Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 188 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 188 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28710/2021 R.G. proposto
da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
Oggetto:
Contratti
bancari –
Fideiussione – clausole – disciplina
Nullità
Violazione
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 19/12/2025 CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1063/2021 depositata il 13/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1063/2021, pubblicata in data 13 aprile 2021, la Corte d’appello di Venezia, nella contumacia dell’appellata BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE S.P.A. e con l’intervento in giudizio di RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE -intervenuta quale cessionaria del credito originariamente azionato dall’appellata ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 346/2019, pubblicata in data 13 febbraio 2019.
Quest’ultima aveva respinto l’opposizione proposta dal medesimo NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo n. 2660/2017 dell’ammontare di € 259.888,96, la cui emissione era stata ottenuta da BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE S.P.A. azionando nei confronti dell’odierno ricorrente un credito derivante dalla fideiussione rilasciata dallo stesso NOME COGNOME a garanzia delle obbligazioni assunte, mediante conclusione di un mutuo fondiario, dalla debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, successivamente dichiarata fallita.
La Corte d’appello di Venezia, nel disattendere il gravame, ha osservato, quanto ai singoli motivi di appello, che:
-la tesi della nullità integrale della fideiussione rilasciata dall’odierno ricorrente, in quanto conforme allo schema ABI ritenuto da Banca d’Italia conforme ad una intesa restrittiva della concorrenza con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, non poteva trovare accoglimento sia in quanto era da ritenersi che la nullità delle singole clausole non pregiudicava -ed anzi avvantaggiava – la posizione del fideiussore, il quale risultava piuttosto maggiormente tutelato proprio in virtù della espunzione delle singole clausole conformi al modello ABI, sia perché lo stesso NOME COGNOME non aveva né dedotto né provato che le clausole avessero trovato concreta applicazione nel caso di specie;
-infondata era la doglianza relativa all’applicazione da parte dell’Istituto di credito di un tasso superiore al TAEG indicato nel contratto, rivestendo quest’ultimo funzione meramente informativa e non costituendo requisito essenziale del contratto;
-le contestazioni -riproposte dall’odierno ricorrente con il gravame -in ordine all’insufficienza della documentazione posta alla base della domanda monitoria ed alla conseguente indeterminatezza dei criteri con i quali la Banca aveva quantificato la propria pretesa non meritavano accoglimento, avendo in concreto l’Istituto di credito operato una indicazione delle singole voci creditorie connesse al mutuo ed avendo invece l’appellante mosso contestazioni generiche, indirizzate peraltro al solo profilo del calcolo degli interessi ex art. 2855 c.c.
La Corte territoriale, infine, ha disatteso le contestazioni dell’odierno ricorrente in ordine alla prova della cessione del credito da BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE S.P.A. a RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che l’avviso di cessione in blocco dei crediti oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riportasse indicazioni univoche, tali da individuare con certezza i crediti ceduti, tra i quali doveva ritenersi compreso quello azionato nei conf ronti dell’odierno ricorrente.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
Sono rimaste intimate BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE S.P.A. e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima originaria procuratrice di RAGIONE_SOCIALE).
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, Legge n. 287/1990; 1418 e 1419 c.c., ‘nonché del principio di diritto enunciato nell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 29810/2017’ .
Come riferito nella sintesi del motivo, si censura la decisione impugnata ‘per avere il giudicante ritenuto che, sebbene la fideiussione impugnata ricalchi i moduli ABI ritenuti in contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE riportando le tre clausole censurate da Banca di Italia con il provvedimento n. 55/2005, la stessa sia affetta da nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle singole clausole, ritenendole non determinanti ai
fini del perfezionamento del contratto, e non da nullità totale; e, in ogni caso, per non avere ritenuto che la clausola di deroga del termine di cui all’art. 1957 c.c. abbia avuto concreta applicazione nella fattispecie, come risulta invece dai documenti agli atti’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c.; 117, commi 6, 7 e 8, D. Lgs. n. 385/1993; della Delibera CICR 4 marzo 2003 e delle disposizioni attuative di cui alle Istruzioni di Vigilanza di Banca di Italia del 25 luglio 2003, ‘ avendo il giudicante ritenuto che l’errata indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo del 14.12.2005, azionato monitoriamente dalla banca, non comporti alcuna nullità (del contratto ovvero della clausola sugli interessi), sostenendo che detto indicatore non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al finanziamento, bensì ‘un tasso virtuale che funge da indicatore avente carattere meramente informativo del costo totale del credito e che non costituisce un requisito essenziale del contratto” .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 119, commi 1 e 4, D. Lgs. n. 385/1993, ‘ in quanto il giudicante non ha correttamente determinato gli oneri probatori in capo alla banca ingiungente, ritenendo che quest’ultima, producendo soltanto il contratto di mutuo, oltre ad una ‘autocertificazione di credito’, per certi versi assimilabile a lla certificazione di cui all’art. 50 TUB, e nonostante le contestazioni attoree (in merito alla prova e alla quantificazione del credito) e la richiesta stragiudiziale formulata ex art. 119 TUB e rimasta del tutto priva di riscontro, abbia correttamente ed integralmente assolto al proprio onere probatorio ‘ .
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c. e 2697 c.p.c., ‘ avendo il giudicante ritenuto sussistere, in capo all’intervenuta RAGIONE_SOCIALE, la titolarità del credito ingiunto, pur in assenza della prova dell’inclusione di quello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco e per aver omesso di e saminare un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti e sul quale avrebbe, quindi, dovuto pronunciarsi, ossia l’omessa prova della comunicazione dell’informativa di cui all’art. 13 del Codice della Privacy ‘ .
Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si articola, non può trovare accoglimento.
2.1. Quanto al primo motivo, questa Corte ha già da tempo chiarito che i contratti di fideiussione c.d. “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023; Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024), costituendo tale ultimo accertamento profilo inerente al merito e non sindacabile, ove assistito da motivazione che si sottragga al c.d. ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità.
Osservato, allora, che la Corte territoriale ha argomentatamente ritenuto che nel concreto non emergessero elementi per affermare
l’interdipendenza delle clausole , il motivo viene a sindacare in modo inammissibile questo accertamento, impugnando l’affermazione della Corte d’appello su un piano della mera confutazione fattuale e peraltro con l’apodittica ma indimostrata – affermazione di carattere generale, secondo cui sempre la nullità delle clausole che riproducono l’intesa restrittiva della concorrenza dovrebbe necessariamente estendersi all’intero contratto .
Ulteriore profilo di inammissibilità del mezzo emerge dalla constatazione che lo stesso omette di impugnare adeguatamente l’ulteriore ratio decidendi su cui si basa la sentenza impugnata, e cioè la considerazione per cui neppure sarebbe stata allegata l’applicazione in concreto delle clausole nulle.
Il ricorrente, infatti, si limita a contestare l’affermazione della Corte di merito, allegando che, per contro, vi sarebbe stata concreta applicazione della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., svolgendo una censura inammissibile in quanto il ricorso non solo omette di specificare ex art. 366 c.p.c. se l’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. sia stata tempestivamente dedotta (valendo sul punto il principio enunciato da Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025), ma anche svolge una deduzione che – ove ritenuta rilevante ex art. 360, n. 5), c.p.c. -sarebbe preclusa dall’operatività della preclusione di cui all’art. 348ter c.p.c.
2.2. Il secondo motivo risulta invece infondato, in quanto la decisione impugnata si è conformata all’orientamento espresso da questa Corte a mente del quale, in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei
tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993 – essendo tale indicazione prevista a pena di nullità nel solo caso del cred ito al consumo ai sensi dell’art. 125bis TUB – tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
2.3. Inammissibile è, invece, il terzo mezzo, il quale non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte, territoriale, infatti, non ha affermato che sul ricorrente veniva a gravare l’onere della prova in ordine alla insussistenza del credito azionato dalla Banca, avendo invece osservato -dopo aver richiamato il principio generale sulla valenza probatoria ridotta del saldaconto ex art. 50 TUB -che l’odierna controricorrente aveva operato una specifica individuazione delle poste che componevano il credito mentre l’odierno ricorrente aveva operato una contestazione riferita alla sola componente costituita dagli interessi ex art. 2855 c.c.
Ratio della decisione impugnata, quindi, è un giudizio di genericità delle contestazioni mosse dall’odierno ricorrente e di erroneità dei criteri con i quali era stata predisposta la perizia di parte sulla quale tali contestazioni si venivano a fondare, avendo la Corte tratto da tale genericità una valutazione di sostanziale non contestazione delle allegazioni dell’odierna controricorrente, senz a pervenire ad alcuna inversione degli oneri probatori.
Così ricostruita la ratio decidendi , si deve rilevare che la stessa non viene concretamente censurata dal ricorrente, il quale si limita a
dedurre, da un lato, che il credito secondo la corte era basato solo sul contratto di mutuo -affermazione smentita da quanto appena evidenziato in ordine al contenuto della motivazione – e , dall’altr o lato, che i conteggi erano contestati, omettendo tuttavia, in questo secondo caso, di operare i riferimenti imprescindibili ai fini del rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
2.4. Inammissibile risulta anche il quarto ed ultimo motivo, per una duplice ragione.
Da un lato, infatti, il ricorso viene ancora una volta a violare la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., omettendo di puntualizzare se ed in quale sede processuale sia stata mossa la contestazione che viene ora dedotta come motivo di ricorso.
Dall’altro lato, il motivo si traduce in un inammissibile sindacato al giudizio in fatto operato dalla Corte territoriale, nel momento in cui la stessa ha ritenuto che gli elementi indicati dalla Gazzetta Ufficiale fossero sufficienti per ritenere provata la titolarità attiva del credito in capo al cessionario , peraltro conformandosi all’indirizzo espresso da questa Corte per cui l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944) e fermo restando il principio per cui tale accertamento, in quanto operato dal giudice del merito ed al medesimo riservato, traducendosi in una valutazione del materiale probatorio concernente l’esistenza della cessione, risulta, ove motivato, insindacabile in sede di legittimità
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28790 del 2024; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 4277 del 10/02/2023), se non nei ristretti limiti entro i quali è ancora ammissibile il c.d. ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione, restando invece esclusa la possibilità di invocare l’ipotesi di violazione o falsa applicazione di una norma di legge.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 19 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME