Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7812 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7812 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5697/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE MESSINA al n. 470/2017 depositato il 24/01/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE chiese ammettersi al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE il credito di € 600.619,38 -parte in privilegio, ex artt. 2752 e 2749 c.c., parte in chirografo -avente titolo in tre fideiussioni rilasciata da Ascom ad Agenzia Entrate, nell’interesse dei propri soci e a garanzia di rateazioni su conciliazioni giudiziali, stante il mancato pagamento da parte dei debitori principali.
1.1. -Il giudice delegato respinse la domanda per la ritenuta nullità delle fideiussioni, in quanto rilasciate al di fuori dell’ambito dell’attività consentita a un cd. confidi minore non iscritto nell’elenco speciale di cui all’ art. 107, ma solo nell’elen co generale di cui all’ art. 155, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) -e cioé il rilascio di garanzia collettiva dei fidi per conto delle imprese associate e in favore delle banche disposte a finanziarle.
1.2. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Messina ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Equitalia, previa autorizzazione a chiamare in causa, come richiesto, l’Agenzia delle Entrate (che, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell’opposizione), avendo ritenuto valide le fideiussioni prestate in favore dell’Erario -nonostante l’iscrizione di Ascom solo nell’ albo generale ex art. 106 e 155, comma 4, T.U.B. -perché previste espressamente dalle leggi tributarie, in deroga alle diverse previsioni delle norme in materia bancaria e finanziaria.
1.3. -Contro detta decisione il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui Equitalia ha resistito con controricorso. Entrambe le parti, dopo un rinvio chiesto in pendenza di trattative, hanno depositato memorie. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso si deduce la « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 106,
107 e 155 (come vigenti ratione temporis ) del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il ricorrente, pur dando atto di un «potenziale contrasto tra la normativa tributaria richiamata e la disciplina contenuta nel T.U.B.», sostiene la prevalenza di quest’ultima in forza della quale i «confidi minori» non possono rilasciare fideiussioni in favore dell’erario per crediti fiscali come opinato sia dalla Banca d’Italia (che, proprio a causa dell’indebito rilascio delle fideiussioni per cui è causa, ha cancellato Ascom dall’albo di cui all’art. 106 T.U.B.), sia dall’Agenzia delle Entrate; di qui la dedotta nullità virtuale delle due fideiussioni prestate da RAGIONE_SOCIALE a garanzia dei crediti fiscali, per violazione di norme imperative, con conseguente inesistenza del credito ammesso al passivo fallimentare del garante.
2.1. -Il motivo è infondato, perché la decisione impugnata -seppure in esito a un diverso percorso motivazionale -è conforme alla lettura nomofilattica delle norme di diritto in materia, come espressa dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 8472 del 2022, che il Collegio fa propria e condivide.
2.2. -I presupposti di fatto e cronologici della vicenda non sono in discussione: i) all’epoca del rilascio delle tre fideiussioni per cui è causa (17/10/2010) RAGIONE_SOCIALE era una società cooperativa iscritta all’«elenco generale» dell’art. 106 T.U.B. e, in particolare, nella «apposita sezione » riservata ai «confidi» ai sensi dell’art. 155, comma 4, T.U.B.; ii) entrambe le fideiussioni furono prestate nell’interesse di impresa socia della cooperativa.
2.3. -Secondo le norme allora vigenti, RAGIONE_SOCIALE rientrava nella categoria dei cd. confidi minori (detti anche ‘a vigilanza attenuata’), così chiamati per distinguerli dai cd. confidi maggiori (detti anche ‘a vigilanza piena’), i quali, sulla base di determinati «criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali» (art. 155, comma 4 -bis , T.U.B.), venivano iscritti «nell ‘ elenco speciale previsto dall ‘ articolo 107» (T.U.B.) e potevano svolgere, tra le altre attività, anche la «prestazione di garanzie a favore dell ‘ amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell ‘ esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie» (art. 155, comma 4 -quater , T.U.B., introdotto dall’art. 13,
comma 32, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003).
Ai ‘confidi minori’ era invece riferito il comma 2 del medesimo art. 13 del d.l. n. 269 del 2003, in forza del quale «I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l ‘ attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».
2.4. -Non viene qui in rilievo, ratione temporis, la riscrittura degli art. 106 e ss. T.U.B. ad opera del d.lgs. n. 141 del 2010 (‘ Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ‘), perché tale decreto è entrato in vigore il 19/09/2010, con un regime transitorio di 12 mesi, a decorrere dall’adozione degli atti attuativi, durante il quale tutti i confidi già esistenti potevano «continuare a operare» (art. 10, comma 1, d.lgs. cit.).
2.5. -Ora, il Tribunale di Messina ha ritenuto non applicabile nel caso di specie il limite desumibile dalla disciplina del T.U.B. e del d.l. n. 269 del 2003, in quanto, proprio con riguardo alle «garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato », diverse norme fiscali di rango legislativo (l’art. 1, commi da 124 a 127, l. n. 244 del 2007; l’art. 38 -bis , comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972; l’art. 3 -bis , comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997) prevedevano la possibilità che la fideiussione fosse «rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (RAGIONE_SOCIALE iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; dunque considerando indistintamente sia i ‘confidi minori’ che i ‘confidi maggiori’.
2.6. -A tale ratio decidendi , riferita in modo specifico alle fideiussioni in favore dell’amministrazione finanziaria, subentra ora il più generale principio di diritto sancito dalle Sezioni unite, secondo cui « la fideiussione prestata da un c.d. ‘confidi minore’ … iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.U.B. ( ratione temporis applicabile), nell’interesse di un proprio associato a
garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono ‘esclusivamente’ la ‘attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali’ per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ». Ciò, in quanto « Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.) » (Cass. Sez. U., n. 8472/2022).
2.7. -Sulla scorta di una compiuta ricostruzione dei presupposti e dei principi sottostanti all’accertamento della nullità virtuale del contratto (alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), le Sezioni unite hanno statuito che le « previsioni limitative delle attività dei confidi non fanno perdere al Consorzio di Garanzia la capacità di agire che gli è propria quale società cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori finanziari ». Ciò anche perché « La fideiussione non è un contratto indefettibilmente ‘bancario’, né tale la considera il codice civile; non è corredata di una disciplina negoziale ad hoc allorché uno dei suoi contraenti sia una banca o altro soggetto autorizzato dal TUB, ad eccezione che per le regole di trasparenza (titolo VI del T.u.b.) che qui non vengono in rilievo ». In definitiva, « Dalle richiamate disposizioni … , secondo le quali i c.d. ‘ confidi minori ‘ svolgono ‘ esclusivamente ‘ l’attività di garanzia collettiva dei fidi, al fine di favorire l’accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese associate, non è possibile -come si è detto -desumere implicitamente un divieto assoluto di svolgere attività diverse. Si dovrebbe altrimenti postulare che, secondo il codice civile, chiunque possa rilasciare fideiussioni, ad eccezione delle cooperative, alle quali sarebbe inibito di prestarle a favore dei propri associati ». Con l’ulteriore precisazione che, una volta stabilito che « non vi è nullità del contratto, non serve interrogarsi su quali siano i meccanismi idonei a realizzare gli effetti voluti dal precetto che impropriamente si assume violato e su quali siano i rimedi ».
2.8. -Data, dunque, la validità delle fideiussioni, e la conseguente esistenza del diritto del creditore garantito nei confronti del fideiussore, risulta meritevole di accoglimento la domanda di ammissione del credito del primo al passivo del fallimento del secondo, con conseguente rigetto del ricorso.
-Va rigettata anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in controricorso da Equitalia, sul rilievo che le contestazioni mosse dal Fallimento riguardino la sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, di competenza dell’ente impositore e non dell’agente della riscossione.
3.1. -Premesso che la stessa Equitalia, nel giudizio di opposizione, si è limitata a chiedere (ottenendola) l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate (senza chiedere la propria estromissione), è incontestato che, in base alla normativa vigente in materia, a fronte del mancato pagamento del debitore principale, l’ente creditore ha escusso la garanzia ed ha iscritto a ruolo le somme di cui alle fideiussioni prestate, e che, ai sensi dell’art. 87, co mma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, competeva a Equitalia la domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
3.2. -Difatti, l ‘art. 87, comma 2, d.P.R. cit. prevede che «Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura». Se dunque il debitore fallisce, spetta al l’ente creditore iscrivere a ruolo il credito, ma compete al l’agente per la riscossione provvedere all’insinuazione al passivo della procedura, salvo l’onere di chiedere la chiamata in causa del primo, ai sensi dell’art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, per evitare di rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, e ferma la facoltà del giudice di autorizzarla ai sensi dell’art. 106 c.p.c. (cfr. Cass. 13929/2019, 17100/2020, 30792/2024), come poi avvenuto.
-Sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, a fronte del sopravvenuto indirizzo nomofilattico.
-Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2025.