Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29465 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29465 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30497-2020 proposto da:
COGNOME NOMENOME NOME domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore NOME COGNOME , NOME domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso sentenza della Corte d ‘a ppello di Roma, n. 1591/20, depositata il 27/02/2020;
Oggetto
R.G.N. 30497/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/05/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1591/20, del 27 febbraio 2020, della Corte d’appello di Roma, che – respingendone il gravame proposto avverso la sentenza n. 20878/16, del 9 novembre 2016, del Tribunale di Roma – ha confermato la condanna dello stesso a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE“), poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, la somma di € 1.804.706,61, oltre interessi.
Riferisce, in punto di fatto di essere stato convenuto in giudizio, unitamente a tale NOME COGNOME, dalla società RAGIONE_SOCIALE che, sul presupposto di aver versato la somma di € 1.804.706,61 alla società RAGIONE_SOCIALE giusta fideiussione prestata a garanzia dell ‘adempimento delle obbligazioni assunte verso la stessa da un’associazione temporanea di imprese cos tituite dalle società RAGIONE_SOCIALE (già SRAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un contratto di appalto, agiva in regresso nei confronti del COGNOME e del COGNOME, a loro volta garanti dell’ATI appaltatrice.
Il COGNOME, costituitosi in giudizio, preliminarmente contestata l’apposizione della sua firma nelle polizze azionate da RAGIONE_SOCIALE, contestava, altresì, il fondamento della domanda di regresso.
Istruita la causa anche mediante lo svolgimento di CTU grafologica, volta ad accertare l’autentic ità della sottoscrizione (i cui esiti venivano contestati dall’odierno ricorrente, che chiedeva rinnovarsi l’incombente tecnico), il giudice di prime cure accoglieva la domanda solo nei confronti del COGNOME, con decisione confermata in appello.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile
o, comunque, rigettata e svolgendo ricorso incidentale sulla base di tre motivi .
La trattazione del ricorso è stata fiss ata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre a violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per non essersi ‘tenuto conto delle risultanze probatorie e documentali emerse dal giudizio’, ed in particolare del fatto che l’azione di regresso esercitata derivava dall’appendice n. 3 al contratto di fideiussione, e non quindi dalla polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia dell’appalto in essere con RAGIONE_SOCIALE. Appendice, disconosciuta sin dalla costituzione del giudizio, mai prodotta in originale dall’odierno resistente, con la conseguenza che il diritto di regresso non è mai stato dimostrato nel suo fondamento.
6.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.
6.1.1. Quanto, in particolare, alla censura formulata ex art. 360, 1° comma n. 5, cod. proc. civ., l’inammissibilità della stessa deriva dall’applicazione dell’art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ.
Al riguardo va innanzitutto segnalato che – avendo il ricorrente gravato con appello una sentenza resa, in prime cure, in data 9 novembre 2016 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.
Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione ‘ ratione temporis ‘ dell’art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. ‘doppia conforme di merito’, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta però avvenuto, ‘di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse’ (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01).
6.1.2. Quanto, invece, alla denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la censura è infondata alla stregua del principio secondo cui il ‘vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza’ (tra le molte, Cass. Sez. Lav., sent. 26 gennaio 2016, n. 1360, Rv. 638317-01).
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1370, 2702 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata là dove risulta affermato che la sua firma, vergata nell’appendice al contratto di fideiussione, risultava presente nell’apposito spazio, avendo, con ciò, ‘del tutto omesso di considerare che essa era stata apposta in uno solo dei due appositi spazi’, che non era ‘quello a ciò dedicato posto più in basso nel modulo contrattuale’.
Lamenta che in tal modo la Corte territoriale ha disatteso l’art. 1370, a mente del quale ‘i contratti unilateralmente predisposti da una delle parti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altra’, nonché l’art. 1362 cod. civ., dato che lo spazio in corrispondenza del quale avrebbe dovuto essere apposta la firma era riservato alla dichiarazione della parte ‘di ben conoscere tutte le parti della presente scrittura’ e ‘di accettarle’.
Con terzo motivo il ricorrente principale denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 194 cod. proc. civ. e 90 disp. att. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto adeguate le operazioni peritali della CTU grafologica, mentre le stesse risultavano compiute su scritture di comparazione costituite da semplici fotocopie e non da originali, attinte ‘ aliunde ‘ dall’ausiliario e non dagli atti di causa, oltretutto senza comunicazione delle fonti alle parti e, quindi, senza possibilità di contraddittorio.
8.2. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
A prescindere da ogni altra considerazione (quale il tentativo di trasformare in una questione relativa all’interpretazione del contenuto del contratto la collocazione topografica della sottoscrizione del contraente), il ricorrente non coglie – né, quindi, confuta – l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui
‘comunque obbligherebbe egualmente il fideiussore’ nonché quella secondo cui ‘anche se non si tenesse conto dei predetti documenti’ (ovvero, quelli su cui si appuntano le censure dell’odierno ricorrente ‘il risultato’ delle operazioni peritali ‘sarebbe il medesimo’.
Il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con tali (ulteriori) ‘ rationes ‘, che neppure mostra di aver colto (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).
Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1342 e 1957 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata perché ha ritenuto potersi configurare l’obbligazione gravante sul coobbligato come ‘fideiussione a prima richiesta’ anche in assenza di una valida sottoscrizione del relativo impegno da parte del fideiussore. Trattandosi di clausola di natura vessatoria, la sua validità necessitava – secondo il ricorrente – di doppia sottoscrizione, dal momento che la deroga all’art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita neppure se all’interno del contratto di fideiussione sia inserita una clausola di pagamento a prima richiesta.
9.1. Il motivo non è fondato.
È errato l’assunto del ricorrente secondo cui la deroga all’art. 1957 non può ritenersi implicita neppure se all’interno del contratto di fideiussione sia inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, ovvero conferendo ad esso natura di contratto autonomo di garanzia, essendo, piuttosto, vero il contrario.
Difatti, qualificata dalla sentenza impugnata la garanzia prestata dal COGNOME come ‘autonoma’, deve darsi seguito a quanto affermato, a più riprese, da questa Corte, avendo essa ritenuto ‘una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell’art. 1957 cod. civ., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti’, e, oltretutto, ‘purché compatibile con le restanti clausole contrattuali’
(pronuncia capofila è Cass. Sez. 3, sent. 28 marzo 2017, n. 7883, Rv. 643699-01, ma il principio è ribadito da Cass. Sez. 3, sent. 15 ottobre 2019, n. 25914, non massimata; Cass. Sez. 6-3, ord. 28, ottobre 2019, n. 27438, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2021, n. 15091, Rv. 661559-01, non massimata sul punto, e, infine, Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 2022, n. 5423, anch’essa non massimata sul punto).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale.
Il ricorso incidentale, che si appalesa sostanzialmente condizionato, rimane conseguentemente assorbito.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente e controricorrente incidentale, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 14.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione