Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25328 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3454/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE L’RAGIONE_SOCIALE DEGLI RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5602/2021 depositata il 22/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
L’Agenzia Nazionale per L’RAGIONE_SOCIALE Degli RAGIONE_SOCIALE e Lo RAGIONE_SOCIALE con atto notificato il 28 gennaio 2022, illustrato da successiva memoria, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Seconda Specializzata in materia di Impresa n. 5602/21 del 22.7/ 30.7.2021 emessa a conferma della sentenza di accoglimento di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avviato da Autostrade per l’ Italia s.p.a. per opporsi al pagamento del credito in quanto non esigibile. Autostrade per l’ Italia ha notificato controricorso illustrato da memoria. RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria non ha presentato difese.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Autostrade s.p.a , committente di opere edili, accertando la legittimità della sospensione da parte di quest’ultima del pagamento della fattura di saldo del corrispettivo d’appalto a RAGIONE_SOCIALE (oggetto di cessione a RAGIONE_SOCIALE) sulla base dell’accertato inadempimento dell’appaltatore originario creditore che non aveva fornito la dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di pagamento dei corrispettivi verso i subappaltatori, né aveva costituito l’indefettibile polizza indennitaria decennale anche a favore dei proprietari dei fondi
confinanti. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto l’applicabilità alla fattispecie per cui è causa dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, il quale richiama le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 -con indifferenziata applicazione al settore anche nei confronti delle stazioni appaltanti non amministrazioni pubbliche -ed ha altresì confermato la facoltà dell’amministrazione ceduta (RAGIONE_SOCIALE di opporre al cessionario (RAGIONE_SOCIALE) tutte le eccezioni opponibili al cedente (RAGIONE_SOCIALE in base al contratto.
La Corte d’appello di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado con differente motivazione, considerando opponibile al cessionario del credito la mancata stipula di una polizza decennale contro il rischio di rovina degli edifici, ma non l’ omesso assolvimento degli obblighi verso i subappaltatori essendo la società appaltatrice nel frattempo stata dichiarata in Amministrazione Straordinaria ai sensi della normativa applicabile e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Il ricorso è affidato a due motivi
Motivi della decisione
1° motivo : la ricorrente deduce violazione della legge n.52/1991. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 4 della legge 109/1994, poi recepito dall’art. 129 comma 2 del d.lgs 163/2006; nonché violazione e falsa applicazione art.104 d.p.r. 554/1999 in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., là dove la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse opponibile al factor RAGIONE_SOCIALE l’eccezione di inadempimento contrattuale dell’appaltatore RAGIONE_SOCIALE per omessa stipulazione della polizza indennitaria decennale, mentre il contratto di factoring non prevederebbe l’opponibilità al factor di una eccezione il cui fatto costitutivo è sorto dopo la stipulazione del contratto di factoring e la sua conoscenza da parte del debitore ceduto. Il fatto costitutivo dell’eccezione sarebbe comunque posteriore alla cessione del credito avvenuta il 7.4.2009 e comunicata ad
Autostrade il 7.4.2009, perché documentata per la prima volta con la lettera del 5.3.2015. Sul punto la ricorrente deduce che, la polizza indennitaria decennale di garanzia doveva essere costituita alla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo e che questo, come accertato dalla sentenza impugnata è stato sottoscritto il 19.10.2010. Assume poi che il riferimento al d.lgs.163/2006 non è applicabile, posto che questo è entrato in vigore nel dicembre 2006 e pertanto, secondo la tesi della Corte d’Appello che individua il fatto costitutivo dell’obbligazione della stipulazione della polizza indennitaria nel contratto di appalto, tale testo legislativo è successivo alla stipula di detto contratto (27.4.2006). L’art.30 della legge 109/1994 difatti prevede che solo dalla data di emissione del certificato di collaudo l’appaltatore deve stipulare la detta polizza.
5.1. Il Giudice dell’ appello ha affermato, circa la sospensione del pagamento del credito di cui al saldo dei lavori, oggetto della fattura 475/2010 di Impresa S.p.A per omessa costituzione della polizza indennitaria decennale, che la cedente impresa si era dimostrata inadempiente al contratto di appalto, il cui fatto costitutivo, ‘ non può dirsi successivo alla cessione del credito ‘, e ciò sulla base dell’art.11 che prevede che ‘ la polizza indennitaria decennale di garanzia dovrà essere costituita alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ‘. In sintesi, la ricorrente rappresenta che tale statuizione sia frutto di un erroneo esame della norma di cui all’art. 117, comma 5, del d.lgs. 163/2006, pur richiamata dalla Corte d’appello,ma inapplicabile ratione temporis . In particolare, deduce che detta normativa non possa trovare applicazione all’appalto de quo in quanto, in assenza di norme regolamentari emanate solo con il DPR 207/2010, sarebbe rimasto applicabile l’art. 104 del regolamento attuativo della legge
104/1999. Inoltre, RAGIONE_SOCIALE sostiene che al cessionario (RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto opporsi l’eccezione di sospensione del pagamento in assenza della prestazione della polizza indennitaria decennale in quanto tale circostanza si riferirebbe ad un fatto modificativo del credito che ne avrebbe impedito l’esigibilità, ma non ad un inadempimento dell’appaltatore incidente nell’esecuzione dell’appalto. Essendo, poi, un obbligo che nasce dal contratto tra imprese private, ogni riferimento alla normativa sugli appalti pubblici risulta inconferente, a correzione della sentenza impugnata
5.2. Il motivo è infondato.
5.3. All’uopo vale il precedente di cui a Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 24657 del 02/12/2016, secondo cui in tema di contratto atipico di ” factoring “, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al ” factor ” cessionario le eccezioni concernenti l’esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al ” factor ” cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 21843 del 30/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10833 del 11/05/2007).
5.4. In riferimento al contratto de quo non può sostenersi che l’eccezione opposta dal debitore in base al contratto abbia la caratteristica di opporre un fatto estintivo o modificativo del credito ceduto, poiché essa attiene, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, all’inesatto adempimento del negozio, incidendo sulla esigibilità del credito per il saldo finale, atteso che si riferisce a una clausola contrattuale che determina l’obbligo di stipula della polizza a collaudo effettuato. In tale caso, infatti, il debitore ceduto fa valere il mancato adempimento da parte del creditore cedente dell’obbligo, contenuto nel contratto, di stipulare la polizza entro un determinato termine che, se anche cadesse dopo la intervenuta cessione, non si qualificherebbe quale fatto modificativo o estintivo dell’obbligazione di pagamento, determinandone solamente la sua inesigibilità ex contractu . Tale rilievo assorbe ogni altra questione correlata alla speciale normativa degli appalti pubblici, richiamata evidentemente dalla sentenza ad colorandum.
2° motivo : la ricorrente deduce la violazione art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sui punti 2.2.a), f), g), h) in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. Si denuncia che la sentenza impugnata si è pronunciata solo sul secondo motivo di appello (punto 2.2.) relativo alle trattenute sulla rata di saldo dei lavori appaltati riguardanti i subappaltatori, ciò in base alla situazione della società cedente in Amministrazione Straordinaria, ma avrebbe omesso la pronuncia sui punti a), e), f), g), h) relativi ad una detrazione del saldo richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE tre anni dopo la stipulazione del contratto di factoring ed avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sulle altre trattenute effettuate da Autostrade per l’Italia sulla rata di saldo dei lavori di appalto di RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE di cui ai punti citati.
6.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto sul punto, nella prima parte della motivazione, la sentenza impugnata ha compiutamente affrontato il motivo nella sua interezza, rigettandolo alla stregua di una unitaria considerazione che ampiamente assorbe il dettaglio delle trattenute esposte da Invitalia nelle lettere di cui ai sottopunti del secondo motivo di gravame presentato in appello.
6.2. La Corte di merito, infatti, ha corretto la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha obliterato un principio consolidato espresso da molte pronunce di legittimità, secondo cui la inesigibilità del credito per mancato pagamento dei subappaltatori non può essere opposta a un imprenditore fallito (e quindi alla cessionaria del credito), poiché il suddetto meccanismo opera nella fisiologia delle dinamiche degli appalti tra contraenti in bonis ; intervenuto il fallimento, vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore e del committente ed occorre considerare in via preliminare la normativa speciale dettata in materia concorsuale, e dunque il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l’istituto della prededuzione ex art.111 comma 2 l. fall. (cfr. Cass. SSUU 5685/2020; Cass. 16708/2020; Cass.33350/2018)’. Sicché la sospensione da parte della Stazione appaltante dell’intero pagamento della fattura n. 475/2010 è risultata per la Corte di merito legittima in quanto in data 23.7.2013 Autostrade riceveva la missiva dell’impresa appaltatrice con la quale quest’ultima comunicava di essere stata ammessa, con decreto del 10.7.2013, alla procedura di amministrazione straordinaria
ex art. 2 comma 2 D.L. 347/03. Pertanto, tutte le trattenute esposte da Invitalia come illegittime avrebbero dovuto essere rivendicate nell’ambito della procedura concorsuale, posto che le stesse riguardavano crediti precedenti all’ammissione di Invitalia alla procedura di Amministrazione Straordinaria (avvenuta con Decreto del 10/7/2013).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore del controricorrente, come di seguito liquidate in base alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.
Il Presidente
NOME TRAVAGLINO