SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 351 2026 – N. R.G. 00001284 2017 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere COGNOME. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di appello riunite iscritte ai n.r.g. 1284/2017 e 1292/2017 rispettivamente promosse da:
P.IVA , con sede in INDIRIZZO (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante Sig. e fideiussore , C.F. , residente in Bruino (TO) alla INDIRIZZO, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casoria (NA) alla INDIRIZZO – parte appellante – P. C.F.
e da
P. IVA , con sede legale in INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. RAGIONE_SOCIALE
C.F.
nato a Torino in data DATA_NASCITA, e residente in Ciriè, INDIRIZZO
INDIRIZZO, nonché dal fideiussore
Sig.
C.F.
, nato a Torino in data DATA_NASCITA, e residente in Torino, INDIRIZZO
C.F.
Quincinetto n. 9, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME, C.F.
C.F.
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Via
INDIRIZZO, come da procura speciale in atti
– parte appellante –
Contro
Capogruppo del iscritta all’Albo dei
Gruppi Bancari al n. 3135.1, capitale sociale Euro 19.647.671.824,53 interamente versato, con sede in Roma, INDIRIZZO, C.F. e P. IVA
P.
in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F. ), che la rappresenta e difende per procura generale alle liti 29/10/2010 rogito AVV_NOTAIO Bologna rep. n. 115840/33105 (in atti) – parte appellata –
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
e , in proprio quale fideiussore, hanno impugnato la sentenza n. 259/2017, pubblicata in data 22 marzo 2017, del Tribunale di Ivrea, che aveva rigettato le domande proposte nei confronti di , con la condanna al pagamento delle spese di lite.
L’appello è stato rubricato sub n. rg 1284/2017.
Nel procedimento di primo grado, con atto di citazione notificato il 22.09.2014, la
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sig.ri
e
, nonché i
fideiussori
Sig.ri
e
vevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Ivrea, chiedendo:
a) l’accertamento della pattuizione ed applicazione da parte della al contratto di conto corrente n. 1941674 di tassi usurari con conseguente nullità e ricalcolo (a mezzo CTU) del reale saldo conto di dare-avere tra le parti, e condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, previa compensazione tra quanto pagato in eccesso dalla società e quanto asseritamente dovuto alla convenuta;
b) l’ accertamento di applicazione di tassi non concordati, con conseguente pronuncia sulla gratuità della linea di credito come concessa e sulla idoneità ed invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad essa appoggiata, della illegittimità dell’applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dell’applicazione dei tassi passivi (perché usurari ex art. 1815, II comma c.c), della illegittimità dell’applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto, della illegittimità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, dichiarando nulle e inefficaci le variazioni;
c) ordinarsi alla convenuta, qualora non vi avesse già provveduto, di effettuare la corretta segnalazione del procedimento in Centrale dei rischi sotto la voce ‘stato del
rapporto’ contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della circolare Banca d’Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
d) dichiarare la liberazione dei prestatori di garanzia fideiussoria Sigg.ri
A tal fine gli attori avevano esposto che:
tra le parti era intercorso un rapporto di conto corrente, di apertura di credito in conto corrente e di conto anticipi appoggiati al primo;
a seguito di difficoltà economiche dell’esponente generate da altro Istituto di credito, la convenuta aveva revocato gli affidamenti e richiesto il pagamento della somma di € 60.000,00;
l’esponente aveva dunque dato incarico ad un esperto di verificare eventuali irregolarità sul rapporto di conto corrente nel periodo dal 2002 al 2014; il perito aveva quindi accertato che la aveva applicato la capitalizzazione composta degli interessi per tutta la durata del rapporto ed utilizzato un TEG superiore di oltre 1 volta e mezza il tasso soglia (incorrendo nel reato di usura) nel periodo dal IV trimestre del 2011;
per effetto dell’applicazione di tassi usurari l’esponente era tenuta a rimborsare solo la somma capitale;
la aveva inoltre operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente nullità della relativa pattuizione (per contrasto con il divieto di anatocismo), per cui gli interessi andavano calcolati senza capitalizzazione alcuna, con indebito percepimento della somma di € 2.938,65 per anatocismo;
pur non essendo in possesso della documentazione inerente il rapporto, nell’eventualità fossero state applicate delle variazioni degli interessi pattuiti nel corso del rapporto, senza un’espressa e chiara pattuizione scritta, le stesse avrebbero dovuto considerarsi illegittime;
la commissione di massimo scoperto era stata erroneamente calcolata con conseguente non debenza del relativo importo;
il saldo del rapporto andava allora epurato dalla somma di € 175.503,16;
i fideiussori erano legittimati a sollevare l’exceptio doli e/o nullitatis in ragione dell’esercizio abusivo del diritto di credito nei confronti dei garanti da parte della
Si era costituita la eccependo la prescrizione della domanda attorea in relazione alla ripetizione dei versamenti aventi carattere solutorio intervenuti sino al 12/09/04 e comunque contestando gli assunti avversari, sia in fatto che in diritto.
Con il gravame parte appellante ha chiesto, in via preliminare di sospendere l’efficacia esecutiva della impugnata sentenza e, nel merito, accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado.
Parte appellante censurava quindi la sentenza impugnata, deducendo che il Tribunale ha errato:
laddove ha ritenuto non provata la pretesa creditoria;
laddove ha respinto il chiesto ordine di esibizione e la chiesta nomina del consulente tecnico d’ufficio;
laddove ha considerato valido l’originario contratto di conto corrente non prodotto, (benché regolarmente richiesto), nonché tutte le aperture di credito ad esso collegate;
laddove ha omesso di pronunciarsi sulla nullità della cms;
laddove non ha ritenuto l’illegittimità dell’anatocismo;
laddove ha omesso ogni verifica in riferimento all’applicazione di tassi usurari sia pattizi che nel corso del contratto;
-laddove ha rilevato la mancata produzione dei decreti ministeriali relativi alla determinazione del ‘tasso soglia’;
laddove ha statuito sulle spese di lite.
Parte appellante in via istruttoria formulava istanza di esibizione ex art. 210 cpc e chiedeva disporsi CTU tecnico-contabile.
Si è costituita nel giudizio recante rg nr. 1284/2017 chiedendo, in via preliminare, la riunione ex art. 355 cpc delle impugnazioni separatamente proposte avverso la sentenza n 259/2017 del Tribunale di Ivrea, ed in particolare la riunione della causa rubricata al rg nr. 1292/2017, relativa all’appello proposto dalla società
, in persona del Sig
dal Sig.
quale fideiussore.
Eccepiva altresì la la nullità dell’atto di citazione per invalidità della procura rilasciata dal legale rappresentante l’inammissibilità dell’appello per assoluta incertezza nell’identificazione della parte costituita, la carenza di legittimazione del sig a interporre appello (oltre che nell’interesse della società) nell’interesse dei fideiussori e richiamava tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado ed in particolare le eccezioni procedurali e di merito con le relative motivazioni; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame, siccome infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza impugnata.
In data 23.10.2017 il difensore di parte appellante nel procedimento rubricato sub rg. nr. 1284/2017 depositava atto di rinuncia al mandato difensivo.
All’udienza di trattazione in data 24.10.2017 veniva riunito al procedimento recante rg nr. 1284/2017 quello recante rg. nr. 1292/2017, trattandosi di appelli avverso la stessa sentenza e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 26.6.2018, in seguito differita al 2.10.2018.
5. A tale udienza il procuratore di parte appellante dichiarava l’intervenuto fallimento di
e dei suoi soci, e
depositava estratto della sentenza del Tribunale di Ivrea.
Preso atto dell’evento interruttivo, questa Corte dichiarava l’interruzione della causa.
Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo o dalla dichiarazione giudiziale dello stesso (essendo decorso il termine di legge senza che sia stata depositata istanza di riassunzione da parte della
e dei suoi soci, né da parte di e né da parte ) a norma dell’art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d’ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l’art. 307 c.p.c., operando l’estinzione di
dell’appellata diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
Non c’è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13, co. 1 quater, DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d’Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sulle cause riunite ovvero sull’appello proposto da
TABLE
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinti i giudizi riuniti.
Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d’Appello del 20 febbraio 2026.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
L’estensore dr. NOME COGNOME