Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2110/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege agli indirizzi Pec degli avvocati NOME e NOMECOGNOME dai quali è rappresentato e difeso
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME.
–
contro
ricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2554/2020 depositata il 13/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 2554/2020 del 13 ottobre 2020 con cui la Corte d’Appello di Milano ha rigettato la sua impugnazione avverso la sentenza n. 2643/2019, con cui il Tribunale di Milano aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 474.844,14, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento proposta dall’opponente RAGIONE_SOCIALE che aveva addotto di aver sostenuto esborsi per rimediare all’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli stipendi ai sub-vettori – ed operando quindi compensazione tra tali esborsi e quanto dovuto a RAGIONE_SOCIALE Resiste con controricorso DHL.
La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità ex art. 360, co.1, n. 3) per difetto di legittimazione passiva e violazione o falsa applicazione di legge (artt. 81 c.p.c., art. 1372 c. 2, 1262 e 1264 c.c.) rispetto alle domande riconvenzionali nel procedimento monitorio e alle domande di cui al procedimento sommario ex art. 702bis c.p.c.’.
Sostiene che il Tribunale prima e la C orte d’appello poi hanno errato nell’affermare che essa RAGIONE_SOCIALE era inadempiente -e tenuta alla manleva di DHL- nei confronti dei sub-vettori di cui si era avvalsa; agli atti non vi sarebbe stata prova alcuna che i sub-vettori si fossero lamentati di un suo reale ed effettivo grave
inadempimento ed avessero chiesto a RAGIONE_SOCIALE di provvedere in sua vece ai pagamenti.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità ex art. 360, co.1, n. 3) per violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 1460 c.c. (anche in relazione agli artt. 4.4. lett. e) in punto di manleva per pretese di dipendenti e/o terzi, 4.4. lett. f) in punto di rifusione danni per eventuali pretese/azioni dei predetti soggetti, 4.7.4 in punto di manleva per pretese di personale, collaboratori o ausiliari e/o istituti terzi, 7.6 in tema di sospensione dei pagamenti dovuti a RAGIONE_SOCIALE e 7.4 in punto di compensazione del contratto di trasporto sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 1.04.2011)’.
Censura la ricorrente l’impugnata sentenza l addove ha affermato l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE nei seguenti termini: ‘la prova delle pretese di pagamento avanzate dai dipendenti dei subvettori risulta documentalmente acquisita, atteso che il 24.07.2014 UIL Trasporti, dopo che in data 3.6.2014 era stata manifestata da RAGIONE_SOCIALE la propria volontà di recedere dal contratto con RAGIONE_SOCIALE , aveva espresso sia a RAGIONE_SOCIALE che a RAGIONE_SOCIALE la <> delle RAS e dei lavoratori dipendenti dalle tre Cooperative sub-vettori per il pagamento dello stipendio di luglio (<>) e aveva chiesto garanzia di tale pagamento (doc. 12 appellata). A tale comunicazione, sempre in data 24.7.2014, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano replicato con lettera all’Organizzazione sindacale e a RAGIONE_SOCIALE che il pagamento degli stipendi di luglio avrebbe potuto avvenire solo se fosse intervenuto il saldo immediato, e non a 90 gg., della fattura di RAGIONE_SOCIALE relativa al mese di luglio, così implicitamente ammettendo di non disporre
nell’immediato di sufficienti mezzi finanzi ari per far fronte all’impegno nei confronti delle maestranze’.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità ex art. 360, co.1, n. 3 per violazione o falsa applicazione dell’art. 2532 c.c.’.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il quinto motivo del proposto appello, nonostante in entrambi i gradi di giudizio RAGIONE_SOCIALE avesse contestato la debenza del trattamento di fine rapporto essendo le dichiarazioni di recesso dei 97 soci lavoratori invalide e/o inefficaci poiché rassegnate fuori dai casi tassativi previsti ex lege , nonché, in ogni caso, la non esigibilità del TFR da RAGIONE_SOCIALE, bensì dai sub-vettori.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità ex art. 360, co.1, n. 3 per violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c.’.
Lamenta che la corte di merito non ha preso in considerazione l’eccezione, formulata da RAGIONE_SOCIALE sin dal primo grado di giudizio, di porre in compensazione l’indennità di mancato preavviso che i sub-vettori potevano far valere a fronte del recesso dei loro 97 soci lavoratori esercitato in assenza di giusta causa.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità ex art. 360, co.1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in fase di appello’.
Censura l’impugnata sentenza l addove ha omesso di esaminare il fatto, decisivo e non contestato, rappresentato dalle sommarie informazioni testimoniali, rese nel procedimento penale, relative alla circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro tra i 97 soci lavoratori dimissionari e le rispettive cooperative fu non già un atto spontaneo e libero, bensì un atto orchestrato e imposto da DHL per spingere i soci lavoratori delle
varie cooperative sub-vettrici a farsi assumere da nuovo appaltatore designato da RAGIONE_SOCIALE stessa.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di scrutinare, anzitutto, il secondo motivo di ricorso.
6.1. Il motivo è fondato.
Il giudice d’appello espressamente attribuisce alla odierna ricorrente un inadempimento – considerandolo rilevante ex art. 1460 cod. civ. al punto da porlo in compensazione con il debito di DHL- che identifica nella ‘forte preoccupazione’ ‘delle RAS e dei lavoratori dipendenti delle tre Cooperative sub-vettrici per il pagamento dello stipendio di luglio ( ‘entro il 7 agosto’ )’; e aggiunge che RAGIONE_SOCIALE, nel richiedere il pagamento immediato, invece che a 90 giorni, di una propria fattura relativa al mese di luglio 2014, avrebbe implicitamente ammesso di non disporre allo stato di sufficienti mezzi finanziari per adempiere all’ obbligo nei confronti delle maestranze (v. pp. 4 e 5 dell’impugnata sentenza).
In tal modo la corte territoriale non applica correttamente l’ art. 1460 cod. civ., non tenendo conto degli insegnamenti di questa Suprema Corte, per cui nei contratti a prestazioni corrispettive l’ esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi sia l’inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass., 22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all’interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i
rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass., 29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880).
Orbene, a fronte di questi principi di diritto, nel caso di specie la corte territoriale non ha individuato, né tantomeno accertato un concreto inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, ma si è limitata a far riferimento a un a ‘forte preoccupazione’ che sarebbe stata espressa da rappresentanze sindacali ed al mero ‘rischio’ per RAGIONE_SOCIALE di subire ‘una eventuale azione diretta ai sensi dell’art. 7 -ter d.lgs. 21.11.2005, n. 286’ (v. p. 6 della sentenza). Per di più, la corte addebita a RAGIONE_SOCIALE un ritardo del pagamento dello stipendio di luglio 2014 ai dipendenti dei sub-vettori, ma, al contempo, per un verso espressamente individua la scadenza stipendiale ‘entro il 7 agosto’ successivo, per altro verso dà atto che gli accordi di DHL con i novantasette soci lavoratori dei subvettori sono avvenuti mediante novantasette scritture private in data 31 luglio 2014, cioè cronologicamente e giuridicamente prima del preteso inadempimento stipendiale dell’attuale ricorrente.
La Corte d’appello , inoltre, anche se si dovesse reputare ipotesi appunto insostenibile per i dati cronologici da essa stessa rimarcati -che abbia accertato un inadempimento effettivo (per cui tuttavia non si comprende perché sia ricorsa alle nozioni di ‘preoccupazione’ e di ‘rischio’ , veicolanti solo la sussistenza di possibilità pregiudizievoli), per applicare l’art. 1460 cod. civ. avrebbe dovuto – e lo ha del tutto omesso – di procedere al giudizio di comparazione tra tale inadempimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle fatture per nolo nn. 8, 10, 11, 12, e 13 del 2014 azionate da RAGIONE_SOCIALE in sede monitoria.
L’impugnata sentenza giunge quindi a estendere
erroneamente la portata applicativa dell’art. 1460 cod. civ., da un lato trasformandola in strumento non di reazione, bensì di tutela preventiva, valevole per ipotesi di mero ‘rischio di inadempimento’, e dunque per inadempimento non effettivo ma solo potenziale (e -non si può non notare per inciso – potenziale è ogni inadempimento quando la prestazione non è ancora dovuta), e d’ altro lato omettendo di verificare se la parte che rivolge l’eccezione sia in buona fede, cioè rifiuti il proprio adempimento a fronte di un concreto e più rilevante inadempimento della controparte del contratto a prestazioni corrispettive.
Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto, il che comporta l’assorbimento degli altri motivi.
L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in altra sezione e comunque in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in applicazione dei seguenti principi di diritto:
-‘In tema di eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l’eccezione’;
-‘In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all’interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva’ .
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione