Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18368 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18368 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26096/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in LIQUIDAZIONE in FALLIMENTO, in persona del curatore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, unitamente all ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di VENEZIA n. 616/2021 depositata il 16/03/2021;
udito, alla pubblica udienza del 24 aprile 2024, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso relativamente al sesto motivo, o in subordine al primo motivo; uditi l ‘ AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO per il ricorrente, che hanno chiesto l ‘ accoglimento del ricorso; udita l ‘ AVV_NOTAIO per delega dell ‘ AVV_NOTAIO per la parte controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 24/04/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, costituì, quale terza datrice, un pegno – segnatamente il credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, portato dalla polizza n. NUMERO_DOCUMENTO -, per altra società dello stesso gruppo societario, denominata RAGIONE_SOCIALE, a garanzia di un mutuo fondiario di oltre cinque milioni di euro e in favore della banca mutuante -originariamente RAGIONE_SOCIALE S.p.a., successivamente assorbita dalla – RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., che venne da questa escusso, con imputazione della somma di oltre euro cinquecentoseimila (€ 506.395,65) a un diverso debito e soltanto in parte agli interessi maturati sulla somma data in mutuo.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento agì in giudizio dianzi al Tribunale di Verona per ottenere il risarcimento danni, derivanti dalla perdita del diritto di surroga nella posizione della RAGIONE_SOCIALE
La domanda, nel contraddittorio delle parti, venne, con sentenza n. 1026 del 2018, accolta integralmente, con condanna della banca al risarcimento dei danni pari alla stessa somma costituita in pegno (€ 506.395,65) .
RAGIONE_SOCIALE propose appello e la Corte d ‘a ppello di Venezia, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha, con sentenza n. 616 del 16/03/2021, accolto l ‘ impugnazione e rigettato la domanda proposta in primo grado, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza n. 616 del 16/03/2021 della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a undici motivi, il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per l ‘ accoglimento del sesto motivo o, in subordine, del primo motivo di ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ udienza del 24/04/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione propone i seguenti motivi di ricorso:
1 – nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei principî di cui agli artt. 112 cod. proc. civ. e 115, comma 1, cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.;
2 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto inerenti il principio di accessorietà del pegno e le conseguenze della sua violazione da parte della banca in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2784, 1322, 1323, 1324 e 1418 – 1423 cod. civ., nonché 1218, 1223, 1453 e 1458 cod. civ.;
3 – omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in ordine all ‘ imputazione del ricavato del pegno per cui è causa a passività diverse dall ‘ unica da
esso garantita ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.;
4 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto inerenti il principio di accessorietà del pegno e la natura solutoria della sua escussione da parte della Banca ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2784 e 2787 cod. civ. e all ‘ art. 67 legge fallimentare;
5 – nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei principî di cui agli artt. 112 cod. proc. civ., 115, comma 1, e 132 cod. proc. civ. ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1218 e 2697 cod. civ.;
6 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto inerenti l ‘ applicazione in via analogica dell ‘ art. 2871 cod. civ. e le sue conseguenze in relazione alla condotta della Banca ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2871, 2784 e 2787 cod. civ., nonché 1197 e 1203 cod. civ.;
7 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto inerenti l ‘ individuazione della parte onerata di fornire la prova dell ‘ esistenza e dell ‘ ammontare del danno sofferto dall ‘ attore in base all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697, 1218, 1223, 1453 e 1458 cod. civ.;
8 – nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei principî di cui agli artt. 112 cod. proc. civ., 115, comma 1, e 132 cod. proc. civ. per art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 1218 e 2697 cod. civ.;
9 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto inerenti il principio di accessorietà del pegno e le conseguenze della sua violazione da parte della Banca con riferimento alle domande svolte da RAGIONE_SOCIALE in via concorrente, alternativa e (o) gradata ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli
artt. 2784, 1322, 1323, 1324, 1218 e 1223, nonché 2043, 2033 e 2041 cod. civ.;
10 – nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei principî di cui agli artt. 112 cod. proc. civ. e 115, comma 1, cod. proc. civ. per art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in base all ‘ art. 1218 cod. civ.;
11 – omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in ordine alle domande svolte da RAGIONE_SOCIALE in via concorrente, alternativa e (o) gradata circa l ‘ imputazione del ricavato del pegno per cui è causa a passività diverse dall ‘ unica da esso garantita per art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Il Collegio reputa che sia preliminare, per ragioni logiche, l ‘ esame del sesto motivo di ricorso, che riguarda l ‘ esclusione, opinata dalla sentenza impugnata, dell ‘ effetto solutorio dell ‘ escussione del pegno, posto che questa è la principale ragione sulla cui base la Corte territoriale ha accolto l ‘ impugnazione della banca e rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e ora in fallimento.
Il motivo è fondato: questa Corte ha già affermato (Cass. n. 23561 del 2/08/2023 Rv. 668692 – 01, che richiama a ragione Cass. n. 17046 del 11/08/2016 Rv. 641033 -01 e Cass. n. 17477 del 12/10/2012 Rv. 624032 01), e l ‘ orientamento appare meritevole da parte del Collegio di piena condivisione, che «la prelazione pignoratizia comporta dunque l ‘ adempimento di un debito altrui, che non si realizza mediante un atto di pagamento del garante (come avviene invece nella fideiussione e comunque nelle obbligazioni solidali, ove dal pagamento del condebitore scaturisce il suo diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori), bensì mediante la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene costituito in pegno (nel caso di specie, con la vendita dei
titoli), attraverso il prelievo della somma dovutagli e il conseguente pagamento, totale o parziale, del debito originario» e che è solo dal pagamento del creditore garantito, che consegue il diritto di rivalsa del terzo datore di pegno verso il debitore principale, o la surrogazione di diritto ex art. 1203 n. 3 cod. civ.
Con riferimento al caso in esame l ‘ esclusione dell ‘ effetto solutorio conseguente all ‘ escussione del pegno da parte della banca non è coerente con la richiamata, oramai consolidata, giurisprudenza di questa Corte, posto che le affermazioni nel senso dell ‘ equiparazione della soddisfazione sul pegno al pagamento sono risalenti di oltre un ventennio (si veda Cass. n. 8778 del 04/09/1998 Rv. 518611 – 01).
La Corte territoriale ha, pertanto, errato laddove ha escluso, affermando la necessità di un atto qualificabile quale pagamento in senso stretto, che l ‘ escussione del pegno assume valore solutorio, determinando in tal modo la perdita del diritto alla surroga dell ‘ escussa RAGIONE_SOCIALE nella posizione della banca nei confronti della terza datrice d ‘ ipoteca RAGIONE_SOCIALE
Con l’esclusione del valore solutorio all’escussione del pegno la Corte territoriale ha precluso alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e ora in fallimento di esercitare la surroga nei confronti della banca (allora RAGIONE_SOCIALE e ora RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a.) che ha, anzi, esercitato il diritto di surroga insinuandosi nel passivo fallimentare della terza datrice d’ipoteca, RAGIONE_SOCIALE, anch’essa nel frattempo fallita. La banca, versando l’importo della polizza su un conto corrente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a copertura di passività diverse dal mutuo fondiario è risultata, in tal modo ancora insoddisfatta di quanto ancora dovutole a titolo di rimborso del mutuo fondiario.
La causazione del danno risulta, pertanto, riconducibile alla diversa imputazione della somma costituita in pegno ed escussa a
un debito diverso dal mutuo fondiario. È, pertanto, sfornita di idoneo fondamento l’affermazione dell’insussistenza di un diritto al risarcimento dei danni in capo alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in fallimento e nei confronti della banca.
Il sesto motivo del ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto.
L ‘ accoglimento del sesto motivo d ‘ impugnazione comporta l ‘ assorbimento dei restanti, in quanto attinenti a questioni dipendenti o che dovranno essere riproposte al giudice del rinvio.
La sentenza impugnata è cassata e la causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere rinviata alla Corte d ‘ appello di Venezia, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo scrutinio dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito circa l ‘ effetto solutorio, ossia di pagamento, dell ‘ escussione del pegno da parte del creditore pignoratizio e nei confronti del terzo datore di pegno.
Alla Corte di rinvio è, altresì, demandato di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di