Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5212/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
(EMAIL) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) giusta procura speciale in calce al controricorso.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 896/2019 depositata il 08/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 896/2019, pubblicata in data 8 novembre 2019, con cui, in accoglimento dell’appello proposto da lla sig. NOME COGNOME ed in riforma della sentenza 25 febbraio 2008 del Tribunale di Reggio Calabria, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha annullato la transazione intervenuta inter partes ai fini della definizione bonaria di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un appartamento, gravato da ipoteca, che quest’ultima aveva acquistato dal debitore principale, così accogliendo la relativa domanda di annullamento, svolta sin dal primo grado, a fondamento della quale la medesima aveva dedotto di essersi accorta solo dopo l’intervenuta transazione che il bene di sua proprietà, oggetto della procedura esecutiva, non fosse gravato da ipoteca alcuna, posto che l’iscrizione ipotecaria era stata rinnovata soltanto su altri e diversi beni immobili.
Resiste con controricorso la COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente istituto bancario denuncia violazione dell’art. 1969 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma
1, n. 3, cod. proc. civ.
Si duole che la corte territoriale sia pervenuta ad emettere declaratoria di annullamento della stipulata transazione, erroneamente ritenendo che l’errore della COGNOME in ordine all’esistenza dell’ipoteca sull’ acquistato immobile riguardasse l’oggetto della transazione, e non già una questione oggetto di controversia tale da integrare il c.d. caput controversum dell’accordo transattivo.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati..
Atteso che il tema del decidere, su cui è sceso il giudicato, è quello, in relazione alla previsione dell’art. 1969 cod. civ., della distinzione tra errore sul caput controversum ed errore sul caput non controversum , questa Corte ha già avuto modo di affermare che solo in relazione al secondo la transazione è impugnabile, mentre resta inoppugnabile nell’ipotesi di errore sulle questioni che sono stato oggetto di controversia tra le parti [ <<Ai fini dell'annullamento della transazione per errore, rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa , e quindi su un antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (cosiddetto caput controversum ): v. Cass., 020/08/2007, n. 17015; Cass., 03/01/2011, n. 72. Cfr. anche Cass., 3 aprile 2003, n. 5141, ove si è precisato: <>).
2.1. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio.
In articolare là dove ha affermato che <>.
L ‘esistenza dell’iscrizione ipotecaria sul bene immobile e l’assenso dell’istituto bancario alla relativa cancellazione, dietro pagamento da parte della COGNOME -terza acquirente dell’immobile gravato da ipoteca – delle somme dovute e non pagate dal mutuatario debitore principale rientrano invero nelle <> intervenute tra le parti in sede transattiva, costituendo oggetto delle questioni controverse che l’accordo transattivo è finalizzato a comporre (v. Cass., 16/03/1981, n. 1465, secondo cui l’errore può essere invocato come causa di annullamento della transazione solo se esso si riferisce a fatti o circostanze che non abbiano formato oggetto della lite e sulle quali, di conseguenza, non si è composta alcuna controversia; v. inoltre Cass., 12/02/1985, n. 1183: ‘l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione in contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni …>>).
2.2. L’errore dell’odierna controricorrente sull’esistenza dell’ipoteca in argomento attiene pertanto al caput controversum ,
per cui, in applicazione dell’art. 1969 cod. civ., la transazione non è impugnabile e non può essere annullata.
Alla fondatezza del motivo nei suindicati termini consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione del la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza