Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8941 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8941 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25259 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (a socio unico) -c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore dottor AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata a AVV_NOTAIO in data 1.10.2018.
CONTRORICORRENTE
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE/p.i.v.a. P_IVA -anche quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE – in persona dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura a rogito AVV_NOTAIO COGNOME del 27.7.2017, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , quale mandataria con rappresentanza giusta procure a rogito AVV_NOTAIO COGNOME del 5.9.2017 e del 13.6.2018, di RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -(cessionaria pro soluto dei crediti di ‘Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia’ s.p.a., di ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ s.p.a. e di ‘RAGIONE_SOCIALE) , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona del dottor NOME COGNOME giusta procura a rogito AVV_NOTAIO del 4.4.2018, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
avverso la sentenza n. 5160/2018 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 del AVV_NOTAIO COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso del 6.12.2016 al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE deduceva di esser creditrice di RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 1.295.341,33, quale saldo debitore del conto corrente n. 804/6152/90402082 (cfr. ricorso, pag. 3) e chiedeva di dichiarare il fallimento della società debitrice.
Con separati ricorsi, poi riuniti al precedente, anche Intesa Sanpaolo s.p.a., Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. deducevano di essere creditrici di RAGIONE_SOCIALE e ne domandavano il fallimento (cfr. ricorso, pag. 4) .
Con ricorso depositato in data 23.5.2017, RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con ‘ riserva ‘ (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
Indi, RAGIONE_SOCIALE depositava piano concordatario di natura liquidatoria, avente ad oggetto la cessione della partecipazione, pari al 70% del capitale, detenuta nella RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 5 – 7) .
In particolare, nel piano era esplicitato che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con atto del 25.8.2016, avevano costituito la RAGIONE_SOCIALE, alla quale il RAGIONE_SOCIALE aveva conferito il proprio ramo d’azienda , costituito dagli immobili organizzati nel RAGIONE_SOCIALE ubicato in RAGIONE_SOCIALE San Fidenzio (PD).
In particolare, nel piano era prefigurata la realizzazione di attivo sufficiente per il pagamento integrale dei creditori prededucibili e prelatizi e per il pagamento nella misura del 30% dei creditori chirografari (cfr. ricorso, pag. 7) .
Nel termine accordato, RAGIONE_SOCIALE depositava integrazione al piano, ove si chiariva che la proposta si fondava peraltro sulla liquidazione del complesso immobiliare denominato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE facente capo alla RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 7) .
All’esito dell’udienza ex art. 162 l.fall. il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la proposta e con separata sentenza dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 8) .
La società proponeva reclamo ex art. 18 l.fall.
Resisteva il curatore del RAGIONE_SOCIALE.
Resistevano la RAGIONE_SOCIALE, Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 5160/2018 la Corte d’Appello di Roma rigettava il reclamo e condannava la reclamante a rimborsare alle controparti le spese di lite.
Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo di reclamo, con cui si era addotto che la sentenza dichiarativa di fallimento era priva di motivazione, che viceversa, alla stregua dell’espresso richiamo alla proposta di concordato, la sentenza di fallimento era senz’altro motivata , tant’è che il reclamante aveva provveduto a confutarla nel merito (cfr. sentenza impugnata, pag. 2) .
Evidenziava la corte, in ordine al terzo, al quarto ed al quinto motivo di reclamo, che correttamente il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato (cfr. sentenza impugnata, pag. 4) .
Evidenziava che la verifica del tribunale aveva riguardato profili di ordine giuridico, non già la fattibilità economica (cfr. sentenza impugnata, pag. 4), e che la relazione del professionista ex art. 161, 3° co., l.fall. ‘ presentava elementi di incertezza tali da non potere ritenersi ‘ (cfr. sentenza impugnata, pag. 4) .
Evidenziava invero che l’attendibilità del la relazione del professionista risultava inficiata dalla incompletezza della documentazione e dalla inesatta rappresentazione dell’attivo e del passivo , il che rendeva incerto il prefigurato soddisfacimento dei creditori (cfr. sentenza impugnata, pagg. 4 – 5) .
Evidenziava segnatamente che l’esposizione nei confronti delle banche ammontava ad euro 22.614.693,96 non già ad euro 14.000.000,00, siccome l’accordo transattivo del 16.5.2016 , giusta la clausola risolutiva espressa, era stato risolto con dichiarazione del 20.6.2016 atteso il mancato pagamento della prima delle due rate (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava poi che l’asserita nullità del mutuo fondiario non ne avrebbe impedito la conversione in mutuo ipotecario e che la proposta di concordato non valeva ad assicurare ai chirografari il pagamento nella percentuale minima del 20% (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava in ordine all’attivo concordatario, in primo luogo, che la stima, in euro 5.761.502,26, del valore della partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era attendibile, siccome tal ultima società versava in concordato preventivo ed il suo patrimonio immobiliare era vincolato al soddisfacimento dei suoi creditori ipotecari, nei cui confronti la partecipata era esposta per un ammontare, non contestato, superiore ad euro 22.000.000,00 (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava in ordine all’attivo concordatario, in secondo luogo, che del tutto incerto era il soddisfacimento del credito di euro 3.447.206,64 vantato dalla reclamante nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto, sulla scorta di un unico motivo, la cassazione con ogni conseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE e in proprio, RAGIONE_SOCIALE, mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato separati controricorsi; hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo, con il favore delle spese.
Il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l ‘unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 16 l.fall.
Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che la sentenza dichiarativa di fallimento , priva com’era degli elementi prefigurati dall’art. 132 cod. proc. civ., peraltro delle ragioni di fatto e delle conclusioni delle parti, fosse stata adeguatamente motivata (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce segnatamente che la sentenza con cui il Tribunale di Roma ne ha dichiarato il fallimento, è solo apparentemente motivata, giacché senza alcun riferimento agli elementi emersi dall’istruttoria prefallimentare e con riferimento
a società -la ‘RAGIONE_SOCIALE -avente evidentemente diversa denominazione sociale (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce al contempo che la sentenza della Corte di Roma ha omesso qualsivoglia valutazione di merito sui documenti contabili attestanti la fattibilità del piano, sicché la medesima statuizione è sorretta da argomenti astratti meramente apparenti (cfr. ricorso, pag. 13) .
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Inevitabile è il riferimento all’elaborazione di questa Corte ancorché antecedente all’inizio del per corso riformatore in materia fallimentare.
Ovvero all’insegnamento secondo cui l a nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per vizio di motivazione può essere determinata soltanto dalla totale carenza di quest’ultima e non anche dalla sua mera insufficienza (cfr. Cass. 4.2.1999, n. 972) .
Ovvero all’insegnamento secondo cui l’ eventuale difettosa motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento, susseguendo questa ad un giudizio di carattere sommario e anticipato, ben può essere integrata e completata nel successivo giudizio di opposizione che dà adito al vero e proprio contraddittorio con pienezza di cognizione, di talché il vizio di motivazione rilevante e deducibile in RAGIONE_SOCIALEzione può essere solo quello riguardante la sentenza pronunciata in grado d’appello dal giudice dell’opposizione (cfr. Cass. 26.7.1983, n. 5123) .
Evidentemente, il riferimento a tal ultimo insegnamento viepiù è pertinente in considerazione dell’effetto devolutivo pieno d el reclamo ex art. 18 l.fall. (cfr. a tal riguardo Cass. 24.5.2012, n. 8227) . E tanto pur al di là del rilievo per cui la sentenza di secondo grado assorbe e sostituisce quella resa in primo grado, ancorché si limiti a confermarla (cfr. Cass. 7.6.2002, n. 8265) .
Nei termini tutti testé enunciati, dunque, non merita alcun seguito l’a ddotta asserita difformità della sentenza dichiarativa di fallimento dal principio-cardine di cui all’art. 111 Cost. (cfr. ricorso, pag. 10) .
14. In ogni caso questo Giudice spiega quanto segue.
Da un canto, che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo -il che senza dubbio non è nella specie – che abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, ovvero si sia tradotta in un vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti oppure per difetto di motivazione in ordine a punti decisivi dalle parti prospettati (cfr. Cass. 22.9.2015, n. 18609; Cass. 23.2.2007, n. 4208) .
D’ altro canto, che l a conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l’ ‘ iter ‘ seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. (ord.) 12.4.2011, n. 8294; Cass. (ord.) 9.2.2021, n. 3126, secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le
ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse) .
In questi termini del pari non meritano alcun seguito le censure circa l ‘ omessa enunciazione nella sentenza dichiarativa di fallimento ‘le posizioni, le difese e le conclusioni proposte nel giudizio di primo grado’ (così ricorso, pag. 11) e circa l’omess o ‘riferimento, anche solo in senso critico, all’attività processuale e alle argomentazioni difensive della fallita’ (così ricorso, pag. 11) .
15. Questa Corte spiega altresì che rientra nell’ alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (cfr. Cass. (ord.) 24.8.2018, n. 21175; Cass. (ord.) 28.4.2021, n. 11216, secondo cui, in tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano; Cass. 25.9.2013, n. 21901, ove si specifica che il riscontro della realizzabilità della causa concreta va effettuato in tutte le fasi in cui si articola la procedura) .
16. Ebbene, su tale scorta, si rimarca che la Corte di Roma, alla stregua dei rilievi motivazionali dapprima analiticamente riferiti e correlati pur alla relazione del professionista ex art. 161, 3° co., l.fall., ha dato congruamente conto delle ragioni che deponevano per la manifesta inattitudine del piano ai fini del raggiungimento dei risultati prefigurati ovvero della sostanziale irrealizzabilità della causa concreta della proposta concordataria.
In tal guisa del tutto ingiustificatamente il ricorrente prospetta che la corte d’appello ‘ha omesso qualsiasi valutazione di merito sui documenti attestanti la fattibilità del piano’ (così ricorso, pag. 13) ; del tutto ingiustificatamente
prospetta che la corte d’appello non ha enunciato ‘quali siano gli elementi di incertezza che avrebbero caratterizzato negativamente la fattibilità del piano’ (così ricorso, pag. 14) .
Ben vero, la motivazione dell’impugnato dictum è immune da qualsivoglia forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In particolare, con riferimento al l’anomalia della motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) , la corte distrettuale ha -così come si è premesso e ribadito – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare a ciascuna controparte le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto, per i controricorrenti che vi hanno provveduto, del deposito della memoria.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano: in
favore del RAGIONE_SOCIALE in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., in proprio e quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; in favore di RAGIONE_SOCIALE, mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.
A i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte