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Esecuzione in forma specifica: il momento decisivo

La Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale sull’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare di vendita di azioni. A seguito del fallimento della società le cui azioni erano oggetto del contratto, la Corte ha stabilito che la possibilità di trasferire il bene deve essere valutata al momento della decisione giudiziale e non al momento della proposizione della domanda. Se l’oggetto è divenuto impossibile da trasferire (come le azioni di una società fallita), l’azione non può essere accolta. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio.

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Esecuzione in forma specifica: il momento cruciale per la validità del trasferimento

L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, prevista dall’articolo 2932 del codice civile, è uno strumento fondamentale per tutelare la parte che subisce l’inadempimento di un contratto preliminare. Tuttavia, cosa accade se l’oggetto del contratto diventa impossibile da trasferire nel corso della causa? Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione offre un chiarimento decisivo, stabilendo che la fattibilità del trasferimento deve essere valutata al momento della sentenza, non all’inizio del giudizio.

I fatti di causa: un preliminare di vendita di azioni societarie

La vicenda trae origine da un contratto preliminare con cui due soggetti si impegnavano ad acquistare da una società di asset management un pacchetto di sessantamila azioni di una terza società. Il prezzo totale era stato pattuito in 90.000 euro, da versare in tre rate. La terza rata era subordinata all’assenza di una situazione di sofferenza economica della società le cui azioni erano oggetto di vendita.

Di fronte all’inadempimento degli acquirenti, la società venditrice si rivolgeva al Tribunale per ottenere il pagamento del dovuto. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la domanda, condannando gli acquirenti al pagamento del 50% dell’importo ciascuno, escludendo la solidarietà tra loro.

La decisione dei giudici di merito

Nei primi due gradi di giudizio, i giudici hanno ritenuto valido ed efficace il contratto preliminare. Hanno respinto le argomentazioni degli acquirenti, i quali sostenevano che i termini di pagamento fossero essenziali e che una successiva comunicazione della società venditrice costituisse una diffida ad adempiere che aveva risolto il contratto. La Corte d’Appello, in particolare, aveva confermato la validità del negozio, ritenendo che gli acquirenti fossero stati messi in mora e che il rischio connesso alla vendita delle azioni fosse passato a loro carico.

Il ricorso in Cassazione e l’analisi dell’esecuzione in forma specifica

Uno degli acquirenti ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi. I primi due, relativi alla presunta natura aleatoria e alla nullità del contratto per mancanza di causa, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte Suprema ha ribadito un principio consolidato: nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte nuove questioni che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito. La difesa del ricorrente, infatti, si era sempre basata su una presunta inefficacia sopravvenuta del contratto e non su una sua invalidità genetica.

Il terzo motivo, invece, è stato accolto. Il ricorrente ha lamentato che la Corte d’Appello avesse omesso l’elemento qualificante della sentenza ex art. 2932 c.c., ovvero la statuizione costitutiva idonea a produrre il trasferimento della proprietà dei titoli azionari.

Il principio di diritto sull’esecuzione in forma specifica e il fallimento

La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per riaffermare un principio cruciale. Le sentenze che dispongono l’esecuzione in forma specifica di un contratto non hanno effetto retroattivo al momento della domanda giudiziale. Esse sono ‘costitutive’, il che significa che producono i loro effetti – come il trasferimento della proprietà – solo dal momento in cui passano in giudicato, cioè quando diventano definitive.

Da ciò deriva una conseguenza fondamentale: la possibilità materiale e giuridica di eseguire il trasferimento dell’oggetto del contratto deve essere verificata dal giudice con riferimento al momento in cui emette la sua decisione. Nel caso di specie, nelle more del giudizio, la società le cui azioni erano oggetto del preliminare era stata dichiarata fallita. La Corte d’Appello aveva omesso di indagare se, alla luce dello stato di decozione della società, il trasferimento delle azioni fosse ancora concretamente possibile.

Le motivazioni

La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla natura non retroattiva delle sentenze costitutive ex art. 2932 c.c. A differenza delle sentenze di accertamento o di condanna, che spesso retroagiscono, la sentenza che ‘tiene luogo’ del contratto non concluso crea una nuova situazione giuridica. Questa nuova situazione non può che sorgere dal momento in cui la pronuncia diventa incontestabile. Pertanto, se al momento della decisione l’oggetto del contratto è perito, distrutto o, come in questo caso, giuridicamente non più trasferibile nelle forme pattuite a causa del fallimento, il giudice non può disporre un trasferimento ormai divenuto impossibile. L’obbligo di pagare il prezzo è correlativo al trasferimento del bene; se il trasferimento non può avvenire, neanche la condanna al pagamento del prezzo può essere disposta in quel contesto.

Le conclusioni

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché applichi il seguente principio di diritto: “Posto che le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del contratto definitivo con il loro passaggio in giudicato, è al momento della pronunzia e non a quello della domanda che occorre fare riferimento per accertare le condizioni che rendano eseguibile il trasferimento del bene”. Questa pronuncia rappresenta un importante monito: nelle cause di esecuzione in forma specifica, gli eventi che accadono durante il processo possono essere decisivi per l’esito finale della controversia.

Quando produce i suoi effetti una sentenza di esecuzione in forma specifica di un contratto?
La sentenza che dispone l’esecuzione in forma specifica di un contratto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., produce i suoi effetti costitutivi, come il trasferimento della proprietà, solo dal momento del suo passaggio in giudicato, ovvero quando diventa definitiva e non più impugnabile.

È possibile ottenere il trasferimento coattivo di azioni se la società è fallita nel corso della causa?
No, non è possibile. La Corte ha stabilito che la possibilità di trasferire il bene deve essere valutata al momento della decisione. Se, a seguito del fallimento, la società non è più ‘in bonis’ e il trasferimento delle azioni non è più concretamente possibile, la domanda di esecuzione in forma specifica non può essere accolta.

Posso sollevare per la prima volta in Cassazione una questione di nullità del contratto se questa richiede nuovi accertamenti di fatto?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il ‘thema decidendum’ e implichino indagini di fatto non effettuate dal giudice di merito, anche se si tratta di questioni rilevabili d’ufficio come la nullità.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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