Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7101 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7101 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 20950-2021 r.g. proposto da:
L’RAGIONE_SOCIALE (CF NUMERO_DOCUMENTO) – D.P. di Frosinone, in persona del Direttore protempore, e l’RAGIONE_SOCIALE, (C.F. 13756881002) – di seguito RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE – in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (CF NUMERO_DOCUMENTO) presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE -N. 35/2013 (Cod. fisc. e P. Iva P_IVA), in persona del Curatore, avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Messina, comunicato in data 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Messina, decidendo sull’opposizione allo stato passivo proposta dalla AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la proposta impugnazione avverso il provvedimento del giudice delegato, che non aveva ammesso il credito insinuato per la rilevata invalidità della fideiussione sulla cui base il creditore istante aveva proposto la sua domanda di insinuazione.
Il Tribunale ha ricordato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato istanza di ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE per la somma di € 43.481,72 , oltre interessi e con i privilegi di legge; (ii) parte opponente aveva esposto di essere titolare del credito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE in forza del contratto di fideiussione del 9 dicembre 2009, con il quale quest’ultima aveva garantito l’Agenzia delle Ent rate da debiti derivanti dalle cartelle di pagamento nei confronti di suoi soci; (iii) era corretta la decisione del giudice delegato in ordine all ‘affermata invalidità della polizza fideiussoria, con la quale la società fallita aveva garantito i debiti dei contribuenti; (iv) la fideiussione in questione era disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 bis D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, ratione temporis applicabili (essendo state le fideiussioni sottoscritte dalla società fallita nel 2009); (v) più i n particolare, l’art. 2 statuisce che le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis D.P.R. n. 633/1972, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, e che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il
contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’art. 19 D.Lgs. n. 241/1997, anche ratealmente ; (v) i n quest’ultimo caso, l’art. 3 bis specificava che ‘se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia (…), mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni’ ; (vi) alla luce della normativa da ultimo ricordata, si doveva tuttavia concludere nel senso che il legislatore avesse voluto escludere i confidi non vigilati e i confidi minori dalla possibilità di costituire garanzie a favore di obbligazioni tributarie, non possedendo queste, per le loro caratteristiche e i meno stringenti requisiti di iscrizione, le necessarie condizioni di affidabilità a tal fine richieste; (vii) corroborava tale soluzione, in primo luogo, la stessa formulazione letterale dell’art. 3 bis D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, il quale, utilizzando la congiunzione ‘e’ tra i riferimenti normativi di cui all’ar t. 106 e 107 T.U.B., riservava la facoltà di rilasciare garanzie ai confidi che fossero iscritti contemporaneamente nell’elenco di cui all’art. 106 T.U.B. e nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.B., escludendo che tale facoltà potesse essere alternativamente svolta da confidi iscritti solamente in uno dei suddetti elenchi; (x) tale interpretazione sembrava, d’altronde, avvalorata dalla stessa cancellazione ad opera della Banca d’Italia della società poi fallita dall’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 155, c. 4, T.U.B., disposta anche per l’illecita emissione di polizze fideiussorie in favore di amministrazioni pubbliche e segnatamente dell’Agenzia delle Entrate.
2. Il decreto, pubblicato il 28.1.2021, è stato impugnato dall ‘ AGENZIA DELLE ENTRATE e dalla AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta ‘ violazione e/o falsa applicazione del comma 4 dell’art. 3 bis del d.lgs. 462/97, degli artt. 106 e 107 d. lgs. 385/1993, dell’art. 10 del d.lgs. 141/2010, dei d.m. 9 novembre 2007 e dai successivi d.m. del 17 febbraio 2009 e del 5 marzo 2009, tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ .
1.1 Il motivo è fondato.
Nella materia in esame sono intervenute invero le Sezioni Unite di questa Corte, affermando espressamente che ‘ in tema di attività di prestazione di garanzie a opera di soggetti vigilati, la fideiussione prestata da un cd. confidi minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.u.b. (nel testo vigente “ratione temporis”), nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né è preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale ‘ (così, Cass. Sez. U., Sentenza n. 8472 del 15/03/2022).
Alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati dovrà pertanto il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, rileggere l’odierna vicenda processuale e adeguare la propria decisione.
Il secondo mezzo – con il quale si deduceva, solo in via subordinata, la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1418, 1425, 1441, 1471 C.C. nonché degli artt. 106 E 107 D. LGS. 385/1993 – rimane pertanto assorbito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al
Tribunale di Messina che, in diversa composizione, deciderà anche delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13.02.2025