Rimborso spese mezzo proprio: quando l’accordo aziendale non basta
Il tema del rimborso spese mezzo proprio è una questione frequente nei rapporti di lavoro, specialmente quando al dipendente viene richiesto di recarsi in una sede diversa da quella abituale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, stabilendo che un accordo sindacale forfettario non esclude necessariamente il diritto del lavoratore a un’indennità specifica, se prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
I Fatti di Causa
Un autista di una società di trasporti, con sede di lavoro contrattualmente fissata in una città (chiamiamola Sede A), si è visto richiedere dall’azienda di iniziare il proprio servizio da un nuovo piazzale operativo situato in un’altra località (Sede B), distante circa 70 km. Per coprire questo tragitto, il lavoratore utilizzava la propria automobile.
Nel 2014, l’azienda e le rappresentanze sindacali (RSU) avevano sottoscritto un accordo che prevedeva un compenso forfettario per ogni settimana in cui i dipendenti venivano comandati a lavorare presso la Sede B. Tale compenso, però, veniva trattato in busta paga come lavoro straordinario, sia a livello fiscale che previdenziale. Ritenendo che tale somma non coprisse le spese vive sostenute per l’uso del veicolo, l’autista ha agito in giudizio per ottenere il rimborso chilometrico.
La Decisione della Corte e il rimborso spese mezzo proprio
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno stabilito che il lavoratore aveva diritto al rimborso spese mezzo proprio sulla base dell’articolo 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni.
Il punto centrale della decisione è la distinzione tra la natura del compenso previsto dall’accordo aziendale e quella dell’indennità prevista dal CCNL. La Corte ha ritenuto che l’accordo aziendale non disciplinasse il rimborso delle spese, ma costituisse piuttosto una retribuzione per la maggiore gravosità della prestazione e per il tempo di spostamento, come dimostrato dal suo trattamento fiscale e contributivo assimilato allo straordinario.
L’Applicabilità dell’Art. 28 del CCNL
La norma collettiva nazionale (art. 28 CCNL) prevede un'”indennità di uso di mezzo di trasporto” per il lavoratore che “usa un mezzo di trasporto” nell’interesse aziendale. Secondo la Cassazione, questa previsione si applica perfettamente al caso in esame. Lo spostamento dalla sede contrattuale (Sede A) a quella operativa (Sede B) non era una libera scelta del dipendente, ma avveniva su direttiva aziendale e per soddisfare le esigenze produttive della società. Pertanto, l’uso del veicolo personale era funzionale alla prestazione lavorativa e avveniva nell’interesse del datore di lavoro, legittimando il diritto al rimborso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la previsione del CCNL è chiara nel tutelare il lavoratore dai costi sostenuti per l’uso del proprio veicolo quando ciò sia richiesto dall’azienda. L’interpretazione data dalla Corte d’Appello, e confermata in Cassazione, è che l’accordo aziendale del 2014 era “non idoneo” a disciplinare e assorbire questo specifico diritto. La sua finalità era compensare il disagio e il tempo aggiuntivo, non rimborsare un costo vivo. La natura retributiva dell’emolumento aziendale e quella risarcitoria del rimborso spese sono distinte e non possono essere confuse.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che, per ottenere il rimborso, non è neanche determinante qualificare il tempo di viaggio come orario di lavoro. L’elemento decisivo è che il lavoratore sia stato costretto a sostenere una spesa per eseguire una direttiva aziendale, utilizzando un bene proprio per raggiungere un luogo di lavoro diverso da quello pattuito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici per datori di lavoro e dipendenti:
- Distinzione tra Retribuzione e Rimborso: Un compenso forfettario, specialmente se trattato come straordinario, non può essere considerato un rimborso spese. Quest’ultimo ha natura risarcitoria e deve coprire i costi effettivi sostenuti dal lavoratore.
- Prevalenza del CCNL: Le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale che prevedono specifiche indennità (come il rimborso spese mezzo proprio) devono essere applicate quando ne ricorrono i presupposti, a meno che un accordo aziendale non le deroghi esplicitamente e in modo legittimo.
- L’Interesse Aziendale è la Chiave: Il diritto al rimborso sorge quando l’uso del mezzo proprio è conseguenza di una direttiva data nell’interesse dell’azienda, come nel caso di uno spostamento verso una sede operativa diversa da quella contrattuale.
Un accordo sindacale aziendale può escludere il diritto al rimborso spese per l’uso del mezzo proprio previsto dal CCNL?
No, non necessariamente. La Corte ha stabilito che se l’accordo aziendale prevede un compenso forfettario trattato come retribuzione per lavoro straordinario, questo non può sostituire o assorbire l’indennità specifica per il rimborso spese prevista dal Contratto Collettivo Nazionale, che ha una natura risarcitoria.
Il tempo impiegato per raggiungere una diversa sede di lavoro con il proprio veicolo è considerato orario di lavoro ai fini del rimborso?
Secondo la Corte, ai fini del diritto al rimborso spese, non è decisivo qualificare tale tempo come orario di lavoro. Il punto centrale è che lo spostamento avviene su direttiva e nell’interesse dell’azienda verso un luogo diverso dalla sede contrattuale, costringendo il lavoratore a sostenere delle spese.
Come viene calcolato il rimborso spese se non c’è un accordo specifico tra le parti?
In assenza di un accordo tra le parti che definisca l’indennità (mensile o chilometrica), il giudice può procedere a una liquidazione equitativa, come avvenuto nel caso di specie, utilizzando come riferimento le tabelle chilometriche ufficiali, ad esempio quelle dell’ACI.