Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34855 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15125-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona della mandataria RAGIONE_SOCIALE in forza di procura in data 23/12/2019, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE UMBRIA RAGIONE_SOCIALE COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA;
– intimati – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI ROMA del 5/5/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 10/12/2024.
FATTI DI CAUSA
1.1. La Bcc Umbria Credito Cooperativo RAGIONE_SOCIALE cooperativa ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE insistendo per l ‘ ammissione del credito di €. 400.856,46 a titolo di saldo passivo del conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE da
RAGIONE_SOCIALE e garantito da fideiussione prestata dalla società fallita.
1.2. Nel corso del giudizio è intervenuta la RAGIONE_SOCIALE in qualità di cessionaria del credito della Bcc Umbria Credito Cooperativo società cooperativa, facendo proprie le richieste dell ‘ opponente.
1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato il principio per il quale la banca che faccia valere in giudizio il credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l ‘ andamento dello stesso per l ‘ intera durata del suo svolgimento, dall ‘ inizio del rapporto e senza interruzione, ha rilevato che la banca opponente aveva prodotto esclusivamente la documentazione contrattuale sulla quale ha fondato la propria pretesa, e cioè il contratto di apertura di conto e la fideiussione prestata dalla società fallita, ma non la serie completa degli estratti conto contenenti l ‘ elenco dei movimenti, dall ‘ inizio alla chiusura del rapporto, dai quali potersi desumere il complessivo andamento dello stesso.
1.5. La RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato l ‘ 1/6/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.6. Il Fallimento è rimasto intimato, al pari della Bcc Umbria Credito Cooperativo società cooperativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, comma 2°, n. 4, l.fall., e 115 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la nullità del procedimento per anomalia costituzionale, in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la banca
opponente non aveva prodotto in giudizio la serie completa degli estratti conto contenenti l ‘ elenco dei relativi movimenti dall ‘ inizio del rapporto fino alla sua chiusura, senza, tuttavia, considerare che la banca istante aveva, in realtà, prodotto in giudizio la serie completa degli estratti conto del conto corrente, a partire dalla prima operazione compiuta dalla società correntista (29/7/2003) fino al 30/9/2015, e che le informazioni probatorie poste a fondamento della decisione assunta sono state traviste dal tribunale in quanto contraddette dagli atti del processo.
2.2. Il motivo è inammissibile. L ‘ affermazione contenuta nella pronuncia impugnata circa l ‘ inesistenza, nei fascicoli processuali (d ‘ ufficio o di parte), di documenti che, invece, a dire della parte che l ‘ impugna, risultino esservi stati incontestabilmente inseriti, come gli estratti del conto corrente per l ‘ intera durata del rapporto, concreta non un errore di giudizio bensì un (asserito) errore di fatto suscettibile di costituire motivo di revocazione a norma dell ‘ art. 395 n. 4 c.p.c., e non di ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 1562 del 2021; Cass. n. 19174 del 2016; Cass. n. 11196 del 2007).
2.3. L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. costituisce, infatti, l’ errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa ed è, dunque, configurabile nel caso (come quello di specie) in cui il giudice supponga inesistente un documento (che si assume essere stato) ritualmente prodotto ed effettivamente esistente (Cass. n. 11453 del 2011).
2.4. Ne consegue che, se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di
revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., ove ne ricorrano le condizioni (Cass. n. 15043 del 2018).
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Nulla per le spese del giudizio, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima