SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 352 2026 – N. R.G. 00001161 2022 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI COGNOME:
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
PRESIDENTE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
CONSIGLIERE
AVV_NOTAIO COGNOME
CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1161/2022
PROMOSSA DA
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro- tempore, Sig. (CF ), nonchè quest’ultimo in proprio, quale suo fidejussore e solidale obbligato, rappresentati e difesi per deleghe in calce alla ‘comparsa di costituzione di nuovo Procuratore’ 25.01.2017, sia congiuntamente che disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO del Foro di Cuneo (CF. P.
) e dall’AVV_NOTAIO (CF ) ed elettivamente domiciliati in CuneoINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO APPELLANTI
C.F.
CONTRO
con sede in , INDIRIZZO, codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Cuneo (codice fiscale e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Cuneo, INDIRIZZO, per procura speciale 20 aprile 2016 in calce alla comparsa di costituzione e risposta 28 luglio 2016 P. C.F.
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza collegiale del 28.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’appellante
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte adita,
Contrariis rejectis;
richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime
cure, da aversi per ritrascritte, in integrale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata, previa revoca delle ordinanze istruttorie 04.06.2020 e 18.06.2021,
Preso atto delle risultanze RAGIONE_SOCIALE ctu econometrica e delle sue integrazioni, richiamate le ‘osservazioni alla bozza di CTU’ a ministero dott. del 22/09/2025, e cioè che:
‘Il Ctu ha utilizzato per il conto 408, i tassi debitori tempo per tempo applicati dalla banca: si dissente da questa scelta, poichè il Ctu avrebbe dovuto, a sommesso avviso di questo Ctp, rilevare d’ufficio che per il conto corrente 11/01/00408 il doc. 3 è il contratto di apertura del conto corrente, che prevede la convenzione del tasso debitore per il solo scoperto di conto, ma non per l’apertura di credito, il ricalcolo dovrebbe essere eseguito con i tassi sostitutivi.
Il Ctu ha rilevato che il doc. 5, che regola le condizioni per il conto corrente 50303, prevede un tasso del 9,875% per lo scoperto di sbf: è palese che tale contratto è viziato da una convenzione usuraria RAGIONE_SOCIALE quale si chiede la verifica: infatti vi è pattuito un tasso di interesse per sconfinamento rispetto all’utilizzo del salvo buon fine pari al 9,875% a fronte di un tasso soglia dell’8,625%’.
Entrambi argomenti rilevabili d’Ufficio e che il Ctu avrebbe dovuto analizzare rispondendo compiutamente;
Richiamata la giurisprudenza più recente in materia di CTU, segnatamente Cassazione 13 dicembre 2023 n. 34925;
Rigettato l’appello incidentale avversario, siccome infondato in fatto ed immotivato in diritto,
IN CAPITE LIBRIS
Dichiarare la banca convenuta, nel caso in cui la stessa avesse eseguito delle segnalazioni alla RAGIONE_SOCIALE, in riferimento alla società , tenuta alla rettifica RAGIONE_SOCIALE corretta segnalazione del presente procedimento in RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE sotto la voce ‘rapporto contestato’ ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 139 del 1999 art. 9 Sezione III in forza RAGIONE_SOCIALE quale ‘per le categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi e crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, la variabile consente inoltre di distinguere i crediti oggetto di contestazione da quelli non contestati. Si considera ‘contestato’ il credito per il quale è stata adita l’Autorità terza rispetto alle parti (l’Autorità giudiziaria, il RAGIONE_SOCIALE o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie
con la clientela). La qualifica di credito contestato non è più dovuta dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento assunto da tale Autorità e le segnalazioni dovranno essere adeguate in conformità a quanto stabilito dal provvedimento stesso’.
NEL MERITO
1) Accertare, in ragione di quanto tenorizzato dall’elaborato peritale del 13.1.2016 (cfr. doc. 7), delle argomentazioni sviluppate in narrativa, di quelle sovratenorizzate, delle risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU e delle osservazioni del nostro Consulente Tecnico di Parte, che in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 11/01/00408 è creditrice RAGIONE_SOCIALE somma di €. 181.140,60, ovvero di quella veriore accertata dalla CTU, integrata secondo quanto sovratenorizzato, oltre interessi e rivalutazione e, per l’effetto, considerato come il rapporto bancario per cui vi è causa sia, ad oggi, chiuso, con il presente atto se ne chiede l’integrale restituzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 del
Codice Civile;
Riconoscere e accertare l’invalidità, in riferimento al conto corrente n. 11/01/00408, RAGIONE_SOCIALE determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra – legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
Nel caso di mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche del conto corrente n. 11/01/00408, riformulare il conteggio degli interessi corrisposti dalla società attrice applicando il tasso legale ai sensi dell’art. 1284 c.c., accertando e dichiarando per la differenza corrisposta un credito in capo alla stessa con conseguente restituzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art 2033 del Codice Civile dell’importo risultante in sede di supplemento RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio.
Accertare, previa ogni statuizione circa la validità ed efficacia del rapporto bancario regolato sul conto corrente n. 11/01/00408 in conseguenza dell’applicazione dell’art. 1815 secondo comma c.c. (applicabile in via analogica), l’usurarietà dei tassi di interesse applicati in costanza di rapporto per cui a tale titolo nulla è dovuto e, conseguentemente, a mezzo dell’espletando supplemento di CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno (quanto meno nel IV trimestre 2010, nel II 2011, in tutto il 2012 e nel II e III trimestre 2013), senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto sino alla data RAGIONE_SOCIALE sua estinzione (30.11.2013) e senza interessi, al fine di rideterminare i reali saldi conto (‘dare – avere tra le parti’) alla data di estinzione e conseguentemente si richiede la restituzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2033 del Codice Civile, per il periodo esaminato nell’elaborato peritale (cfr. doc. 7) degli interessi, commissioni e spese calcolate per un importo complessivo pari ad € 344.023,37 oltre rivalutazione e interessi, ovvero in quello veriore accertato dalla CTU, come integranda secondo le sovratenorizzate considerazioni;
Accertare, in ragione dell’elaborato peritale del 26.1.2016 (cfr. doc. 8) e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la società appellante, in relazione al c/c di corrispondenza n. 11/01/50303 con apertura di credito, ancora in essere, risulti creditrice dell’importo di €. 879.580,42 oltre interessi e rivalutazione nei confronti dell’appellata, ovvero di quello veriore risultante dagli atti di causa e dall’auspicato supplemento di CTU, secondo quanto sovratenorizzato, rideterminando il rapporto dare/avere del conto corrente dalla data di accensione sino alla data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e, dato atto RAGIONE_SOCIALE chiusura del conto con estinzione RAGIONE_SOCIALE posizione – asseritamente – debitoria disporre la restituzione in suo favore ex art. 2033 cod. civ.;
Riconoscere e accertare l’invalidità, in riferimento al conto corrente n. 11/01/50303, RAGIONE_SOCIALE determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
Nel caso di mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche del conto corrente n. 11/01/50303, riformulare il conteggio degli interessi corrisposti dalla società attrice al tasso legale ai sensi dell’art. 1284 c.c., accertando e dichiarando per la differenza corrisposta un credito in capo alla stessa nell’importo che risulterà dall’acquisita consulenza tecnica d’ufficio e dalla sua auspicata integrazione;
Accertare, previa ogni statuizione circa la validità ed efficacia del rapporto bancario regolato sul conto corrente n. 11/01/50303 in conseguenza dell’applicazione dell’art. 1815 secondo comma c.c. (applicabile in via analogica), l’usurarietà dei tassi di interesse applicati in costanza di rapporto per cui a tale titolo nulla sarà dovuto e, conseguentemente, a mezzo RAGIONE_SOCIALE CTU e RAGIONE_SOCIALE sua integrazione, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto aLla sua estinzione, senza interessi, al fine di rideterminare i reali saldi conto (‘dare-avere tra le parti’) alla data di recesso ovvero di citazione, accertando un credito in capo alla società attrice, sulla base dell’elaborato peritale (cfr. doc. 8) a titolo di interessi, commissioni e spese per il periodo dal IV trimestre 2000 sino al IV trimestre 2015 per un importo complessivo pari ad €. 1.399.704,42 ovvero a quello veriore risultante una volta integrata la CTU secondo quanto sovradedotto;
Accertare e verificare, per tutti i motivi di cui in narrativa, come l’istituto di credito
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore abbia agito in violazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 108 del 1996 in relazione ai rapporti di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito contraddistinti dai seguenti numeri: 11/01/00408 – 11/01/50303, perpetrando il reato di usura (nella forma oggettiva e soggettiva) così come contemplati dall’art. 644 c.p. trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica
competente.
Tutti gli importi rivalutati secondo gli indici ISTAT e maggiorati di interessi legali dal dì d’ogni addebito sino alla data di notifica dell’atto di citazione e d’interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 da quel momento al saldo,
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M. 55/2014, oltre Cpa e Iva e oneri accessori tutti di legge sulle somme ‘imponibili’ per entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di averne fatto anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c. oltrechè di quelle necessarie per la procedura di mediazione e dei costi di CTU e di CTP’.
Per l’appellata ed appellante incidentale
‘In via istruttoria,
assegnare al Consulente Tecnico d’Ufficio supplemento di indagine peritale consistente nel redigere conteggio alternativo che contempli come dovuta dal cliente alla RAGIONE_SOCIALE la Commissione di Massimo Scoperto in relazione al conto corrente n. 50303;
assegnare al CTU supplemento di indagine consistente nel redigere conteggio alternativo che preveda validamente convenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori con riferimento ai periodi successivi alla sottoscrizione dei documenti n. 5 e n. 6 di parte appellata e fino al 2014;
nel merito,
In accoglimento del proposto appello incidentale , dichiarare la carenza di legittimazione attiva del fideiussore e l’inammissibilità di ogni domanda da lui proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenuta, eventualmente anche diversamente qualificando la domanda proposta con il motivo qui dedotto, e per l’effetto mandare assolta
da ogni domanda e pretesa di con il favore delle spese di causa.
Confermare per il resto in ogni sua parte la sentenza 28 giugno 2022 del Tribunale di Cuneo, nel procedimento n. 1255/2016 R.G.
In subordine,
previo ricalcolo in seguito all’espletamento delle integrazioni di CTU richieste in via istruttoria determinare la minor somma dovuta all’appellante .
Con il favore delle spese di questo grado e, relativamente alla posizione di , anche del primo grado.’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2016, la e
(in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE nonché, in proprio, quale
per ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE stessa alla ripetizione dell’indebito con riferimento al saldo del contratto di conto corrente n. 11/01/00408 (intrattenuto con la convenuta dalla poi fusa per incorporazione nella attrice , estinto in data 30.11.2013, nonché l’accertamento negativo del saldo di cui al conto corrente n. 11/01/50303, in essere tra parte attrice e parte convenuta (con saldo negativo, alla data dell’atto di citazione, pari ad Euro 829.536,91).
In particolare, parte attrice ha allegato che, per tutto il corso di tali rapporti, la RAGIONE_SOCIALE convenuta ha applicato interessi e competenze non dovute in quanto confliggenti con espressi divieti di legge in materia di capitalizzazione degli interessi, usura oggettiva e soggettiva, commissione massimo scoperto e spese. A suffragio RAGIONE_SOCIALE propria tesi ha allegato due perizie di parte: la prima contenente il ricalcolo delle somme non dovute e la seconda contenente analisi economico-finanziaria sullo stato di difficoltà dell’azienda, finalizzata alla prova RAGIONE_SOCIALE usura soggettiva.
Sulla scorta di tali premesse, gli attori hanno chiesto: in via preliminare, ordinare alla RAGIONE_SOCIALE convenuta la rettifica delle eventuali segnalazioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE sotto la voce ‘rapporto contestato’; nel merito, previa determinazione delle somme indebitamente percepite, la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell’indebito con riferimento al conto estinto nonché l’accertamento del saldo relativo al conto ancora in essere, con vittoria delle spese di lite.
La RAGIONE_SOCIALE convenuta si è costituita contestando la domanda attorea ed eccependo:
in via preliminare:
la carenza di legittimazione attiva di in proprio, non essendo stato documentato il relativo impegno fideiussorio;
la nullità RAGIONE_SOCIALE domanda con riferimento all’applicazione di tassi ultralegali variati in peius rispetto a quelli pattuiti, in quanto genericamente avanzata solo nelle conclusioni dell’atto di citazione;
l’improcedibilità per mancato esperimento RAGIONE_SOCIALE procedura di mediazione obbligatoria;
l’irrilevanza probatoria delle perizie prodotte e l’inattendibilità delle stesse in quanto fondate su presupposti di fatto e di diritto erronei e senza alcun riscontro documentale (non essendo stati prodotti i contratti di conto corrente e gli affidamenti in relazione ai quali sarebbero scaturite le indebite annotazioni);
l’inammissibilità del richiesto ordine di esibizione e RAGIONE_SOCIALE CTU contabile, in ragione dell’onere probatorio gravante su parte attrice;
nel merito:
la prescrizione di tutte le annotazioni in conto antecedenti i 10 anni dall’ultimo atto di messa in mora, stante l’assenza di prova dell’esistenza di affidamenti;
l’infondatezza delle doglianze riguardanti l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, concernendo la domanda periodi successivi alla delibera CICR del 9.2.2000, recepita dalla RAGIONE_SOCIALE;
l’infondatezza delle doglianze in tema di usura oggettiva e soggettiva non essendo stato mai superato il tasso soglia antiusura (calcolato secondo le Istruzioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE) e non essendo stata fornita alcuna prova in ordine allo stato di bisogno di parte attrice ed al conseguente approfittamento da parte RAGIONE_SOCIALE convenuta; l’avvenuta legittima applicazione RAGIONE_SOCIALE c.m.s.;
quanto alla segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, lo spontaneo ottemperamento all’obbligo di menzione RAGIONE_SOCIALE contestazione.
Sulla scorta di tali deduzioni, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione, il G.I. ha assegnato alle parti termine per l’avvio RAGIONE_SOCIALE procedura di mediazione obbligatoria, rinviando all’udienza del 26.1.2017 ove, dato atto del fallimento del relativo tentativo, ha poi rinviato per l’ammissione dei mezzi istruttori concedendo alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Disposta CTU volta alla corretta ricostruzione dei rapporti di conto corrente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza figurata del 4.12.2020, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 18.6.2021 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di svolgere un supplemento di perizia tecnica volta a ricostruire l’esatto rapporto di dare-avere tra le parti partendo dal primo estratto conto utile prodotto da parte attrice relativamente al rapporto di conto corrente n. 11/01/00408 (rispetto al quale in perizia il CTU aveva evidenziato la mancanza dell’intera documentazione relativa al 2009) ed espungendo il ricalcolo ex art. 118 TUB.
Con sentenza n. 663/2022, pubblicata in data 1.7.2022 il Tribunale di Cuneo, in parziale accoglimento delle domande formulate dagli attori:
dichiarava la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola relativa alla commissione di massimo scoperto di cui al contratto di conto corrente n. 11/01/00408; per l’effetto:
condannava la RAGIONE_SOCIALE convenuta a pagare a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la complessiva somma di Euro 52.006,10# oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
rigettava ogni altra domanda proposta dagli attori;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
poneva in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le
spese di CTU liquidate in corso di causa.
La sentenza veniva notificata in data 12.7.2022.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e , quale fidejussore, hanno proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
laddove ha qualificato le domande;
laddove ha ritenuto la tardività dell’istanza ex art. 210 cpc;
laddove ha ritenuto l’inapplicabilità dell’art. 118 TUB;
laddove ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE si fosse adeguata alla delibera CICR in punto anatocismo;
laddove ha ritenuto sufficientemente determinata la cms di cui al contratto di conto corrente n. 11/01/50303;
laddove ha ritenuto fossero dovuti gli interessi legali dalla data di proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale fino al saldo e non dalla data RAGIONE_SOCIALE costituzione in mora;
laddove non ha delibato la domanda relativa al superamento del tasso soglia.
Parte appellante ha chiesto, previa remissione RAGIONE_SOCIALE causa in istruttoria, con ordine d’esibizione alla RAGIONE_SOCIALE appellata di tutti i documenti di cui alla Racc. A/R ex art. 119 TUB (docc. 5 e 6), segnatamente degli estratti conto e degli ‘scalari’ mancanti dall’inizio dei rapporti, di licenziare ulteriore supplemento di CTU con il medesimo quesito, che tenesse conto, nel ricalcolo dell’esatto dare/avere tra le parti, RAGIONE_SOCIALE documentazione così acquisita, nonché degli ulteriori interessi suggeriti dalla giurisprudenza più recente, facendo ricorso al saldo effettivo ed applicando la compensazione impropria delle rimesse solutorie infradecennali.
Con comparsa depositata in data 2.1.2023 si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato: l’appellata interponeva altresì appello incidentale, chiedendo la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata laddove ha ritenuto legittimato ad agire il sig. .
Con ordinanza pubblicata in data 15.4.2024 la Corte, viste le note depositate con cui erano state precisate le conclusioni, rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 7 giugno 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con successiva ordinanza pubblicata in data 28.4.2025 la Corte, ritenuto che si rendeva necessario, esaminati gli atti e la documentazione di causa e tenuto conto delle domande ancora controverse, alla luce dei motivi di appello, disporre una integrazione RAGIONE_SOCIALE CTU già svolta in primo grado, per l’eventuale espunzione, nei rapporti bancari oggetto di causa, dell’effetto anatocistico, RAGIONE_SOCIALE cms in relazione al conto corrente n.
11/01/50303 e per il ricalcolo dell’esatto ammontare del rapporto dare-avere tra le parti riconducendo il tasso, nei periodi in cui risultava superato il tasso soglia, entro i limiti dello stesso
rimetteva la causa sul ruolo del Consigliere Relatore;
disponeva CTU contabile sul quesito meglio ivi indicato;
nominava CTU il dr. con studio in (10122) Torino, INDIRIZZO;
autorizzava il Ctu a prestare giuramento, mediante deposito telematico;
assegnava al CTU termine fino al 9.5.25 per il deposito RAGIONE_SOCIALE predetta dichiarazione;
assegnava alle parti termine perentorio fino al 20.5.25 per il deposito delle rispettive note scritte, precisando che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all’art 127-ter c.p.c. doveva considerarsi data di udienza a tutti gli effetti e riservava al Collegio la pronuncia di ogni opportuno provvedimento, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
Il CTU designato dichiarava di accettare l’incarico e depositava giuramento telematico in data 28.4.2025.
Con note scritte depositate in data 20.5.2025 parte appellante chiedeva, tra l’altro, che il quesito relativo alla prescrizione venisse integrato con la verifica delle rimesse solutorie e ‘ dell’eventuale prescrizione delle competenze illegittimamente calcolate, computandole sul saldo ricalcolato e con riferimento agli affidamenti di cui è prova in atti, ricavandoli dalle comunicazioni RAGIONE_SOCIALE banca, dagli estratti conto e dagli scalari ‘.
Ritenuto che, impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di decisione nel merito, anche tale profilo meritasse ulteriore approfondimento istruttorio la Corte, con ordinanza pubblicata in data 28.5.2025, confermava il quesito già posto al CTU integrato come ivi precisato, assegnava al CTU termine sino al 10 ottobre 2025 per il deposito RAGIONE_SOCIALE relazione finale, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28 ottobre 2025, disponendone la trattazione scritta, ai sensi dell’art. 127 ter cpc.
10. Con successiva ordinanza pubblicata in data 7.11.2025 la Corte
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 10 dicembre 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
11.1 Con il primo motivo dell’appello principale si censura la qualificazione delle domande proposte.
Precisa parte appellante che con il proprio atto di citazione (cfr. pagg. 67/73) ha formulato domanda d’accertamento del corretto saldo d’entrambi i rapporti, domanda poi ribadita nella ‘memoria ex art. 183 n. 1 cpc’, nel ‘foglio di precisazione delle conclusioni’ e nelle due ‘comparse conclusionali’.
Quanto al NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, siccome il rapporto, al momento dell’atto introduttivo, era ancora aperto, gli attori non hanno svolto domanda di ripetizione dell’indebito.
Avrebbe pertanto errato il Giudice di primo grado nel ritenere che gli attori avessero richiesto per il conto corrente n. 408, la sola ripetizione dell’indebito (cui peraltro l’accertamento del corretto saldo è domanda necessariamente funzionale).
11.1.2. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha qualificato correttamente le domande proposte ovvero l’una, di accertamento negativo del saldo del conto corrente n. 11/01/50303, in essere al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda, e l’altra di ripetizione di indebito preteso in relazione a conto corrente estinto, il n. 11/01/00408 (cfr. pag. 2 e pag. 16 sentenza impugnata, paragrafo ‘ Conclusioni ‘).
11.2. Con il secondo motivo dell’appello principale si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non assolto l’onere probatorio in capo alla correntista.
Precisa parte appellante che l’istanza ex art. 210 cpc sarebbe stata tempestiva ed analitica, richiamando il testo RAGIONE_SOCIALE lettera racc. a.r. ex art. 119 tub, così che la causa avrebbe dovuto essere rimessa in istruttoria con acquisizione di un ulteriore supplemento di CTU, in modo da integrare la ricostruzione del corretto saldo del c/c n. 408 con gli ultimi dati mancanti. Gli appellanti hanno poi ritrascritto quanto già dedotto in primo grado nell’istanza di revoca delle ordinanze 04/06/2020 e 18/06/2021 – che avevano ritenuto inammissibile la richiesta di ordine di esibizione documentale con riferimento agli estratti conto e scalari dei conti correnti oggetto di causa – per contrastare la sanzione di intempestività di cui alla sentenza impugnata e giustificare la richiesta di esibizione reiterata nelle conclusioni.
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Parte appellante ha censurato inoltre la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la questione dell’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello ius variandi fosse estranea alla causa petendi dell’azione proposta, precisando che il quesito sottoposto al CTU in occasione RAGIONE_SOCIALE prima perizia svolta in primo grado prevedeva esplicitamente la verifica dell’applicazione dello ius variandi in peius, e che l’azione era diretta ad ottenere il ricalcolo dei saldi dei rapporti, con sterilizzazione delle poste indebite, vuoi perché contra
legem, vuoi perché non correttamente pattuite.
La banca non avrebbe provato d’aver pattuito la facoltà di applicare lo ius variandi, né si sarebbe proposta di farlo, in particolare provando la ‘meritevolezza’ delle ragioni che l’avrebbero determinata.
Si tratterebbe di un’ipotesi di nullità di ‘protezione’, in quanto posta dall’ordinamento giuridico a tutela del cliente RAGIONE_SOCIALE banca (articolo 127, comma 2, t.u.b.).
Pertanto, tale nullità può essere rilevata ex officio dal Giudice.
11.2.1 La censura non coglie nel segno.
In punto ‘ onere RAGIONE_SOCIALE prova ‘ il Tribunale, dopo avere richiamato i principi che operano nei rapporti bancari di conto corrente ha spiegato che, per poter ritenere assolto il suddetto onere probatorio, la richiesta ex art. 119 TUB formulata in corso di giudizio deve essere tempestiva rispetto al maturare delle preclusioni processuali: nel caso di specie, l’onere probatorio di parte attrice non poteva dirsi assolto posto che l’istanza ex art. 210 c.p.c. non era stata tempestivamente formulata nei termini processuali per le deduzioni istruttorie.
Il Tribunale, sempre al fine di individuare l’oggetto dell’indagine, ha pure chiarito che la prima perizia disposta in corso di giudizio non poteva essere condivisa, poiché inficiata dalle considerazioni e valutazioni svolte dal Consulente in ordine all’esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALE ius ed alla conseguente ritenuta applicabilità RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui all’art. 118 TUB.
Si trattava di aspetto estraneo alla causa petendi dell’azione svolta (non avendo parte attrice mai allegato l’esistenza di variazioni unilateralmente disposte dalla banca e prive di giustificato motivo) e, come tale, da ritenersi avulso dall’odierno thema decidendum.
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Su tali punti rileva la Corte che la richiesta inoltrata ex art. 119 T.U.B. da parte appellante porta la data del 7 marzo 2016 (cfr. doc. 6 fasc. appellante) ed è stata correttamente riscontrata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 8.6.2016 (cfr. doc. 15 fasc. RAGIONE_SOCIALE) inviando i documenti richiesti: in particolare è stata messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE correntista la documentazione contrattuale anche ultra decennio, con la precisazione che non si sarebbe potuto dare corso alla richiesta per estratti conto e scalari risalenti a periodi anteriori all’ultimo decennio: in effetti la richiesta aveva ad oggetto, in relazione al c.c. n. 11/01/00408 (estinto in data 30.11.2013) la copia degli estratti conto e scalari sino al primo trimestre 2000 (escluso) e per il periodo successivo gli estratti conto e scalari relativi al I-II-III-IV trimestre 2009, al I trimestre 2004, al IV trimestre 2002, al II trimestre 2001 ed al I ed al II trimestre 2000 ed in relazione al c.c. n. 11/01/50303 (in essere al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda) gli estratti conto e scalari dall’inizio del rapporto sino al IV trimestre 2000.
L’art. 119, quarto comma, TUB prevede l’obbligo di fornire la documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni: a questo proposito la RAGIONE_SOCIALE, all’udienza in cui il Tribunale ha conferito al CTU l’incarico di redigere un elaborato integrativo, ha offerto la produzione degli estratti conto relativi all’anno 2009 afferenti al rapporto di conto corrente n. 11/01/00408, che sono quindi stati acquisiti in virtù del principio dispositivo e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE peculiare disciplina alla quale, ex art. 198 co. 2 c.p.c., è assoggettata la CTU contabile (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
Dunque la CTU integrativa in primo grado ha considerato anche le risultanze degli estratti conto del 2009 afferenti al rapporto di conto corrente n. 11/01/00408.
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Inoltre la correntista non risulta avere mai allegato l’esistenza di variazioni unilateralmente disposte dalla banca e prive di giustificato motivo, e dunque non ha nemmeno proposto una domanda riferibile alla illegittima variazione dei tassi originariamente pattuiti per iscritto in corso di rapporto, con la specifica indicazione di quando ciò sarebbe avvenuto. Dunque la questione relativa all’esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di ius variandi ed alla conseguente ritenuta applicabilità RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui all’art. 118 TUB è estranea all’odierno thema decidendum né può essere rilevata d’ufficio: il riferimento allo ius variandi nel quesito in primo grado riguardava l’eventuale superamento del tasso soglia e non veniva fatta menzione RAGIONE_SOCIALE eventuale illegittimità dello stesso.
La sentenza di primo grado, pertanto, sul punto va esente da censure.
11.3. Con il terzo motivo dell’appello principale si censura la sentenza impugnata laddove, in punto anatocismo, ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE si fosse adeguata alla delibera CICR 2000 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2000 e comunicando, per ciascuno dei due conti correnti, l’avvio RAGIONE_SOCIALE pari capitalizzazione trimestrale a mezzo del primo estratto conto successivo.
Precisa parte appellante che entrambi i contratti in parola furono stipulati prima RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE delibera CICR del 9 febbraio 2000 così che, secondo i consolidati principi, l’inserimento RAGIONE_SOCIALE clausola anatocistica deve ritenersi illegittimo, in quanto non espressamente pattuita, con penalizzazione del correntista, al quale non fu consentito, ad esempio, di optare per la capitalizzazione annuale, oppure per quella semestrale, che sarebbero state per lui migliorative, trovandosi imposta dalla banca quella trimestrale (peggiorativa), semplicemente ‘comunicata’, ma non pattuita.
La pratica anatocistica sarebbe pertanto affetta da nullità insanabile, rilevabile d’ufficio. Parte appellante eccepisce inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non ha inteso limitare la propria domanda solo al periodo successivo al 2014.
11.3.1. Il motivo è fondato.
Il Tribunale, in punto ‘anatocismo’, ha precisato che – pur venendo in rilievo rapporti ante2000 – l’azione non potesse dirsi fondata per nessuno dei conti correnti oggetto di domanda.
Dopo avere ricostruito le vicende relative alla introduzione dell’art. 25, terzo comma, D. Lgs. n. 342/1999 (che modificava l’art. 120 TUB), il Giudice di prime cure ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE si fosse adeguata alla delibera CICR mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2000, e comunicando altresì, per ciascuno dei due conti correnti, l’avvio RAGIONE_SOCIALE pari capitalizzazione trimestrale a mezzo del primo estratto conto successivo. Inoltre, in sede di prima memoria, la difesa attorea si sarebbe limitata a sostenere l’illegittimità dell’anatocismo solo a partire dal 1.1.2014 e comunque la doglianza risultava generica alla luce delle lacune deduttive e probatorie inficianti l’azione.
Inoltre il Tribunale ha rilevato che la modifica dell’art. 120 tub intervenuta con la L. 147/2013 (in vigore dal 1.1.2014 al 1.10.2016) non poteva intendersi quale norma immediatamente precettiva volta ad escludere, in assoluto, qualsivoglia ipotesi di capitalizzazione degli interessi debitori.
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Rileva la Corte che, per il periodo ante delibera CICR 9.2.2000, in ragione RAGIONE_SOCIALE pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999 (cfr. Corte Cost. 425/2000), le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 9140/2020 e 29420/2020).
Quanto al periodo post delibera CICR 9.2.2000 occorre richiamare il consolidato principio secondo cui ‘ nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l’adozione RAGIONE_SOCIALE predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall’art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione dell’eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all’adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell’art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione ‘ (cfr. Cass. Civ. n. 28215/2024; Cass. Civ. n. 11725/2024; Cass. Civ. n. 19396/2023; Cass. Civ. n. 35210/2023; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass.Civ. n. 17634/2021; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; cass. Civ. 10 settembre 2020, n. 23852;Cass. Civ., n. 9140/2020; Cass. Civ. n. 7105/2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. Civ. n. 26769/2019; Cass. Civ. n. 26779/2019).
Non è quindi condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale sul punto, ovvero che per
l’adeguamento alla delibera CICR 2000 sarebbe stata sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. pag. 12 sentenza impugnata) e la comunicazione dell’avvio RAGIONE_SOCIALE pari capitalizzazione trimestrale con il primo estratto conto successivo.
In particolare, l’art. 6 RAGIONE_SOCIALE delibera CICR 9.2.2000 prevede che: ‘ i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti RAGIONE_SOCIALE capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto ‘.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE i benestare di affidamento del 2004 e 2006 (cfr. docc. 5 e 6 fasc. appellata), entrambi regolati sul conto corrente di corrispondenza n. 11/01/50303, conterrebbero la specificazione RAGIONE_SOCIALE capitalizzazione trimestrale dare/avere con l’indicazione, nella seconda pagina – in alto – delle modalità di capitalizzazione degli interessi: tali documenti recano in calce la sottoscrizione del legale rappresentante , così che potrebbe ritenersi vi sia stata approvazione specifica e consapevole RAGIONE_SOCIALE clausola.
L’assunto non è condivisibile.
Esaminando tali documenti, in punto capitalizzazione si legge la seguente clausola: ‘ Criterio di capitalizzazione: Trim. Dare/Avere ‘ con in calce la sottoscrizione del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE e la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. RAGIONE_SOCIALE sola clausola con cui la RAGIONE_SOCIALE si riservava la facoltà di modificare le condizioni economiche del contratto.
Nella seconda pagina (documento di sintesi) poi, in alto, si legge: ‘ Periodicità di capitalizzazione degli interessi: liquidati con la periodicità pattuita per il conto corrente di regolamento e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento. Gli interessi creditori per il cliente verranno liquidati secondo i criteri e con la periodicità con cui vengono liquidati gli interessi debitori ‘.
Ed anche in questo caso in calce è presente la sottoscrizione del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE correntista.
Si tratta di clausole non in linea con quanto prevede l’art. 6 RAGIONE_SOCIALE delibera CICR e nemmeno specificamente approvate per iscritto: ciò rende nulla l’applicazione di interessi anatocistici per tutto il periodo in contestazione.
Sul punto è stato demandato al CTU il seguente quesito: ‘ a) elimini ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall’accensione del conto corrente per tutto il periodo, salvo che sia in atti nuovo contratto/nuova pattuizione dopo la Delibera Cicr 9.02.2000 che preveda pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito di interessi,
con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente. In difetto, elimini la capitalizzazione (art. 7 co. 3 delibera CICR). In ogni caso, effettui i conteggi tenendo presente, quanto al divieto di anatocismo e alla sua decorrenza, la sentenza 30.7.2024 n. 21344 RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione ‘.
In effetti, in forza RAGIONE_SOCIALE pronuncia richiamata nel quesito, deve considerarsi che l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, I. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, RAGIONE_SOCIALE delibera prevista da tale norma circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
Il dr. ha quindi sterilizzato, relativamente ai conti correnti n. 11/01/00408 e n. 11/01/50303 l’effetto economico e finanziario dell’anatocismo per l’intero periodo oggetto d’indagine.
Gli effetti di quanto sin qui esposto sulla rideterminazione del saldo dei conti correnti oggetto di causa saranno esaminati quando si tratterà delle risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU.
11.4. Con il quarto motivo dell’appello principale si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sufficientemente determinata la clausola sulla cms riferita al contratto di conto corrente n. 11/01/50303.
Deduce l’appellante che la CMS debba essere determinata o determinabile, a pena di nullità, così da mettere il correntista in condizione di sapere quanto gli ‘costerà’ lo sconfino: la Giurisprudenza ritiene nulla la clausola in caso di mancata contemporanea ricorrenza di almeno tre elementi essenziali, ovvero la percentuale, la periodicità e la base di calcolo su cui la commissione verrà calcolata.
In sostanza la clausola deve specificare se per Massimo Scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno, oppure quello che si prolunghi per un determinato periodo di tempo, o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.
La clausola, per potersi considerare valida, deve specificare inoltre su quale saldo vada calcolata, se sul fido o sull’utilizzo, nonchè con quale periodicità rilevarla e con quale addebitarla.
Secondo parte appellante la clausola sarebbe nulla per mancanza di elementi essenziali per poter essere considerata determinata o determinabile.
Le commissioni di massimo scoperto applicate in entrambi i rapporti e quantificate dal CTU dovranno essere integralmente rimborsate alla Società attrice.
11.4.1. Il motivo è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che, quanto alla cms applicata sul conto corrente n.
11/01/00408, la sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE relativa clausola e per l’effetto ha condannato la RAGIONE_SOCIALE convenuta a pagare a a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la complessiva somma di Euro 52.006,10#, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Tale statuizione non risulta essere stata specificamente impugnata, con conseguente formarsi del giudicato sulla questione e sull’effettiva conseguente debenza a favore di quantomeno di € 52.006,10 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché sulle ragioni fondanti il credito così quantificato a favore RAGIONE_SOCIALE società attrice appellante.
Quanto invece alla clausola relativa alla cms riferita al conto corrente n. 11/01/50303, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (cfr. pag. 15 sentenza impugnata), la stessa è da ritenere invalida, siccome nel contratto determinata solo in percentuale: in particolare (cfr. doc. 3 parte appellata) si prevede tra le condizioni applicabili la ‘ Commissione massimo scoperto …….. 0,125 quindi senza indicazione alcuna RAGIONE_SOCIALE modalità e base di calcolo.
Né l’individuazione trimestrale RAGIONE_SOCIALE periodicità di chiusura contabile (‘ trim. ‘) consente di poterne affermare la determinatezza e/o la determinabilità: rileva la Corte che requisito per la validità RAGIONE_SOCIALE c.m.s. è la determinatezza o, comunque, la determinabilità (così che può ritenersi legittima la c.m.s. a carico del correntista, a condizione che siano determinati o determinabili tutti i relativi elementi di calcolo ossia che sia determinata: 1) la percentuale, 2) la base di calcolo, 3) i criteri di periodicità e di addebito).
Nel caso di specie la clausola in esame risponde a due di tali requisiti (percentuale e criterio di periodicità di addebito) ma non consente di valutare quale sia la base di calcolo su cui poterli applicare, dunque se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno, oppure quello che si prolunghi per un determinato periodo di tempo, o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista, ed ancora se debba essere calcolata sul saldo del fido o sull’utilizzo.
La base contabile non può certo riferirsi al saldo del conto alla chiusura del trimestre, come indicato dalla difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (‘ che consente di individuare altresì la base di computo, ossia il saldo trimestrale ‘, cfr. pag. 9 comparsa di costituzione in appello e cfr. pag. 41 CTU, laddove vengono riportate le osservazioni RAGIONE_SOCIALE difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la base di calcolo corrisponderebbe al saldo del conto alla chiusura trimestrale), posto che la cms viene normalmente calcolata sulla punta massima di saldo passivo (o di massimo utilizzo del fido, oppure di scopertura) raggiunta nel trimestre, e non certo riferita al saldo finale alla data di chiusura: l’ interpretazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, peraltro, conferma il carattere imprecisato ed incerto RAGIONE_SOCIALE pattuizione.
Dunque la relativa clausola è nulla per mancanza di elementi essenziali che consentano di considerarla determinata o determinabile.
Sul punto è stato posto al CTU un quesito specifico: ‘ b) per il solo conto corrente n. 11/01/50303 espunga la commissione di massimo scoperto nel caso in cui nei contratti scritti prodotti dalle parti sia pattuita con clausola che non determini in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione, ossia la misura percentuale e la base di calcolo (ad es. sul picco di scopertura e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso; sulla media del trimestre etc. )’, così che l’esperto ha provveduto a stornare gli addebiti a titolo di CMS relativi al conto n. n. 11/01/50303, perché determinata solo nella percentuale: come detto, in ordine alla validità RAGIONE_SOCIALE clausola contrattuale regolante la CMS la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo.
Pertanto deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione RAGIONE_SOCIALE stessa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 19825/2022).
Gli effetti di quanto sin qui esposto sulla rideterminazione del saldo del conto corrente oggetto di causa saranno esaminati quando si tratterà delle risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU.
11.5. Con il quinto motivo dell’appello principale si censura la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto gli interessi legali dal giorno RAGIONE_SOCIALE domanda e non da quello RAGIONE_SOCIALE messa in mora.
Parte appellante richiama, sul punto, Cass. Civ. SS. UU n. 15895/2019, precisando altresì che la Società attrice, che fa abituale e rilevante ricorso al credito, ha subito un danno che non può essere liquidato alla stregua dell’interesse di legge: la sentenza andrà quindi riformata con condanna dell’Istituto appellato a restituire gli importi illecitamente pretesi, rivalutati secondo gli indici ISTAT da dì del loro addebito e maggiorati d’interessi legali dalla messa in mora sino alla notifica dell’atto di citazione e d’interessi ex D.lgs. 231/2002 da quel giorno al saldo.
11.5.1. Il motivo è in parte inammissibile, in quanto generico, ed in parte infondato. Il Tribunale, sull’importo di € 52.006,10 dovuto a titolo di ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dall’istituto di credito a titolo di c.m.s., ha riconosciuto dovuti unicamente gli interessi legali, al tasso previsto dall’art. 1284 c.c., dalla data di proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale (15.3.2016: notifica dell’atto di citazione), fino all’effettiva corresponsione.
È ciò in ragione del disposto di cui all’art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre ai frutti ed agli interessi
dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno RAGIONE_SOCIALE domanda (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. 16un., 25 giugno 2009, n. 14886).
Per consolidata giurisprudenza, infatti, alla buona fede dell’accipiens trova applicazione la presunzione legale prevista dal secondo comma dell’art. 1147 c.c. (Cass., civ., sez. III, 6 febbraio 1998, n. 1293, nonché Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2001, n. 15033), presunzione che parte attrice non ha vinto.
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L’affermazione degli appellanti secondo cui gli interessi dovevano essere loro riconosciuti con decorrenza non già dalla domanda – come ha statuito la sentenza impugnata con riferimento al disposto dell’art. 2033 c.c. – ma dalla messa in mora è del tutto generica poiché non viene indicato quando sarebbe avvenuta la messa in mora, né viene indicato alcun documento sul punto, né la diversa data da cui, secondo la tesi, dovrebbero decorrere gli interessi.
Trattandosi nel caso di specie di una ‘obbligazione restitutoria integrante un debito di valuta e non di valore’, non è dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta in favore RAGIONE_SOCIALE correntista, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all’art. 1224 c.c., che va, peraltro, provato dal richiedente, che non vi ha provveduto nel caso di specie (Cass. n. 14289/2018; Cass. n. 5639/2014).
Non sussistono i presupposti per la richiesta maggiorazione d’interessi ex D.lgs. 231/2002 dal giorno RAGIONE_SOCIALE domanda al saldo.
La Corte, sul punto, intende dare continuità al suo orientamento, già espresso nella sentenza n. 381/2025: il tasso di interesse “aggravato” presuppone l’inadempimento di un’obbligazione certa nel suo ammontare.
Nel caso di specie, invece, il quantum debeatur è stato determinato solo all’esito RAGIONE_SOCIALE CTU resa in primo grado.
Inoltre, la richiesta maggiorazione d’interessi ex D.lgs. 231/2002 dal giorno RAGIONE_SOCIALE domanda al saldo è una domanda nuova, non avanzata in primo grado: dalla documentazione in atti non emerge infatti una specifica domanda volta all’applicazione degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c.
Tale mancanza è rilevante poiché l’applicazione del tasso “aggravato” richiede un’apposita istanza di parte, non potendo essere disposta d’ufficio dal giudice.
11.6. Con il sesto motivo dell’appello principale si censura la sentenza impugnata laddove non avrebbe delibato la domanda in punto usura.
11.6.1 Il Tribunale ha rilevato che non poteva attribuirsi rilevanza al dato dell’assenza di superamento del tasso soglia durante il corso del rapporto.
Né era possibile ravvisare l’esistenza di un’usura originaria, tenuto conto che il c/c n.
11/01/50303 è stato aperto in data 21.3.1994 (ovvero prima ancora dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L. 108/1996) e che, con riferimento al c/c n. 11/01/00408, parte attrice non ha prodotto l’estratto conto relativo al periodo di apertura (3° trimestre 1998).
Ritiene la Corte che l’eventuale superamento del tasso soglia durante il corso del rapporto comporti comunque la necessità di ricondurre l’interesse del periodo interessato al tasso soglia con l’espunzione del supero.
Sul punto è stato quindi devoluto uno specifico quesito al CTU: il dr. in relazione al conto corrente n. 11/01/50303, ha escluso superamenti delle soglie di usura in alcun trimestre esaminato e pertanto nessuna espunzione di addebiti ex art. 1815 c.c. è stata operata (cfr. pag. 30 CTU).
Quanto invece al conto corrente n. 11/01/0408, richiamate le descrizioni dei criteri di calcolo dei TEG esposte nel precedente § 3.4, il CTU ha indicato l’eccedenza rispetto al tasso soglia in nove trimestri, per la complessiva somma di € 3.224,56 (cfr. pag. 36 CTU) che è stata poi espunta nella rielaborazione delle competenze.
11.7. Con il settimo motivo dell’appello principale parte appellante censura il metodo di calcolo utilizzato dal perito in primo grado e chiede che venga affidato al CTU incaricato di integrare la Relazione Tecnica con una ulteriore ipotesi di ricalcolo, utilizzando come saldo su cui misurare l’eventuale solutorietà di ciascuna rimessa il c.d. ‘saldo ricalcolato’, non già il ‘saldo banca’, e ricorrendo alla compensazione ‘impropria’ delle rimesse solutorie.
11.7.1. Rileva la Corte che la questione RAGIONE_SOCIALE prescrizione si pone solo con riferimento al conto corrente n. 11/01/00408 (estinto in data 30.11.2013): l’atto di citazione è stato notificato in data 15.3.2016 e gli estratti conto disponibili per il conto corrente n. 11/01/50303 (in essere al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda) partono dal gennaio 2009.
In relazione al conto corrente n. 11/01/00408 la Corte ha affidato al CTU idoneo quesito, diretto a valutare l’esistenza di affidamenti sul conto corrente n. 11/01/00408, ovvero se dalla documentazione in atti risultasse l’esistenza di un fido stipulato per iscritto oppure riconosciuto dalla banca (in particolare dalle comunicazioni RAGIONE_SOCIALE stessa, dagli estratti conto e/o dagli scalari) oppure sulla scorta dei report di RAGIONE_SOCIALE rischi se prodotti agli atti: nel caso fosse risultata la presenza di affidamenti ante 15.3.2006, si chiedeva al CTU di verificare le rimesse solutorie, e dunque la prescrizione delle eventuali competenze illegittime, computandole sul saldo ricalcolato.
Il dr. preso atto delle osservazioni del CTP RAGIONE_SOCIALE correntista che richiamava alcune annotazioni sugli estratti conto del c/c 00408, dalle quali si sarebbe potuto desumere il riconoscimento da parte RAGIONE_SOCIALE banca di una delibera di apercredito dal 2001, ha risposto al quesito precisando che le annotazioni, inserite in calce ad alcuni estratti conto non
esprimevano un riconoscimento (né comunicazione RAGIONE_SOCIALE banca) di fidi accordati, che non erano riscontrabili (neppure indirettamente) su alcun altro elemento desumibile dai documenti ed atti di causa: tali annotazioni rivestivano invece caratteristiche di generiche informazioni consuntive.
In ogni caso, con riferimento alla possibile estensione delle verifiche di pagamenti riconducibili a rimesse solutorie o ripristinatorie del periodo anteriore al marzo 2006, il CTU ha pure chiarito che le gravi carenze di estratti conto, scalari e prospetti di liquidazione delle competenze trimestrali, riscontrate per il c/c n. 11/01/00408 in quasi tutti i trimestri di tale epoca, determinavano uno scenario di significativa e insanabile discontinuità, tale da non consentire l’individuazione RAGIONE_SOCIALE maggior parte dei movimenti effettivi presumibilmente transitati sul conto corrente, né permettevano qualsivoglia ricalcolo organico e attendibile sicché, quand’anche si fossero condivise le interpretazioni del C.T.P. e del Difensore attoreo sulla validità delle sintetiche informative indicate, le frammentarie movimentazioni deducibili dagli estratti conto dei pochi trimestri con e/c disponibili in forma utile, per tutto il periodo de quo, non consentivano di ricostruire puntualmente saldi ‘disponibili’ e rimesse rispondenti alla realtà, impedendo in ogni caso qualsiasi valutazione sulla natura ripristinatoria o solutoria delle stesse (cfr. pag. 23 CTU). Il CTU ha pure rilevato che tutta la gestione anteriore al secondo trimestre del 2006 (cioè fino al 31.3.2006 incluso), transitata sul c/c n. 11/01/00408 risulta sprovvista delle indispensabili prove dei pagamenti alla banca, rendendo così improponibile qualsiasi domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli eventuali indebiti subìti in tale periodo (cfr.
pag. 24 CTU).
La sentenza di primo grado deve pertanto trovare conferma laddove ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE con riguardo al contratto di conto corrente n. 11/01/00408 (estinto in data 30.11.2013): non si pone quindi nemmeno la questione sulle modalità di identificazione delle rimesse solutorie, se sul saldo banca o sul saldo ricalcolato, non essendovi la possibilità di distinguere le rimesse solutorie rispetto a quelle ripristinatorie.
Parimenti in relazione al conto corrente n. 11/01/50303, come detto, la documentazione in atti esclude qualsiasi valutazione sulla natura delle rimesse ante 2006.
11.8 Con l’ ottavo motivo dell’appello principale parte appellante deduce che le spese legali e di CTU dovranno fare integralmente carico all’appellata.
11.8.1. Il motivo è inammissibile perché non è diretto a censurare la sentenza di primo grado in punto spese, ma si configura come conseguenza dell’accoglimento dell’appello.
Rileva in ogni caso la Corte che il parziale accoglimento dell’appello principale comporta la parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con la revisione del regolamento spese dei
due gradi di giudizio: RAGIONE_SOCIALE questione si tratterà più avanti, in sede di liquidazione delle spese di lite.
*
12. Sull’appello incidentale
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello incidentale censurando la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto legittimato ad agire il COGNOME
Precisa la RAGIONE_SOCIALE che la sentenza impugnata ha riferito la legittimazione del alla circostanza dell’essere quest’ultimo fideiussore RAGIONE_SOCIALE (circostanza pacifica): tale condizione non sarebbe invece sufficiente perché l’atto di citazione è stato proposto dalla società in persona del proprio legale rappresentante ‘anche in proprio quale garante.’
Ed anche con la ‘comparsa di costituzione di nuovo procuratore’ in data 25 gennaio 2017 si ribadiva tale circostanza.
Il compare inoltre con la qualifica di attore nell’epigrafe di tutte le memorie depositate dai difensori di parte attrice, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE comparsa di precisazione delle conclusioni e RAGIONE_SOCIALE conclusionale, quando lo stesso non ha svolto domande autonome, e pertanto deve ritenersi che egli abbia condiviso le domande e conclusioni assunte dalla società per , titolare dei conti correnti per cui è causa, non essendo peraltro a ciò legittimato personalmente ed in proprio né sul piano processuale né su quello sostanziale, ma semmai ad agire quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE per un diritto di cui era ed è titolare.
Difetterebbe pertanto sia la titolarità del diritto (credito di e non di ) sia la titolarità del rapporto sostanziale (contratto di conto corrente stipulato in capo a e non con ).
Il , non essendo il titolare del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio non aveva il potere di promuovere in proprio il giudizio (ovvero con riferimento ad un proprio personale diritto di credito, poiché tale diritto è pacificamente RAGIONE_SOCIALE società ) e non ha del resto formulato domande fondate sulla sua situazione giuridica sostanziale, che era appunto quella indicata negli atti di ‘fideiussore e solidale obbligato’.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE egli avrebbe dovuto stare in causa proponendo una autonoma domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE sua liberazione dalla garanzia per le somme risultanti a debito RAGIONE_SOCIALE società, ma certo non poteva formulare in proprio le domande spettanti a
relativamente alla condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento di somme a favore RAGIONE_SOCIALE società, mentre era del tutto corretta, evidentemente, la domanda formulata come amministratore e legale rappresentante, i cui effetti si riverberano su e non
su personalmente.
12.1. La censura non coglie nel segno.
Il Tribunale, dopo avere richiamato la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa, ha ritenuto che la legittimazione attiva di
risultasse dalla affermata qualità, oltre che di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE (circostanza comprovata per tabulas: v. pag. 4 all. 1 produzione di parte attrice nonché procura in atti), di fideiussore in relazione ai rapporti bancari per cui è causa, circostanza pacifica.
Da qui l’interesse ad agire in proprio di .
Rileva la Corte che in effetti il fideiussore, in relazione all’azione di accertamento negativo del debito del garantito, è titolare di un interesse sostanziale ad accertare l’inesistenza di quel debito, che si riflette evidentemente sulla sua posizione.
Il fideiussore è in astratto legittimato, anche in via principale, ad esperire azione affinché sia accertata la nullità del contratto o di clausole contrattuali tra il creditore e il debitore principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità RAGIONE_SOCIALE causa al fine di paralizzare la domanda vantata dal creditore (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4605 del 08/07/1983). Si tratta, dunque, di verificare la sussistenza dell’interesse ad agire del fideiussore, cioè la sussistenza di un rapporto di utilità fra il provvedimento giurisdizionale richiesto e la lesività, per il garante, RAGIONE_SOCIALE posizione debitoria del garantito annotata dalla banca.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale: l’azione di accertamento negativo del debito proposta dal fideiussore è diretta a rimuovere una situazione pregiudizievole di pericolo attuale e concreto, posto che l’annotazione in conto del debito RAGIONE_SOCIALE correntista abilita indubbiamente la banca ad esigerne il pagamento.
Soccorre poi il principio secondo cui nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale, il giudice deve tenere conto RAGIONE_SOCIALE reale volontà RAGIONE_SOCIALE parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni, ma anche implicitamente ed indirettamente dall’intero contenuto dell’atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall’istante nel ricorrere all’autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 5743/2008; Cass. n. 3041/2007; Cass. n. 8107/2006; Cass. n. 18653/2004; Cass. Sez. Un. n. 10840/2003; Cass. n. 11861/1999, secondo cui il giudice ha il poteredovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALE pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte).
Alla luce di tali principi, è evidente che la domanda del fideiussore era diretta ad un accertamento negativo del saldo del debitore garantito.
*
13. Le risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU svolta in secondo grado
Detto dei motivi di impugnazione, non resta che dare conto delle risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU.
Il dr. preliminarmente, ha richiamato il quesito a lui demandato dalla Corte (cfr.
pag. 2 CTU) ed ha poi illustrato lo svolgimento delle operazioni peritali ed i documenti da lui esaminati.
Il perito è poi passato ad esaminare le pattuizioni attinenti al c/c n. 00408, precisando che non risultava alcuna sottoscrizione a conferma di specifica accettazione delle c.d. ‘clausole vessatorie’ contrattuali ai fini e con gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., abitualmente presenti nella maggior parte dei contratti bancari (cfr. pag. 16 CTU).
Inoltre l’esame d’insieme dei documenti agli atti rendeva evidente la gravità delle frequenti e talora estese lacune intermedie per la mancanza di molti scalari / prospetti di liquidazione e l’incompletezza di diversi trimestri, che comportavano, per l’intero periodo oggetto di domanda compreso tra il 31.5.1999 ed il 15.3.2006, insanabili incompletezze e discontinuità così che una rielaborazione attendibile delle movimentazioni del conto de quo era limitata ai soli trimestri compresi tra il secondo del 2006 e il quarto del 2013 (cfr. pag. 19 e pag. 26 CTU).
Qualsiasi domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli eventuali indebiti nel periodo anteriore al 31.3.2006 era quindi improponibile (cfr. pag. 24 CTU).
Per quanto invece riguarda i contenuti del conto corrente n. 50303, il CTU ha chiarito che la documentazione contabile disponibile agli atti di causa risultava includere estratti conto e prospetti di liquidazione delle competenze per tutti i trimestri inclusi nel lasso temporale oggetto di indagine (1.1.2009 – 30.9.2015).
Il perito è quindi passato a rispondere ai quesiti a lui formulati, e quindi a ricalcolare il saldo dei conti correnti mediante:
l’eliminazione degli effetti anatocistici e la postergazione delle competenze ricalcolate con gli stessi parametri adottati dalla banca ma espunte dai saldi periodici con conseguente rettifica degli stessi;
ii) l’espunzione RAGIONE_SOCIALE Commissione sul massimo scoperto con eliminazione dai saldi alle stesse valute degli addebiti;
iii) lo storno dalle competenze ricalcolate a fine rapporto RAGIONE_SOCIALE parte delle stesse addebitata in eccedenza sui tassi soglia ex L. 108/1996.
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Il saldo del conto corrente n. 00408 , alla data di chiusura del 30.11.2013, depurato degli indebiti individuati secondo i principi e modalità di calcolo espressamente indicati dal quesito, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE documentazione in atti, risulta quindi pari ad € 84.715,26 a credito RAGIONE_SOCIALE correntista (sommatoria dei minori interessi passivi per ricalcolo senza capitalizzazione pari ad € 81.490,70 e dello storno interessi passivi eccedenti i tassi soglia ex L. n. 108/1996 pari ad € 3.224,56, cfr. pag. 45 CTU).
Il saldo del conto corrente n. 50303 , alla data del 30.9.2015 (in essere al momento RAGIONE_SOCIALE
proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda), depurato degli indebiti individuati secondo i principi e modalità di calcolo espressamente indicati dal quesito, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE documentazione in atti, risulta pari ad € 601.693,24 a debito RAGIONE_SOCIALE correntista (saldo e/c su conto aperto pari ad € 1.009.449,84 a debito RAGIONE_SOCIALE correntista) con una differenza a favore RAGIONE_SOCIALE correntista pari ad € 407.756,60 (derivante dalla sommatoria dei minori interessi passivi per ricalcolo senza capitalizzazione pari ad € 248.384,77, maggiori interessi attivi ricalcolati per e 785,85 e storno cms per € 158.585,98, cfr. pag. 46 CTU).
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Ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il dr. vadano condivise, posto che sia le premesse logico – giuridiche che i prospetti di calcolo allegati alla perizia danno atto di metodologie corrette, corrispondenti alle indicazioni fornite dal Collegio al momento del conferimento dell’incarico.
Quanto ai rilievi mossi dalle parti alla perizia, il dr. ha risposto in modo esauriente e dettagliato (cfr. pag. 39 – 44 CTU).
Occorre solo evidenziare che, quanto ai tassi debitori applicati nel ricalcolo del conto 00408 e la richiesta di parte appellante RAGIONE_SOCIALE applicazione dei tassi sostitutivi, non risulta specificamente impugnata la statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado laddove ha ritenuto generiche le deduzioni in ordine all’applicazione di interessi e condizioni non pattuite (cfr. pag. 10 sentenza impugnata): risulta dunque corretto il ricalcolo operato dal CTU utilizzando i tassi debitori tempo per tempo applicati dalla banca.
14. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, esaustive ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione e assorbenti rispetto alle eventuali questioni ulteriori non espressamente trattate, l’appello principale proposto deve trovare parziale accoglimento, mentre deve essere respinto l’appello incidentale proposto da
ne consegue la riforma parziale RAGIONE_SOCIALE sentenza del
Tribunale di Cuneo, con la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE somma di € € 84.715,26 quale saldo del conto corrente n. 11/01/00408 alla data di chiusura del 30.11.2013.
Per quanto riguarda invece il saldo, calcolato alla data del 30.9.2015, del conto corrente n. 11/01/50303 (in essere al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda ovvero alla data del 15.3.2016), risulta pari ad € 601.693,24 a debito RAGIONE_SOCIALE correntista: in questi termini deve pertanto essere rideterminato il saldo del conto corrente per cui è causa alla data del 30.09.2015.
In effetti, secondo l’insegnamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza emessa a Sezioni Unite n. 24418/2010, nella pendenza di un rapporto di conto corrente i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti: nel presente
giudizio, come correttamente evidenziato dal Tribunale (cfr. pag. 2 sentenza impugnata), la domanda proposta in relazione al conto corrente n. 11/01/50303 è una domanda di accertamento negativo del saldo e non di ripetizione d’indebito.
In effetti l’azione di ripetizione dell’indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE – vuoi per cms o per interessi ultralegali non pattuiti o per l’illegittima applicazione del fenomeno anatocistico – può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente.
Solo in questo momento, infatti, il correntista è chiamato a saldare l’eventuale passività esposta dal conto corrente, chiuso il conto e la relativa apertura di credito su di esso concessa, ed il saldo negativo diviene un vero e proprio debito che, esatto dalla RAGIONE_SOCIALE, il correntista deve pagare portando il conto al cd. ‘saldo zero’.
L’azione di ripetizione è, dunque, possibile solo allorquando il conto corrente sia stato chiuso, così che risulta inammissibile domandare la ripetizione di un indebito pagamento eseguito allorquando il conto corrente sia ancora aperto.
Non esiste, infatti, in questo caso una situazione realmente debitoria del correntista e la circostanza che in quel momento il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in una indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi.
Quanto sopra non esclude l’interesse del correntista di proporre azione di accertamento negativo, intesa ad ottenere la nullità delle clausole contrattuali oggetto di contestazione, l’accertamento delle somme addebitate dalla banca in base alle clausole nulle o comunque in difetto di previsione contrattuale e lo storno delle annotazioni indebite, con la rideterminazione del saldo.
Domanda di mero accertamento che, come detto, risulta essere stata proposta dalla odierna appellante: ‘ Quanto al NUMERO_DOCUMENTO, siccome il rapporto, al momento dell’atto introduttivo, era ancora aperto, gli attori non tolsero anche domanda di ripetizione dell’indebito ‘ (cfr. pag. 8 atto di appello).
In effetti, al momento RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto di citazione (15 marzo 2016) il conto corrente n. 11/01/50303 per cui è causa era ancora aperto, come peraltro rilevato anche dal dr. (cfr. pag. 26 CTU).
Sulla scorta delle risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU svolta in primo grado, quindi, occorre procedere alla mera rideterminazione del saldo del conto corrente n. 11/01/50303 per cui è causa: il saldo ricalcolato del conto corrente n. 11/01/50303 – intrattenuto da presso
, società cooperativa
– per cui è causa alla data del 30.9.2015 risultava pari ad € 601.693,24 a debito RAGIONE_SOCIALE correntista .
Fatte queste premesse, resta solo da rilevare che nella ‘seconda comparsa conclusionale in appello’ depositata in data 10 dicembre 2025 dagli appellanti si fa questione RAGIONE_SOCIALE applicazione degli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c., (letteralmente, le conclusioni assunte richiamano il D.Lgs. 231/2002) sulle somme che la Corte dovesse ritenere dovute. Giova preliminarmente precisare che la questione si pone solo in relazione al conto corrente n. 11/01/00408, chiuso in data 30.11.2013: posto che il conto corrente n. 11/01/50303 era aperto al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale e che la domanda di rideterminazione del saldo ha natura di mero accertamento, non si fa questione RAGIONE_SOCIALE applicabilità dell’art. 1284, quarto comma, c.c.
Detto ciò, di recente la massima istanza RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 12449/2024) ha affermato che la condanna al pagamento degli interessi ‘maggiorati’ va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza, posto che non sono un effetto automatico RAGIONE_SOCIALE mora ma richiedono un accertamento del Giudice.
Negli stessi termini Cass. Civ. n. 3499/2025 ha precisato che gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non si applicano automaticamente, ma richiedono un’espressa domanda del creditore e una specifica pronuncia del giudice.
Questo orientamento si pone in perfetta continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite nel 2024 e rafforza l’idea che il tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. non può essere semplicemente ‘presunto’ ma occorre che il creditore formuli sin dall’inizio una domanda specifica e che il giudice si pronunci in modo altrettanto preciso sulla spettanza del tasso maggiorato per il periodo successivo alla proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale. Nel caso specifico dalla documentazione in atti non emerge che parte appellante abbia formulato una specifica domanda volta all’applicazione degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. in primo grado, così che la stessa nel presente giudizio è inammissibile in quanto domanda nuova, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 345 cpc.
Come detto, questa Corte si è già soffermata sulla questione nella sentenza n. 381/2025, precisando che l’applicazione del tasso “aggravato” richiede sin dall’inizio un’apposita istanza di parte, non potendo essere disposta d’ufficio dal giudice.
Questa Corte ha pure rilevato, nella stessa sentenza, che il tasso di interesse “aggravato” presuppone l’inadempimento di un’obbligazione certa nel suo ammontare: nel presente giudizio, invece, il quantum debeatur è stato determinato solo all’esito RAGIONE_SOCIALE CTU resa nel presente grado.
A tale orientamento si intende dare continuità.
Trattandosi nel caso di specie di una ‘obbligazione restitutoria integrante un debito di valuta e non di valore’, non è dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta in favore RAGIONE_SOCIALE correntista, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all’art. 1224, primo comma, c.c., che va, peraltro, provato dal
richiedente, che non vi ha provveduto nel caso di specie (Cass. n. 14289/2018; Cass. n. 5639/2014).
15. Spese processuali
Il parziale accoglimento dell’appello principale ed il rigetto di quello incidentale comporta la parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata come testè illustrato, con la revisione del regolamento spese dei due gradi: il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite.
La Corte ritiene, sul punto, di compensare le spese di lite in ragione RAGIONE_SOCIALE metà: la misura in cui la pretesa è risultata fondata rispetto alla domanda determina soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese nella misura di cui sopra, mentre la frazione residua delle stesse, pari alla metà, deve essere posta a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Dunque la RAGIONE_SOCIALE andrà condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE metà delle spese di lite di entrambi i gradi che, per la frazione, si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE causa sulla base del decisum (applicazione dello scaglione da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00), delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.303,50#, per fase introduttiva € 1.519,50#, per fase istruttoria € 6.767,00#, per fase decisoria € 4.006,50# e così in complessivi € 14.596,50# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 272,50 (metà del contributo unificato e dei diritti in primo grado), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa, e quanto al secondo grado, sulla base delle stesse considerazioni di cui sopra, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.853,00#, per fase introduttiva € 1.659,00#, per fase istruttoria € 3.822,00, per fase decisoria € 4.743,50# e così in complessivi € 13.077,50# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.291,50 (metà del contributo unificato e dei diritti in secondo grado), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU di primo e secondo grado, già liquidate in atti, vanno compensate tra le parti nella misura del 50% per ciascuna, ai soli fini del rapporto interno tra le stesse: la consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, dal momento che si tratta di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Pertanto, le relative spese rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., e la compensazione non implica una condanna, ma soltanto l’esclusione del rimborso (cfr. Cass. Civ. n. 16074/2023; Cass. Civ. n. 17739/2016; Cass. Civ. n. 1023/2013; Cass. Civ. n. 21701/2006).
16. Doppio contributo
Sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13 DPR n.115/2002 all’appello incidentale proposto da
atteso il suo integrale rigetto, ossia del versamento ad opera dell’appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima Civile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale,
in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Cuneo n. 663/2022, pubblicata in data 1.7.2022, pronunciata nella causa iscritta al n. 1255/2016 RG
accerta e dichiara che alla data del 30.11.2013 (data di chiusura del conto) il saldo del conto corrente n. 11/01/00408 per cui è causa era pari ad € 84.715,26 a credito RAGIONE_SOCIALE correntista e per l’effetto dichiara tenuta e condanna
al pagamento a favore di , a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., RAGIONE_SOCIALE somma di € 84.715,26 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data RAGIONE_SOCIALE domanda al saldo; – accerta e dichiara che alla data del 30.09.2015 (conto in essere al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda) il saldo del conto corrente n. 11/01/50303 per cui è causa risultava pari ad € 601.693,24 a debito RAGIONE_SOCIALE correntista;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna
, società cooperativa a rimborsare a parte appellante ovvero a e il residuo 50% delle spese processuali del doppio grado che si liquidano, per la frazione, quanto al primo grado in complessivi € 14.596,50# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 272,50, CPA e IVA e, quanto al secondo grado, in complessivi € 13.077,50# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.291,50#, CPA e IVA, il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori antistatari AVV_NOTAIO ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
compensa tra le parti le spese di C.T.U. di primo e secondo grado, liquidate come in atti, nella misura del 50% per ciascuna, nei soli rapporti interni tra le stesse;
conferma nel resto l’impugnata sentenza;
dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell’art. 13 T.U. 30.5.2002
115 ossia del versamento ad opera di
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026 RAGIONE_SOCIALE Sezione Prima Civile RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
dr. ssa NOME COGNOME
L’ESTENSORE
dr. NOME COGNOME