o eccezioni di accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità delle fideiussioni omnibus prestate al di fuori del periodo preso in esame dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono essere qualificate come ‘azioni stand alone’ mancando un accertamento in sede amministrativa dell’intesa illecita;
-che pertanto grava sulla parte che deduce la sussistenza dell’accordo anticoncorrenziale, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust (peraltro di competenza RAGIONE_SOCIALE Sezione Specializzata in materia anti-trust) , fornire idonea allegazione e prova dell’intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990;
— che ‘il provvedimento con cui la Banca d’Italia ha accertato l’intesa concorrenziale posta a base RAGIONE_SOCIALE asserita nullità per contrasto con l’art. 2, lett. a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto
un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia’ ( Cass. Ord. 31569/2019, in motivazione pag.7).
Tutto ciò premesso si rileva nel caso in esame che l’ opponente non ha assolto tale onere;non ha fornito elementi utili ai fini RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto RAGIONE_SOCIALE quale già nel 1994, al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione, vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta opposta o comunque delle clausole delle fideiussioni controverse.
Ritenuto
:
-che la semplice produzione di fideiussioni antecedenti alla istruttoria RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia prodromica al provvedimento n. 55/2005, non sia idonea a comprovare la sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale alla data RAGIONE_SOCIALE stipulazione delle medesime fideiussioni oggetto del giudizio;
-che nel caso in esame la prestazione RAGIONE_SOCIALE fideiussione è anteriore non soltanto all’emissione del provvedimento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte dell’Istituto;
-che , non può prescindersi, ai fini RAGIONE_SOCIALE declaratoria di nullità parziale RAGIONE_SOCIALE garanzia, dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE prova specifica dell’intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell’autorità amministrativa;
-che in mancanza di prova che le fideiussioni controverse fossero contratti a valle di un’intesa anticoncorrenziale a monte , non avendo l’opponente fornito elementi utili ai fini dell’accertamento di un’intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello dallo stesso sottoscritto, la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE ‘Nullità del contratto di fideiussione per violazione dell’art. dell’art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust)’ ( atto di citazione in opposizione pag. 5) deve essere respinta.
Conseguentemente deve essere ritenuta la validità RAGIONE_SOCIALE clausola nr. 6 del contratto di fideiussione oggetto di causa circa la ‘ Rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ.’ .
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbenti degli altri motivi di appello, anche in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE ‘ragione più liquida’ ( Cass. Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).
L’accoglimento dell’appello determina l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE parte opponente, non essendo contestato l’importo richiesto; non provate cause di estinzione del credito e respinte le eccezioni RAGIONE_SOCIALE parte opponente in primo grado.
Infatti ‘ L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si ‘conferma’ lo stesso – non determina la ‘riviviscenza’ del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l’esecuzione forzata. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
2. sulle spese di giudizio
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite poiché la valutazione RAGIONE_SOCIALE soccombenza opera, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo RAGIONE_SOCIALE sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso in esame le spese seguono il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e devono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte appellata per tutti i gradi di giudizio, compresa la fase monitoria. Esse sonno liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive mod. in ragione del valore RAGIONE_SOCIALE causa: valore
Inferiore ad € 52.000,00= e precisamente:
fase monitoria:€ 1.370,00= per compensi di avvocato;
b. fase davanti al Tribunale
1.Studio controversia:€ 1.701,00=
Fase introduttiva :€ 1.240,00=
fase istruttoria: € 1.806,00
Fase decisionale: € 2.905,00=totale per compensi avvocato:€ 7.616,00=
c. fase davanti alla Corte d’Appello
1.Studio controversia:€ 2.058,00=
Fase introduttiva : € 1.418,00=
Fase istruttoria : € 3.045,00=
Fase decisionale: € 3.470,00=totale per compensi avvocato:€ 9.991,00=
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
In accoglimento dell’appello dichiara tenuto e condanna , nella sua qualità di garante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore di dell’importo di €. 26.059,96 oltre interessi come in ricorso per decreto ingiuntivo dalla data RAGIONE_SOCIALE notifica dello stesso all’effettivo pagamento; CP_1 Parte_1
dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite dell’intero giudizio di giudizio sostenute da che liquida per compensi di avvocato in € 1.370,00= per la fase monitoria; in € 7.616,00= per il primo grado di giudizio; in € 9.991,00= per la fase di appello; oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ciascuna fase di giudizio ; CP_1 Parte_1
manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in camera di consiglio alli 01.10.2024
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME